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Parte IV - Assistenza Economica mediante interventi assistenziali in natura

 
  1. Art. 19 - Sostegno Economico mediante interventi assistenziali in natura
  2. Art. 20 - Assistenza Economica in natura a bisognosi
  3. Art. 21 - Modalità Procedurali per l'attivazione dell'assistenza in natura
  4. Art. 22 - Assistenza in natura di carattere urgente
  5. Art. 23 - Assistenza economica in natura finalizzata al sostegno scolastico e garanzia del diritto allo studio
  6. Art. 24 - Assistenza agli studenti bisognosi mediante concessione in comodato di libri di testo
  7. Art. 25 - Procedure per l'istituzine e l'incremento del patrimonio librario e per la concessione in comodato di libri di testo a studenti bisognosi
  8. Art. 26 - Responsabilità procedimentali per gli interventi assistenziali in favore degli studenti
 

PARTE IV
ASSISTENZA ECONOMICA MEDIANTE
INTERVENTI ASSISTENZIALI IN NATURA

 

Art. 19 - Sostegno Economico mediante interventi assistenziali in natura

 
  1. In presenza delle condizioni e dei presupposti fissati dalle successive norme, si può dare corso ad interventi di assistenza economica a soggetti bisognosi mediante fornitura di generi alimentari, di vestiario, di suppellettili e di materiale vario;
  2. Sotto l'aspetto giuridico, gli interventi in natura di cui al precedente comma costituiscono una particolare forma di assistenza economica, la cui entità è corrispondente all'incidenza finanziaria dei beni forniti a titolo assistenziale;
  3. L'assistenza in natura è alternativa ad altre forme di assistenza economica ad esclusione dell'assistenza economica straordinaria disciplinata dall'art. 9 -1° comma - sub letto "a" del presente regolamento.
 
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Art. 20 - Assistenza Economica in natura a bisognosi

 
  1. Il servizio sociale, con relazione motivata, qualora ritenga che il cittadino/nucleo familiare sia incapace di amministrare correttamente il contributo economico in denaro, può proporre, sempre che sussistano i requisiti di cui all'art. 13 del presente regolamento, la concessione di "buoni spesa" per l'acquisto di generi dì prima necessità, secondo il tipo di fabbisogno accertato e comunque nell'ambito della tipologia merceologica e dei limiti di spesa sotto specificati:
  1. generi alimentari - ad esclusione di alcolici, superalcolici, vino e birra, nella misura di L. 100.000 mensili per il primo componente il nucleo familiare, aumentate di L. 50.000 per ogni componente oltre il primo e comunque fino ad un massimo di L. 250.000;
  2. vestiario nella misura massima di L. 50.000 mensili per il primo componente, aumentate di L. 25.000 per ogni componente oltre il primo e comunque fino ad un massimo di L. 125.000 mensili per l'intero nucleo familiare.

2.  L'assistenza in natura, per entrambe le fattispecie merceologiche previste al precedente comma, soggiace al rispetto delle condizioni espressamente indicate ai commi 2, 3 e 4 del precedente art. 13, fatta salva la condizione derogativa di cui al successivo comma.
3.  Possono accedere al servizio di cui ai precedenti commi anche i cittadini temporaneamente presenti nel territorio comunale ed i cittadini residenti che non abbiano ancora acquisito il domicilio di soccorso. In tal caso l'intervento assistenziale non potrà superare il periodo di mesi uno.
4.  Di norma, la fornitura dei generi di cui al precedente 1° comma viene operata mediante consegna al soggetto assistito di un buono di acquisto contenente l'indicazione dei prodotti da fornire e l'entità economica dell'intervento assistenziale, in conformità al provvedimento assunto dal competente organo dell'Ente.
5.  La predisposizione e la consegna dei buoni avvengono secondo le modalità procedurali fissate al successivo articolo.

 
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Art. 21 - Modalità Procedurali per l'attivazione dell'assistenza in natura

 
  1. La fornitura dei generi previsti dal primo comma del precedente articolo è ordinata a Ditte locali, prescelte dall'amministrazione in base al criterio della maggiore vantaggiosità offerta. Il relativo ragguaglio economico può essere acquisito, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di fornitura di beni:
  1. "alla bisogna", con riferimento ai prodotti che effettivamente l'Ente intende fornire;
  2. all'inizio dell'esercizio finanziario con riferimento ai beni di prima necessità che si presume possano essere acquisiti per attivare l'assistenza in natura annuale e sulla base dei corrispondenti prezzi unitari.

