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Parte II - Disciplina dell'Assistenza Economica Straordinaria

 
  1. Art. 9 - Assistenza economica straordinaria
  2. Art. 10 - Disciplina dei casi di assistenza straordinaria
  3. Art. 11 - Assistenza economica straordinaria urgente o di emergenza
  4. Art. 12 - Contributo straordinario sulle spese straordinarie per gli indigenti
 

PARTE II
DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

 

Art. 9 - Assistenza economica straordinaria

 
  1. L'assistenza economica straordinaria, prevista dal precedente art. 3 sub lettera "a", rappresenta un intervento economico .una tantum" rivolto a soggetti e/o nuclei in condizioni di disagio derivante da situazioni impreviste ed eccezionali, che incidano sulle normali condizioni di vita del soggetto e/o del nucleo, opportunamente documentate e verificate dal Servizio Sociale professionale. Tali situazioni devono concernere:
  1. condizioni patologiche particolarmente gravi non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, interventi chirurgici di carattere eccezionale, terapie costose e prolungate, necessità di applicazioni di protesi (con esclusione delle protesi dentarie);
  2. improvvisa perdita dell'alloggio a seguito di crollo, sfratto esecutivo, ordinanza di sgombero emessa dall'Autorità competente;
  3. venire meno per decesso, fatto delittuoso, abbandono o detenzione, di un congiunto che rappresenta l'unico sostentamento reddituale della famiglia;
  4. dimissioni dagli ospedali psichiatrici o dal servizio di psichiatria;
  5. grave handicap fisico accompagnato da condizione di insufficienza economica e dalla , mancanza di altre forme di assistenza istituzionale.

2.  I criteri di quantificazione dei contributi di cui al precedente comma sono disciplinati dal successivo articolo.

 
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Art. 10 - Disciplina dei casi di assistenza straordinaria

 

A - Contributo straordinario per gravi condizioni patologiche L.R. 22/86 art. 9 -1° comma- lettera "a").

 
  1. I cittadini che intendono accedere al beneficio di cui alla Lettera "a" -10 comma- del prece- dente articolo dovranno produrre regolare istanza allegando, oltre alla documentazione indicata al precedente art. 8, il certificato medico comprovante la patologia, la documentazione in originale inerente le spese sostenute ed una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il richiedente attesti se abbia inoltrato o meno istanza di rimborso all'Azienda Sanitaria Locale o ad altri Enti di competenza e se abbia o meno ricevuto tali rimborsi, specificandone, in caso positivo, l'entità complessiva;
  2. Il contributo straordinario viene determinato entro il limite massimo del 50% delle spese sostenute ed in ogni caso fino ad una cifra massima annua di L. 3.000.000;
  3. Nella fatti specie si prescinde dalla condizione di disoccupazione, ma non dal possesso di beni immobili, ad esclusione della casa di abitazione, e si individua, come reddito base, quello dell'intero nucleo familiare corrispondente al triplo del minimo vitale, calcolato sulla base del minimo pensionistico INPS annualmente rivalutato.Per i cittadini il cui reddito non superi il minimo vitale è previsto un rimborso fino al 70%, e comunque fino ad un massimo di L. 70.000= mensili, del costo sostenuto per l'acquisto di farmaci non coperti dal SSN sempre che si dimostri, con idonea certificazione medica, la necessità di assumere esclusivamente detti farmaci e non altri e previa presentazione di fatture, in originale, comprovanti l'avvenuto acquisto dei farmaci prescritti, rilasciate da farmacie regolarmente autorizzate.
 

B - Contributo straordinario per ospitalità/contributo straordinario per perdita di alloggio (art. 9 - 1° comma - lettera "b"

4.  I cittadini che intendono accedere al beneficio di cui alla lettera "b" - 1 comma del precedente articolo dovranno produrre regolare istanza allegando, oltre alla documentazione indicata all'art. 8, valida documentazione comprovante la condizione della perdita della fruibilità dell'alloggio per causa indipendente dalla loro volontà e non derivante da sfratto per morosità.
 
5.  Il servizio sociale comunale, sulla base della valutazione complessiva della situazione socio- familiare, potrà proporre:

  1. il contributo straordinario/ospitalità a carico del Comune, 
  2. il contributo economico straordinario per perdita dell'alloggio;

5a) Il contributo straordinario per ospitalità di cui alla precedente lettera a) soggiace alla seguente disciplina:

  • l'ospitalità presso ostelli, alberghi di classe sociale, locande, centri di accoglienza, comprende, ove ciò sia ritenuto necessario, anche il vitto e può essere proposta dal servizio sociale per il tempo strettamente necessario a ricercare una soluzione abitativa. Essa, di norma, non può protrarsi per un periodo superiore a quindici giorni;
  • il protrarsi dell'ospitalità oltre quindici giorni e comunque per un periodo massimo di 90 giorni non consentirà al soggetto/nucleo assistito di beneficiare del contributo straordinario per perdita dell'alloggio previsto dal successivo comma né del contributo per l'assistenza abitati va previsto all'art. 16 del presente regolamento.

