TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
Norme Preliminari
Tutte le opere edilizie e di urbanizzazione, già realizzate o da realizzare nel territorio comunale da parte di chiunque, sono soggette alle norme e alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento e negli elaborati costituenti gli strumenti urbanistici.
All'interno del territorio comunale si applicano le disposizioni del presente Regolamento Edilizio, a meno che leggi, decreti o altri atti giuridicamente sovraordinati al R.E. stesso non dispongano, sulle varie materie, in maniera differente.
Le disposizioni del presente Regolamento si intendono integrative del Codice civile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 872 del codice stesso.
Le disposizioni del presente Regolamento si intendono integrative del Codice civile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 872 del codice stesso.
CAPO II
Regimi autorizzativi
Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale, ad eccezione delle opere di cui ai successivi artt. 5, 6 e 7 partecipa agli oneri ad essa relativi e la esecuzione delle opere è subordinata a concessione rilasciata dal Funzionario responsabile nominato dal Sindaco, ai sensi delle leggi vigenti.
In particolare sono subordinate al rilascio della concessione le opere ed i lavori di seguito elencati:
L'Amministrazione comunale può, ove lo ritenga opportuno, ricorrere all'istituto della concessione con atto d'obbligo o concessione convenzionata. Tale modalità può essere richiesta in particolare per la realizzazione delle iniziative di perequazione fondiaria previste dal PRG.
Sono soggette ad autorizzazione del Funzionario responsabile, su richiesta degli aventi titolo e con la procedura all'uopo stabilita, secondo le leggi, dalle disposizioni regolamentari e dagli strumenti urbanistici vigenti, previo parere del Tecnico comunale e del Responsabile del Servizio di Igiene pubblica, fermi restando eventuali altri pareri e nulla osta richiesti da altre disposizioni legislative e regolamentari i lavori e le attività di cui all'art. 5 della L.R. 37/1985 e comunque i seguenti:
Le autorizzazioni di cui al comma 23) sono rilasciate a condizione che siano osservate le disposizioni contenute nel presente regolamento e negli altri regolamenti comunali, nonché le norme legislative e regolamentari statali e regionali e sempre che si riferisco ad opere conformi alle destinazioni del PRG.
Non sono soggetti al rilascio della concessione di cui agli art.3 e 4 o dell'autorizzazione del Funzionario responsabile di cui all'art.5 i seguenti lavori ed opere:
Qualora le opere sopraelencate riguardino immobili soggetti a vincoli monumentali, archeologici, panoramici, idrogeologici o di altra natura, la realizzazione delle stesse è comunque subordinata all'acquisizione del provvedimento di consenso da parte dell'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo.
Non sono soggette a concessione nè ad autorizzazione, bensì a comunicazione, da presentarsi al Sindaco nei modi e con gli allegati di seguito specificati, le opere interne alle costruzioni non rientranti nella manutenzione ordinaria, a condizione che l'esecuzione di tali opere non comporti:
Ove gli interventi di cui al precedente comma si eseguano su immobili ricadenti in zona territoriale omogenea "A" del vigente PRG, dovranno essere rispettate le originarie caratteristiche costruttive.
Sono inoltre da considerare opere interne, quindi soggette al regime della comunicazione, le chiusure di verande o balconi con strutture precarie, a condizione che tali verande o balconi non prospettino su pubbliche strade o piazze.
Non sono, altresì, soggette a concessioni e/o autorizzazioni né sono considerate aumento di superficie utile o di volume né modifica della sagoma della costruzione, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n° 4 del 16 aprile 2003, la chiusura di terrazze di collegamento e/o la copertura di spazi interni con strutture precarie.
La comunicazione dell'inizio dei lavori di cui ai precedenti commi deve essere inoltrata al Sindaco nei modi indicati al successivo art.15, e deve contenere le generalità, il domicilio e la firma del proprietario dell'unità immobiliare, nonché gli estremi dell'atto di proprietà, e deve essere corredata dai seguenti documenti:
Le opere interne non sono soggette agli oneri di cui all'art.3 della L.10/1977.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di immobili vincolati ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n.1089 e 29 giugno 1939, n.1497 e successive modificazioni ed integrazioni, per i quali è necessaria l'acquisizione preventiva del nulla osta degli Enti di Tutela.
In alternativa alla concessione ed autorizzazione edilizia, a scelta dell'interessato, possono essere realizzati, in base a semplice denuncia di inizio attività, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e recepito dall'art. 14 della L.R. n°2 del 26 marzo 2002, e successive modificazioni:
La realizzazione degli interventi sopraelencati che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesta dalle disposizioni di legge vigenti.
Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta al Sindaco la Denuncia d'Inizio Attività (DIA), accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonchè il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
La DIA verrà corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte eventualmente non ultimata entro tale periodo dell'intervento è subordinata a nuova denuncia.
L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.
Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.
Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi delle norme vigenti. Il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti.
La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonchè gli atti di assenso eventualmente necessari e le ricevute degli oneri concessori se dovuti.
Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 dell'articolo precedente, sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza.
È comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.
La concessione comporta il pagamento di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonchè al costo di costruzione, il cui importo è stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale in applicazione delle disposizioni legislative vigenti al riguardo, salve le esenzioni o riduzioni previste per legge.
La quota di contributo commisurata all'incidenza delle opere di urbanizzazione deve essere corrisposta al Comune secondo quanto stabilito dalla vigente legislazione. In particolare il rilascio delle concessioni singole è condizionato all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria.
A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il concessionario può richiedere di realizzare direttamente tutte o parte delle opere di urbanizzazione. Il costo delle opere a scomputo del contributo è determinato sulla base del progetto delle opere stesse, accompagnato dal relativo computo metrico.
Qualora il Comune accetti la richiesta, il costo di tali opere può essere dedotto dal contributo di cui al comma precedente, se per lo stesso importo il richiedente consegni al Comune una corrispondente fidejussione bancaria insieme con l'atto con il quale si obbliga ad eseguire le opere di cui sopra.
Tale fidejussione può essere ridotta in corrispondenza delle fasi di realizzazione delle opere.
La quota di contributo relativa al costo di costruzione è determinata all'atto del rilascio della concessione ed è corrisposta in corso d'opera con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione delle opere.
A garanzia di tale versamento, prima dell'inizio dei lavori, il concessionario deposita una fidejussione bancaria concordata con il Comune pari all'importo, o quota-parte di esso, maggiorato della penalità massima prevista dalle leggi vigenti.
Tale fidejussione può essere ridotta nel caso di parziale pagamento del contributo di cui sopra.
Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad edifici esistenti, il contributo afferente al rilascio della C.E., è ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del permesso si impegni, a mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista dalle leggi vigenti.
Il contributo per la realizzazione della prima abitazione è pari a quanto stabilito per la corrispondente edilizia residenziale pubblica, purché sussistano i requisiti indicati dalla normativa di settore.
Il contributo di costruzione non è dovuto:
Per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato il contributo di costruzione è commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione.
CAPO III
Richiesta e istruttoria
della concessione e della autorizzazione
Le domande per ottenere la concessione o l'autorizzazione a eseguire le opere indicate agli articoli 3, 4, 5 vanno redatte in carta da bollo indirizzandole al Sindaco e devono contenere:
Nella domanda devono inoltre risultare esplicitamente:
Alla domanda di concessione deve essere allegato il progetto, almeno in quadruplice copia, redatto e sottoscritto in ogni sua parte da un tecnico abilitato alla progettazione, costituito almeno dai seguenti elaborati:
Ogni disegno deve essere quotato nelle principali dimensioni, devono essere cioè indicati i lati interni ed esterni delle piante, gli spessori dei muri, la larghezza ed altezza delle aperture, le altezze dei singoli piani e quelle totali dell'edificio.
Nel caso di divergenze tra quote e dimensioni grafiche fanno fede le quote numeriche.
Nel caso di interventi che riguardino edifici esistenti, compresi quelli di demolizione e ricostruzione, agli elaborati sopraelencati vanno aggiunti i seguenti elaborati illustrativi dello stato di fatto:
Gli elaborati di progetto dovranno evidenziare, con apposita grafia convenzionale, le parti da demolire, le variazioni delle destinazioni d'uso e le modifiche riguardanti gli ambienti esistenti.
Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia devono essere evidenziate le variazioni relative al numero, alle dimensioni ed alla destinazione d'uso delle unità immobiliari.
Le prescrizioni di cui sopra valgono anche per le domande di concessione e/o autorizzazione concernenti varianti di progetti già approvati.
Nel caso che le acque luride debbano allontanarsi utilizzando tubazioni o canalizzazioni private, deve essere allegata alla domanda anche copia della relative autorizzazioni, e nel caso la costruzione non si allacci alla fognatura dinamica comunale, deve essere allegato il progetto di smaltimento con totale o parziale depurazione delle acque nere redatto nel rispetto della normativa vigente; sulla rispondenza di tale progetto alle norme di legge deve pronunciarsi espressamente il responsabile del Servizio di Igiene pubblica.
