1. Inizio pagina
  2. Contenuto della pagina
  3. Menu principale
  4. Menu di Sezione
Contenuto della pagina

TITOLO III - DISCIPLINA EDILIZIA

 
  1. Art. 52 - Campionature
  2. Art. 53 - Aspetto e manutenzione degli edifici
  3. Art. 53 bis - Aggetti e sporgenze
  4. Art. 54 - Arredo urbano
  5. Art. 55 - Dimensione e dotazione minima degli alloggi
  6. Art. 56 - Caratteristiche dei locali di abitazione (Edifici urbani ed extraurbani)
  7. Art. 57 - Edifici esistenti nei nuclei antichi
  8. Art. 58 - Spazi interni agli edifici
  9. Art. 59 - Dotazione di parcheggi privati negli interventi diretti
  10. Art. 60 - Piani interrati
  11. Art. 61 - Piani seminterrati
  12. Art. 62 - Piani terreni
  13. Art. 63 - Piani sottotetto
  14. Art. 64 - Volumi tecnici
  15. Art. 65 - Tetti di copertura
  16. Art. 66 - Aerazione e illuminazione dei locali delle abitazioni
  17. Art. 67 - Accessibilità degli edifici e scale
  18. Art. 68 - Isolamento fonico e termico
  19. Art. 69 - Smaltimento delle acque nere
  20. Art. 70 - Rifornimento idrico e impianti di sollevamento acqua
  21. Art. 71 - Impianti di fognatura
  22. Art. 72 - Impianti elettrici
  23. Art. 73 - Forni, focolai, camini, condotti di calore, canne fumarie
  24. Art. 74 - Rinvio a leggi particolari
  25. Art. 75 - Barriere architettoniche
  26. Art. 76 - Uso dei distacchi tra fabbricati
  27. Art. 77 - Opere di recinzione e di sostegno
  28. Art. 78 - Accessi veicolari alle proprietà
  29. Art. 79 - Pavimentazioni stradali
  30. Art. 80 - Illuminazione stradale
  31. Art. 81 - Insegne, vetrine, affissione
  32. Art. 82 - Elementi di arredo urbano
  33. Art. 83 - Tabelle stradali
  34. Art. 84 - Verde urbano
  35. Art. 85 - Intonaci esterni
  36. Art. 86 - Coperture
  37. Art. 87 - Balconi e volumi in aggetto
  38. Art. 88 - Elementi di pregio
  39. Art. 89 - Aperture di vani
  40. Art. 90 - Gronde, discendenti e canne fumarie
  41. Art. 91 - Infissi esterni
  42. Art. 92 - Elementi e particolari architettonici
  43. Art. 93 - Servizi igienici e scale
  44. Art. 94 - Locali per alloggi collettivi
  45. Art. 96 - Depositi e magazzini
  46. Art. 97 - Edifici industriali e speciali
  47. Art. 98 - Norme generali per gli edifici rurali.
  48. Art. 99 - Edifici per il ricovero degli animali.
  49. Art. 100 - Letamai.
 

TITOLO III
DISCIPLINA EDILIZIA

 

CAPO I
Aspetto dei fabbricati ed arredo urbano

 

Art. 52 - Campionature

 

È facoltà del Funzionario Responsabile di richiedere - in sede di esame dei progetti di edifici che riguardano aree di interesse ambientale o paesistico - i campioni delle tinte e dei rivestimenti.
In ogni caso è obbligatorio il tempestivo deposito in cantiere dei campioni delle tinte e dei rivestimenti, onde consentire alle autorità di controllo la verifica della rispondenza di tali elementi alle indicazioni contenute nel progetto approvato e nella concessione a edificare.

 
torna all'indice .
 

Art. 53 - Aspetto e manutenzione degli edifici

 

Gli edifici sia pubblici che privati, e le eventuali aree a servizio degli stessi, devono essere progettati, eseguiti e mantenuti in ogni loro parte, compresa la copertura, in modo da assicurare l'estetica e il decoro dell'ambiente.
Nelle nuove costruzioni o nella modificazione di edifici esistenti tutte le pareti esterne prospettanti su spazi pubblici e privati, anche se interni all'edificio, e tutte le opere ad esse attinenti (finestre, parapetti, ecc.) devono essere realizzate con materiali e cura dei dettagli tali da garantire la buona conservazione delle stesse nel tempo.
Nel caso di fronti cieche sul confine di proprietà, visibili da spazi pubblici, il Funzionario responsabile, sentito l'Ufficio tecnico, può imporre che esse vengano definite ad intonaco, nelle more della costruzione del nuovo edificio sul confine.
I fabbricati sia di nuova costruzione che soggetti a ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo debbono inoltre armonizzarsi nelle linee, nei materiali di rivestimento, nelle tinteggiature e nelle coperture, con gli edifici circostanti, particolarmente con quelli di rilievo artistico o ambientale, avuto riguardo delle caratteristiche dell'abitato e dell'ambiente urbano in cui essi vengano ad inserirsi o del contesto naturalistico. Quando si tratti di edifici che costituiscono fondali di vie o di piazze e per i quali sorga la necessità di assicurare prospettive armoniche, il Funzionario responsabile ha la facoltà di prescrivere opportune linee architettoniche e forme decorative, stabilire limitazioni di altezza e dare direttive intese ad ottenere determinati inquadramenti architettonici o effetti prospettici.
Nelle pareti esterne è vietato sistemare tubi di scarico, canne di ventilazione e canalizzazione in genere, a meno che il progetto non preveda una loro sistemazione che si inserisca armonicamente e funzionalmente nella parete con preciso carattere architettonico.
Le tubazioni del gas, telefoniche ed elettriche non devono di norma essere poste sulle pareti esterne se non in appositi incassi, tali da consentire una idonea soluzione architettonica.
Ogni proprietario ha l'obbligo di mantenere ogni parte del proprio edificio in stato di normale conservazione, in relazione al decoro e all'estetica dell'ambiente.
Ogni proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di riparazione, ripristino, intonacatura e coloritura delle facciate e delle recinzioni.
Quando le fronti di un fabbricato prospicienti sulla pubblica via sono indecorose, il Funzionario responsabile, sentito l'Ufficio tecnico, può ordinare al proprietario di eseguire i necessari lavori di cui al precedente comma entro un termine non superiore a mesi tre, decorso il quale i lavori sono eseguiti d'ufficio.
Per il recupero delle spese relative si applicano le disposizioni di legge vigenti.

 
torna all'indice.
 

Art. 53 bis - Aggetti e sporgenze

 

Negli edifici e sui muri fronteggianti il suolo pubblico o di uso pubblico ricadenti in tutte le zone omogenee del PRG - ad eccezione delle zone A del Prg, nelle quali si applicano le norme di cui al successivo Capo III - sono vietati:

  1. aggetti e sporgenze superiori a cm 5 fino all'altezza di m 2.20 dal piano del marciapiede, e aggetti superiori a cm 20 fino alla quota consentita per i balconi;
  2. porte, gelosie e persiane che si aprono all'esterno ad un'altezza inferiore a m. 2.20 dal piano stradale, se la strada è fornita di marciapiede, ed a m 2.50 se la strada ne è priva.

