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TITOLO IV - DEFINIZIONI URBANISTICO - EDILIZIE

 
  1. Art. 101 - Criteri di applicazione
  2. Art. 102 - Parametri urbanistici
  3. Art. 103 - Parametri edilizi
  4. Art. 104 - Posizione degli edifici
  5. Art. 105 - Parametri edilizi nei casi di ricostruzione
  6. Art. 106 - Modalità applicative
  7. Art. 107 - Altezza delle costruzioni
  8. Art. 108 - Altezza massima di edificazione
  9. Art. 109 - Arretramento degli edifici e dei manufatti
  10. Art. 110 - Distacchi da altri edifici e manufatti dai confini
  11. Art. 111 - Edificazioni sul confine in spazi privati
  12. Art. 112 - Manutenzione Ordinaria
  13. Art. 113 - Manutenzione straordinaria
  14. Art. 114 - Risanamento conservativo
  15. Art. 115 - Restauro
  16. Art. 116 - Ristrutturazione edilizia
  17. Art. 117 - Recupero ai fini abitativi dei sottotetti
  18. Art. 118 - Opere interne
  19. Art. 119 - Conversione d'uso e trasformazione tipologica
  20. Art. 120 - Ristrutturazione urbanistica
  21. Art. 121 - Interventi di ricostruzione
  22. Art. 122 - Demolizione e ricomposizione plani-volumetrica
  23. Art. 123 - Ampliamento e sopraelevazione
  24. Art. 124 - Nuova costruzione
  25. Art. 125 - Demolizioni, sbancamento e scavo
  26. Art. 126 - Manufatti provvisori
  27. Art. 127 - Interventi di urbanizzazione
 

TITOLO IV
DEFINIZIONI URBANISTICO - EDILIZIE

 

CAPO I
Parametri urbanistici ed edilizi

 

Art. 101 - Criteri di applicazione

 

I parametri urbanistici disciplinano gli interventi edificatori e urbanizzativi su scala territoriale, cioè regolano l'utilizzazione "urbana del suolo"; quelli edilizi disciplinano invece gli interventi edificatori su scala fondiaria, cioè regolano l'utilizzazione "edilizia" del lotto.
I parametri territoriali si applicano di norma nei casi di intervento edilizio "indiretto", cioè quando l'edificazione è subordinata ad un intervento urbanistico preventivo (PA); i parametri fondiari si applicano in caso di intervento edilizio "diretto", cioè nei casi in cui ogni singola richiesta del Permesso di Costruire è successiva all'intervento urbanistico oppure non lo richiede.
Se un determinato ambito d'intervento vengono prescritti sia parametri territoriali che fondiari, se ne verifica di entrambi l'osservanza e si applicano i più restrittivi.

 
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Art. 102 - Parametri urbanistici

 
  1. Ai - Ambito d'intervento.  E' un territorio nel quale l'attuazione del PRG richiede un intervento urbanistico unitario, preliminare agli interventi edilizi. Esso può essere delimitato graficamente oppure definito parametricamente;
  2. St - Superficie territoriale - mq od ha. E' la superficie totale di un ambito di intervento Ai, interessato unitariamente da interventi privati e/o pubblici, Essa comprende: 
  • la superficie fondiaria Sf destinata agli interventi edilizi abitativi o produttivi;
  • la superficie fondiaria Su destinata alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste (delimitate o parametrate) dal PRG o che si renda necessario reperire in fase d'attuazione delle sue previsioni;
  • le aree stradali Ss esistenti o di progetto, interne o perimetrali, pubbliche oppure private aperte al pubblico transito, compresi i nodi e gli svincoli;
  1. Non comprende invece:
  • le aree e gli spazi che sono già di proprietà pubblica o di uso pubblico;
  • le aree private già edificate, limitatamente alle porzioni che si considerano - secondo il PRG - di pertinenza degli edifici che abbiano esaurito interamente le possibilità edificatorie.

 
3.  Sf - Superficie fondiaria - mq od ha.  E' la porzione di superficie territoriale St che è riservata agli interventi edilizi abitativi o produttivi, da attuare direttamente o previo intervento urbanistico. Si ottiene detraendo dalla superficie territoriale St: le aree per l'urbanizzazione secondaria (Sus) delimitate dal PRG; le aree stradali Ss pubbliche od aperte al pubblico transito, esistenti o previste dal PRG. La superficie fondiaria Sf comprende invece le aree per l'urbanizzazione primaria (sup) non definite nel PRG, ma derivanti da redazioni di piani di lottizzazione e/o piani particolareggiati, cioè le aree stradali, le aree verdi attrezzate e le aree di parcheggio nonchè le aree di urbanizzazione secondaria (Sus) quando siano previste parametricamente dalle norme vigenti o dal PA di utilizzazione dell'area. In definitiva: la superficie fondiaria si ottiene detraendo dalla superficie territoriale, la superficie di urbanizzazione secondaria, le strade pubbliche o aperte al pubblico transito (esistenti o previste nel P.R.G.) e le superfici di urbanizzazioni primarie definite parametricamente;

4.  Su - Superficie di urbanizzazione - mq od ha Primaria. Misura la superficie totale delle aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria, poste o previste a servizio dell'insediamento e cioè: 

  1. strade pedonali e veicolari private e/o pubbliche;
  2. spazi di sosta e di parcheggio di uso pubblico;
  3. reti: fognaria, idrica, di distribuzione dell'energia (elettrica, del gas o del metano) e del telefono;
  4. rete di illuminazione;
  5. spazi di verde attrezzato pubblico o condominiale.

Secondaria - Misura la superficie totale delle aree destinate alle opere di urbanizzazione secondaria poste o previste a servizio della zona o dell'abitato e cioè:

  1. asilo nido;
  2. scuola materna;
  3. scuola dell'obbligo (elementari e media);
  4. attrezzature generali (centro civico , attrezzature amministrative, commerciali, religiose e sportive);
  5. spazi di verde pubblico e/o attrezzato;
  6. aree per gli impianti tecnologici;
  7. nel caso di insediamenti produttivi aree per i relativi servizi comuni.

5) Smin - Superficie (minima) d'intervento - mq od ha - Definisce, per ciascuna zona, l'area minima richiesta per un intervento urbanistico preventivo d'iniziativa privata o mista, da attuare in modo unitario. La superficie (minima) d'intervento può essere indicata graficamente dal PRG o definita parametricamente dalle norme di attuazione del PRG. 

