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Parte V - Disposizioni Organizzative e procedurali

 
  1. Art. 27 - Finanziamento e programmazione degli interventi socio - assistenziali
  2. Art. 28 - Competenze burocratiche
  3. Art. 29 - Istruttoria delle richieste di contributi
  4. Art. 30 - Provvedimento erogativo degli interventi assistenziali
  5. Art. 31 - Eventuale graduatoria dei beneficiari
  6. Art. 32 - Competenze della Giunta
  7. Art. 33 -Competenze gestionali del Responsabile del Servizio
  8. Art. 34 - Richiesta di riesame
  9. Art. 35 - Schedario dei soggetti assistiti
  10. Art. 36 - Aggiornamento parametri economici e contributivi
  11. Art. 37 - Riferimenti nell'Albo dei beneficiari di provvidenze economiche di tipo assistenziale
 

PARTE V
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

 

Art. 27 - Finanziamento e programmazione degli interventi socio - assistenziali

 
  1. La competenza a programmare i servizi e gli interventi socio - assistenziali, avuto anche riguardo al dettato della L.R. 22/1986, è demandata al Consiglio Comunale che vi provvede a seguito di regolare proposta di deliberazione formalizzata a termini di Statuto e/o di Regola- mento del Consiglio;
  2. Tenuto conto delle effettive disponibilità finanziarie che il Comune può conseguire attraverso l'impiego di propri mezzi finanziari e dei finanziamenti statali e regionali acquisibili, in sede di predisposizione del programma annuale possono essere garantite tutte le tipologie degli interventi assistenziali previste dal presente regolamento oppure soltanto alcune di esse; gli interventi assistenziali stessi verranno comunque contenuti entro i limiti finanziari fissati in sede di programmazione e corrispondenti alle risorse desumibili dal bilancio di previsione, come saranno dettagliate nel contesto del P .E.G. di competenza della Giunta (cfr. art. 11 D. gs 25.02.1995 n. 77);
  3. La programmazione degli interventi socio-assislenziali da attuare con fondi regionali dovrà, comunque, rispettare i tempi, le modalità, i vincoli di destinazione settoriale delle risorse e gli indirizzi desumibili dalle specifiche leggi di finanziamento nonché le direttive formalmente impartite, con carattere di generalità, dal competente Assessorato Regionale.
  4. I servizi e gli interventi assistenziali previsti dal presente regolamento che non rientrano, ai fini della copertura delle relative spese, nell'ambito previsionale di cui al precedente comma, saranno finanziati, in sede programmatica con risorse proprie dell'Ente o comunque utilizzabili per le specifiche finalità;
  5. La gestione degli interventi assistenziali di cui al presente regolamento, ad eccezione degli interventi urgenti riservati alla competenza del Sindaco ai sensi dei precedenti artt. 11, 12 e 22, resta subordinata all'esecutività della deliberazione programmatica prevista dal precedente comma 1. 
 
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Art. 28 - Competenze burocratiche

 
  1. Gli adempimenti burocratici relativi alle pratiche di assistenza discendenti dall'attuazione del presente regolamento verranno espletati, nell'ambito del settore "Servizi Sociali", dai dipendenti assegnati all'unità operativa competente per materia, nel rispetto delle qualifiche funzionali dei dipendenti stessi e sotto la diretta responsabilità del capo settore e del dirigente la  suddetta unità operativa, cui compete la responsabilità del procedimento ai sensi della L.R. n. 10/1991;
  2. L'accertamento e la verifica dei bisogni assistenziali competono al servizio sociale comunale sotto la responsabilità dell'assistente sociale coordinatore;
  3. Per l'organizzazione dell'Ufficio e per l'individuazione delle mansioni dei dipendenti si fa riferimento al regolamento organico, con annessa pianta organica, del personale e/o al regolamento di organizzazione dell'Ente.
 
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Art. 29 - Istruttoria delle richieste di contributi

 
  1. Per l'esame e l'istruttoria di tutte le richieste di assistenza di cui al presente regolamento, l'Ufficio di servizio sociale ha facoltà di avvalersi, oltre che della relazione all'assistente sociale, anche delle informazioni dei vigili urbani, limitatamente alla verifica delle condizioni economiche, lavorative e abitative dei soggetti/nuclei familiari interessati;
  2. Potranno essere richieste informazioni agli Uffici di collocamento e ad altri Enti pubblici, ai fini della verifica o dell'acquisizione di elementi necessari od utili per la relativa attività istruttoria;
  3. Eventuali più istanze di assistenza provenienti allo stesso nucleo familiare o di convivenza di ..tipo familiare saranno unificate ai fini istruttori;
  4. Il procedimento amministrativo inerente le pratiche discendenti dal presente regolamento soggiace comunque alla normativa dettata in materia dalla L. R. n. 10/1991 e dal regolamento comunale dei procedimenti amministrativi.
 