I balconi in aggetto e le pensiline sulle strade pubbliche o private sono ammessi solamente quando dette strade abbiano una larghezza non inferiore a m 7,00.
L'aggetto, in ogni suo punto, non può essere ad altezza inferiore a m 3.50 dal piano di marciapiede, o a m 4.50 dal piano stradale, se non esiste marciapiede di larghezza superiore a quella dell'aggetto.
Tali altezze vanno misurate in corrispondenza del punto più basso del profilo dell'aggetto.
I balconi non debbono sporgere dal filo del fabbricato più di un ottavo della larghezza della strada o del distacco. La sporgenza non può in nessun caso essere superiore alla larghezza del marciapiede sottostante diminuita di 20 cm.
I balconi totalmente chiusi (bow-windows), o con alcuni lati chiusi, sono ammessi soltanto nelle costruzioni arretrate dal filo stradale o prospettanti su spazi pubblici di larghezza non inferiore a m 12.00, e sono sottoposti alle stesse limitazioni previste per i balconi aperti.
I balconi chiusi non sono ammessi ad una distanza dal confine laterale più vicino inferiore a m. 3,00. Se la superficie frontale di essi supera 1/3 della superficie della facciata, le distanze dal confine vengono computate dal filo esterno del corpo aggettante.
In ogni caso, qualsiasi tipo di sporgenza, aperta o chiusa, deve inserirsi armonicamente sia nell'edificio che nel contesto ambientale. 

 
torna all'indice.
 

Art. 54 - Arredo urbano

 

L'esposizione anche provvisoria al pubblico di mostre, vetrine, bacheche, insegne, emblemi commerciali e professionali, iscrizioni, pitture, fotografie, cartelli pubblicitari, ecc., è subordinata in tutto il territorio ad autorizzazione da parte del Funzionario responsabile.
Gli interessati dovranno farne domanda presentando un disegno firmato da cui risulti definita l'opera che si vuole realizzare, con la precisazione, anche attraverso opportuni dettagli, dei materiali e colori da impiegare, nonchè di ogni particolare costruttivo. Dovrà inoltre essere dimostrato, attraverso schizzi prospettici o fotomontaggi, l'inserimento dell'opera nell'ambiente architettonico o paesistico.
È tassativamente vietata ogni opera o iscrizione che nuoccia al decoro dell'ambiente, turbi l'estetica, alteri elementi architettonici o limiti la visuale di sfondi architettonici o paesistici, o il diritto di veduta dei vicini.
L'installazione dovrà essere fatta, in ogni caso, in modo da permettere la massima facilità di pulizia e manutenzione.
In caso di riparazione o modifiche di marciapiedi o del piano stradale che richiedano la temporanea rimozione di mostre, vetrine ed altri oggetti occupanti il suolo o lo spazio pubblico, gli interessati sono obbligati ad eseguire la rimozione e la ricollocazione in situ, con le modifiche resesi necessarie, a tutte loro spese e responsabilità.
Ove non ottemperino il Funzionario responsabile potrà ordinare la rimozione d'ufficio a loro spese.
Agli edifici è imposta la servitù di apposizione dei numeri civici e delle targhe o tabelle indicanti il nome delle vie o delle piazze.
L'apposizione e la conservazione dei numeri civici e delle targhe stradali sono, a norma di legge, a carico del Comune.
I proprietari dei fabbricati su cui sono apposti numeri civici o targhe sono tenuti al loro ripristino quando siano distrutti o danneggiati per fatti ad essi imputabili.
Il proprietario è tenuto a riprodurre il numero civico in modo ben visibile sulle mostre o tabelle applicate alle porte quando queste occupino interamente la parte della parete all'uopo destinata.
Negli edifici sulla cui copertura siano installate o debbano installarsi più antenne radio o televisive, il Sindaco ha la facoltà di prescrivere un'unica antenna centralizzata.
La concessione dell'autorizzazione delle opere di cui ai commi precedenti nelle zone demaniali o soggette a particolari vincoli sarà rilasciata previa intesa con le autorità competenti ai sensi delle norme vigenti.
Quando non nuocciano al libero transito o non impediscano la visuale in danno dei vicini il sindaco può autorizzare, dietro pagamento della relativa tassa e con l'osservanza delle condizioni che riterrà opportune caso per caso, l'apposizione a porte e finestre di tende aggettanti sullo spazio pubblico.
Le tende, le loro appendici ed i loro meccanismi non possono essere situati ad altezza inferiore a m 2.20 dal marciapiede. Sono vietate le appendici verticali anche in tele o in frangia che scendano al disotto di m. 2.20, dal suolo, salvo casi speciali in cui una minore altezza non nuoccia al decoro della località ne alla libertà di transito e visuale.
Tutto quanto costituisca o completi la decorazione architettonica dei fabbricati, i frammenti antichi, le lapidi, gli stemmi, le mostre, i graffiti e qualsiasi altra opera di carattere ornamentale o che abbia forma o interesse storico non potrà essere asportato, spostato o comunque modificato senza la preventiva autorizzazione del Comune e, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti, della Sovrintendenza ai BB.CC..
Nel caso di demolizione o trasformazione di immobili, il sindaco potrà prescrivere che gli oggetti su menzionati, anche se di proprietà privata, siano convenientemente collocati nel nuovo edificio o in luoghi prossimi o conservati in raccolte aperte al pubblico, o effettuare tutti i rilievi o calchi che ritenga
opportuno nell'interesse della cultura pubblica.

 
torna all'indice.
 

CAPO II
Norme igieniche, sanitarie ed edilizie

 

Art. 55 - Dimensione e dotazione minima degli alloggi

 

In conformità al DM 5.7.75, gli alloggi in edifici urbani debbono avere una superficie abitabile minima di mq. 14 (superficie totale netta dei vani utili, esclusi i vani accessori), per i primi 4 posti letto previsti e di mq. 10 per ciascuno dei posti letto successivi.
I monolocali (cioè gli alloggi costituiti da un vano utile più servizi) debbono avere una superficie globale minima di mq. 28 se dotati di un solo posto letto e di mq. 38 se dotati di due posti letto.
Gli alloggi in genere debbono essere costituiti da uno o più locali di soggiorno, almeno da una cucina o da una cabina di cottura con tinello e da un bagno con più di due apparecchi e con vasca o piatto-doccia.
Il numero dei locali di servizio deve essere adeguato al numero di persone a cui l'alloggio è destinato.

 
torna all'indice.
 

Art. 56 - Caratteristiche dei locali di abitazione (Edifici urbani ed extraurbani)

 

In conformità al DM 5.7.1975 e fatte salve le norme di cui all'art. 43 della L 457/1978, e dall'art. 26 LR 37/85 negli edifici urbani i locali di abitazione, cioè destinati a dimora abituale di persone, debbono avere le seguenti superfici minime:

  • stanza di soggiorno obbligatoria per ogni alloggio: sup. min mq. 14;
  • tinello con cabina di cottura: sup. min mq. 14, vol. mc.32;
  • stanza da letto singola: sup. min mq. 9, con larghezza non inferiore a m. 1,80;
  • stanza da letto doppia: sup. min mq. 11, con larghezza non inferiore a m. 3,00;
  • gabinetti con più di tre apparecchi: mq. 3,50, larghezza non inferiore a m.1.40.