Nel caso che la richiesta di concessione e/o autorizzazione riguardi immobili sottoposti a vincoli ai sensi delle leggi vigenti, l'elenco degli elaborati progettuali va integrato con quelli di rito richiesti, per le approvazioni ed i nulla osta di legge, dagli organismi preposti alla tutela (Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, Soprintendenza ai Beni Culturali, Enti competenti per gli accessi da strade nazionali e provinciali fuori del centri urbani).
L'acquisizione delle sopradette autorizzazioni e nulla osta, così come dell'autorizzazione rilasciata dal Genio Civile ai sensi della L.64/1974, può essere richiesta dal Funzionario responsabile prima dell'esame del progetto da parte dell'Ufficio tecnico.
Le suddette autorizzazioni sono in ogni caso richieste prima del rilascio della concessione.
Per le concessioni convenzionate deve essere allegato alla domanda lo schema di convenzione o lo schema di atto unilaterale; tale atto deve essere, prima del rilascio della concessione, trascritto nei modi e forme di legge nei registri immobiliari a cura del richiedente.
Per le concessioni onerose deve essere allegato alla domanda anche un prospetto dimostrativo del "volume totale edificato", ai fini della determinazione della quota di contributo per le opere di urbanizzazione, e delle "superfici" sulle quali è calcolata la quota di contributo relativa al costo di costruzione.
Qualora il richiedente intenda obbligarsi a realizzare direttamente tutte o parte delle opere di urbanizzazione la relativa domanda per la realizzazione delle opere suddette deve essere presentata insieme con la domanda di concessione, previa accordi con il comune per la definizione delle modalità di esecuzione e delle relative garanzie.
relative garanzie.
Qualora la richiesta di concessione o autorizzazione riguardi la realizzazione di opere di modesta entità, nell'ambito di quelle indicate nell'art.3, lett. l) ed m) e nell'art.5, a corredo della domanda deve essere allegata la seguente documentazione almeno in triplice copia:
Per le aree e per le opere soggette a speciali leggi o regolamentazioni comunali, provinciali, regionali o statali, devono essere allegati dai richiedenti i relativi e specifici permessi e/o nulla-osta.
Al fine dell'applicazione delle norme del presente Regolamento la richiesta di autorizzazione, nonché la comunicazione relativa ai lavori da eseguirsi di cui al precedente art.7, corredata dai necessari documenti devono essere inoltrate al Sindaco in uno dei seguenti modi:
Nei casi di cui alle precedenti lettere a) e b), attestano la data della richiesta e/o della comunicazione, quindi la decorrenza di eventuali termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge o del presente Regolamento, rispettivamente la ricevuta datata e quella della ricezione della raccomandata postale.
Qualora il Funzionario responsabile o gli Uffici dell'Amministrazione Comunale, competenti per esprimere parere, rispondano in modo interlocutorio, con richiesta di notizie e documentazione aggiuntive, il richiedente deve rispondere con le stesse modalità descritte al primo comma del presente articolo.
La domanda di concessione edilizia deve essere presentata al Sindaco nelle forme specificate nei precedenti punti a) e b); all'atto della presentazione della domanda l'Ufficio comunale ricevente è obbligato a rilasciare apposita certificazione di ricevimento e successivamente a comunicare all'interessato il nome del responsabile del procedimento. Eventuali integrazioni documentali possono essere richieste dall'Ufficio una sola volta durante l'iter istruttorio.
Il procedimento, per quanto attiene ai tempi, è regolato dalle disposizioni contenute nel 3° comma dell'art. 2 della L.R. n.17/1994.
La autorizzazione è rilasciata dal Funzionario responsabile, sentiti i pareri dell'Ufficio Tecnico e del Responsabile del Servizio di Igiene pubblica.
La autorizzazione non comporta gli oneri di cui all'art.3 della L. 28 gennaio 1977, n.10, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 10, 3° c. della l.r.37/1985.
L'istanza per l'autorizzazione ad eseguire i lavori si intende accolta qualora il Funzionario responsabile non si pronunci nel termine di gg.60 dalla presentazione della stessa. In tal caso il richiedente, fatti salvi eventuali altri pareri o nulla-osta richiesti dalle norme vigenti, può dare corso ai lavori dando comunicazione al Funzionario responsabile del loro inizio.
Nel caso di interventi su parti strutturali ovvero di particolare complessità, il Funzionario responsabile, nel termine di gg. 60 dalla presentazione dell'istanza, può richiedere, ad integrazione della documentazione descritta nel precedente art. 13, la presentazione di elaborati grafici esplicativi. In tal caso il silenzio-assenso si forma decorsi ulteriori 60 gg. dalla presentazione degli elaborati richiesti.
Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato dal responsabile, con le modalità previste dagli artt. 4 e 5 della L n. 241/90 e succ. mod e int. , ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi.
L'esame delle domande di concessione deve avvenire seguendo l'ordine progressivo di presentazione.
Tutti i progetti per i quali viene richiesta la concessione devono essere sottoposti, obbligatoriamente, prima di ogni determinazione in ordine alle relative richieste, all'esame, per quanto di loro competenza ai sensi delle norme legislative vigenti, dai seguenti organi:
È consentito, in via eccezionale, per edifici e complessi edilizi o opere di urbanizzazione di notevole interesse, sottoporre preventivamente al parere dell'Ufficio tecnico, anche progetti preliminari, allo scopo di ottenere il suo giudizio ed eventuali direttive per modifiche e/o integrazioni.
La Commissione Edilizia è l'organo consultivo del Comune nel settore urbanistico ed edilizio e il suo compito consiste nel coadiuvare l'Amministrazione, attraverso l'espressione di pareri tecnico - amministrativi.
Il parere della Commissione Edilizia sui progetti edilizi riguarda, oltre agli aspetti di legittimità tecnica e giuridica, anche gli aspetti estetici dell'opera ed il suo inserimento nel contesto urbano, paesistico ed ambientale.
Il parere della Commissione Edilizia è obbligatorio nella valutazione della mancanza di pregiudizio per l'assetto territoriale nel caso di rilascio di concessioni in sanatoria ad immobili realizzati in aree soggette a vincoli di piano e nella valutazione dell'interesse pubblico alla demolizione nel caso di annullamento di concessioni edilizie.
La Commissione Edilizia dà parere non vincolante, ove richiesto, al Responsabile dell'UTC e al Consiglio comunale, secondo le rispettive competenze:
La C.E. si compone di membri di diritto e di membri elettivi, nominati con determinazione sindacale cosi distinti:
Sono membri di diritto:
Sono membri elettivi:
L'Avvocato, il Geologo, l'Ingegnere, l'Architetto, l'Agronomo ed il Geometra saranno nominati con determinazione sindacale su terna proposta dai rispettivi ordini professionali, che dovranno formularle sulla base di comprovata competenza, esperienza e professionalità, nei relativi settori e per le materie che ineriscono il campo urbanistico.
L'esperto sarà designato dal Sindaco sulla base dei curricula presentati a seguito di invito pubblicato all'Albo Pretorio rivolto a ingegneri, architetti, geometri, periti edili o industriali, geologi, agronomi, giuristi, amministrativisti ed urbanisti, esperti in materie attinenti l'attività della Commissione.
Il Sindaco, con propria determinazione, può nominare membri supplenti nella misura massima di quanti sono gli elettivi, per sostituire questi ultimi in caso di motivata assenza; può anche chiedere la consulenza di tecnici specializzati, nei casi in cui lo ritenga necessario.
L'elezione dei membri è regolata dal R.D. n.383/1934; valgono per essi le norme di incompatibilità di parentela prevista per gli Assessori (L.n.148/1915 art.136); inoltre i membri possono essere componenti di organi statali o regionali ai quali competono, in base alle norme vigenti, attribuzioni di controllo preventivo o successivo sull'attività urbanistico-edilizia del Comune (Circ.Min.LL.PP. n.3968/1966).
La CE dura in carica fino all'insediamento del nuovo Sindaco eletto; i membri sono rieleggibili. Si ritengono decaduti i membri elettivi che si assentono per più di tre sedute consecutive senza giustificato motivo.
La Commissione Edilizia si riunisce nella Sede Municipale almeno una volta al mese. La convocazione deve essere comunicata per iscritto dal Segretario e pervenire almeno tre giorni prima della seduta. Le riunioni della Commissione Edilizia sono valide se interviene la metà più uno dei componenti, tra i quali il Presidente;
Gli avvisi di convocazione ai componenti della C. E. devono essere notificati agli stessi almeno tre giorni prima della seduta nel domicilio eletto da ciascuno di essi. L'avviso di convocazione dovrà essere affisso all'Albo pretorio, completo di ordine del giorno, almeno tre giorni prima della seduta.
Il numero legale dei presenti la Commissione deve essere verificato al momento di ogni votazione.
La funzione di segretario dalla CE viene svolta da un impiegato dell'U.T.C. designato a tale scopo dal proprio dirigente;
La funzione di relatore viene svolta dal funzionario Tecnico dell'UTC responsabile per l'edilizia privata designato a tale scopo dal proprio Dirigente.