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Art. 30 - Provvedimento erogativo degli interventi assistenziali

 
  1. Nei casi in cui sussista a carico dell'Ente l'obbligo, sancito da disposizioni di legge o regolamentari, di intraprendere il procedimento amministrativo a seguito di istanza d'ufficio, il procedimento stesso deve concludersi mediante l'adozione di un provvedimento espresso;
  2. Di norma ad ogni istanza posta in istruttoria deve seguire, al termine dell'attività istruttoria stessa, apposito provvedimento a condizione che dal contesto dello stesso si evincano i seguenti elementi:
  1. estremi delle istanze e generalità dei soggetti richiedenti;
  2. esito dell'istruttoria con riferimento alle singole istanze;
  3. esplicitazione dei criteri e delle modalità di quantificazione di ogni singolo intervento assistenziale con riferimento alla normativa dettata dal presente regolamento e con specificazione delle motivazioni che hanno determinato eventuali trattamenti differenziati.
 
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Art. 31 - Eventuale graduatoria dei beneficiari

 
  1. Nel caso in cui fosse necessario redigere la graduatoria dei soggetti ammessi a fruire di de- terminati trattamenti assistenziali, questa verrà predisposta dall'Ufficio servizio sociale, a conclusione delle attività istruttoria, e sarà sottoscritta dal responsabile del servizio e dell'assistente sociale responsabile del procedimento;
  2. La graduatoria di cui al precedente comma sarà approvata dall'organo dell'ente competente a termini di Statuto e produrrà effetti successivamente all'esecutività del relativo provvedimento.  
 
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Art. 32 - Competenze della Giunta

 
  1. La competenza a disporre i contributi e i benefici assistenziali previsti dal presente regola- mento, in relazione al disposto dell'art. 15 - 1° comma sub lettera "b" della L.R. n. 44/1991, appartiene alla Giunta Comunale, fatte salve le attribuzioni del Sindaco per gli interventi previsti dagli artt. 11, 12 e 22 del presente regolamento e le competenze gestionali del responsabile del servizio ai sensi del successivo articolo. In materia di assistenza economica e per tutti gli altri interventi assistenziali la Giunta è tenuta ad esaminare la relativa proposta di deliberazione munita dei pareri prescritti dall'art. 53 della legge n. 142/1990, come recepita dalla L.R. n. 48/1991 entro quindici giorni dalla sua presentazione;
  2. Nel caso in cui la Giunta disponga l'erogazione di contributi in favore di soggetti/nuclei per i quali l'Ufficio del servizio sociale si sia espresso negativamente, dovrà motivare il provvedimento in maniera congrua. Analoga condizione dovrà essere osservata nel caso in cui l'Ufficio di servizio sociale proponga l'erogazione di contributi e la Giunta non accolga, in tutto od in parte, la proposta;
  3. Nel contesto del dispositivo delle deliberazioni adottate dalla Giunta per attivare diverse forme di assistenza, sarà riconosciuta, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 10/1991, l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità previste, per ciascun intervento, dal presente regolamento.
 
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Art. 33 - Competenze gestionali del Responsabile del Servizio

 
  1. La liquidazione dei benefici previsti dal presente regolamento, ove non sia stata disposta nel contesto della deliberazione con cui la Giunta abbia stabilito di accogliere la relativa istanza e in tutti i casi in cui, in base al provvedimento della Giunta e nell'ambito delle somme con lo stesso impegnate, debba avvenire in un momento successivo o in termini cadenzati, rientra ai sensi dell'art.28 del D.L.vo n.77/1995, tra le competenze gestionali devolute al competente capo settore, da adottare previa acquisizione del parere di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario del Comune;
  2. Le modalità di esercizio delle competenze gestionali del capo settore, in relazione al Piano Esecutivo di Gestione previsto dall'art. 11 del decreto legislativo n° 77/1995, sono disciplinate dal Regolamento Comunale di Contabilità;
  3. Le competenze gestionali del responsabile del servizio non si estendono, di norma, in relazione al disposto del 1 ° comma del precedente articolo, agli atti di impegno, che, in materia di contributi, restano riservati alla Giunta, salvo il disposto del successivo comma.
 