Sono ammesse cabine di cottura o cucinini di sup. non inferiore a mq. 5,00, purché aprentesi su un altro locale regolamentare e purché l'ambiente nel quale è installata la cucina sia dotato di adeguata canna di aspirazione indipendente.
Gli alloggi con più di 2 camere da letto debbono disporre di 2 servizi igienici, uno dei quali deve contenere almeno il vaso ed il lavabo, (superficie mq. 2,50; larghezza min. 1,10) e l'altro, i rimanenti apparecchi.
I servizi igienici contenenti il vaso non possono avere accesso diretto dal soggiorno o dalla cucina.
L'altezza minima interna utile dei locali di abitazione negli edifici di nuova costruzione a pavimentazione ultimata è fissata in m. 2,70, con un'altezza minima d'interpiano di m. 3.00; per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente nonché per gli interventi di recupero ai sensi della LR 37/85 valgono le disposizioni della L n. 457/1978 e le disposizione del successivo art.56.
Per i locali coperti a volta, l'altezza minima prescritta si misura a metà saetta.
Gli impalcati a mezza altezza sono ammessi alle seguenti condizioni: la parte a tutta altezza del locale deve avere una cubatura di almeno 40 mc. ed una altezza minima di m. 4,80, di cui m. 2,40 per il locale sottostante il soppalco; il soppalco non deve coprire più di 1/3 del locale.
I locali accessori quali servizi igienici, disimpegni, spogliatoi, magazzini e depositi a servizio delle residenze, autorimesse private, ripostigli devono avere un'altezza utile non inferiore a m.2,40.
L'altezza media può essere ridotta a m. 2,10 negli antigabinetti e nei disimpegni degli edifici residenziali e nei locali non destinati alla permanenza di persone.
La profondità di un locale di abitazione rispetto alla parete finestrata non può superare il doppio della sua altezza.
Tutti i locali di abitazione e quelli destinati ad uffici devono fruire di aerazione e illuminazione naturale diretta da spazi liberi, adeguati alla destinazione d'uso.
I ripostigli, i disimpegni, i vani scala colleganti solo tre piani, il secondo servizio di una abitazione possono essere senza aria e luce diretta.
L'installazione del secondo servizio in locali non aerati è però consentita a condizione che sia previsto un idoneo sistema di ventilazione forzata che assicuri un ricambio medio orario non inferiore a cinque volte la cubatura degli ambienti stessi.
La somma del volume dei locali di abitazione di un alloggio (divisi o indivisi) non deve essere inferiore a 32 mc. per persona (o posto-letto).

 
torna all'indice.
 

Art. 57 - Edifici esistenti nei nuclei antichi

 

Per facilitare il recupero del patrimonio edilizio dei nuclei antichi negli interventi di conservazione e di ristrutturazione degli edifici esistenti (esclusi quindi gli edifici ricostruiti e di nuova costruzione) si possono adottare dimensioni inferiori a quelle fissate per gli altri edifici urbani ed extraurbani. Il Funzionario può ammettere tali "dimensioni ridotte" anche negli interventi di ampliamento quando quelle regolamentari comportino soluzioni esteticamente non valide.
Per quanto concerne la composizione e la superficie minima ogni alloggio avente uno o più camere da letto deve essere costituito almeno dai seguenti locali:

  • stanza di soggiorno, obbligatoria per ogni alloggio: mq. 14 se l'alloggio dispone di una sola camera da letto: mq. 18 se dispone di più camere da letto;
  • tinello con cucinino in nicchia od armadio di cottura: mq. 14;
  • stanza ad 1 letto: mq. 7,50;
  • stanza a 2 letti: mq. 10.00;
  • cucina mq. 6 con larghezza non inferiore a mq. 1,80;
  • cucinino mq. 2,50.

Quanto ai servizi igienici, se l'alloggio dispone di un unico servizio igienico questo deve avere una superficie minima di mq. 3,50 (con larghezza di almeno m. 1,40) ed essere dotato di: vasca o piatto doccia, lavabo, bidet, vaso.
Gli alloggi con più di 2 camere da letto debbono disporre di 2 servizi igienici, dimensionati secondo il disposto del precedente articolo.
Circa l'altezza minima dei locali negli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione è ammessa, per i locali d'abitazione, un'altezza interna utile minore di quella regolamentare, purchè l'altezza media non sia inferiore a m. 2,40.
Per i locali sussidiari (disimpegni, corridoi, bagni, gabinetti e ripostigli) l'altezza minima può ulteriormente ridursi a m. 2,10.
L'altezza interna dei sottotetti abitabili può essere per parte del locale inferiore a m. 2,40, purchè l'altezza media non sia inferiore a tale misura.
Negli interventi di restauro o di rinnovamento funzionale di fabbricati vincolati ai sensi della legge 1.6.39, n. 1089, è consentito mantenere l'altezza interna utile preesistente, anche se inferiore al valore minimo predetto.

 
torna all'indice.
 

Art. 58 - Spazi interni agli edifici

 

Si intendono per spazi interni le aree scoperte circondate da edifici per una lunghezza superiore ai 3/4 del perimetro.
Sono classificate nei seguenti tipi: 

  1. Ampio cortile. Si intende per ampio cortile uno spazio interno nel quale la normale minima libera davanti ad ogni finestra è superiore a tre volte l'altezza della parete antistante, con un minimo assoluto di m.25.00;
  2. Patio. Si intende per patio uno spazio interno di un edificio ad un solo piano, o all'ultimo piano di un edificio a più piani, con normali libere non inferiori a m.6,00 e pareti circostanti di altezza non superiore a m.4.00;
  3. Cortile. Si intende per cortile uno spazio interno nel quale la normale libera davanti ad ogni finestra è superiore a m.6.00 e la superficie del pavimento superiore a 1/5 di quella delle pareti che la circondano;
  4. Chiostrina. Si intende per chiostrina uno spazio interno di superficie superiore a 1/10 di quella delle pareti circostanti, le quali non abbiano altezza superiore a m.9,00 e con una normale libera davanti ad ogni finestra non inferiore a m. 3,00.

Negli spazi interni definiti come "ampio cortile" e "patio" possono affacciare ambienti di qualunque destinazione; nell'ampio cortile possono esservi costruzioni ad un piano per attrezzature di pertinenza degli edifici.
Negli spazi interni definiti come "cortile" possono affacciare disimpegni verticali e orizzontali, depositi, locali igienici e cucine, con esclusione degli ambienti per abitazione, ufficio, lavoro, insegnamento, ricreazione, cura.
Non sono consentite nei cortili costruzioni parziali, ma solo la totale copertura ove siano rispettati i limiti di densità fondiaria e di volume prescritti. L'uso di parcheggio coperto o autorimessa in cortile è consentito ove intervenga il parere favorevole dell'autorità sanitaria e, se necessario secondo la normativa antincendi, quello dei Vigili del Fuoco.
Non sono consentiti muri di recinzione di zone nel cortile, se non completamente traforati o translucidi, e per altezza del solo piano terreno, comunque non superiori a m. 2.50.
Negli spazi interni definiti come "chiostrine" possono affacciare soltanto disimpegni verticali o orizzontali e locali igienici. Nelle chiostrine non possono essere realizzate sporgenze.
Tutti gli spazi interni devono essere accessibili da locali di uso comune.
Salvo che nelle chiostrine, sono ammesse parziali sistemazioni a giardino; tutte le rimanenti superfici dovranno essere regolarmente pavimentate, assicurando in ogni caso lo smaltimento delle acque mediante opportune pendenze e fognoli sifonati.
L'uso di parcheggio coperto o autorimessa in cortile è consentito ove intervenga il parere favorevole dell'autorità sanitaria e, se necessario secondo la normativa antincendi, quello dei Vigili del Fuoco.Non sono consentiti muri di recinzione di zone nel cortile, se non completamente traforati o translucidi, e per altezza del solo piano terreno, comunque non superiori a m. 2.50. 

 
torna all'indice.
 

Art. 59 - Dotazione di parcheggi privati negli interventi diretti

 

Negli edifici di nuova costruzione, a qualsiasi uso destinati, e negli ampliamenti oltre il 30% dei fabbricati esistenti, dovrà reperirsi una superficie da destinare a parcheggio privato pari a 1/10 della volumetria complessiva dell'edificio. Negli interventi di ricostruzione da effettuarsi nelle zone A e B la dotazione prevista nel precedente comma va ridotta del 50%.
Sono fatte salve eventuali maggiori quantità previste dalla normativa vigente per edifici aventi particolari destinazioni.

 
torna all'indice.
 

