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TITOLO V - NORME RIGUARDANTI L'ESECUZIONE DI OPERE EDILIZIE

 
  1. Art. 128 - Manutenzione delle aree
  2. Art. 129 - Depositi su aree scoperte
  3. Art. 130 - Interventi relativi all'esercizio dell'attività di cava
  4. Art. 131 - Stabilità e sicurezza delle nuove costruzioni
  5. Art. 132 - Stabilità e sicurezza degli edifici esistenti
  6. Art. 133 - Prescrizioni generali antincendio
  7. Art. 134 - Occupazione temporanea o permanente di spazio o suolo o sottosuolo pubblico
  8. Art. 135 - Rinvenimenti e scoperte
  9. Art. 136 - Uso di acque pubbliche
  10. Art. 137 - Segnalazione, recinzione ed illuminazione dell'area dei lavori
  11. Art. 138 - Ponti e scale di servizio
  12. Art. 139 - Scarico dei materiali - Demolizioni - Nettezza delle strade adiacenti ai cantieri
  13. Art. 140 - Responsabilità degli esecutori di opere
  14. Art. 141 - Rimozione delle recinzioni
 

TITOLO V
NORME RIGUARDANTI L'ESECUZIONE DI OPERE EDILIZIE

 

CAPO I
Norme relative alle aree scoperte

 

Art. 128 - Manutenzione delle aree

 

Tutte le aree destinate all'edificazione ed ai servizi dallo strumento urbanistico e non ancora utilizzate, e quelle di pertinenza degli edifici esistenti, debbono essere mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica.
Il sindaco potrà emanare i provvedimenti necessari per assicurare il rispetto di tali condizioni sotto comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese del proprietario inadempiente.

 
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Art. 129 - Depositi su aree scoperte

 
  1. I depositi di materiali non relazionati alla attività agricola o zootecnica su aree scoperte sono ammessi soltanto, previa autorizzazione, nelle zone D del PRG, e sempre che non contrastino con esigenze ambientali, paesaggistiche o di igiene.
  2. L'autorizzazione specificherà le opere che dovranno essere eseguite per assicurare l'igiene, il decoro e la sicurezza pubblica.
  3. Possono essere rilasciate autorizzazioni provvisorie per la utilizzazione come depositi all'aperto di terreni vincolati dal PRG per la realizzazione di servizi pubblici, sino alla realizzazione del servizio e comunque a condizione che non vengano realizzati manufatti edilizi di qualsiasi natura ne consistenti opere di rimodellazione del terreno e che la utilizzazione non contrasti con esigenze ambientali, paesaggistiche o di igiene.
  4. Sono tassativamente vietati gli impianti di demolizione auto e di rottamazione in genere nelle aree urbane e di verde agricolo; tali attività possono trovare opportuna collocazione all'interno delle zone produttive sempre che non comportino effetti di degrado paesistico e ambientale.
  5. In caso di depositi esistenti privi di autorizzazione, il Funzionario responsabile potrà promuovere i provvedimenti necessari al rispetto delle sopradescritte condizioni, sotto comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese del proprietario inadempiente.
 
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Art. 130 - Interventi relativi all'esercizio dell'attività di cava

 

L'esercizio dell'attività di cava è subordinato al rilascio dell'autorizzazione del Distretto Minerario competente per territorio, al quale deve essere presentata da parte del soggetto interessato apposita domanda, nella osservanza delle disposizione e dei termini di cui alla L.R. 127/80 e successive modifiche ed integrazioni.
L'apertura della cave non è soggetta alla CONC prevista dalla L. 10/77, bensì subordinata:

  1. ad un attestato da parte del Sindaco di conformità con le previsioni di PIANO;
  2. all'approvazione da parte del Comune dello studio di fattibilità e del progetto di massima delle opere di recupero ambientale della zona da realizzare nel corso e al termine della coltivazione.