 
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Art. 103 - Parametri edilizi

 

1.  Ae - Area edificabile - mq  Individua l'area pertinente ad un intervento edilizio (diretto o subordinato ad un intervento urbanistico) alla quale si applicano i parametri edilizi per definire l'entità, la posizione le dotazioni e le caratteristiche dell'edificazione proposta. Per i fini suddetti di norma si considera la superficie reale. L'area edificabile può riferirsi anche a più proprietà, purché adiacenti o separati da una strada pubblica o privata, quando costituiscono una "unità di intervento" con uguale destinazione urbanistica e seguono le stesse modalità operative. L'area edificabile si ottiene dall'area totale delle proprietà (o lotti) considerate detraendo: 

  1. le porzioni che, per vincoli di PRG o per legge, sono sottratte all'uso edilizio in quanto destinate a strade, a spazi pubblici, ad attrezzature o servizi di pubblico interesse, a verde pubblico o forestale, a verde privato vincolato o ad altri usi di interesse generale;
  2. le porzioni la cui edificabilità è stata eventualmente ceduta ai lotti confinanti o per convenzioni tra i proprietari.

Nel caso di cortili comuni, "l'area edificabile" comprende anche la quota di cortile (comune) che compete alla proprietà considerata secondo quanto risulta da atti pubblici o da convenzioni tra i comproprietari interessati. Non si computano gli spazi pubblici adiacenti all'area edificabile; possono invece computarsi aree confinanti di altro proprietario, purchè la cessione di edificabilità che ne consegue risulti da un Atto o convezione regolarmente trascritto, modificabile solo con l'intervento della AC, alla quale essa va notificata in copia. L'area di pertinenza di uno o più edifici esistenti non può essere ulteriormente conteggiata ai fini dell'applicazione dei parametri edilizi, salvo che l'edificabilità (volume edilizio o superficie lorda di piano) risulti non interamente utilizzata e si intenda aumentarla sino alla saturazione.

2.  Lmin - Lotto minimo - mq e Lmax - Lotto massimo - mq
Definisce l'area minima richiesta o consentita per un intervento edilizio diretto.
Esso può risultare dalla mappa catastale o da un frazionamento operato nell'ambito di un PA; oppure può essere definito parametricamente dalle presenti norme.

3.  Sc - Superficie coperta
Misura l'area risultante dalla proiezione, su un piano orizzontale, delle parti fuori terra di tutti i fabbricati principali ed accessori, delimitata dal profilo esterno delle murature perimetrali, compresi i corpi e gli elementi in aggetto (balconi chiusi), i porticati, le tettoie, e le pensiline. Non si computano: balconi aperti, cornicioni, gronde, pensiline d'ingresso di superficie non superiori a 6 mq.; parti di edificio completamente sotterranee; autorimesse interrate purchè interamente coperte da uno strato di almeno 40 cm di terra vegetale coltivabile a prato; piscine e vasche all'aperto; aie e concimaie; serre di coltura entro i limiti fissati dalle presenti norme; piani caricatori in zona artigianale, industriale e commerciale. Si computano invece le superfici (in proiezione orizzontale) degli impianti esterni connessi ad attività industriali od artigianali, esclusi quelli di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi liquidi e gassosi a servizio dell'attività produttiva.

4.  Rc - Rapporto di copertura - Sc/A (%)
Rappresenta la superficie edificabile Ae che può essere "coperta" dai fabbricati e si esprime col rapporto tra area (complessivamente) coperta Sc ed area (complessivamente) edificabile Ae, entrambe espresse in termini fondiari.

5.  Iv - Indice volumetrico - mc/mq
Definisce il volume edilizio Ve in mc che si può essere costruito su un mq di area edificabile Ae; ai fini di verifica, è il rapporto numerico tra il volume edilizio complessivo dei singoli edifici esistenti, espresso in mc, e la superficie considerata, espressa in mq.
Esso può essere: 

  • fondiario - Ivf - definisce il volume edilizio costruibile sull'unità di superficie fondiaria Sf;
  • territoriale - Ivt - definisce il volume edilizio riferito all'unità di superficie territoriale St.

In mancanza di specificazione, l'indice volumetrico si intende sempre fondiario.

6.  Ve - Volume edilizio o volume costruibile - mc
E' il volume complessivo che si può realizzare su un lotto edificabile, calcolato in base all'indice di edificabilità fondiario ammesso, nel rispetto degli altri parametri o indici di Zona.
Il volume costruibile comprende di solito:

  • la parte fuori terra degli edifici da realizzare sul lotto;
  • la parte interrata o seminterrata degli stessi, se destinata a residenza, uffici o attività produttive.

Vengono esclusi i volumi tecnici come definiti nel presente Regolamento.
Il volume costruibile si calcola dal piano di spiccato, ovvero, dal piano del terreno circostante sistemato, all'estradosso del solaio di copertura del vano abitabile più alto, comprese le mansarde, le eventuali zone porticate ad uso privato, gli avancorpi e i balconi chiusi.
Non si considera, inoltre, né è soggetto ai limiti sopra specificati, il volume tecnico compreso tra il piano di imposta del tetto di copertura e le falde, purchè siano rispettati i parametri stabiliti nel successivo punto 8).
Per gli edifici su pilotis, porticati per almeno 2/3 dell'area coperta e per le verande aperte su tre lati non realizzate con strutture precarie, il volume si calcola convenzionalmente a partire da un metro sotto la linea di estradosso della copertura piana o a falda; in alternativa, il volume del piano dei pilotis si può
calcolare escludendo la parte porticata, purché risulti da un'impegnativa (da trascrivere sui Registri immobiliari) il vincolo permanente a portico di uso pubblico della zona computata. Quest'ultima possibilità è prevista esclusivamente quando il portico si presenta in un rapporto di funzionalità diretta con strade, piazze e spazi pubblici.
E' esclusa la destinazione a parcheggio della superficie del portico ad uso pubblico.
L'altezza minima del portico sarà non inferiore a mt. 3,50.

7.  Volume effettivo costruito o esistente - mc
E' il volume effettivamente realizzato e perciò esistente, e va calcolato con i criteri e le modalità del volume costruibile, indipendentemente dai criteri di calcolo previsti dalla normativa vigente al momento della sua realizzazione.

8.  Volumi tecnici - mc
Si dicono tali le porzioni di volume generalmente non computabili nel volume edilizio ammissibile in quanto strettamente indispensabili: 

  • per isolare l'edificio o le parti sottostanti non abitabili (camere d'aria, intercapedini, vespai ecc.);
  • per consentire l'allocazione degli impianti tecnologici puntuali dell'edificio che, per esigenze tecniche o funzionali, non possono collocarsi nei locali abitabili;
  • per accedere a detti impianti, al fine di compiervi le operazioni manutentive ordinarie e straordinarie.