Art. 60 - Piani interrati

 

I piani risultanti, a sistemazione realizzata, totalmente al di sotto del livello delle aree circostanti al fabbricato, non possono essere adibiti ad abitazioni, uffici o qualsiasi altro uso che comporti la permanenza anche solo diurna di abitanti, fatta eccezione per gli addetti a magazzini o ad autorimessa. Per i locali da adibire ad autorimessa e/o ad impianti di riscaldamento, aria condizionata e simili dovranno essere rispettate tutte le norme specifiche vigenti. Se il deflusso delle acque di scarico del fabbricato non avviene a quota inferiore a quello dei piani interrati, dovrà essere installato un sistema di sollevamento delle acque stesse, che, a giudizio del Responsabile dell'Igiene pubblica, sia tale da evitare qualsiasi inconveniente di carattere igienico. L'aerazione dei locali interrati deve essere tale
da assicurare sufficiente ricambio d'aria.

 
torna all'indice.
 

Art. 61 - Piani seminterrati

 

I piani risultanti, a sistemazione di progetto realizzata, parzialmente al di sotto del livello delle aree esterne circostanti, possono essere considerati abitabili soltanto se in nessun punto la differenza tra il pavimento di ogni locale e la quota più alta delle sistemazioni esterne è maggiore di m.1,10, e se l'altezza utile netta interna è almeno di m 2.70, salvo le maggiori altezze prescritte per particolari destinazioni d'uso. In questo caso attorno al fabbricato deve essere realizzata un'idonea intercapedine ventilata o cunetta sita a quota più bassa del pavimento interno, di adeguata larghezza. 

 
torna all'indice.
 

Art. 62 - Piani terreni

 

I piani terreni, se adibiti ad abitazioni o uffici, se privi di sottostante piano seminterrato, debbono essere rialzati almeno di cm 50 dal livello delle aree circostanti il fabbricato a sistemazione realizzata ed avere il pavimento isolato con materiali riconosciuti idonei in sede di valutazione da parte della Commissione Edilizia e dell'UTC per il rilascio della concessione o autorizzazione; la loro altezza interna utile non deve essere inferiore a m 2.70.I piani terreni adibiti ad autorimesse, officine, laboratori, negozi, luoghi di riunione di uso pubblico, devono avere altezza utile netta non inferiore a m 3.50, salvo diverse prescrizioni di norme specifiche.
I piani terreni adibiti ad autorimesse private o a deposito motocicli o carrozzine possono avere altezza utile netta di m 2.40. 

 
torna all'indice.
 

Art. 63 - Piani sottotetto

 

I piani sottotetto possono essere adibiti ad abitazione o uffici se l'altezza media utile, misurata da pavimento a soffitto, è di almeno m. 2.70 e l'altezza minima è superiore a m.2,00 e se l'isolamento delle coperture è realizzato con camere d'aria o con materiali coibenti tali da assicurare una temperatura uguale a quella dei piani sottostanti, con una tolleranza massima del 5% di differenza in estate e del 10% in inverno. La dichiarazione di abitabilità è, per tale ragione, condizionata al rilievo delle temperature. I controlli vanno effettuati sia in estate che in inverno e l'Ufficio che rilascia l'abitabilità potrà inserire la clausola della subordinazione dell'efficacia dell'abitabilità al completamento dei controlli, con il ritiro del certificato nel caso di risultato negativo dei controlli, rilasciando successivamente apposito certificato integrativo o sospendendo l'abitabilità e ritirando il precedente certificato in caso di riscontro negativo fino ad eventuali aggiustamenti tecnici da parte della proprietà e successivi controlli positivi, sia in estate che in inverno, fermo restando il rispetto della normativa in tema di risparmio energetico e dispersioni termiche.
Non devono essere considerati agibili, nè abitabili, e dunque vanno esclusi dal computo dei piani fuori terra di un edificio, i locali sottotetto ricavati da volumi tecnici di copertura così come definiti dal successivo articolo. 

 
torna all'indice.
 

Art. 64 - Volumi tecnici

 

Si dicono tali i vespai, le camere d'aria, i volumi completamente interrati, i doppi solai, le intercapedini, i sottotetti non abitabili, nonché i volumi esterni alla copertura (piana, a falda o mista) dell'edificio e cioè il vano-scala, il vano ascensori, gli abbaini ecc.), ossia tutti i volumi che servono a incomprimibili
esigenze tecniche o tecnologiche del volume utile principale e secondo quanto definito dalla Circ. Min. LL.PP. 31 gennaio 1963 n°2474.

 
torna all'indice.
 

Art. 65 - Tetti di copertura

 

La copertura degli edifici può essere piana, a falde, mista, o a terrazza praticabile.
Nel caso di copertura mista le caratteristiche costruttive devono essere tali da escludere la permanenza di persone.
Le coperture piane se praticabili debbono essere munite di adeguato parapetto e/o ringhiera di protezione non inferiore a 80 cm.
Sui tetti piani praticabili sono anche consentite le strutture di arredo (serre, stenditoi, gazebo ecc.) purché si inseriscono nel contesto architettonico del manufatto, vengano utilizzati materiali e tecniche coerenti con le zone e le caratteristiche dell'ambiente circostante e le cui caratteristiche escludano la permanenza di persone.
Vanno in ogni caso previsti tutti gli accorgimenti per la sicurezza anche per le eventuali persone che vi si trovino occasionalmente ( ad es. per lavori, stendimento di panni, etc.). 

 
torna all'indice.
 

Art. 66 - Aerazione e illuminazione dei locali delle abitazioni

 

In tutti i piani abitabili la superficie delle finestre deve essere non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento con un minimo di mq 0.80.
Per i piani non abitabili per cui non è stato prescritto nei precedenti articoli un minimo di altezza utile netta, il rispetto del rapporto di 1/8 della superficie è stabilito con riferimento ad altezze superiori o uguali a m 3,00; per altezze inferiori a 3 m. tale rapporto deve essere non inferiore ad 1/6.
Almeno la metà della superficie delle finestre deve essere apribile.
Il rapporto tra pavimento e superficie delle finestre non è obbligatorio soltanto per i disimpegni di lunghezza inferiore a m 6.00 e superficie inferiore a mq. 7.20.
Gli eventuali secondi servizi igienici possono avere illuminazione artificiale e ventilazione forzata, come pure le cabine cottura.
Per quanto riguarda i primi servizi igienici, sono ammissibili con illuminazione artificiale e ventilazione forzata solo nei casi di servizi igienici già realizzati in unità immobiliari già esistenti e regolarmente assentite ovvero regolarmente già sanate, ovvero qualora in corso dell'esame della procedura di sanatoria l'U.T.C. riconosca inevitabile il servizio igienico al chiuso o comunque assolutamente dispendioso spostarlo oppure dotarlo di finestra o luce.
Rapporti inferiori sono consentiti negli interventi sugli alloggi esistenti, quando non siano compatibili con le opere previste ne con l'incidenza dei costi di adeguamento sul costo complessivo di tali opere. 

 
torna all'indice.
 

Art. 67 - Accessibilità degli edifici e scale

 

La larghezza delle porte di accesso alle singole unità immobiliari deve essere non inferiore a m. 0.80.
Ogni rampa di scala dovrà avere una larghezza utile non inferiore ad 80 cm per ogni 300 mq di superficie lorda servita, con un minimo di 100 cm per le scale che servano più di una unità immobiliare, salvo che norme specifiche richiedano dimensioni maggiori.
Ogni scala non può servire una superficie lorda di piano superiore a mq 500 nel caso di abitazioni, e superiore a mq 350 nel caso di edifici ad uso promiscuo o a destinazione speciale (uffici, alberghi, ...).
L'ambiente delle scale deve essere illuminato e ventilato dall'esterno; le scale che servono edifici con tre soli piani fuori terra possono essere illuminate artificialmente.
È comunque esclusa ogni diretta comunicazione delle scale condominiali con locali del piano terreno adibiti a negozi, autorimesse, officine, o con locali del seminterrato o del sotterraneo o cantinato, ospitanti centrali termiche o di condizionamento, depositi di combustibile, cabine elettriche di trasformazione, autorimesse collettive, ecc.
Le porte di comunicazione con spazi aperti interni devono aprirsi verso l'esterno.
In mancanza di impianto di sollevamento meccanico, le scale devono avere le caratteristiche di cui alla L.13/1989 e succ. mod. sulla eliminazione delle barriere architettoniche.

 
torna all'indice.
 