Sulla base dello studio di fattibilità del progetto di massima, nel corso e al termine dei lavori di coltivazione della cava, a cura del Comune è redatto il progetto esecutivo con il relativo preventivo di spesa delle opere da eseguire per il recupero ambientale delle zone, da sottoporre all'approvazione dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, il quale, con proprio decreto approverà il progetto
determinando la somma occorrente per il recupero.
Pertanto nell'istruzione da parte dell'U.T.C. dello studio di fattibilità e del progetto di massima delle opere di recupero ambientale, particolare attenzione deve essere posta:

  1. ai tempi di esecuzione dell'opera medesima;
  2. ai costi di massima previsti;alle modalità di ricostruzione del manto vegetale e delle piantagioni;
  3. alla regolarizzazione del flusso delle acque;
  4. alla sistemazione ambientale della zona.
  • Fermo restando i divieti previsti dall'art. 7 L.R. 24/91, l'apertura delle cave è inoltre vietata:
  1. nelle zone di interesse archeologico previste dal PRG;
  2. nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico;
  3. nelle zone indicate come orto-irriguo dallo studio agronomico a supporto del PRG;
  4. nelle zone indicate alto livello di pericolosità dello studio geologico a supporto del PRG.
  • L'esercizio dell'attività di cava effettuato in assenza dell'autorizzazione prevista dalla normativa vigente o in difformità da essa costituisce inosservanza delle disposizioni previste dal presente RE, e comporta per il Sindaco l'emanazione del provvedimento per l'immediata sospensione dei lavori.
  • Fermo restando le sanzioni che saranno adottate dal Distretto Minerario competente per territorio, il Sindaco accertata l'effettuazione dell'esercizio abusivo dell'attività di cava, ordina al responsabile dell'abuso la rimessa in pristino dei luoghi oppure (nel caso in cui sulla base di motivato accertamento dell'U.T.C., il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile) la presentazione del progetto di recupero ambientale della zona. In tale ultima ipotesi il Sindaco nel provvedimento di autorizzazione imporre tempi e modalità di esecuzione delle opere medesime.
  • Qualora il responsabile dell'abuso non provveda alla rimessa in pristino o alla presentazione del progetto di recupero ambientale nel termine di novanta giorni dalla notifica dell'ordinanza, il Sindaco provvede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente con le modalità e le prescrizioni previste dall'art. 27 della L. 47/85 e succ. mod. ed int..
 
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CAPO II
Norme di buona costruzione

 

Art. 131 - Stabilità e sicurezza delle nuove costruzioni

 

Per ogni costruzione dovranno essere osservate le norme e prescrizioni fissate dalle leggi vigenti in materia di stabilità delle fondazioni e delle costruzioni - con particolare riferimento alle norme antisismiche - nonchè di sicurezza degli impianti tecnologici.

 
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Art. 132 - Stabilità e sicurezza degli edifici esistenti

 

I proprietari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione di essi in modo che tutte le loro parti mantengano costantemente i requisiti di stabilità e di sicurezza richiesti dalle norme vigenti.
Quando un edificio o parte di esso minacci rovina dalla quale possa derivare pericolo alla pubblica incolumità, il Sindaco, sentito il Tecnico Comunale, potrà ingiungere la pronta riparazione o la demolizione delle parti pericolanti, fissando le modalità del lavoro da eseguire e assegnando un termine preciso per l'esecuzione del lavoro stesso, sotto comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese del proprietario o dei proprietari inadempienti.
La manutenzione delle aree di proprietà privata, anche se destinate a strade, piazze o spazi di uso pubblico, è a carico dei proprietari fino a quando non siano perfezionate le pratiche di espropriazione, cessione od acquisizione.

 
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Art. 133 - Prescrizioni generali antincendio

 

Ai fini della prevenzione degli incendi, gli edifici e le loro singole parti debbono essere progettati ed eseguiti in conformità alle prescrizioni di legge, a norma degli artt. 36 e 37 del DPR n. 547/1955 e del successivo DPR n. 689/1959; della L. 7.12.84 n. 818 e del successivo DM SOGU n. 95 del 22.4.85, nonché della L n. 966/1965 del successivo DI 27.9.65 n. 1973 e della Circ. del Ministero dell'Interno 14.7.67 n. 78, riguardante l'impiego di bombole di gas per uso domestico.