In ogni caso i volumi tecnici esterni non si computano come volume edilizio fino ad un massimo del 5% del volume costruito nel caso di edifici sino a 700 mc., e fino a un massimo del 2% per il volume eccedente i 700 mc.
Le parti dei volumi tecnici eccedenti i limiti sopra riportati si conteggiano ai fini del calcolo del volume edilizio.
Non si considera, inoltre, né è soggetto ai limiti sopra specificati, il volume tecnico compreso tra il piano di imposta del tetto di copertura e le falde, purché queste abbiano una pendenza non superiore al 30%, il sottotetto nel punto più basso non superi l'altezza di 40 cm e l'altezza media non sia superiore a 1,60 m; il volume tecnico se eccedente tali parametri va totalmente conteggiato come volume utile.
Gli abbaini vengono considerati volumi esterni alla copertura pertanto soggetti alle seguenti limitazioni:

  • superficie max coperta 5% della proiezione orizzontale delle falde;
  • dimensioni max consentita in larghezza mt 1.30, altezza max all'imposta mt 1.00.

Sono altresì consentiti, nel limite massimo di copertura sopra descritto, chiostrine e terrazzi interni al volume tecnico di copertura per stenditoi ecc., le cui caratteristiche escludano la formazione di locali abitabili nel sottotetto e purché si inseriscono nel contesto architettonico del manufatto.
Per gli edifici isolati o prospettanti su due o più lati, la copertura a falde dovrà risultare su almeno due fronti dell'edificio e la linea di colmo delle falde dovrà ricadere entro il terzo medio della proiezione orizzontale del fabbricato.

9.  Altezza degli edifici
E' l'altezza del fabbricato misurata sulla facciata più alta, a partire dalla quota del terreno naturale o da quella del terreno sistemato, sino all'estradosso del solaio di copertura del vano abitabile più alto; nel caso delle mansarde, si considera l'altezza media delle strutture di copertura, misurata all'estradosso.
Nel caso di facciate composte da elementi di varia altezza e nelle vie o sui terreni in pendenza, l'altezza si misura in corrispondenza del punto mediano della facciata o come media delle varie altezze. Nel caso di edifici contigui, si misura l'altezza di ogni singolo edificio. Nel caso di edificazioni a gradoni, l'altezza va considerata e verificata per ciascun corpo di fabbrica.
Nell'altezza non si computano i volumi tecnici, i parapetti delle coperture praticabili ed altri elementi di coronamento compatibili con l'ambiente circostante.
L'altezza degli edifici si valuta in modo diverso a seconda del parametro da verificare. I criteri generalmente adottati sono i seguenti:

  • ai fini della tipologia edilizia vale il numero dei piani ft, che si conta sul prospetto più alto dell'edificio. Se il terreno è in pendio, non si computa l'eventuale seminterrato abitabile verso valle, purché negli eventuali piani sottostanti al seminterrato non si ricavino altri locali abitabili;
  • ai fini delle distanze e/o dei distacchi, vale l'altezza media dell'edificio,che si misura sul prospetto considerato a partire dalla quota del terreno naturale o da quella del terreno sistemato sino all'estradosso del solaio di copertura del vano abitabile più alto. Il criterio suddetto si applica anche agli edifici su pilotis, qualunque sia l'ampiezza della zona porticata a pianterreno.

 
10.  Altezza dei piani
E' l'altezza libera interna tra pavimento e soffitto; per i soffitti a volta l'altezza è determinata dalla media aritmetica tra l'altezza del piano d'imposta e l'altezza massima all'intradosso della volta; per i soffitti a cassettoni o che presentano comunque sporgenze di travi, l'altezza è la media ponderale delle varie altezze riferite alle superfici in pianta. 

 
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Art. 104 - Posizione degli edifici

 

1.  Allineamento - All - m.
Un edificio si dice "allineato" se il fronte verso la strada è sul filo stradale oppure parallelo ad esso. Ove l'obbligo di edificare lungo una data linea (obbligo di allineamento) non sussista, l'allineamento si dice libero, cioè la posizione dell'edificio può essere scelta liberamente dall'edificante.
Gli edifici esistenti, quando siano in contrasto con le norme sull'allineamento, possono essere oggetto, salvo diversa esplicita prescrizione, di interventi edilizi conservativi ed adeguativi; nel caso di interventi modificativi (ampliamento o di ricostruzione), le nuove opere debbono però adeguarsi alle norme vigenti.

2.  Arretramento - Arr - m.
L' arretramento è riferito alla minima distanza che l'edificio deve osservare da una infrastruttura viaria.
La linea di arretramento vincola la posizione degli edifici rispetto al filo stradale ma non riduce il volume edilizio o la superficie di piano, che si calcolano sull'intero lotto, in base all'indice volumetrico o superficiario consentiti.

3.  Distacco - Dis - m.
E' la distanza minima che l'edificio deve osservare da altri edifici, situati sullo stesso lotto o su altri lotti, oppure dai confini o da altre opere preesistenti.

4.  Criteri di misura
La misura delle distanze va effettuata sulla retta orizzontale che individua la distanza minima fra gli elementi che si considerano, compresi i balconi (aperti o chiusi) e le gronde, salvo le seguenti franchigie: 

  • nel misurare il distacco e l'arretramento dai confini non si computano i primi 120 cm. di sporgenza delle gronde e dei soli balconi aperti;
  • nel misurare l'arretramento dal filo stradale non si computano i primi 100 cm. di sporgenza delle gronde e dei balconi (aperti o chiusi) se lo spazio pubblico antistante il tratto di gronda od il balcone è largo mediamente fino a 9 m; i primi 70 cm. se tale spazio pubblico è largo in media meno di 9 m ma più di 5 m; se la strada è larga in media meno di 5 m si calcolano tutte le sporgenze, qualunque ne sia l'entità.

Ai fini delle verifica della distanza tra due fabbricati che si fronteggiano (a norma dell'art. 9 del DI 2 aprile 1968), devono considerarsi le proiezioni ortogonali delle fronti dei due edifici in questione sull'asse della strada o sulla linea di confine.

 
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Art. 105 - Parametri edilizi nei casi di ricostruzione

 

Nel caso di ricostruzione di edifici esistenti si applicano i parametri edilizi fissati per le nuove edificazioni.
Nel caso di ricostruzione discendenti da un intervento di ristrutturazione edilizia è consentito il mantenimenti del volume esistente, a condizione che l'intervento mantenga lo stesso sito le stesse caratteristiche tipologiche e planovolumetriche essenziali preesistenti.
Quando il PRG consente di ricostruire il volume edilizio o la superficie lorda di piano preesistente, nel definire tali valori sono da escludere, salvo diversa specifica disposizione: le superfetazioni od aggiunte, i locali ricavati dalla copertura di cortili o cavedi, le tettoie, le logge murate, le costruzioni precarie, le costruzioni abusive.