Art. 68 - Isolamento fonico e termico

 

I progetti per i quali si chiede la concessione o l'autorizzazione devono essere redatti nella scrupolosa osservanza delle norme di cui alla L.373/1976 e succ. mod. e integrazioni nonchè dei relativi decreti di applicazione relativi all'isolamento termico.
Particolare cura dovrà essere posta, in tutte le nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni, al fine di contenere le trasmissioni sonore, secondo le norme vigenti in materia di protezione acustica.
In particolare negli impianti tecnici che possono generare e trasmettere rumori (ascensori, impianti di riscaldamento, pompe, macchinari) devono essere adottati specifici accorgimenti atti ad ottenere l'attenuazione dei rumori ed impedirne la trasmissione.

 
torna all'indice.
 

Art. 69 - Smaltimento delle acque nere

 

Nel caso in cui non esista la pubblica fognatura ovvero questa non possa raccogliere i liquami a causa di insufficiente sezione oppure di difficoltà di smaltimento, nella richiesta di concessione o autorizzazione o di autorizzazione a lottizzare aree a scopo edilizio, debbono essere proposti sistemi di smaltimento alternativi con totale o parziale depurazione delle acque nere, secondo le disposizioni vigenti.
Sono consentiti i sistemi alternativi di scarico previsti dalla L.27/86, da realizzarsi con elementi prefabbricati e previo parere del Responsabile della Igiene pubblica.
Non sono ammissibili i sistemi di convogliamento e depurazione di fattura artigianale, costruiti in loco.

 
torna all'indice.
 

Art.70 - Rifornimento idrico e impianti di sollevamento acqua

 

Ogni fabbricato deve essere provvisto di acqua potabile proveniente dall'acquedotto comunale distribuita in modo proporzionale al numero dei locali abitabili, così da garantire il regolare rifornimento di ogni alloggio.
Nelle zone prive di acquedotto comunale l'acqua per uso domestico può essere prelevata dai pozzi privati ma in tal caso deve risultare potabile dall'analisi dei laboratori di igiene competenti e l'uso deve essere consentito dall'Autorità sanitaria.
Gli impianti per la distribuzione dell'acqua potabile internamente all'edificio devono essere costruiti a regola d'arte e conformemente alle prescrizioni contenute nel regolamento comunale per il servizio dell'acquedotto.
Sono ammessi serbatoi di accumulo all'interno delle abitazioni o in spazi scoperti delle stesse a condizione che i serbatoi non siano visibili da strade o spazi pubblici, non alterino le caratteristiche architettoniche dell'edificio e rispettino le norme igienico- sanitarie vigenti.

 
torna all'indice.
 

Art. 71 - Impianti di fognatura

 

Le tubazioni di scarico e convogliamento delle acque nere devono essere munite di sifoni ispezionabili a chiusura ermetica prima dell'innesto nella fognatura pubblica o, in mancanza di questa, nella fossa settica.
Tutte le tubazioni delle acque nere devono essere dotate di ventilazione primaria e secondaria con condutture di aerazione aperte sino alla copertura.

 
torna all'indice.
 

Art. 72 - Impianti elettrici

 

Gli impianti elettrici devono essere realizzati nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dalle leggi vigenti ed in particolare delle norme contenute nella L. 46/1990.

 
torna all'indice.
 

Art. 73 - Forni, focolai, camini, condotti di calore, canne fumarie

 

Il nulla osta dei vigili del fuoco è indispensabile per la attestazione di abitabilità o di agibilità di cui all'art.29 del presente regolamento ogni qualvolta un edificio sia destinato alla istallazione di impianti artigianali od industriali, oppure sia previsto un impianto di riscaldamento centralizzato di qualsiasi tipo, salvo che con funzionamento completamente elettrico.
Gli impianti di riscaldamento sia collettivi che singoli devono ottemperare alle leggi e regolamenti vigenti.
Gli impianti collettivi di riscaldamento debbono essere muniti di canne fumarie indipendenti, prolungate per almeno un metro al disopra del tetto o terrazza; la fuoriuscita di fumi deve verificarsi a non meno di 10 m da qualsiasi finestra a quota uguale o superiore. Le canne fumarie non possono essere esterne alle murature o tamponature se non costituenti una soddisfacente soluzione architettonica, nè possono essere contenute in pareti interne confinanti con stanze di abitazione. I camini degli impianti artigiani od industriali debbono essere muniti di apparecchiature fumivore, riconosciute dal Responsabile della Igiene pubblica idonee ad evitare l'inquinamento atmosferico, nonchè dai vigili del fuoco per quanto di competenza.

 
torna all'indice.
 

Art. 74 - Rinvio a leggi particolari

 

Ascensori e montacarichi e relativi vani corsa, impianti termici, autorimesse, depositi di materiale infiammabile sono soggetti alle norme ed alle prescrizioni tecniche degli Enti allo scopo preposti.
Gli edifici speciali come sale spettacolo, edifici collettivi, alberghi, scuole, collegi, ospedali e case di cura, laboratori artigianali, locali commerciali, depositi, magazzini, industrie ed impianti sportivi sottostanno alle regolamentazioni previste dalle leggi specifiche.
Per quanto attiene i parchi di campeggio si applicano le disposizioni contenute nella L.R. 14/1988.

 
torna all'indice.
 

Art. 75 - Barriere architettoniche

 

Allo scopo di eliminare al massimo gli ostacoli che incontrano individui fisicamente menomati nel muoversi nell'ambito degli spazi urbani e negli edifici, costituiti essenzialmente da elementi altimetrici che possono incontrarsi lungo i percorsi (scale, dislivelli, gradini, ecc.) ovvero da esiguità di passaggi (cabine ascensori, aperture di porta, ecc.) è necessario che in tutte le progettazioni relative sia ad edifici che a sistemazioni esterne si evitino per quanto possibile percorsi che presentino siffatti inconvenienti e che si realizzino appositi percorsi eventualmente alternativi per l'abbattimento delle barriere architettoniche, secondo le norme vigenti.
Negli edifici speciali, in quelli pubblici o nei quali comunque si svolgono attività comunitarie o vengono prestati servizi di interesse generale nonché nei pubblici esercizi, uffici, ritrovi, pubblici spettacoli, ecc. è obbligatoria l'applicazione delle disposizioni sulle barriere architettoniche di cui al D.M. 14/6/1989 n.236, e alla legge 9/1/1989 n.13 e succ. mod.
Negli spazi e negli edifici che vi sono obbligati, l'accesso dei minorati fisici ai disimpegni verticali (scale ed ascensori) sia interni che esterni alle costruzioni, quando gli stessi non siano alla quota del piano terreno o del piano del parcheggio privato, deve essere assicurato da rampe indipendenti (od abbinate a scale), aventi:

  • una pendenza dal 5% all'8%;
  • una lunghezza massima di m. 10,00;
  • una larghezza minima di mt. 1,30.

Tali rampe vanno protette ai lati e la loro pavimentazione va eseguita con materiali antisdrucciolevoli.
Almeno un ascensore, deve avere una cabina di cm. 90 x 130, aperta sul lato corto, con porta a scorrimento laterale larga almeno 90 cm.

 
torna all'indice.
 

