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Autentica di copia

 

Le autentiche di copia servono a comprovare l'autenticità della copia di un documento e pertanto possono sostituire l'originale per gli usi previsti dalla legge.

La copia di documento può anche essere autenticata:

dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono più richiedere copie autentiche, ma devono accettare la dichiarazione di conformità all'originale resa dall'interessato con allegata copia del documento d'identità così come previsto dal D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
 
L'autenticazione, può essere richiesta anche da persona diversa dall'interessato e in Comune diverso da quello di residenza

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'articolo 19, che attesta la conformità  all'originale di una copia di un atto o di un documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione, di un titolo di studio o di servizio e di un documento fiscale che deve obbligatoriamente essere conservato dai privati, può essere apposta in calce alla copia stessa.


Riferimenti normativi: 
articoli 18 e 19 del D.P.R. 28.12.2000, N. 445; art.19 bis  (introdotto dall'articolo 15, c. 1, lettera a), della legge n. 3 del 2003)

 
 

Costo del servizio :
                          

  • in carta semplice € 0,00 per diritti di segreteria ;
  • in carta legale      € 0,00 per diritti di segreteria e una marca da bollo da € 16.00
 

Dove rivolgersi : 
 

Servizi Demografici - Via Alpi, 69 - Primo Piano - Prenotazioni allo 0922/799216  - con un documento di riconoscimento;