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Art. 34 - Richiesta di riesame

 
  1. I provvedimenti di rigetto di istanze mirate ad ottenere interventi o trattamenti socio- assistenziali obbligatori, dovranno, essere notificati agli interessati nei modi di legge;
  2. Resta ferma la possibilità da parte degli interessati di ricorrere avverso le decisioni negative della Giunta, con impugnativa della relativa deliberazione secondo la normativa vigente in materia e secondo quanto sarà specificato nel dispositivo della deliberazione stessa ai sensi dell'art. 3 - 4° comma della L.R. n° 10/1991;
  3. Analoga facoltà sussiste per i provvedimenti negativi di competenza dei dirigenti e dei responsabili dei servizi a ciò abilitati;
  4. L'Amministrazione Comunale, con il supporto del competente ufficio, prende in considerazione eventuali richieste di riesame di istanze rigettate, qualora le stesse vengano formulate da parte degli interessati alla luce di elementi di valutazione non presi in esame in sede di istruttoria originaria oppure in base al convincimento dell'erronea valutazione dei presupposti e/o di diritto e della disparità di trattamento rispetto ad altri soggetti assistiti.
 
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Art. 35 - Schedario dei soggetti assistiti

 
  1. L'ufficio preposto alle pratiche di assistenza avrà cura di istituire una scheda individuale dei soggetti assistiti nel cui contesto dovranno essere riportati gli interventi assistenziali attuati in favore del soggetto cui la scheda si riferisce;
  2. Lo schedario, costituito dalle schede individuali di cui al precedente comma, dovrà essere costantemente aggiornato in modo da consentire l'esatta rilevazione degli interventi contributivi e di ogni altra forma di assistenza in favore del titolare della scheda, con specificazione dei provvedimenti adottati, a tal fine, dall'Amministrazione;
  3. Le schede e lo schedario previsti dai precedenti commi potranno essere redatti su supporti magnetici e formeranno oggetto di apposito servizio informatizzato dell'ente.
 
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Art. 36 - Aggiornamento parametri economici e contributivi

 

I parametri economici degli interventi assistenziali, gli indici reddituali e i limiti di contribuzione specificati nel presente regolamento saranno automaticamente aggiornati, in base agli indici di incremento ufficiali pubblicati dall'ISTAT, (con deliberazione della Giunta Comunale riferita alle singole fattispecie). (si omette la frase precedente in corsivo).

 
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Art. 37 - Riferimenti nell'Albo dei beneficiari di provvidenze economiche di tipo assistenziale

 
  1. I dati anagrafici dei soggetti cui sono stati concessi contributi e provvidenze economiche, saranno riportati nell'albo comunale prescritto dall'art. 22 della legge 412/1991;
  2. L'albo di cui al precedente comma è riferito all'annualità dell'esercizio finanziario e deve essere aggiornato entro il 30 Aprile di ogni anno;
  3. Nel contesto dell'albo, oltre alle generalità dei soggetti assistiti, saranno specificati i seguenti elementi:
    1. codice fiscale dei soggetti stessi;
    2. finalità del contributo;
    3. entità del contributo o dell'intervento assistenziale;
    4. disposizione legislativa e/o regolarmente in base alla quale è stato concesso il contributo;
  4. estremi del provvedimento con cui è stato disposto l'intervento contributivo/assistenziale;
  5. Gli adempi menti d'ufficio occorrenti per la predisposizione e per l'aggiornamento dell'albo, limitatamente agli interventi contributivi socio-assistenziali, competono al responsabile de! relativo servizio che è tenuto a trasmettere i dati di sua competenza all'ufficio cui risulta demandata la definizione dell'albo nel suo complesso, salva restando la possibilità di provvedere "di concerto";
  6. L'albo sarà depositato presso l'Ufficio dei servizi socio-assistenziali dalla data di predisposizione o di aggiornamento e fino al 31 Dicembre di ogni anno, a libera visione di chiunque possa averne interesse; tale deposito sarà reso noto con apposito avviso da affiggere all'albo comunale per trenta giorni consecutivi.
 
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