 
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CAPO III
Uso di suolo, spazio e servizi pubblici

 

Art. 134 - Occupazione temporanea o permanente di spazio o suolo o sottosuolo pubblico

 

È vietato occupare, anche temporaneamente, il suolo o lo spazio pubblico senza preventiva autorizzazione specifica del Sindaco, il quale può accordarla dietro pagamento della relativa tassa, quando ritenga l'occupazione stessa non contrastante con il decoro cittadino e non dannosa per la pubblica igiene e incolumità.
Il sindaco, nel rispetto delle norme stabilite dallo strumento urbanistico, e fermi restando i regimi autorizzativi stabiliti nel Capo II del Titolo I del presente R.E., potrà anche consentire l'occupazione permanente di suolo pubblico per costruzioni, quando essa conferisca decoro al fabbricato che deve sorgere e sempre che lo consentano le condizioni delle proprietà confinanti e le esigenze della viabilità.
Alle stesse condizioni può consentire la creazione di intercapedini coperte sotto il suolo stradale e l'occupazione di spazio pubblico con sporgenze e balconi e con costruzioni precarie quali chioschi, cartelloni ed oggetti pubblicitari. La collocazione di queste ultime è comunque consentita solo nel caso in cui non ostacoli la circolazione e non contrasti con il pubblico decoro, e con le esigenze di tutela degli elementi artistici e di interesse ambientale.
È vietato eseguire scavi o rompere i pavimenti di strade pubbliche o aperte al pubblico transito per piantarvi pali, immettere o restaurare condutture nel sottosuolo, costruire o restaurare fogne o per qualsivoglia altro motivo, senza specifica autorizzazione del Funzionario responsabile, in cui siano indicate le norme da osservarsi nell'esecuzione dei lavori, compresi quelli di ripristino.
Il rilascio della suddetta autorizzazione è subordinato al pagamento della relativa tassa ed al versamento del deposito di garanzia da effettuarsi presso la tesoreria del Comune, e sul quale il Comune avrà piena facoltà di rivalersi delle eventuali penali e delle spese non rimborsate dagli interessati.
Il concessionario in tal caso, oltre al pagamento della tassa prescritta per l'uso del suolo pubblico, è tenuto ad osservare sotto la propria responsabilità tutte le necessarie cautele perchè il suolo stesso non subisca danneggiamenti e perchè non sia in alcun modo intralciato o reso pericoloso il pubblico transito.

 
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Art. 135 - Rinvenimenti e scoperte

 

Ferme restando le prescrizioni delle vigenti leggi sull'obbligo di denuncia alla autorità competenti da parte di chiunque compia scoperte di presumibile interesse paleontologico, storico-artistico o archeologico, il committente, il direttore e l'assuntore dei lavori sono tenuti a segnalare immediatamente al Sindaco i ritrovamenti aventi presumibile interesse pubblico che dovessero verificarsi nel corso dei lavori di qualsiasi genere.
La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nel caso di reperimento di ossa umane.
Le persone di cui al primo comma sono tenute ad osservare e fare osservare tutti quei provvedimenti che il Sindaco ritenesse opportuno disporre in conseguenza di tali scoperte, in attesa delle definitive determinazioni delle competenti autorità.

 
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Art. 136 - Uso di acque pubbliche

 

È vietato, senza speciale nulla osta del Comune, servirsi, per i lavori, dell'acqua defluente da fontane pubbliche o corrente in fossi e canali pubblici nonché deviare, impedire o comunque intralciare il corso normale di questi ultimi.

 
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CAPO IV
Sicurezza nei cantieri e garanzia della pubblica incolumità

Art. 137 - Segnalazione, recinzione ed illuminazione dell'area dei lavori

 

In tutti i cantieri di lavoro deve essere affissa, in vista del pubblico, una tabella chiaramente leggibile in cui siano indicati:

  1. nome e cognome del proprietario committente ed, eventualmente, l'amministrazione pubblica interessata ai lavori;
  2. nome, cognome e titolo professionale del progettista, del calcolista, del direttore dei lavori e del collaudatore;
  3. denominazione dell'impresa assuntrice dei lavori o indicazione che i lavori sono eseguiti in economia diretta;
  4. nome, cognome e qualifica dell'eventuale assistente di cantiere;
  5. nome, cognome e qualifica del responsabile della sicurezza;
  6. una eventuale rappresentazione dell'edificio in costruzione;
  7. gli estremi di concessione o autorizzazione edilizia e l'oggetto;
  8. data d'inizio dei Lavori e della presunta fine degli stessi.

Ogni cantiere dovrà essere decorosamente recintato per un'altezza non inferiore a m.2,50 e dotato di razionale latrina provvisoria.
Le recinzioni dovranno essere dotate in ogni angolo di lanterne rosse, facilmente visibili a media distanza, mantenute accese, a cura del responsabile del cantiere, durante l'intero orario della pubblica illuminazione stradale, ed avere porte apribili verso l'interno munite di serrature o catenacci che ne assicurino la chiusura nelle ore di sospensione dei lavori.
Il Funzionario responsabile potrà consentire l'esenzione dall'obbligo della recinzione quando:

  1. si tratti di lavori di limitata entità e di breve durata;
  2. si tratti di lavori esclusivamente interni;
  3. si tratti di tinteggiature, di prospetti, brevi opere di restauro esterne, ripuliture di tetti;
  4. ostino ragioni di pubblico transito.

