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Parte I - Disposizioni di Carattere Generale

 
  1. Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento
  2. Art. 2 - Servizio di assistenza economica
  3. Art. 3 - Forme di assistenza economica
  4. Art. 4 - Soggetti assistibili
  5. Art. 5 - Domicilio di soccorso
  6. Art. 6 - Esplicitazione dello stato di disagio/bisogno economico con riferimento alle diverse forme di assistenza/fabbisogno assistenziale
  7. Art. 7 - Criteri di determinazione e del minimo vitale
  8. Art. 8 - Modalità per la presentazione delle istanze
 

PARTE I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

 

Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

 
  1. Il presente regolamento, in esecuzione del disposto dell'art.13 della L.R. n.10/1991 , disciplina gli interventi di assistenza economica attuabili dall'amministrazione comunale in favore di soggetti e/o di nuclei familiari che versano in condizioni di disagio economico;
  2. La disciplina regolamentare attua la normativa regionale vigente in materia di assistenza e si prefigge lo scopo di razionalizzare il relativo procedimento amministrativo e di assicurare l'uniformità degli interventi assistenziali attraverso la fissazione di appositi criteri e modalità per la determinazione dei contributi, in relazione allo stato di indigenza dei richiedenti.
 
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Art. 2 - Servizio di assistenza economica

 
  1. Il Comune di Palma di Montechiaro provvede ad erogare il servizio di assistenza economica, intesa come intervento assistenziale esplicato in favore di persone e/o di nuclei familiari che versano, per qualsiasi causa, in condizioni di disagio economico, come previsto dall'art.3 della L.R. n.22/86, dal regolamento tipo sull'organizzazione dei servizi socio - assistenziali emanato con D.P.R.S. del 28.S.1987, dell'art. 3 della L.R. n. 1/79 e dell'art. 12 della L.R. 33/91.
  2. L'erogazione dell'assistenza economica è subordinata:
  • alla individuazione di una condizione di insufficienza del reddito familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i componenti del nucleo familiare, allorquando non vi siano altre persone tenute a provvedere o che, di fatto, provvedano all'integrazione di tale reddito;
  • alla effettuazione degli accertamenti del caso nelle forme e secondo i criteri previsti dal presente regolamento;
  • alla valutazione della possibilità di erogare servizi e prestazioni alternative;
  • all'accertamento, in sede di istruttoria, che l'assistenza economica, anche in relazione ai fatti ed agli elementi contingenti, sia l'unica in grado di fornire risposte adeguate al bisogno dell'utente.
 
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Art. 3 - Forme di assistenza economica

 
  1. Le forme di intervento economico a sostegno dei soggetti disagiati sono articolate nella maniera seguente:
  1. Assistenza economica straordinaria;
  2. Assistenza economica continuativa;
  3. Assistenza economica abitativa;
  4. Assistenza integrativa in favore di nuclei con minori, anziani inabili a rischio di istituzionalizzazione o dimessi da strutture residenziali;
  5. Contributi in favore di gestanti nubili e di ragazze madri;
  6. Assistenza economica per servizi in favore della collettività;
  7. Assistenza economica mediante interventi assistenziali in natura.

2) Gli interventi assistenziali di cui al precedente comma soggiacciono, nell'ambito della corrispondente previsione di legge, alla disciplina normativa contenuta nei successivi articoli.

 
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Art. 4 - Soggetti assistibili

 
  1. Possono accedere ai servizi di assistenza economica previsti dal presente regolamento i cittadini -residenti nel Comune oppure che dimostrino di vantare nei confronti dello stesso il domicilio di soccorso a seconda delle condizioni di cui al comma successivo- che versino in stato di disagio economico derivante da comprovata mancanza o inadeguatezza del reddito, secondo le condizioni ed i criteri fissati dai successivi commi;
  2. In relazione al precedente comma viene specificato che:
    1. I servizi e gli interventi urgenti e/o di soccorso e/o di assistenza per i quali il presente regolamento prescrive l'esercizio dell'azione di rivalsa presuppongono il possesso, da parte dei richiedenti, del domicilio di soccorso;
    2. Gli altri servizi ed interventi previsti dal presente regolamento presuppongono la residenza del richiedente da almeno un anno nel territorio comunale interessato, ad eccezione dei casi previsti al successivo comma;
  3. Agli interventi di assistenza economica urgenti possono accedere, in caso di inderogabile esigenza assistenziale, i soggetti temporaneamente presenti nel territorio comunale, anche se stranieri, nonché i cittadini residenti che non abbiano ancora acquisito il domicilio di soccorso, fermo restando che in tali casi, l'intervento assistenziale non potrà superare il periodo di mesi uno, non rinnovabile, fatta salva la possibilità di concedere contributi straordinari secondo i criteri e le modalità fissati dal presente regolamento. 
 