6.  Il contributo straordinario per perdita dell'alloggio di cui alla precedente lettera b) soggiace alle seguenti condizioni:

  • viene determinata, su proposta del servizio sociale, ove non ricorrano i motivi di )1 esclusione di cui al precedente comma, entro il limite massimo di Lire 1.500.000 annue ed è inteso quale contributo sulle spese di trasloco, nuovo allacciamento elettrico, nuova locazione ed altre spese pertinenti tutte documentate con ricevute o fatture in originale. Per accedere al beneficio, il reddito complessivo del nucleo familiare o del nucleo di convivenza di tipo familiare non deve superare di una volta e mezzo il minimo vitale;
  • il contributo stesso è alternativo sia al contributo per l'assistenza abitativa, disciplinato dal successivo art. 16, che al contributo/ospitalità a carico del Comune di cui alla lettera a) del presente articolo, qualora tale ospitalità si protragga per un periodo superiore a quindici giorni.
 

C - Contributo straordinario per decesso. fatto delittuoso. abbandono e detenzione di un congiunto costituente l'unico sostentamento reddituale (art. 9 - 1° comma - lettera "c")

7.  I cittadini che intendono accedere al beneficio sopra specificato dovranno produrre regolare istanza allegando, oltre alla documentazione di cui al citato art. 8, valida documentazione comprovante lo stato di disagio derivante da decesso, fatto delittuoso, abbandono, detenzione di congiunto che rappresenta l'unico sostentamento economico della famiglia. A condizione che l'evento si sia verificato nei sei mesi antecedenti la data di presentazione dell'istanza.
 
8.  Il contributo di cui al precedente punto è da ritenersi alternativo all'assistenza economica continuativa e viene determinato fra un minimo di L. 1.500.000 e un massimo di L. 2.500.000, tenendo conto, a tal fine, del carico familiare ed applicando in particolare l'aumento di L. 100.000 per ogni familiare a carico, sempre nel rispetto del suddetto limite massimo di intervento e a condizione che il reddito complessivo del nucleo familiare o del nucleo di convivenza di tipo familiare non superi il triplo del minimo vitale.

 

D - Contributo straordinario a seguito di dimissioni dagli ospedali psichiatrici o dal servizio di psichiatria (art. 9 1° comma - lett."d")

9.  I cittadini che intendono accedere a beneficio sopra specificato dovranno presentare regolare istanza allegando, oltre alla documentazione di cui al precedente art. 8, idonea documentazione di data non anteriore ad anni uno, comprovante la condizione di disabilità mentale rilasciata dalla competente struttura sanitaria.
 
10.  Il contributo che è comunque alternativo ad ogni altra forma di assistenza economica ad esclusione dell'assistenza economica straordinaria disciplinata dal punto A) del presente articolo viene determinato in una cifra massima pari a L. 1.500.000, tenuto conto anche degli .eventuali componenti a carico, ossia senza alcuna possibilità di maggiorazione in relazione al carico familiare e a condizione che il reddito complessivo familiare o del nucleo di convivenza di tipo familiare non superi una volta e mezzo il minimo vitale.

 

E - Contributo straordinario per sostegno economico in favore delle famiglie di soggetti portatori di grave handicap (art. 9 - 1° comma - letto "e")

11.  Il contributo straordinario previsto dal precedente art. 9 - 1° comma - sub lettera "e" che è comunque alternativo all'assistenza economica continuativa, all'assistenza abitati va e al servizio di aiuto domestico, va determinato in relazione alla situazione familiare dell'assistito entro il limite massimo di un terzo dell'indennità di accompagnamento erogata dallo Stato.
 
12.  Per potere accedere al beneficio di cui al precedente comma, il reddito complessivo familiare o del nucleo di convivenza di tipo familiare non deve superare l'importo di L. 20.000.000 aumentato del 20% per ogni unità familiare oltre la terza.

