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Parte VII - Disposizioni Transitorie e Finali

 
  1. Art. 43 - Incarichi conferibili ad Assistenti Sociali
  2. Art. 44 - Disciplina rimborso contributi indebitamente concessi
  3. Art. 45 - Competenze del Consiglio Comunale
  4. Art. 46 - Pubblicità dei criteri e delle modalità di erogazione dei trattamenti di assistenza economica
  5. Art. 47 - Rinvio - Interpretazione di casi di norme
  6. Art. 48 - Entrata in vigore del Regolamento abrogazione di norme regolamentari precedenti
 

PARTE VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

Art. 43 - Incarichi conferibili ad Assistenti Sociali

 
  1. L'Amministrazione Comunale fino a quando non avrà provveduto alla copertura dei posti d'organico di Assistente Sociale attualmente vacanti e al fine di disporre di almeno di n° 4 Assistenti Sociali potrà conferire, mediante apposita deliberazione di Giunta Municipale, altrettanti incarichi ad assistenti sociali debita mente iscritti al relativo Albo Regionale;
  2. Gli incarichi di cui al precedente comma, essendo conferiti a soggetti iscritti all'Albo Regionale degli assistenti sociali, comportano l'instaurazione del rapporto proprio del contratto di prestazione d'opera intellettuale, così come previsto e disciplinato dal vigente Codice Civile, fermo restando che contestualmente al conferimento dell'incarico la Giunta dovrà approvare schema specifico di disciplinare già accettato dal soggetto cui s'intende conferire l'incarico e che sarà formalizzato tra le parti ad avvenuta esecutività della relativa deliberazione;
  3. Costituisce condizione indispensabile per il conferimento dell'incarico la titolarità della partita I. V.A. da parte del libero professionista interessato nonchè l'assenza di cause preclusive ed ostative eventualmente previste dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
 
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Art. 44 - Disciplina rimborso contributi indebitamente concessi

 
  1. I cittadini che abbiano indebitamente riscosso contributi sulla base di dichiarazioni mendaci, sono tenuti a rimborsare, con effetto immediato ed in unica soluzione, le somme acquisite, fermo restando che tale evenienza in relazione al disposto dell'art. 496 del Codice Penale, sarà resa nota alla competente autorità giudiziaria;
  2. Vanno rimborsate all'Amministrazione Comunale le somme relative ad interventi posti in essere nei confronti di cittadini che, privi di risorse al momento della concessione dell'intervento assistenziale, siano entrati in possesso di mezzi economici sufficienti durante la fruizione dell'intervento stesso;
  3. Per l'eventuale restituzione coatti va delle somme di cui ai precedenti commi l'Amministrazione Comunale attiverà le procedure previste per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli Enti Pubblici.
 
 
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Art. 45 - Competenze del Consiglio Comunale

 
  1. E' facoltà del Consiglio Comunale, determinare eventuali modifiche e/o integrazioni al presente regolamento;
  2. E' altresì nel potere del Consiglio Comunale, in presenza di eventi eccezionali o calamitosi che richiedano Interventi urgentissimi, autorizzare deroghe al presente regolamento su conforme proposta dell'ufficio dei servizi sociali o, comunque, a seguito di istanze debitamente confermate dal suddetto ufficio.
 
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Art. 46 - Pubblicità dei criteri e delle modalità di erogazione dei trattamenti di assistenza economica

 
  1. I criteri e le modalità di erogazione dei trattamenti di assistenza disciplinati dal presente regolamento saranno resi pubblici, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n° 10/1991, oltre che con la pubblicazione previste dal successivo articolo 49, mediante avvisi pubblici da affiggere nella Sede Comunale, nei locali dell'Ufficio "Servizi Sociali".
 
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Art. 47 - Rinvio - Interpretazione di casi di norme

 
  1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa regionale vigente in materia nonchè a quella nazionale se ed in quanto applicabile nella Regione Siciliana;
  2. Per l'interpretazione di fatti specie incerte trovano applicazione le circolari diramate in materia dall'Assessorato Regionale EE.LL., fatta salva la competenza del Consiglio Comunale per l'interpretazione autentica delle norme del presente regolamento.
 
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Art. 48 - Entrata in vigore del Regolamento abrogazione di norme regolamentari precedenti

 
  1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del competente organo di controllo e la pubblicazione dello stesso per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune. Esso sarà inserito nella Raccolta Ufficiale dei Regolamenti Comunali;
  2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il corpo organico di norme, dettate sulla stessa materia, dal regolamento approvato con deliberazione commissariale n. 209 del 20.03.1991 e successive modifiche ed integrazioni.
 
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