2)  La fornitura dei generi è ordinata alle ditte con buoni da staccarsi da un registro a doppia copia, firmati dal funzionario responsabile del settore competente per materia, in esecuzione del provvedimento con cui è stato disposto l'intervento assistenziale.
3)  Ciascun buono deve indicare gli estremi del provvedimento con cui è stato disposto l'intervento assistenziale in natura, la Ditta incaricata della fornitura, le generalità complete del soggetto assistito, la specificazione del Capitolo del Bilancio e l'impegno di spesa su cui grava l'importo dei generi da acquistare.
4)  La Ditta prescelta, ad avvenuta consegna dei prodotti indicati nel buono, tratterrà quest'ultimo per allegarlo alla fattura che rimetterà all'Ente per la relativa liquidazione, alla scadenza del mese di riferimento.
5)  Per la fornitura al soggetto assistito di prodotti di particolare natura si può prescindere, con provvedimento motivato, dalla procedura di cui ai precedenti commi del presente articolo. In tal caso si procederà all'acquisto dei prodotti occorrenti, seguendo le disposizioni di Legge e regolamentari vigenti in materia.

 
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Art. 22 - Assistenza in natura di carattere urgente

 
  1. In presenza di particolari circostanze e nei casi di emergenza, l'assistenza in natura può essere prestata a soggetti temporaneamente presenti nel Comune. In tal caso, il provvedimento concessivo del beneficio dovrà fare espressa menzione delle condizioni di bisogno del richiedente, non diversamente ovviabili in relazione alle circostanze o all'emergenza accertata;
  2. L'intervento assistenziale di cui al comma precedente viene disposto con provvedimento del Sindaco, anche in deroga alle procedure di cui al precedente articolo, ferma restando la responsabilità procedimentale del dipendente preposto al pertinente servizio.  
 
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Art. 23 - Assistenza economica in natura finalizzata al sostegno scolastico e garanzia del diritto allo studio

 
  1. In favore degli alunni della scuola dell'obbligo appartenenti a nuclei familiari che presentino particolari problematiche di natura socio-economica, può essere corrisposto, su proposta dell'Ufficio dei Servizi Sociali, un sostegno economico in natura attraverso il rilascio di buoni per l'acquisto di materiale didattico, di corredo personale e di libri non compresi nei buoni- libro già forniti dall'Amministrazione Comunale ai sensi della normativa vigente in materia di diritto allo studio;
  2. Possono accedere al beneficio di cui al presente articolo, gli studenti residenti da almeno un anno nel territorio, appartenenti a nuclei familiari il cui reddito complessivo non superi di una volta e mezzo l'importo corrispondente al minimo vitale, come determinato al precedente art. 7; 
  3. AI fine di evitare l'utilizzo improprio delle somme assegnate in favore dell'alunno, .l'agevolazione verrà concessa una volta l'anno mediante appositi buoni-acquisto, ciascuno " dei quali, secondo il tipo di fabbisogno evidenziato dal Servizio Sociale, avrà il seguente valore:
    1. Libri di testo, sussidi didattici e di cancelleria nella misura massima di Lire 300.000 annue per minore. Qualora i minori all'interno dello stesso nucleo familiare siano più di uno, il sussidio da corrispondere non potrà superare la somma di Lire 1.000.000;
    2. vestiario ( calzature, vestiti, tute da ginnastica ...) nella misura massima di L. 200.000 per minore. Qualora i minori all'interno dello stesso nucleo familiare siano più di uno, il sussidio da corrispondere non potrà superare comunque la somma di L. 500.000; vestiario ( calzature, vestiti, tute da ginnastica ...) nella misura massima di L. 200.000 per minore. Qualora i minori all'interno dello stesso nucleo familiare siano più di uno, il sussidio da corrispondere non potrà superare comunque la somma di L. 500.000;
  4. identico sostegno assistenziale può essere esteso, fino al compimento degli studi, agli alunni capaci e meritevoli (ai sensi del Testo Unico -D.L. 297/94 art. 327) delle scuole medie superiori appartenenti a nuclei familiari particolarmente disagiati e che abbiano i requisiti indicati al comma 2 del presente articolo. In alternativa, a tali studenti, può essere concesso un "Assegno di studio" di importo complessivo non superiore a L. 500.000 annue alle condizioni e con le procedure sotto specificate;
  5. il contributo deve essere utilizzato per coprire, in tutto o in parte, le spese per sostenere l'acquisto dei libri di testo e/o di materiale didattico di carattere inderogabile e/o per il pagamento della tassa di iscrizione scolastica;
  6. potranno godere del beneficio, gli alunni che all'esame di scuola media inferiore abbiano ri.: portato almeno il giudizio di "Distinto" e che alla fine dell'anno scolastico precedente a quello della richiesta del contributo abbiano riportato una media non inferiore a "sette" o un giudizio sintetico equipollente;
  7. l'assegno di studio viene accordato a seguito di segnalazione da parte del Preside dell'Istituto scolastico frequentato dallo studente interessato e previa verifica, da parte del servizio sociale comunale, delle relative condizioni di ammissibilità, con esclusivo riferimento agli studenti che abbiano la residenza nel territorio del Comune;
  8. I contributi di cui al presente articolo sono alternativi al servizio previsto all'art. 17 del presente regolamento e non potranno essere concessi qualora il minore risulti ricoverato in Istituto con retta a carico della Pubblica Amministrazione;
  9. Per la predisposizione dei buoni acquisto l'Amministrazione comunale seguirà i criteri procedurali fissati dal precedente art. 21.
 