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Art. 5 - Domicilio di soccorso

 
  1. Il domicilio di soccorso, quando è prescritto dal presente regolamento per l'accesso ai servizi ed agli interventi assistenziali, si realizza allorché il soggetto bisognoso abbia abitato per al- meno due anni nel Comune, senza meritevoli interruzioni, ovvero, ed in subordine, quando lo stesso soggetto bisognoso sia nato nel Comune senza riguardo alla legittimità nella nascita, e non sia in grado di far valere il domicilio di soccorso presso altro Comune dello Stato Italiano;
  2. Il domicilio di soccorso si perde con l'acquisto, sempre per dimora ultrabiennale, del domicilio di soccorso presso altro Comune;
  3. Ove l'intervento assistenziali riguardi, oltre al richiedente, altri soggetti maggiorenni componenti il nucleo familiare o il nucleo di convivenza di tipo familiare, il requisito del domicilio di soccorso dovrà essere posseduto anche da questi ultimi, limitando comunque l'intervento assistenziale ai soggetti che vantino tale requisito;
  4. Eventuali incertezze in ordine alla individuazione del domicilio di soccorso andranno risolte in base alla disciplina normativa dettata in materia, tenendo conto, ove necessario, degli orientamenti giurisprudenziali.
 
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Art. 6 - Esplicitazione dello stato di disagio/bisogno economico con riferimento alle diverse forme di assistenza/fabbisogno assistenziale

 

In relazione al precedente art. 3, lo stato di disagio/bisogno economico viene definito, in termini generali, secondo i criteri sotto riportati:

  1. agli effetti dell'assistenza economica straordinaria, lo stato di disagio/bisogno economico sussiste in presenza delle condizioni reddituali consolidate nell'anno fiscale vigente e delle condizioni soggettive straordinarie previste dalle disposizioni del presente regolamento che disciplinano tale forma di assistenza in riferimento ai singoli soggetti e/o al nucleo familiare;
  2. agli effetti dell'assistenza continuativa si considerano in condizione di disagio/bisogno i soggetti/nuclei familiari che hanno una situazione reddituale inferiore alla soglia del minimo vitale, inteso come livello reddituale minimo per soddisfare le esigenze fondamentali di vita individuale e familiare, sia di carattere biofisico che sociale; in modo tale che il fabbisogno individuale è costituito dalla differenza fra l'ammontare del reddito costituente il minimo vitale, determinato in conformità a quanto specificato nel presente regolamento, e le risorse economiche effettive del nucleo familiare;
  3. agli effetti dell'assistenza economica esplicitata ai punti "c", "d", "e", "f' e "g" del precedente art. 3, lo stato di disagio/bisogno economico sussiste in presenza delle condizioni soggettive, di fatto e reddituali, previste dalle specifiche norme del presente regolamento nonché, per quanto concerne l'assistenza consegui bile attraverso l'attività lavorativa, al presupposto giuridico della determinazione dell'Ente di utilizzare il soggetto richiedente in attività lavorative utili per la collettività (cfr. Circo Ass.to EE.LL. 20/07/1989 n. 9).
 
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Art. 7 - Criteri di determinazione e del minimo vitale

 
  1. In relazione al precedente articolo, lettera b) e per tutti gli effetti del presente regolamento, per quota mensile   base del MINIMO VITALE, idonea a far fronte alle spese mensilmente necessarie per i bisogni elementari di vita, si intende la quota corrispondente alla pensione minima I.N.P.S. dei lavoratori dipendenti, periodicamente rivalutata. 
  2. Il fabbisogno minimo corrispondente al minimo vitale del nucleo familiare viene calcolato applicando i parametri sotto specificati:
  • CAPO FAMIGLIA: 75% della quota base di cui al primo comma;
  • CONIUGE A CARICO: 25% della quota base di cui al primo comma; 
  • FAMILIARI A CARICO FINO A 14 ANNI DI ETA': 35% della quota base di cui a11° comma; 
  • ALTRI FAMILIARI A CARICO: 15% della quota base di cui a1 1° comma.

3)  Il fabbisogno economico corrispondente al minimo vitale di cui al precedente comma vie- ne riferito, ai fini dell'erogazione dei benefici assistenziali, alle spese da sostenere per i seguenti bisogni essenziali:

  1. alimentazione; 
  2. abbigliamento;
  3. governo della casa;
  4. vita di relazione. governo della casa; vita di relazione.