 
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Art. 106 - Modalità applicative

 

All'atto della domanda di permesso di costruire, l'AC verificherà se l'area interessata è, in tutto od in parte, di pertinenza di edifici precedentemente autorizzati e costruiti e che non si intendano demolire. Qualora lo fosse, i parametri vanno applicati anche all'originaria area di pertinenza, tenendo conto sia
degli edifici esistenti da conservare che di quelli di nuova costruzione.
Se le aree contigue all'area interessata, all'adozione del PRG, risultavano di pertinenza di edifici precedentemente autorizzati, verranno applicati i parametri riferiti all'insieme delle aree frazionate dopo l'adozione del PRG tenendo conto dei fabbricati su di esse esistenti e che non si intendono demolire.
L'area di pertinenza in un intervento per la quale si chiede il permesso di costruire deve essere oggetto delle impegnative di osservanza dei vincoli (di PRG e di destinazione d'uso) richieste dal RE, le quali sono da trascrivere sui Registri immobiliari a cura e spese del concessionario.

 
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Art. 107 - Altezza delle costruzioni

 

L'altezza delle costruzioni è regolata, oltre che dalle prescrizioni di legge, dalle Norme di attuazione del PRG, dai relativi Piani attuativi, da eventuali convenzioni e servitù pubbliche o private, e per le nuove costruzioni, dal rapporto tra i fronti e gli spazi, pubblici o privati, antistanti.
In presenza di PA l'altezza degli edifici e i rapporti tra i fronti e gli spazi pubblici o privati su cui essi prospettano, possono essere definiti in base a studi che dimostrano il migliore soleggiamento di tutti gli edifici interessati.
Ai fini dell'altezza degli edifici non si computano i parapetti delle coperture praticabili, anche se pieni, e gli altri tipi di coronamento, purché siano in giusto rapporto architettonico e siano compatibili con l'ambiente circostante.
I volumi tecnici emergenti dagli edifici non sono soggetti a limiti di superficie o di altezza, purché siano giustificati da esigenze tecnologiche funzionali, di sicurezza e siano correttamente inseriti nell'ambiente circostante.

 
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Art. 108 - Altezza massima di edificazione

 

Nell'ambito del territorio comunale gli edifici non possono superare l'altezza massima prescritta per ciascuna zona e, comunque, non possono avere un altezza superiore a m 15,50 compresi i volumi tecnici da misurare sul prospetto a valle più alto salvo diverse disposizioni dei PA.
Possono prescindere dall'altezza massima assoluta e di zona solo gli impianti tecnologici (serbatoi, molini ecc.), i campanili e simili.
I limiti di altezza concernono gli edifici di qualsiasi tipo e destinazione d'uso, salvo gli edifici pubblici o di pubblico interesse per i quali l'AC può concedere la deroga a norma delle vigenti leggi e con le procedure in esse stabilite.

 
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Art. 109 - Arretramento degli edifici e dei manufatti

 

Allo scopo di proteggere le strade (pubbliche o private aperte al pubblico transito) e gli spazi pubblici assimilabili, l'edificazione ed i manufatti debbono sorgere in normale arretramento. Ai fini del presente articolo si dice "manufatto" qualsiasi costruzioni realizzata dall'uomo; mentre costituisce "edificazione" un manufatto avente forma e funzione di edificio, qualunque sia la sua grandezza e comunque sia realizzato, indipendentemente dai materiali adottati (muratura, legno, ferro ecc.) e dalla tecnica costruttiva seguita (sistemi tradizionali, prefabbricazione ecc.).
Si considerano dunque "edifici", anche i prefabbricati smontabili che non necessitano di fondazioni, nonché le case mobili (roulotte e motorhomes) allorché siano stabilmente collocate sul terreno ed allacciate in modo continuativo a qualche servizio, puntuale od a rete.
Salvo diversa prescrizione del PRG, un edificio in progetto posto in fregio ad una strada deve osservare dal ciglio della strada, come definito dal Codice della strada, le distanze minime di seguito specificate.
In zona A le distanze minime tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle che intercorrono tra i volumi edificati preesistenti, misurate senza tener conto di costruzioni abusive e/o aggiuntive di epoca recente o prive di valore storico, artistico o ambientale, di cui sia prevista la demolizione, salvo diverse norme imposte dal P.P.R. del centro storico.
In zona B ogni nuovo edificio deve osservare, dall'edificio che lo fronteggia, una distanza non inferiore alla media altezza dei due edifici, con il minimo di m.10, salvo il caso di PA o la deroga prevista dalla L.R. 19/72 e succ. mod. e integ.
In zona C, se la strada è veicolare, l'edificio deve arretrarsi:

  • di m 5,00 se la strada è larga fino a m 7;
  • di m 7,50 se la strada è larga da 7 a 15 m;
  • di m 10,00 se la strada è larga più di 15 m;

Tali arretramenti minimi vanno riferiti alla larghezza prevista della strada e si applicano anche alle opere di sostegno del terreno la cui altezza media superi m 1,50 e la massima superi m 2,00.
Nei piani esecutivi, per particolari esigenze progettuali, da motivare adeguatamente, possono essere previste distanze diverse da quelle sopraindicate.
Qualora la distanza tra i fabbricati che si fronteggiano, computata come sopra, risulti inferiore alla media delle altezze dei fabbricati, essa va maggiorata sino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa.
In zona D la distanza tra gli edifici non deve essere inferiore a 10.00 m.
In zona E gli edifici debbono osservare dal ciglio stradale le distanze minime stabilite, per ogni tipo di strada dal Codice della strada, o quelle eventualmente maggiori fissate dal PRG, da misurare come prescrive lo stesso Codice della strada. I manufatti debbono osservare le distanze minime fissate dalla normativa vigente, o quelle eventualmente maggiori fissate dal PRG.
In corrispondenza degli incroci valgono le distanze minime fissate dal Codice citato.
Nella fascia di protezione è consentita unicamente la realizzazione di opere a servizio della strada, con esclusione di quelle aventi caratteristiche di edificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti che disciplinano le singole opere. Sono perciò ammessi, oltre ai servizi canalizzati aerei od interrati, ai canali irrigui, alle strade di servizio locale ed ai parcheggi:

  • i distributori di carburanti con i relativi accessori;
  • le cabine di distribuzione elettrica;
  • le normali recinzioni (in muratura, rete e di altro tipo) e le siepi, a delimitazione del confine di proprietà;
  • le opere di sostegno del terreno la cui altezza media non superi m 1,50 e la massima non superi m 2.