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Art. 24 - Assistenza agli studenti bisognosi mediante concessione in comodato di libri di testo

 
  1. Qualora le agevolazioni economiche previste, con carattere di obbligatorietà e di uniformità di trattamento, dalle vigenti leggi per l'acquisto di libri di testo da parte degli studenti della scuola dell'obbligo non dovessero coprire l'intero costo dei libri di testo di cui gli studenti stessi sono tenuti a dotarsi, l'Amministrazione comunale può disporre, in alternativa all'intervento assistenziale "diretto. disciplinato dal presente articolo, la concessione in comodato di libro di testo in favore di studenti residenti nell'ambito del Comune le cui famiglie versano, per comprovate ragioni, in situazione di difficoltà economica;
  2. L'intervento assistenziale di cui al comma precedente è subordinato alla sussistenza delle seguenti condizioni:
  1. il responsabile dell'Istituto dovrà rimettere al Comune l'elenco degli studenti bisognosi che versano nelle condizioni sopra delineate, segnalando contestualmente i libri di testo da concedere in comodato e dichiarandosi disponibile a gestire il patrimonio librario che, sarà costituito dal Comune ai fini del comodato stesso;
  2. il servizio sociale comunale dovrà verificare lo stato di bisogno economico della famiglia degli studenti compresi nell'elenco di cui alla precedente lettera a) escludendo, in tale sede, i nominativi di studenti appartenenti a famiglie il cui disagio economico non è tale da precludere la possibilità di fare fronte all'acquisto dei libri di testo.
 
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Art. 25 - Procedure per l'istituzine e l'incremento del patrimonio librario e per la concessione in comodato di libri di testo a studenti bisognosi

 
  1. In presenza delle condizioni previste dal precedente articolo, il Comune provvederà all'acquisto dei libri di testo, segnalati dai Responsabili degli Istituti scolastici, con l'osservanza delle procedure previste dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di fornitura di beni;
  2. I libri di testo acquistati dall'Ente saranno assegnati ai responsabili degli istituti scolastici interessati, secondo il fabbisogno dagli stessi segnalato ai sensi del precedente articolo;
  3. Gli stessi responsabili degli Istituti scolastici provvederanno a concedere in comodato i libri di testo, formanti oggetto dell'assistenza, agli studenti bisognosi, facendo sottoscrivere dichiarazione di impegno a restituirli a conclusione dell'anno scolastico;
  4. Il patrimonio librario costituito dal Comune resterà di proprietà dell'Ente e sarà gestito dagli Istituti scolastici interessati anche negli anni successivi al fine di praticare altri interventi assistenziali con le stesse procedure originarie, salva restando la possibilità di incrementare la dotazione libraria in caso di maggiore fabbisogno, di modifica o di aggiornamento dei libri di testo precedenti, di deterioramento dei libri originariamente forniti o per altre comprovate cause giustificative;
  5. L'incremento della dotazione libraria verrà operato con l'osservanza delle procedure prescritte dal 1° comma del presente articolo;
  6. I responsabili degli Istituti scolastici interessati rispondono della corretta gestione della dotazione libraria loro affidata. A tal fine, contestualmente all'affidamento, rilasceranno al Comune formale dichiarazione con la quale assumono l'impegno di gestire la dotazione libraria stessa in conformità alle disposizioni del presente regolamento e di presentare al Comune, a conclusione di ogni anno scolastico, l'inventario aggiornato di tutti i libri concessi in uso all'Istituto scolastico per le finalità assistenziali di cui al presente articolo; l'eventuale inutilizzabilità dei libri di testo per deterioramento, smarrimento o per altre cause, dovrà formare og- getto di apposito verbale che dovrà essere trasmesso in copia, contestualmente alla richiesta del fabbisogno librario annuale;
  7. Alla eventuale rilegatura dei libri a causa di deterioramento connesso con il loro uso, provvederà il Comune, a seguito di specifica segnalazione da parte dei responsabili degli Istituti scolastici.
 
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Art. 26 - Responsabilità procedimentali per gli interventi assistenziali in favore degli studenti

 
  1. Per conseguire obiettivi di uniformità, la responsabilità dei procedimenti relativi agli interventi assistenziali previsti, in favore di studenti bisognosi, dai precedenti artt. 23, 24 e 25 è demandata all'Ufficio di servizio sociale;
  2. Ove il procedimento comporti la valutazione di presupposti elo di elementi informativi già acquisiti dal nucleo operativo preposto all'assistenza scolastica o che comunque competono a tale nucleo, il responsabile del procedimento di cui al primo comma avrà cura di acquisire i necessari ragguagli presso il servizio comunale di assistenza scolastica, dando, successivamente notizia a quest'ultimo delle agevolazioni concesse agli studenti appartenenti a famiglie bisognose.
 
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