Tale bisogno economico, per le stesse finalità non comprende:

  1. il canone di locazione, in relazione al quale viene riconosciuta separatamente una quota non superiore al 50% della somma definita dalla normativa dell'equo canone per l'alloggio abitato dal richiedente o dal suo nucleo familiare, qualora venga dimostrata dallo stesso richiedente la sussistenza giuridica del rapporto locativo;
  2. le spese sanitarie, analiticamente documentare, che eventualmente restassero a carico del richiedente o dei componenti il suo nucleo familiare in base alla normativa sull'assistenza sanitaria obbligatoria e sempre che non derivino da libere scelte del richiedente.

4)  Ai fini della verifica del fabbisogno assistenziale degli utenti, il competente servizio Comunale dovrà operare una confacente analisi delle condizioni familiari accertando e verificando ogni forma di reddito nonché gli introiti derivanti da interventi assistenziali in corso anche da parte di altri Enti e quelli conseguiti a qualsiasi titolo, anche se non soggetti a dichiarazione reddituale agli effetti impositivi;
Il relativo accertamento va operato con riferimento anche alla situazione reddituale che si registra al momento della presentazione dell'istanza. Il raffronto tra l'importo corrispondente al minimo vitae e le entrate complessive e le entrate di cui sopra consentirà di verificare la sussistenza o meno del fabbisogno assistenziale principale o aggiuntivo, a seconda che da tale raffronto emerga una differenza positiva o negativa, fatti salvo i limiti di reddito di miglior favore previsti dal presente regolamento per determinare particolari forme di assistenza.
5)  I soggetti/nuclei familiari che, in sede di istanza, non dichiarino alcun reddito o dichiarino un reddito complessivo inferiore all'importo annuo di L. 3.600.000, vengono convenzionalmente ritenuti titolari di un reddito corrispondente ad un importo mensile di L. 300.000;
6)  Nel caso in cui dall'applicazione del criterio di cui al comma precedente dovessero derivare evidenti e comprovate anomalie o situazioni pregiudizievoli per il richiedente, potranno essere concesse deroghe a seguito di opposizione, opportunamente documentata, da parte del soggetto interessato (L. 241/90 e L.R. 10/91).

 
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Art. 8 - Modalità per la presentazione delle istanze

 
  1. La richiesta di prestazione assistenziale deve essere presentata per iscritto, utilizzando l'apposito modulo fornito dall'Amministrazione;
  2. All'istanza deve essere allegata la documentazione ritenuta utile a chiarire la condizione di disagio, la natura e l'entità dello stesso. In ogni caso le relative istanze devono essere corredate dalla seguente documentazione:
    1. certificazione o autocertificazione comprovante la residenza del richiedente e dei soggetti componenti il nucleo familiare o di convivenza di tipo familiare oppure autocertificazione attestante il godimento del domicilio di soccorso, se necessario ed ove quest'ultimo non dipenda dalla residenza o dalla temporanea dimora nel Comune;
    2. certificazione o autocertificazione dalla quale risulti la composizione del nucleo familiare o del nucleo di convivenza di tipo familiare;
    3. certificazione o autocertificazione attestante la situazione reddituale di tutti i componenti maggiorenni ed il possesso di beni mobili non indispensabili per la deambulazione e/o per il lavoro nonché di beni immobili, esclusa la casa di proprietà in cui il richiedente abita;
    4. autocertificazione attestante ogni provento conseguito a qualsiasi titolo anche non soggetto a dichiarazione reddituale ai fini impositivi;
    5. fotocopia della dichiarazione dei redditi ovvero dei Mod, 101 0201 elo certificati di disoccupazione, relativi a tutti i componenti maggiorenni presenti nel nucleo familiare;
    6. certificazione di frequenza scolastica dei componenti il nucleo familiare, qualora ricorra tale evenienza;
    7. altra valida documentazione, in originale o in copia autenticata, ritenuta utile ai fini della richiesta presentata (ricevute comprovanti il pagamento del canone di locazione, bollette ENEL, TELECOM".), secondo le indicazioni riportate nell'apposito modello di istanza fornito dall'Amministrazione Comunale;
  3. Le istanze volte ad ottenere trattamenti assistenziali per i quali a termine de! presente regolamento è previsto l'obbligo di attivare l'azione di rivalsa, devono essere corredate, a pena di inammissibilità, da dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante le generalità e l'indirizzo anagrafico dei soggetti obbligati agli alimenti;
  4. L'istanza, completa della documentazione richiesta, andrà protocollata ed iscritta, in ordine cronologico, nel registro tenuto dall'Ufficio Servizi Sociali Comunale.
 
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