Nelle zone F si applicano le norme della zona C.
In tutte le zone, ai fini dell'arretramento, i muri di sostegno del terreno la cui altezza media 1,50 m e la massima superi m 2,00 sono da assimilare agli edifici.
Nelle varie zone l'AC può autorizzare a distanza inferiore, ma a titolo precario, soltanto le recinzioni di tipo leggero (paletti e rete) e le siepi. Le alberature da alto fusto debbono sorgere sempre ad almeno 5 m dal ciglio stradale.
Valgono le eccezioni previste dalle leggi e dai regolamenti per edifici aventi particolare destinazione.
L'AC, nello stesso Permesso di Costruire od in apposita convenzione, può imporre arretramenti maggiori di quelli prescritti od anche arretramenti disuniformi:

  • per evitare od eliminare frontespizi nudi;
  • per motivi di ordine ambientale o panoramico;
  • per rettificare o migliorare il tracciato della strada;
  • per aumentare la sicurezza della circolazione stradale;
  • per edifici la cui particolare destinazione richiede, a giudizio dell'AC, congrui spazi antistanti di sosta o di manovra.

Sono a carico del proprietario che arretra l'edificio la sistemazione e la manutenzione dell'area libera in margine alla strada e la decorosa sistemazione dei frontespizi che, per effetto dell'arretramento, rimanessero esposti alla pubblica vista.

 
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Art. 110 - Distacchi da altri edifici e manufatti dai confini

 

In zona A i distacchi minimi tra gli edifici non possono essere inferiori a quelli intercorrenti fra i volumi edificati preesistenti, misurati senza tener conto di aggiunte di epoca recente e prive di valore storico, artistico od ambientale.
Nelle altre zone, salvo diversa prescrizione del PRG, i distacchi minimi tra gli edifici sono fissati come segue.
Se è prevista l'edificazione di tipo aperto, un edificio non può mai sorgere sul confine, salvo che ciò sia previsto da un PA oppure venga presentato un progetto unitario dei fabbricati che si intendono realizzare in aderenza; l'edificazione in confine - con la stessa procedura - si applica anche nel caso di un edificio preesistente sul confine stesso.
Le pareti, finestrate o non, debbono osservare dal confine un distacco pari ad almeno metà della loro altezza, con un minimo di m 5 da esso e di m 10 dalle pareti di eventuali edifici vicini.
In zona C valgono inoltre le prescrizioni dell'art. 9 del DI 2.4.1968 n. 1444 per le pareti finestrate che si fronteggiano.
Qualora esistano, nelle proprietà limitrofe, edifici costruiti anteriormente alla data di adozione del PRG, la cui altezza non consente il rispetto delle distanze previste dal presente paragrafo le nuove costruzioni potranno soddisfare solo il distacco dai confini (metà della propria altezza) con un minimo assoluto di ml. 5,00.
Le suddette norme non si applicano autorimesse ed ai fabbricati accessori;
laddove ammessi, questi debbono osservare dagli altri edifici sullo stesso lotto e dagli edifici non accessori di altri lotti una distanza minima di m 3,50; se la loro massima altezza, al colmo della copertura, non supera i m 3,00, essi possono sorgere in confine, purché non si creino frontespizi visibili da spazi pubblici; la contiguità è ammessa solo con fabbricati di servizio od altri fabbricati esistenti sul
lotto adiacente ed è limitata alla fronte edificata esistente, se cieca.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo i tratti di muro di sostegno esistenti, che abbiano altezza media superiore a m 3,00 e massima superiore a m 4,00, sono considerati come "pareti" soggette all'osservanza delle norme sui distacchi.
Le norme del presente articolo si applicano ai nuovi edifici, ai sopralzi, agli ampliamenti ed alle ristrutturazioni degli edifici esistenti.
Ai fin dell'applicazione della norma generale sul distacco, due edifici situati da parte opposta ad un confine di proprietà si dicono "antistanti" o che si "fronteggiano" quando, proiettando ortogonalmente le rispettive "fronti" sulla linea di confine, il segmento di sovrapposizione risulta maggiore di un quarto del segmento delle proiezioni e comunque risulta maggiore di 8 m.

 
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Art. 111 - Edificazioni sul confine in spazi privati

 

L'edificazione di nuovi edifici in fregio ad uno spazio privato è consentita nei seguenti casi:

  • nell'ambito di PA vigenti;
  • in conformità a convenzioni tra privati, purché siano garantite le condizioni di illuminazione ed aerazione degli edifici vicini;
  • in presenza di frontespizi nudi di fabbricati esistenti;
  • in zona industriale, artigianale e commerciale, per un'altezza massima di m 5,00;
  • per autorimesse private, limitatamente ad un'altezza di m 3,00 e ad 1/3 dell'intera linea di confine verso spazi privati altrui;
  • per recinzioni;
  • per cabine di impianti tecnologici purché non peggiorino le qualità ambientali e le condizioni d visibilità ai fini della sicurezza del traffico.
 
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CAPO II
Definizione degli interventi edilizi

 

Art. 112 - Manutenzione Ordinaria

 

Riguarda le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, nonchè quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Sono comprese nella manutenzione ordinaria le seguenti opere, sempre che siano eseguite con materiali, caratteri e colorazioni simili a quelli preesistenti:

  1. il rifacimento degli intonaci esterni;
  2. la riparazione e/o sostituzione di infissi esterni, grondaie, pluviali, canne fumarie, ringhiere, recinzioni, inferriate;
  3. la riparazione e/o sostituzione di pavimenti, rivestimenti interni, manti di copertura, infissi interni;
  4. le tinteggiature interne ed esterne;
  5. la riparazione o il parziale rinnovamento degli impianti igienico-sanitari e tecnologici, che non comportino la costruzione di nuovi locali;
  6. la bonifica delle murature e dei vespai e la riparazione e il rinnovo dell'impermeabilizzazione delle coperture piane.
 
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Art. 113 - Manutenzione straordinaria

 

Riguarda le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire le parti anche strutturali degli edifici nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.
Sono compresi in questa categoria:

  1. i lavori volti al rinnovamento e alla sostituzione delle opere di finitura e complementari, quando siano eseguiti con materiali, caratteri e colori diversi da quelli preesistenti e non riguardino esclusivamente parti interne degli edifici;
  2. i lavori volti alla realizzazione ed integrazione degli impianti tecnologici e dei servizi igienico-sanitari, quando riguardino, anche parzialmente, la sagoma esterna degli edifici nei fronti su strada;
  3. le opere tese a restituire alla originaria funzione statica singoli elementi strutturali, fatiscenti o lesionati, attraverso il loro rafforzamento o la loro sostituzione; precisamente:
  • il consolidamento dei muri portanti e delle fondazioni anche attraverso la parziale sostituzione;
  • il consolidamento e/o la sostituzione di elementi strutturali dei solai, del tetto e delle scale;
  • il consolidamento delle strutture voltate e degli archi;
  • la realizzazione di vespai e scannafossi;
  • il rafforzamento anche con nuovi elementi di sostegno, graffature e staffe, di singole parti strutturali.
 
