PARTE VI
DISCIPLINA DELL'AZIONE DI RIVALSA
2) Alla determinazione del reddito complessivo dei nuclei familiari individuato in relazione al precedente comma, concorrono i redditi di qualsiasi natura goduti da ciascun componente il nucleo familiare, compresi j redditi utili ai fini dell'esenzione sanitaria, al lordo degli oneri deduci- bili e delle detrazioni di imposta e al netto della quota di aggiunta di famiglia.
L'ammontare del rimborso, da richiedere ai soggetti obbligati in sede di rivalsa, dovrà corrispondere al costo effettivo del servizio erogato in favore dell'utente interessato, ad eccezione del beneficio di assistenza abitativa in favore degli anziani previsto dal precedente art. 16 comma 2 - in relazione al quale l'azione dovrà essere attivata fino alla concorrenza del 50% del costo del servizio se il soggetto assistito è autosufficiente e fino alla concorrenza del 65% se parzialmente autosufficiente o non autosufficiente, in conformità al Decreto dell'Assessorato EE.LL. no137 del 14/04/1988.