Il Regolamento per la disciplina dell'attività di Acconciatore è stato adottato con deliberazione di C.C. N. 57 del 10 luglio 2009.
E' composto di n. 13 articoli.
Oggetto del presente regolamento è l'attività di acconciatore, disciplinata dalla legge 14.2.1963, n.161, dalla legge 17.8.2005, n.174 e dal 2° comma dell'art.10 del D.L. 31.1.2007, n.7, nel testo quale risulta convertito nella legge 2.4.2007, n.40.
Oggetto del presente regolamento è l'attività di acconciatore, disciplinata dalla legge 14.2.1963, n.161, dalla legge 17.8.2005, n.174 e dal 2° comma dell'art.10 del D.L. 31.1.2007, n.7, nel testo quale risulta convertito nella legge 2.4.2007, n.40.-
L'attività professionale di acconciatore comprende, secondo la definizione dell'art.1 della legge n.174/2005, tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente e complementare.-
Le norme del presente regolamento si applicano anche ai soggetti, individuati dall'art.6, comma 7, della legge 17.8.2005, n.174, che alla data di entrata in vigore di tale norma erano in possesso della qualifica di barbiere ed esercitano, o hanno in precedenza esercitato l'attività di barbiere.- A detti soggetti è garantito il diritto di svolgere l'attività di barbiere, nel rispetto delle presenti disposizioni regolamentari.
L'attività di acconciatore è soggetta alla sola dichiarazione di inizio attività, da presentare al Comune ai sensi della normativa vigente e non è subordinata al rispetto di alcun criterio relativo a distanze minime o a parametrici numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività.
Chiunque intenda esercitare l'attività di acconciatore deve presentare dichiarazione di inizio attività al Comune, ai sensi dell'art.19 della legge 7.8.1990, n.241, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal servizio competente.-
Dalla dichiarazione deve risultare, tra l'altro, il possesso dei seguenti requisiti:
Chiunque intenda esercitare l'attività di acconciatore deve presentare dichiarazione di inizio attività al Comune, ai sensi dell'art.19 della legge 7.8.1990, n.241, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal servizio competente.-
Dalla dichiarazione deve risultare, tra l'altro, il possesso dei seguenti requisiti:
In caso di cessazione dell'attività il titolare/legale rappresentante è tenuto a presentare apposita comunicazione al Comune.-
In caso di trasferimento di sede o di modifica dei locali dovrà essere presentata una nuova dichiarazione di inizio attività, ai sensi del precedente art.3.-
Anche per il trasferimento della gestione o della proprietà dovrà essere presentata una nuova dichiarazione di inizio attività.- In tal caso la dichiarazione avrà però efficacia immediata, in quanto l'attesa del termine indicato nell'art.19 della legge 7.8.1990, n.241 confliggerebbe con evidenti ragioni di continuità economica dell'attività.
L'attività di acconciatore deve essere svolta in locali con destinazione d'uso artigianale o commerciale.- I locali devono essere, in ogni caso, separati da quelli adibiti ad altre attività.-
I locali impiegati per l'esercizio dell'attività debbono disporre delle caratteristiche indicate nelle norme edilizie e igieniche vigenti.
Qualora l'attività sia svolta presso il domicilio dell'esercente, i locali ed i servizi debbono disporre delle caratteristiche indicate al comma precedente, fermo restando che la destinazione d'uso degli stessi rimane sempre quella per civile abitazione.- I locali debbono essere dotati, inoltre, di servizi igienici separati da quelli adibiti a civile abitazione; debbono essere, altresì, consentiti i controlli previsti da parte delle competenti autorità e rispettate tutte le norme che disciplinano l'esercizio dell'attività.-
Non viene fissata alcuna superficie minima dei locali destinati all'esercizio dell'attività, in quanto con il rilascio da parte dell'AUSL della certificazione di al successivo art.6, comma 2, lettera a), si considerano rispettate tutte le condizioni circa la idoneità degli stessi.
Spetta al servizio di igiene pubblica dell'AUSL l'accertamento dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene presentata la dichiarazione di cui al precedente art.3, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività e della idoneità sanitaria delle persone addette all'esercizio, secondo le norme seguenti:
In relazione a quanto previsto nel precedente comma, alla dichiarazione di inizio attività devono essere allegati:
Gli esercizi che svolgono l'attività prevista dal presente regolamento, devono essere dotati di una cassetta a perfetta chiusura, lavabile e disinfettabile, per contenere la biancheria usata e di un armadio con sportelli per la conservazione di quella pulita, nonché di una cassetta, pure a chiusura perfetta, lavabile e disinfettabile, per la raccolta giornaliera delle immondizie.
Il mobilio e l'arredamento dei locali devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione.
Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e di biancheria in quantità sufficiente, onde poter essere ricambiati per ogni servizio; di rasoi, forbici pennelli ed accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso e al numero dei lavoranti e di un contenitore isolato di medicinali per il pronto soccorso.
Devono essere forniti, inoltre, di sedili rivestiti di materiali lavabili e di idonea apparecchiatura per la sterilizzazione degli strumenti adoperati per l'espletamento dell'attività.
Sul titolare dell'autorizzazione incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche:
Sul titolare dell'autorizzazione incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche:
Il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme dl pulizia e igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghia, e indossare una sopravveste bianca o di altro colore chiaro abbottonata, sempre in stato di perfetta nitidezza.-
Prima di iniziare ciascun servizio, ed alla presenza del cliente, l'addetto al servizio deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone.
E' fatto obbligo all'esercente di esporre al pubblico, all'esterno del locale, in modo ben visibile, gli orari e gli eventuali giorni di chiusura dell'esercizio.-
All'interno del locale l'esercente è tenuto ad esporre, in modo ben visibile, il tariffario delle prestazioni.
Alle imprese esercenti l'attività di cui al presente regolamento, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni sul commercio contenute nella L.R. 22.12.1999, n.28.- I prodotti e gli altri beni predetti possono essere quindi venduti liberamente dall'esercente senza necessità di ulteriori adempimenti.
Gli agenti della Polizia municipale e degli altri organi preposti alla vigilanza, sono autorizzati ad accedere, per gli opportuni controlli, in tutti i locali, anche se presso il domicilio dell'esercente, in cui si svolge l'attività indicata nel presente regolamento.
Le violazioni al presente regolamento, relativamente a quelle non rientranti nelle previsioni sanzionatorie di cui all'art.5 della legge 17.8.2005, n.174 o di altre norme di legge specifiche, sono punite, ai sensi dell'art.7 bis del decreto legislativo 18.8.2000, n.267, con una sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00.-
E' disposta, inoltre, la cessazione dell'attività e la chiusura immediata dell'esercizio, con ordinanza del responsabile del servizio, nei seguenti casi:
Gli agenti della Polizia municipale e degli altri organi preposti alla vigilanza, sono autorizzati ad accedere, per gli opportuni controlli, in tutti i locali, anche se presso il domicilio dell'esercente, in cui si svolge l'attività indicata nel presente regolamento.
Le violazioni al presente regolamento, relativamente a quelle non rientranti nelle previsioni sanzionatorie di cui all'art.5 della legge 17.8.2005, n.174 o di altre norme di legge specifiche, sono punite, ai sensi dell'art.7 bis del decreto legislativo 18.8.2000, n.267, con una sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00.-
E' disposta, inoltre, la cessazione dell'attività e la chiusura immediata dell'esercizio, con ordinanza del responsabile del servizio, nei seguenti casi:
Il presente regolamento entra in vigore il sedicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune.
Sono abrogate tutte le norme in precedenza adottate dall'Amministrazione comunale e incompatibili con il presente regolamento.