Art. 76 - Uso dei distacchi tra fabbricati

 

I distacchi tra fabbricati possono essere utilizzati soltanto per giardini, parcheggi o rampe di accesso a parcheggi. In ogni caso deve essere prevista una efficiente protezione dell'edificio dall'umidità del terreno ed un adeguato smaltimento delle acque.

 
torna all'indice.
 

Art. 77 - Opere di recinzione e di sostegno

 

Le opere di recinzione, comprese le siepi vive, possono sorgere in confine con i lotti vicini e di massima, anche in confine con l'area pubblica. Di norma non sono ammesse recinzioni a carattere precario, anche se di tipo leggero, salvo i casi previsti nei predetti articoli.
Le recinzioni tra lotti contigui non possono superare l'altezza massima di m. 1,80;
tale altezza si misura dal terreno naturale esistente. Sono escluse le recinzioni con muro pieno a tutta altezza.
Per motivi di ordine estetico o panoramico l'AC può:

  • limitare l'altezza complessiva della recinzione;
  • imporre che una parte di essa sia trasparente;
  • imporre che sia realizzata con determinati materiali;
  • imporre altre particolari norme estetiche.

Le recinzioni verso aree pubbliche non possono superare l'altezza di mt. 1,80 e debbono essere sempre trasparenti per almeno 2/3 della loro superficie totale; la loro altezza si misura dal piano di strada o di marciapiede, o dal filo dell'eventuale muro di sostegno.
Per documentati motivi di sicurezza o di riservatezza, le recinzioni di aziende industriali od artigianali che non sorgano in zone residenziali, possono di massima superare di 1/3 l'altezza massima e possono essere realizzate in muro pieno a tutta altezza.
Per motivi di ordine estetico, panoramico o di altra natura, l'AC può tuttavia imporre recinzioni di altezza minore e di tipo trasparente.
Sono vietate le recinzioni di aspetto indecoroso od a carattere provvisorio (steccati, palizzate, assiti; reti metalliche, ecc.). Sulle opere di recinzione non possono essere applicati oggetti che pregiudichino la visibilità, turbino l'estetica o creino pericolo (filo spinato, cocci di vetro).
Nelle zone rurali e boschive le recinzioni sono previste del tipo leggero con paletti e rete metallica, salvo particolari esigenze colturali o di altro tipo, da comprovare.
In tal caso l'AC definisce, nello stesso P.C. o AUT, il tipo di recinzione consentita.
I muri di sostegno in confine con altri lotti non possono superare l'altezza media di m. 2,20 o la massima di m. 2,50; quelli in confine con aree pubbliche o con strade private aperte al pubblico transito non possono superare l'altezza media di m. 1,50 o la massima di m. 1,80; al di sopra di tale altezza essi di considerano, ai fini delle distanze, come pareti non finestrate.
Sul muro di sostegno verso strada la recinzione deve essere totalmente trasparente: in alternativa è consentita la formazione di una siepe alta non più di 90 cm.. Sui muri di sostegno in confine di proprietà sono ammesse solo recinzioni trasparenti, nell'ambito delle altezza indicate. Sono ammessi, sia verso strada che verso lotti contigui, muri di sostegno "scalari", con successivi arretramenti, ciascuno pari al doppio dell'altezza media del muro sottostante.
Nelle zone soggette a tutela ai sensi del TU n°490/99, previa le necessarie autorizzazioni, la costruzione di muri di sostegno delle terre, di sottoscarpa, di controripa, di prospetti stradali, di muri di recinzione, deve essere realizzata in muratura di pietrame a secco o con malta cementizia. Le costruzioni delle predette strutture in calcestruzzo semplice o armato sono consentite solo se realizzate con parametro esterno in pietrame.

 
torna all'indice.
 

Art. 78 - Accessi veicolari alle proprietà

 

L'accesso veicolare dagli spazi pubblici all'area di pertinenza di un edificio si effettua di norma tramite un passo carraio, che deve essere unico ed aprirsi sullo spazio pubblico che ha minor traffico, a meno che documentate esigenze di viabilità interna e/od esterna richiedano soluzioni diverse.
L'accesso diretto è consentito soltanto se:

  • le funzioni dell'edificio richiedono passi carrai multipli (negozi, laboratori, depositi, autorimesse pubbliche, parcheggi ecc.);
  • lo spazio privato non consente al suo interno, per la sua forma, l'inversione di marcia e l'immissione frontale dei veicoli sullo spazio pubblico.

L'apertura del passo carraio nella cordonata del marciapiede, è concessa a condizione che il passo carraio:

  • sia largo da m. 4,50 a m. 6,50;
  • disti almeno 8 m. dallo spigolo dell'edificio, se questo sorge in angolo fra due strade veicolari e salvo casi di comprovata impossibilità;
  • l'eventuale rampa non invada la carreggiata stradale;
  • disti almeno 2 m. da un altro passo carraio ed almeno 1 m. dal confine di proprietà.

Le rampe di accesso agli spazi interrati debbono avere le seguenti caratteristiche:

  • essere antisdrucciolevoli e protette da opportuni ripari verticali;
  • avere un tracciato ed una pendenza idonei;
  • essere dotati di scalinata o percorso per l'uso dei pedoni e carrelli;
  • essere collegate allo spazio pubblico, o ad altro spazio pedonale, da un congruo tratto pianeggiante da ricavare sull'area privata.
 
torna all'indice.
 

CAPO III
Prescrizioni particolari per gli interventi
relativi alle zone A, finalizzati al decoro urbano

Art. 79 - Pavimentazioni stradali

 

Vanno conservate le pavimentazioni originarie in materiali lapidei per tutte le strade pedonali e veicolari, rampe, scalinate, gradinate, marciapiedi. Nel caso lo stato d'uso della pavimentazione ne renda impossibile la conservazione, questa va ripristinata con materiali simili per forma, dimensione e disposizione, a quelli originari e comunque sulla base di progetti unitari.
Nel caso di rifacimenti o di nuova realizzazione di pavimentazioni di strade e di spazi pubblici e privati, o di rivestimento di gradinate o marciapiedi dovranno essere utilizzati elementi discontinui. Il disegno e la disposizione degli elementi dovranno essere conformi a quelli tradizionali.
Nel caso di pavimentazioni stradali, i relativi progetti dovranno possibilmente prevedere apposite canalizzazioni sotterranee unificate dove allocare tutte le reti tecnologiche.
Nella progettazione delle nuove sistemazioni stradali particolare attenzione va posta, compatibilmente con l'assetto del terreno, per la eliminazione delle barriere architettoniche.

 
torna all'indice.
 

Art. 80 - Illuminazione stradale

 

Non possono essere rimossi gli elementi per l'illuminazione pubblica esistenti aventi caratteristiche tradizionali o che rivestono interesse ambientale.
I nuovi apparecchi per la illuminazione che si rendesse necessario installare, a stelo o a mensola, dovranno avere caratteristiche di uniformità all'ambiente storico. Precisamente nelle strade aventi larghezza minore o uguale a m.8,00 i lampioni saranno istallati a mensola, sporgenti dai paramenti murari degli edifici e dotati di lampade ad incandescenza. Nelle strade con larghezza superiore a m.8,00, nelle piazze e negli slarghi, l'illuminazione sarà realizzata mediante lampioni a stelo a luce singola, dotate di lampade ad incandescenza o di altro tipo.

 
torna all'indice.
 