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Art. 114 - Risanamento conservativo

 

In questa categoria sono compresi gli interventi orientati a conservare l'organismo edilizio, assicurandone la funzionalità attraverso una serie sistematica di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili.
A tal fine gli interventi di risanamento conservativo comprendono le opere di consolidamento strutturale e di ripristino delle componenti edilizie, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze d'uso, l'eliminazione di volumi che costituiscono chiaramente delle superfetazioni estranee all'organismo edilizio.
Sono parti inalterabili dell'edificio sottoposto a questa modalità di intervento i seguenti elementi:

  • le strutture portanti verticali;
  • le caratteristiche dimensionali e compositive delle facciate e delle relative
  • la forma, i materiali e le quote delle coperture.

Sono consentiti in genere tutti gli interventi orientati al mantenimento e al recupero delle caratteristiche originarie dell'edificio, e precisamente:

  • il consolidamento e la reintegrazione delle strutture verticali e orizzontali;
  • i consolidamenti limitati e le sostituzioni di parti ed elementi strutturali per i quali risulti impossibile la conservazione, da eseguire con i materiali e le tecniche tradizionali;
  • i consolidamenti che per estensione ed importanza riguardano la statica complessiva dell'edificio;
  • questi possono essere eseguiti con le tecnologie più appropriate, ma comunque nel rispetto dei sistemi aggregativi, delle quote e delle caratteristiche architettoniche degli edifici;
  • il ripristino dei sistemi distributivi, da mantenere nell'assetto originario;
  • gli interventi complessivi orientati al miglioramento della funzionalità e della sicurezza dei sistemi di distribuzione verticali secondo le tecnologie più appropriate;
  • questi interventi sono consentiti solo in casi particolari, da giustificare attraverso una adeguata documentazione;
  • gli interventi che apportano modifiche sulla distribuzione interna degli alloggi, qualora ciò consenta un miglioramento del loro grado di abitabilità e non contrasti con il mantenimento di ambienti ed elementi di particolare valore architettonico (sale affrescate, soffitti a volte, ecc... );
  • il ripristino delle coperture secondo la configurazione e i materiali originari;
  • in particolare si prescrive la eliminazione delle superfetazioni e di quegli elementi incompatibili con lo assetto generale della conservazione;
  • in questo tipo di intervento è consentito l'uso di tecnologie non tradizionali purché ciò non contrasti con le caratteristiche formali dell'edificio;
  • il ripristino delle facciate secondo i criteri compositivi originari, e di tutti quegli elementi come decorazioni, marcapiani, gronde, infissi, materiali di finitura delle superfici murarie che ricorrono nel linguaggio architettonico dell'edilizia locale e, più in generale, nel tessuto edilizio del centro;
  • il riordino, la reintegrazione e l'introduzione di nuovi servizi igienici e cucine, nonché il rinnovo delle reti idrauliche e delle relative canalizzazioni;
  • limitate modificazioni delle bucature delle facciate purché non alterino i criteri compositivi originari e migliorino l'abitabilità complessiva dell'edificio;
  • il ripristino degli spazi aperti di pertinenza dell'unità edilizia (chiostrine, corti, cortili);
  • in particolare è sempre prescritta la eliminazione delle superfetazioni e di quegli elementi incompatibili con l'assetto generale della conservazione ed il miglioramento delle condizioni di comfort ambientale.

Non sono invece consentiti i seguenti interventi:

  • modificazioni delle caratteristiche degli aggetti su strada;
  • demolizione di volte reali e di archi;
  • escursioni del piano di imposta delle eventuali nuove strutture orizzontali superiori a cm. 30 rispetto alla configurazione preesistente;
  • la trasformazione delle coperture a tetto in terrazze per una superficie superiore al 30% di quella complessiva;
  • inserimenti aggiuntivi di strutture orizzontali (solai, soppalchi) a modifica del numero totale dei piani fuori terra dell'organismo originario.
 
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Art. 115 - Restauro

 

In questa categoria sono compresi gli interventi orientati a recuperare le caratteristiche originarie degli edifici che rivestono un elevato interesse storicoartistico, e a ristabilirne, attraverso una serie sistematica di opere, le relazioni spaziali e l'equilibrio formale tra le parti.
Per la particolare natura di questi edifici non sono precisabili norme di carattere generale, i singoli interventi di restauro dovendo corrispondere alla qualità degli elementi architettonici da recuperare ed al loro stato di conservazione, ed essere attuati con le tecnologie specifiche di conservazione e ricostruzione.
Sono comunque ammessi interventi di consolidamento delle strutture e di conservazione di ogni elemento che ne costituisca parte organica, senza tuttavia cancellare il passaggio del manufatto nel tempo, ma con l'eliminazione delle superfetazioni non significative ed il ripristino delle parti alterate.
Purchè non alterino le caratteristiche dell'edificio, sono ammessi interventi rivolti all'adeguamento funzionale a nuove destinazioni d'uso.

 
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Art. 116 - Ristrutturazione edilizia

 

Sono interventi di ristrutturazione edilizia quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.
La categoria comprende quegli interventi che, in rapporto agli elementi costituenti l'organismo edilizio, sono volti a trasformarlo in tutto o in parte, interessando le relazioni costruttive, strutturali, tipologiche e formali intercorrenti tra gli elementi costitutivi della costruzione.
In particolare gli interventi di ristrutturazione edilizia tendono:

  1. a modificare le caratteristiche, il taglio e la composizione delle sue unità edilizie e/o l'altezza netta interna dei locali;
  2. a cambiare, anche parzialmente, la tipologia dell'edificio e/o la o le sue destinazioni d'uso;
  3. ad adeguare l'edifico ai mutati processi tecnologici e/o produttivi;

L'intervento di ristrutturazione edilizia può essere semplice oppure totale.
L'intervento si dice di ristrutturazione semplice se concerne solo i caratteri distributivi, cioè se dell'edificio si mantengono:

  1. le caratteristiche volumetriche, sia formali (sagoma) che quantitative;
  2. l'entità complessiva della Slp;
  3. l'estetica complessiva o l'aspetto, salvo limitate e marginali modifiche;
  4. le destinazioni d'uso in atto, anche in riferimento al tipo di utenza prevalente o specifica.

L'intervento si dice di ristrutturazione totale quando si esegue il rifacimento totale o parziale di un edificio purché nel rispetto della preesistente superficie di ingombro, altezza, sagoma, volume;
Per l'esatta classificazione dell'intervento, si definiscono:

  • "sagoma" il contorno che viene ad assumere l'edificio e che, pertanto, comprende non solo le pareti chiuse che ne definiscono il volume ma un qualsiasi punto esterno di esso;
  • "Aspetto" l'insieme delle parti esterne dell'edificio, che hanno relazione sia con la sua estetica complessiva (e per ciò con le sue caratteristiche architettoniche), sia con le esigenze di prospettiva e di decoro ambientale dello "spazio" (urbano o rurale) in cui l'edificio risulta inserito;
  • "Destinazione d'uso" l'utilizzazione dell'edificio o di sue parti.