 
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Art. 11 - Assistenza economica straordinaria urgente o di emergenza

 
  1. Per fare fronte ad esigenze particolarmente urgenti o di emergenza, il Sindaco può disporre, su richiesta dell'interessato, debitamente verificata dall'Ufficio dei Servizi Sociali, oppure a seguito di specifica proposta di tale ufficio o di strutture pubbliche competenti in materia, l'erogazione di un contributo straordinario da determinare, entro il limite di L. 500.000, in relazione al motivo del bisogno e alla composizione del nucleo familiare e comunque nel rispetto del disposto dell'art. 5 della L.R. n. 1/1979;
  2. Nel contesto dell'istanza finalizzata alla concessione del contributo straordinario e urgente l'interessato dovrà:
    1. esplicitare le particolari esigenze assistenziali e i motivi di urgenza addotti a sostegno della richiesta, comprovandoli, ove possibile, con idonea documentazione;
    2. dimostrare la consistenza del proprio nucleo familiare;
    3. esplicitare la condizione di disagio economico avvertita, avuto riguardo alla situazione reddituale del nucleo familiare, da dimostrare mediante esibizione della copia dell'ultima dichiarazione dei redditi ed alle circostanze particolari addotte a sostegno dell'istanza. Tenuto conto dei motivi dell'urgenza, le certificazioni di cui sopra possono essere rese mediante dichiarazione sostitutiva di notorietà, ai sensi di legge;
  3. Ai fini della concessione del contributo straordinario ed urgente, si prescinde da particolari limiti di reddito, a condizione che dai dati dichiarati ed adeguatamente verificati, emerga un effettivo fabbisogno assistenziale urgente; 
  4. L'intervento assistenziale urgente di cui al comma precedente viene attuato mediante disposizione di competenza del Sindaco, al quale, tuttavia, è data facoltà di conferire specifica delega all'assessore al ramo. Nel provvedimento concessivo del contributo si deve, comunque, riconoscere che quest'ultimo è stato accordato osservando i criteri e le modalità previsti dal presente articolo;
  5. Per le finalità previste dai precedenti commi e sempre nel rispetto del limite finanziario generale prescritto dall'art. 5 della L.R. 1/79, può essere istituito in favore dell'economo comunale apposito fondo speciale mediante adeguata anticipazione ragguagliata al fabbisogno previsto per un trimestre. Tale anticipazione, in relazione al capitolo del bilancio di riferimento, sarà annualmente determinata ed attivata con apposito provvedimento. Alla scadenza del trimestre, o ad esaurimento del fondo anticipato, qualora ciò avvenga prima della scadenza del trimestre, l'economo trasmetterà documentato rendiconto della somma spesata. Tale rendiconto sarà sottoposto all'approvazione del competente organo dell'Ente, con conseguente emissione di mandato di pagamento a reintegro dell'anticipazione trimestrale, al fine di ripristinare la prefissata disponibilità.
 
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Art. 12 - Contributo straordinario sulle spese straordinarie per gli indigenti

 
  1. Qualora presso le strutture ospedaliere pubbliche o private ubicate nel territorio comunale decedano soggetti indigenti privi di assistenza familiare o appartenenti a nuclei familiari che versano in uno stato di disagio economico tale da non consentire il sostenimento delle spese funerarie, l'Amministrazione Comunale interviene economicamente accollandosi la spesa relativa all'acquisto della cassa funebre, di tipo economico, e al trasporto della salma dal luogo del decesso al cimitero comunale.  Analogo intervento assistenziale, in presenza dei presupposti precedentemente specificati, si esegue qualora il decesso dell'indigente avvenga presso la propria abitazione, ubicata nel territorio comunale;
  2. Per le finalità di cui al precedente comma all'inizio di ogni anno sarà esperita gara ufficiosa al fine di individuare la Ditta che è disposta a praticare per la fornitura della cassa funebre, per il trasporto della salma e, in caso di soggetti abbandonati, anche per il disbrigo della relativa pratica d'ufficio, le condizioni economiche maggiormente convenienti per l'Amministrazione. In sede di lettera - invito sarà specificato che le condizioni prospettate dalla ditta offerente reste- ranno valide per un anno e che l'affidamento sarà formalizzato con l'osservanza delle procedure e della normativa vigente in materia;
  3. Il trattamento e le modalità assistenziali descritti ai precedenti commi si applicano, a prescindere dallo stato di disagio economico, in caso di decesso, nell'ambito del territorio comunale, di soggetti totalmente abbandonati anche non residenti o domiciliati nel Comune, qualora, da parte della struttura ospedaliera presso cui avviene il decesso o da parte del servizio Comunale di Assistenza Sociale, venga formalmente comunicata al Comune l'evenienza di cui sopra, unitamente all'attestazione che il soggetto abbandonato, prima di morire, non ha fornito elementi informativi in ordine a parenti tenuti all'assistenza né ha costituito un fondo spese per fare fronte agli oneri funerari;
  4. L'intervento contributivo di cui al presente articolo, in relazione all'urgenza determinata da evidenti ragioni igienico-sanitarie, viene attuato con Ordinanza del Sindaco.
 
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