Art. 81 - Insegne, vetrine, affissione

 

La collocazione di insegne, vetrine e l'affissione di targhe professionali ecc. deve essere preventivamente autorizzata dal Funzionario competente dell'UTC.
Le insegne di qualsiasi natura (luminose, metalliche...) e le vetrine espositive devono essere collocate nel contesto degli infissi dei vani di apertura del piano terra e non possono aggettare rispetto al filo del paramento dell'edificio.
Nel caso di comprovata impossibilità di collocare l'insegna nel vano di apertura, è consentita la sua collocazione immediatamente al di sopra dell'apertura; il suo spessore sarà contenuto in cm.15 e la sua larghezza non dovrà superare quella della apertura. Non sono ammesse insegne a bandiera. Le affissioni murali sono consentite esclusivamente negli spazi che saranno predisposti dal comune ed
attrezzati con bacheche e tabelle secondo un progetto unitario.

 
torna all'indice.
 

Art. 82 - Elementi di arredo urbano

 

È fatto divieto di rimuovere o modificare gli elementi architettonici di interesse storico o ambientale quali fontane, fontanili, ringhiere e qualsiasi altro elemento di arredo urbano esistente.

 
torna all'indice.
 

Art. 83 - Tabelle stradali

 

Le tabelle stradali ed i numeri civici devono essere collocati dal Comune sui muri esterni degli edifici. Le caratteristiche tecniche, dimensionali ed estetiche nel caso di nuovi interventi, devono essere stabilite attraverso un progetto unitario, che tenga conto della necessità di coniugare il requisito della facile leggibilità con quello di un gradevole inserimento nell'ambiente storico.

 
torna all'indice.
 

Art. 84 - Verde urbano

 

Vanno mantenute e ripristinate le alberature stradali esistenti, conservandone le attuali caratteristiche e ripristinando eventuali elementi mancanti.

 
torna all'indice.
 

Art. 85 - Intonaci esterni

 

Gli intonaci esterni devono essere realizzati con tecniche e materiali tradizionali.
I colori saranno quelli della tradizione locale e saranno applicati senza soluzione di continuità, dal piano stradale alla linea di gronda, con esclusione di fascie marcapiano.
È fatto divieto di applicare rivestimenti plastici, granigliato, asfalti, pannelli di qualsiasi materiale, quarzo plastico e cemento a faccia vista.
Non possono generalmente essere intonacati i muri esterni esistenti in pietra naturale.

 
torna all'indice.
 

Art. 86 - Coperture

 

Vanno generalmente mantenute le coperture a tetto esistenti. Quando consentito dalle norme degli strumenti urbanistici vigenti possono essere sostituite le coperture a tetto con terrazzi purché la superficie di tali terrazzi non superi il 30% di quella coperta complessiva e, in ogni caso, non venga superato il limite assoluto di 50 mq.
Le coperture a tetto dovranno essere realizzate con le caratteristiche geometriche (pendenza, dimensioni della falda) tradizionali e rivestite con manto di tegole a coppi di argilla cotta. In particolare, la pendenza della falda non può essere superiore al 30%. Ove tecnicamente possibile vanno recuperati e reimpiegati i materiali originali eventualmente rimossi (coppi).
La pavimentazione delle terrazze di copertura dovrà armonizzarsi, per disegno e colorazioni, con l'ambiente circostante.
Nelle coperture a terrazzo è fatto divieto di installare o costruire qualsiasi manufatto, ad eccezione dell'eventuale proseguimento del blocco scala per l'accesso.
È vietata la collocazione di serbatoi idrici a vista. Sono in ogni caso vietate le coperture a tetto piano non praticabile.
Devono essere eliminati i volumi edilizi costituenti superfetazioni non significative, le coperture in materiali precari (eternit, lastre metalliche) e in genere tutti gli elementi contrastanti con le originarie caratteristiche architettoniche degli edifici.

 
torna all'indice.
 

Art. 87 - Balconi e volumi in aggetto

 

I balconi e le pensiline in aggetto sono ammessi con le seguenti limitazioni:

  • per le strade o spazi pubblici aventi larghezza minore o uguale a m. 6,00, con aggetto massimo pari a 1/10 della larghezza della strada o dello spazio pubblico;
  • per le strade o spazi pubblici aventi larghezza compresa tra 6 e 7 metri, con aggetto massimo pari a 1/8 della larghezza della strada o dello spazio pubblico;
  • per le strade o spazi pubblici aventi larghezza superiore a 7 m., con aggetto massimo di cm.100.

La lunghezza dei balconi non potrà essere superiore a due volte la luce della (o delle) apertura(e) che vi da(nno) accesso, con il limite massimo assoluto di m.3,00. Vanno mantenuti (o ripristinati nel caso di loro sostituzione) i balconi realizzati con tecniche costruttive tradizionali, (lastra di marmo o pietra sorretta da mensole in ferro o pietra).
Il parapetto dei balconi deve essere in ogni caso realizzato con ringhiera in ferro battuto, costituita da elementi verticali con disegni ripresi dalla tradizione locale.
Per i parapetti e le mensole esistenti si prescrive la conservazione e il ripristino dello stato originario ove alterato.
In ogni caso i balconi non potranno superare come sporgenza massima quella del marciapiede sottostante diminuita di venti centimetri. 

 
torna all'indice.
 

Art. 88 - Elementi di pregio

 

Vanno conservati e messi in evidenza tutti gli elementi di interesse storico, architettonico o ambientale quali archi in pietra, volte in muratura, solai con travi in legno, piastrelle maiolicate.
Vanno mantenuti e/o ripristinati i volumi edilizi realizzati su soprapasso stradale, nel rispetto delle originarie caratteristiche volumetriche ed architettoniche ed eliminando le eventuali aggiunte incongrue.

 
torna all'indice.
 

Art. 89 - Aperture di vani

 

E generalmente vietata la apertura di nuovi vani di porta o di finestra negli edifici esistenti, fatta eccezione per il ripristino di preesistenti aperture o archi successivamente murati. In quest'ultimo caso è necessario che il ripristino avvenga nel rispetto degli elementi strutturali e stilistici originari.
Dove possibile e assolutamente necessario per la realizzazione del progetto, possono essere praticate nuove aperture su cortili chiusi e strade di affaccio secondarie non aventi caratteristiche di interesse ambientale, nel rispetto delle caratteristiche geometriche ed architettoniche delle bucature degli edifici circostanti.
Le aperture di nuove realizzazioni devono avere configurazione geometrica tale da risultare iscrivibili in un quadrato o in un rettangolo, con il lato maggiore disposto lungo la verticale. Tale prescrizione si applica anche nel caso di modificazione delle bucature esistenti, ove ammessa.

 
torna all'indice.
 

Art. 90 - Gronde, discendenti e canne fumarie

 

Le gronde e le canalette pluviali devono essere realizzate di preferenza in cotto, secondo i sistemi tradizionali. È ammesso tuttavia l'uso della lamiera zincata verniciata, del rame e della ghisa.
I discendenti pluviali, se a vista, dovranno essere disposti verticalmente ed avere le stesse caratteristiche delle grondaie.
I comignoli devono essere rivestiti di muratura e comunque tinteggiati in modo da integrarsi, per forma e colore, con l'edificio sottostante.

 
torna all'indice.
 

Art. 91 - Infissi esterni

 

È fatto obbligo del ripristino dei materiali e delle tinteggiature originali e caratteristiche del centro storico.
In particolare è fatto generalmente divieto di sostituire gli infissi esistenti in legno con altri in alluminio, ferro o altro materiale diverso dal legno; è sempre fatto divieto di sostituzione delle persiane esterne e degli scuri in legno, con avvolgibili di qualsiasi materiale.

 
torna all'indice.
 

Art. 92 - Elementi e particolari architettonici

 

È fatto obbligo di conservare, o riutilizzare nel caso di ripristino, tutti gli elementi esterni ed interni di interesse storico-architettonico quali portali, capitelli, cornici, timpani, cornicioni, piastrelle e rivestimenti decorativi.

 
torna all'indice.
 