Restano ferme le disposizioni, le competenze e le restrizioni previste dal Codice dei Beni culturali.

 
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Art. 117 - Recupero ai fini abitativi dei sottotetti

 

Negli edifici esistenti, destinati in tutto o in parte a residenza, è consentito il recupero volumetrico a solo scopo residenziale dei sottotetti, delle pertinenze, dei locali accessori e dei seminterrati esistenti fatta eccezione delle pertinenze relative ai parcheggi obbligatori. Il recupero volumetrico è consentito anche con la realizzazione di nuovi solai o la sostituzione dei solai esistenti.
Si definiscono come sottotetti i volumi sovrastanti l'ultimo piano degli edifici ed i volumi compresi tra il tetto esistente ed il soffitto dell'ultimo piano dei medesimi edifici.
Si definiscono pertinenze, locali accessori e seminterrati, i volumi realizzati al servizio degli edifici, anche se non computabili nella volumetria assentita degli stessi.
Il recupero abitativo dei sottotetti è consentito purché sia assicurata per ogni singola unità immobiliare l'altezza media ponderale di metri 2, calcolata dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi metri 1,50 per la superficie relativa.
Il recupero abitativo delle pertinenze, dei locali accessori e dei seminterrati è consentito in deroga alle norme vigenti e comunque per una altezza minima non inferiore a m. 2,40.
Gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti, delle pertinenze e dei locali accessori devono avvenire senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde. Tale recupero può avvenire anche mediante la previsione di apertura di finestre, lucernari e terrazzi esclusivamente per assicurare l'osservanza dei requisiti di aeroilluminazione.
Il progetto di recupero ai fini abitativi deve essere conforme alle prescrizioni tecniche in materia contenute nel presente Regolamento, nonché alle norme nazionali e regionali in materia di impianti tecnologici e di contenimento dei consumi energetici.
Le opere assentite ai sensi del presente articolo comportano la corresponsione degli oneri previsti dalla L.R. 4/2003 e succ. mod. .
Il recupero abitativo di cui al presente articolo è consentito solo ove risultino completati anche i prospetti dell'intero edificio e delle relative pertinenze.

 
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Art. 118 - Opere interne

 

L'esecuzione di opere interne alle costruzioni riguarda tutte quelle opere che:

  1. non comportano modifiche della sagoma della costruzione, dei fronti prospicienti pubbliche strade o piazze, ne aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari;
  2. non modificano la destinazione d'uso delle costruzione e delle singole unità immobiliari;
  3. non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile;
  4. rispettano, nel caso di immobili compresi in zona A (art. 2 D.M. 2 Aprile 1968 n.1444), le loro originarie caratteristiche costruttive.

Non è considerato aumento delle superfici utili lo spostamento o l'eliminazione di pareti interne o di parte di esse. Non è altresì considerato aumento di sup. utile o di volume ne di modificazione della sagoma della costruzione, la chiusura di verande o balconi con strutture precarie, purchè non prospicienti su pubbliche strade o piazze, nonchè la chiusura di terrazze di collegamento e/o la copertura di spazi interni con strutture precarie.
A tal fine, sono da considerare strutture precarie tutte quelle realizzate in modo tale da essere suscettibili di facile rimozione. Si definiscono verande tutte le chiusure o strutture precarie come sopra realizzate, relative a qualunque superficie esistente su balconi, terrazze e anche tra fabbricati. Sono assimilate alle verande le altre strutture, aperte almeno da un lato, quali tettoie, pensiline, gazebo ed altre ancora, comunque denominate, la cui chiusura sia realizzata con strutture precarie, sempreché ricadenti su aree private.
Appartengono esemplificativamente a questa categoria:

  1. l'apertura o la chiusura di porte interne;
  2. le riparazioni di strutture e murature interne che non abbiano funzione portante e non pregiudichino la statica dell'immobile;
  3. la costruzione interna di arredi fissi , anche con modesti interventi murari;
  4. la chiusura di verande e balconi con strutture precarie purchè non prospicienti su pubbliche strade o piazze;
  5. i lavori di realizzazione ed integrazione di servizi igienico-sanitari e di impianti tecnologici, interni alle costruzioni, quando non comportino modifiche ai prospetti e rispettino le norme igienico-sanitarie fissate dal presente RE;
  6. la modifica, anche totale, dell'assetto distributivo dell'unità immobiliare, attraverso lo spostamento o la formazione di pareti divisorie fisse o mobili, purchè i singoli locali risultanti dalla definizione planimetrica non siano in contrasto con il presente RE e siano regolamentari sotto l'aspetto igienico-sanitario e della L. 13/89.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano nel caso di immobili vincolati da leggi statali o regionali, oppure vincolati dal PRG in ragione del loro interesse storico-artistico-ambientale; per cui in tali immobili le opere interne sono assoggettate al regime autorizzatorio.

 
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Art. 119 - Conversione d'uso e trasformazione tipologica

 

Sono gli interventi che mirano a mutare, anche senza l'esecuzione di opere edilizie, la destinazione d'uso in atto di una unità edilizia od immobiliare. Nel caso di unità abitative, si ha conversione d'uso solo se vi è impegnata più di un terzo della sua Slp.
Gli interventi di conversione d'uso e/o di trasformazione tipologica degli immobili sono soggetti a controllo comunale, anche ai fini dell'applicazione delle leggi n. 10/1977 (artt. 9 e 10), n. 457/1978 (art. 27) nonchè dell'art. 10 L.R. 37/85. Può essere consentita la conversione d'uso o la trasformazione tipologica soltanto se lo ammettono le previsioni di PRG, conformemente alle norme contenute nel RE e alle altre norme di legge.
Detti interventi sono soggetti ad AUT negli ambiti territoriali, delimitati dal PRG, in cui le destinazioni d'uso sono regolamentate, ad esclusione dei casi in cui, il mutamento della destinazione d'uso implica variazione degli standard urbanistici, per i quali necessita avere la CONC, indipendentemente dal fatto che, per adattare l'immobile (fabbricato od unità edilizia abitativa o produttiva) alla nuova destinazione d'uso o per modificarne le caratteristiche tipologiche, occorra eseguire delle opere edilizie. Si richiede comunque un documento abilitativo (AUT o CONC) anche al fine dell'integrazione degli oneri urbanizzativi eventualmente dovuti per la nuova destinazione d'uso.
Nei casi di conversione dell'immobile ad usi produttivi, si dovrà accertare il rispetto delle leggi (nazionali e regionali) sull'inquinamento e la disciplina degli scarichi, nonchè la classificazione del complesso produttivo ai sensi delle vigenti disposizioni legislative. Nei casi di trasformazione tipologica si dovrà, altresì, valutare l'opportunità anche sotto il profilo sociale.