Salvo nel caso di cui al punto b), tuttavia, dovranno essere disposte nella via sottostante o adiacente idonee segnalazioni luminose o di altro tipo che avvertano i passanti del pericolo, e il primo ponte di servizio non potrà essere costruito ad altezza inferiore a m 2.50 dal suolo misurato nel punto più basso dell'armatura del ponte stesso, il quale dovrà essere costruito in modo da costituire sicuro riparo per
lo spazio sottostante.

 
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Art. 138 - Ponti e scale di servizio

 

I ponti, i cavalletti, le scale di servizio e le incastellature debbono essere poste in opera con le migliori regole dell'arte in modo da prevenire qualsiasi pericolo sia per gli operai che per i terzi.
Le funi delle macchine adibite al sollevamento dei materiali debbono essere munite di dispositivi di sicurezza che impediscano la caduta dei materiali e dei recipienti che li contengono.
È vietato costruire ponti e porre assi a sbalzo sopra il suolo pubblico senza particolare autorizzazione comunale.
In caso di cattiva costruzione di un ponte o di insufficiente cautela nella posa di assi a sbalzo, sentito il tecnico comunale, il Funzionario responsabile potrà ordinare l'immediato sgombero del ponte o la rimozione degli assi ritenuti pericolosi per la pubblica incolumità, indipendentemente dalle responsabilità penali degli aventi causa.
In generale ai fini dell'esecuzione dei lavori in sicurezza si applicano le norme della L.494/96 e 626/94 e succ. mod. ed int..

 
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Art. 139 - Scarico dei materiali - Demolizioni - Nettezza delle strade adiacenti ai cantieri

 

È assolutamente vietato gettare, tanto dai ponti di servizio che dai tetti o dall'interno delle case, materiale di qualsiasi genere.
Durante i lavori, specie se di demolizione, dovrà essere evitato l'eccessivo sollevamento di polvere mediante opportune bagnature.
Il responsabile del cantiere deve provvedere ad assicurare il costante mantenimento della nettezza nella pubblica via per tutta l'estensione della costruzione e le immediate vicinanze.
Il trasporto dei materiali di rifiuto alla pubblica discarica dovrà essere fatto in modo da evitare ogni deposito od accatastamento lungo le strade interne dell'abitato, salvo speciale autorizzazione del Funzionario responsabile e qualora non intralci il pubblico transito.
Qualora si verifichi intralcio il responsabile del cantiere è tenuto a provvedere all'immediata rimozione dei materiali della parte di strada pubblica su cui è avvenuto il deposito.

 
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Art. 140 - Responsabilità degli esecutori di opere

 

L'assuntore dei lavori (o, se i lavori sono condotti in economia, il proprietario) e l'assistente debbono adottare, sotto la propria responsabilità, tutti quei mezzi e provvedimenti necessari per evitare pericoli di qualsiasi genere che possano provenire dall'esecuzione delle opere sia a terzi che a coloro che sono addetti ai lavori.
Il Funzionario responsabile potrà far controllare, da funzionari e da agenti, l'idoneità dei provvedimenti di cui sopra e, ove lo ritenga opportuno, ordinare maggiori cautele, senza che ne derivi in alcun modo una attenuazione delle responsabilità dei soggetti di cui al comma precedente.
Nei casi previsti dalla legge dovrà essere redatto un apposito piano della sicurezza del cantiere, redatto da un tecnico abilitato.

 
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Art. 141 - Rimozione delle recinzioni

 

Immediatamente dopo il compimento dei lavori il costruttore deve provvedere alla rimozione dei ponti, barriere o recinzioni posti per il servizio dei medesimi, restituendo alla circolazione il suolo pubblico libero da ogni ingombro e impedimento.
In ogni caso, trascorso un mese dall'ultimazione delle opere, deve cessare ogni occupazione del suolo pubblico con materiale, ponti e puntellature.
In caso di inadempienza il Funzionario responsabile potrà ordinare l'esecuzione d'ufficio a tutte spese del proprietario e salve le sanzioni previste dalle norme vigenti.

 
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