Art. 93 - Servizi igienici e scale

 

Non è ammessa la realizzazione o il mantenimento di servizi igienici nelle parti aggettanti a sbalzo, ottenuti per chiusura parziale o totale dei balconi.
È consentita la istallazione nelle abitazioni di servizi igienici e scale in ambienti non direttamente areati, alle condizioni previste dagli art.18 e 19 della L.27 maggio 1975, n.166.

 
torna all'indice.
 

CAPO IV
Prescrizioni per gli edifici a destinazione speciale.

 

Art. 94 - Locali per alloggi collettivi

 

Negli edifici, o parte di essi, destinati ad uso di albergo, collegio, educandato o comunque ad alloggio temporaneo di persone, i dormitori ed i locali di soggiorno debbono avere una cubatura di almeno mc. 18 per ogni persona.
Ogni camera deve essere munita di una o più finestre e deve rispondere ai requisiti minimi fissati nei precedenti articoli.
Le scale debbono essere proporzionate, per ampiezza e numero al numero degli utenti.
I gabinetti debbono essere almeno uno per ogni piano e per ogni dieci persone che l'edificio è destinato ad accogliere, considerando la sua ricettività massima.
Per gli alberghi debbono inoltre osservarsi le disposizioni di cui al RD n. 1102/1925 e successive modifiche ed integrazioni per edifici di altra natura sono fatte salve le norme dei regolamenti speciali vigenti.

 
torna all'indice.
 

Art. 95 - Locali ad uso commerciale e laboratori artigianali

 

I locali ad uso commerciale, fatte salve le deroghe previste dal PRG, debbono avere:

  1. l'altezza minima di m. 3,50 se situati al piano terreno, tale altezza si misura dal pavimento al soffitto, se il soffitto è a volta si misura l'intradosso della volta, a due terzi dalla monta;
  2. sotterranei e vespai ben ventilati in tutta la loro estensione;
  3. vano di porta, vetrina o finestra all'aria aperta, di superficie complessiva pari ad almeno 1/6 della superficie degli ambienti, con apertura a riscontro d'aria;
  4. adeguati sistemi di ventilazione nei locali aventi profondità superiore a m 7;
  5. disponibilità di almeno un gabinetto per esercizio, munito di adeguato antibagno;
  6. scarico regolare delle acque di rifiuto in collettori che non possano dar luogo a rigurgiti.

A parte tali requisiti, i locali ad uso commerciale debbono comunque rispondere alle prescrizioni stabilite dal RD n. 530/1927, alle norme del DPR n. 547/1955, nonché ad ogni ulteriore normativa vigente in materia.

 
torna all'indice.
 

Art. 96 - Depositi e magazzini

 

I depositi ed i magazzini debbono essere ben aerati ed illuminati e debbono avere pareti ricoperte da intonaco civile.
In particolare, i depositi o magazzini di derrate alimentari debbono avere le pareti imbiancate e ricoperte da uno zoccolo (alto almeno m 1,50) formato da vernice od altro materiale liscio, impermeabile e lavabile.
I pavimenti debbono essere in battuto di cemento, in piastrelle di cemento o in altro materiale liscio, duro e compatto.
Per lo scarico della acque di lavaggio, i depositi di derrate debbono essere muniti di canale scaricatore con sifone idraulico allacciato alla fognatura.

 
torna all'indice.
 

Art. 97 - Edifici industriali e speciali

 

Gli edifici industriali debbono ottenere il prescritto nulla-osta dell'Ispettorato del lavoro uniformarsi alle norme vigenti per la prevenzione degli infortuni (L. n. 51/1955 e DPR n. 547/1955) e successive modifiche ed integrazioni.
Per gli edifici speciali si applicano le norme vigenti caso per caso.

 
torna all'indice.
 

CAPO V
Prescrizioni per gli edifici rurali.

 

Art. 98 - Norme generali per gli edifici rurali.

 

Sono considerati fabbricati rurali quelli:

  • che servono all'abitazione dell'imprenditore agricolo a titolo principale (ai sensi dell'art. 12 della L. n. 153/1975) e del personale che lo coadiuva;
  • che sono destinati al ricovero ed all'allevamento del bestiame e degli animali da cortile, o che sono comunque inerenti alla conduzione e alla coltivazione dei terreni agricoli.

I fabbricati ed i locali rurali adibiti ad abitazione debbono rispettare le norme dettate per gli edifici di civile abitazione.
Il terreno destinato ai fabbricati rurali deve essere asciutto e se necessario drenato in modo che il pavimento dei locali di abitazione, delle stalle e dei locali di deposito si trovi ad almeno un metro dal livello massimo della prima falda acquifera. L'Amministrazione comunale può comunque imporre nella concessione provvedimenti atti ad eliminare ogni causa di umidità.
Cortili, aie e giardini annessi debbono essere provvisti di scolo delle acque meteoriche, in modo da evitare qualsiasi ristagno.

 
torna all'indice.
 

Art. 99 - Edifici per il ricovero degli animali.

Non sono ammessi edifici per il ricovero degli animali all'interno dell'abitato anche se preesistenti. Viene consigliata una distanza non inferiore a 500 m. dall'abitato o da agglomerati di edifici civili.
I nuovi edifici destinati al ricovero degli animali debbono essere indipendenti da quelli destinati ad abitazione. La distanza minima dei locali adibiti a stalle o simili dalle pareti finestrate di qualsiasi abitazione è fissata in m. 20.
Le stalle e le scuderie debbono avere un'altezza non minore di m. 3,50 dal pavimento al soffitto ed essere ben ventilate ed illuminate; al ricambio d'aria deve provvedersi con finestre a vasistas; finestre e canne di ventilazione debbono essere munite di reticelle metalliche su telaio, per impedire l'entrata di mosche e insetti.
Il pavimento deve essere costruito con materiale impermeabile e munito dei necessari scoli, da immettere in pozzetti impermeabili muniti di sifoni. Le pareti devono essere intonacate con cemento e rivestite con altro materiale impermeabile fino all'altezza di m.1,80 dal pavimento. Anche il soffitto deve essere facilmente pulibile. Le mangiatoie devono essere costruite con materiale lavabile. Gli abbeveratoi, preferibilmente del tipo a vaschette multiple, debbono essere alimentati possibilmente da acqua corrente; o in alternativa, si deve ottenere che in essi l'acqua scorra e si rinnovi abbondantemente dopo l'abbeveraggio. Mangiatoie ed abbeveratoi devono avere angoli lisci ed arrotondati.

 
torna all'indice.
 

Art. 100 - Letamai.

 

Non sono ammessi letamai all'interno o in prossimità dell'abitato o a una distanza inferiore a 500 m. da esso. Essi vanno comunque costruiti a valle dei pozzi, acquedotti e serbatoi di acqua potabile e debbono distare non meno di m. 25 (venticinque) da questi, dalle abitazioni e dalle pubbliche vie.
La capacità dei letamai deve permettere la raccolta del letame prodotto dal bestiame ricoverato nelle stalle cui si riferiscono. I letamai e gli appositi pozzetti per i liquidi debbono avere il fondo e le pareti resistenti ed impermeabili; devono essere collegati con condotto sotterraneo al pozzo nero per la raccolta del colaticcio ed avere chiusura con sportelli.
La platea di accumulo del letame deve possedere gli stessi requisiti dei letamai ed essere dotata di muretti perimetrali e di cunette di scolo per condurre i liquidi nella fossa di macerazione o nei pozzetti.
L'Amministrazione comunale, ove lo ritenga necessario per evitare l'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, può vietare il deposito di concime all'aperto ed imporre che esso venga trasportato per mezzo di carri chiusi, raccolto e conservato in apposita cisterna a perfetta tenuta.

 
torna all'indice.