 
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Art. 120 - Ristrutturazione urbanistica

 

Sono interventi di ristrutturazione urbanistica quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale, fermi restando i limiti di densità fondiaria previsti dal DM 2 Aprile 1968 n. 1444, per ciascuna della zona interessata dagli interventi stessi.

 
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Art. 121 - Interventi di ricostruzione

 

Per interventi di ricostruzione si intende l'operazione congiunta, autorizzata con un'unica Concessione, della demolizione di un edificio e della successiva ma immediata edificazione di un nuovo edificio al posto di quello demolito, osservando nella riedificazione nuovi criteri dimensionali costruttivi ed architettonici, per cui si ottiene un edificio sostanzialmente diverso dal precedente, con il quale ha in comune solo l'area utilizzata (o gran parte di essa).

 
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Art. 122 - Demolizione e ricomposizione plani-volumetrica

 

Gli interventi di demolizione e ricomposizione plani-volumetrica, concernono la demolizione totale o parziale di un immobile e la ricostruzione delle parti demolite nel rispetto della cubatura originaria.

 
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Art. 123 - Ampliamento e sopraelevazione

 

Sono interventi di ampliamento e sopraelevazione le opere che tendono ad ingrandire il fabbricato, creando volumi aggiuntivi o ricavando superficie di piano supplementare.
Essi concernono l'aggiunta di nuovo volume edilizio ad un edificio esistente, mediante ampliamento in senso verticale (sopraelevazione) od in senso orizzontale (ampliamento).

 
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Art. 124 - Nuova costruzione

 

Sono considerati interventi di nuova costruzione tutti i nuovi edifici, sia fuori terra che interrati (anche se questi ultimi non comportano alcuna manomissione del suolo), nonché i camini industriali e qualsiasi altro manufatto che (indipendentemente dalla durata, dalla inamovibilità e incorporazione al suolo) sia in grado di costituire un unità edilizia, la quale non rientri espressamente nella categoria dei veicoli nonchè degli interventi soggetti ad Autorizzazione.
Il concetto di nuova costruzione è indipendente dal metodo costruttivo utilizzato, nonchè dai sistemi costruttivi (prefabbricazione totale o parziale).
Si considerano nuove costruzioni le roulotte, le case mobili e simili, quando non siano utilizzate come mezzo di trasporto e si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

  1. siano adagiate, ormeggiate od incorporate nel terreno in modo fisso;
  2. siano stabilmente collegate ad un pubblico servizio, puntuale od a rete (fognatura, acquedotto, energia elettrica, telefono ecc.) o usino un equivalente servizio in modo autonomo (pozzo, fossa perdente, etc.);
  3. abbiano carattere d'insediamento continuativo o stagionale;
  4. vengano utilizzate come abitazioni od ambienti di lavoro con presenza prolungata di persone.vengano utilizzate come abitazioni od ambienti di lavoro con presenza prolungata di persone.
 
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Art. 125 - Demolizioni, sbancamento e scavo

 

Concernono le opere di demolizione, in via definitiva o finalizzata alla ricostruzione di manufatti; le opere di sbancamento, di livellamento, di sgombero ed ogni altro lavoro necessario allo scopo; nonchè gli scavi che non riguardino la coltivazione di cave e torbiere.
Gli interventi di demolizione, di sbancamento e di scavo quando siano conformi alle prescrizioni del PIANO, sono soggetti ad AUT. Quando le stesse opere siano da effettuare su immobili comunque vincolati oppure segnalati dal PRG occorre il preventivo nulla osta dell'Ente di tutela.
Le demolizioni, gli sbancamenti e gli scavi da eseguire nell'ambito di interventi di manutenzione straordinaria, restauro o ristrutturazione seguono le procedure prescritte per tali interventi e sono oggetto dello stesso documento autorizzativo (AUT o CONC) che li concerne. Qualora abbiano carattere autonomo, occorre una specifica AUT.
I fabbricati che vengano per qualsiasi motivo demoliti, anche per cause naturali, potranno essere ricostruiti solo in conformità alle previsioni del PRG vigenti al momento della richiesta di edificazione, salvo contraria e prevalente disposizione di legge nei casi di calamità.

 
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Art. 126 - Manufatti provvisori

 

Concernono l'istallazione di manufatti, anche non infissi al suolo, richiesti da esigenze contingenti o stagionali, destinati ad essere usati per periodi non superiori ad 8 mesi. Tali manufatti debbono avere quindi le minime dimensioni richieste dall'uso previsto, debbono essere realizzati con materiali leggeri e debbono infine essere facilmente asportabili.
Detti interventi sono soggetti ad AUT preventiva, nella quale deve essere indicata la periodicità o la scadenza. All'atto della rimozione, l'area interessata deve essere rimessa in ripristino nel termine prescritto e comunque non oltre 15 giorni dalla scadenza dell'AUT; scaduto tale termine l'AC provvederà alla rimozione ed al ripristino a spese dell'inadempiente.
Le norme del presente articolo si applicano anche ai manufatti ed agli impianti destinati al commercio, da collocare sul suolo pubblico.
L'AUT per manufatti provvisori non sostituisce quella eventualmente richiesta per l'occupazione del suolo pubblico.

 
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Art. 127 - Interventi di urbanizzazione

 

Essi concernono opere preordinate all'edificazione oppure al servizio di edifici esistenti, che siano comunque necessarie:

  1. per rendere possibile e più agevole la vita consociata (opere di urbanizzazione secondarie art. 44 L. 865/1971;
  2. per rendere abitabili gli edifici (opere di urbanizzazione primaria elencate all'art. 4 della L. 847/1964);
  3. per realizzare lo sfruttamento od il trasporto di risorse collettive;
  4. per infrastrutturare il territorio.

Sono altresì interventi di urbanizzazione tutti i manufatti che modifichino stabilmente il terreno, per un uso per cui si richieda una preventiva valutazione di opportunità e di convenienza, sia per l'armonico sviluppo dell'abitato che per il razionale assetto dell'ambiente.
Sono definite tali:

  1. la costruzione e l'apertura al pubblico transito di portici;
  2. i passaggi coperti e scoperti in diretta comunicazione con aree pubbliche;
  3. gli scavi ed i rinterri strumentali ad opere di urbanizzazione, nonchè le gallerie e le modifiche al suolo pubblico o privato;
  4. i servizi a rete (oleodotti, elettrodotti, gasdotti, termodotti, linee telegrafiche e telefoniche ed impianti analoghi;
  5. nonchè ogni altro oggetto che, a scopo pubblicitario o per altro scopo, venga esposto od affisso all'esterno dei fabbricati o dei manufatti o collocato, con opportuni sostegni, su area pubblica.
 
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