L'ordine del giorno della riunione contiene tutte le pratiche trasmesse dal responsabile del procedimento, secondo l'ordine di presentazione. I pareri sui progetti posti all'ordine del giorno debbono essere espressi entro il termine di 10 giorni, dalla data di trasmissione degli atti da parte del responsabile del procedimento. Decorso tale termine senza la formulazione del parere della Commissione Edilizia, il responsabile del procedimento formula al responsabile del settore la proposta motivata per l'emanazione del provvedimento, segnalando al contempo, al responsabile del settore e al Sindaco i motivi per cui il termine non è stato rispettato.
La Commissione Edilizia, qualora lo ritenga necessario per l'espressione del parere, può procedere ad un supplemento di istruttoria:
Il parere definitivo della Commissione sarà espresso nel corso della successiva seduta ovvero entro 10 giorni dal ricevimento degli atti eventualmente richiesti.
I pareri della Commissione Edilizia potranno avere il seguente contenuto:
Il parere contrario dovrà essere adeguatamente motivato, elencando tutte le carenze che hanno portato al rigetto dell'istanza e potrà enunciare gli eventuali criteri di revisione del progetto.
Il parere della Commissione è valido quando sia stato espresso dalla maggioranza dei commissari presenti alla seduta. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
I componenti della Commissione Edilizia non possono presenziare all'esame e alla valutazione dei progetti da loro elaborati, o all'esecuzione dei quali siano comunque interessati, in quanto proprietario dell'area, di aree confinanti con la propria, di aree appartenenti a parenti (sino al quarto grado). In tal caso il componente dovrà manifestare il suo interesse, abbandonare la seduta e non partecipare alla discussione (tranne che non sia espressamente convocato per fornire chiarimenti relativi al progetto presentato) e all'emissione del parere. La trasgressione comporta la revoca da membro della Commissione e la segnalazione all'Ordine od al Collegio di appartenenza.
Delle adunanze della Commissione Edilizia viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e da tutti i commissari presenti alla seduta, che riporta i pareri espressi su tutti i progetti esaminati.
I pareri della Commissione Edilizia sono notificati con comunicazione scritta agli aventi causa e a chiunque, avendone titolo, ne faccia richiesta.
CAPO IV
Rilascio, condizioni e validità
delle concessione e delle autorizzazioni
A seguito del parere espresso dall'Ufficio tecnico e dalla Commissione Edilizia, ove richiesto, il Funzionario responsabile decide sull'istanza di concessione.
Per le istanze respinte viene data comunicazione motivata all'interessato da parte del Funzionario responsabile.
Per le istanze che possono essere accolte viene fatta analoga comunicazione all'interessato invitandolo eventualmente a completare la documentazione occorrente per il rilascio della concessione.
L'eventuale rilascio della concessione da parte del Funzionario responsabile, in difformità dal parere dell'Ufficio tecnico deve essere motivato.
La concessione è rilasciata dal Funzionario responsabile al proprietario dell'area o a chi abbia titolo per richiederla con le modalità, con la procedura e con gli effetti delle leggi vigenti e in conformità alle previsioni dello strumento urbanistico comunale e del presente regolamento.
Per gli immobili di proprietà dello Stato la concessione è data a coloro che siano muniti di titolo, rilasciato dai competenti organi dell'amministrazione, al godimento del bene.
La concessione può essere condizionata alla osservanza di particolari adempimenti, modalità e limitazioni.
In particolare il rilascio della concessione è sempre condizionato alla esistenza ed alla funzionalità delle opere di urbanizzazione primaria, o alla previsione da parte del comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno del privato costruttore di eseguire tali opere a proprie spese
contemporaneamente alla costruzione oggetto della concessione sino alle reti urbane più vicine.
Il rilascio della concessione di edificare nell'ambito dei singoli lotti di una lottizzazione è subordinata alla realizzazione da parte del lottizzante delle opere di urbanizzazione primaria relative ai lotti stessi ed al loro collaudo da parte dell'Ufficio tecnico.
La concessione invece non può essere subordinata alla esistenza di opere di urbanizzazione nelle zone rurali.
Il rilascio della concessione è altresì subordinato alla consegna all'Ufficio Tecnico Comunale di:
La concessione di edificare viene notificata al richiedente corredata da una copia dei disegni approvati, debitamente vistati dal Comune, con la comunicazione scritta dell'ammontare della quota di contributo relativa al costo di costruzione da corrispondere in corso d'opera con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune e comunque non oltre i 60 giorni dalla ultimazione dei lavori relativi all'oggetto della concessione.
Dell'avvenuto rilascio della concessione viene data notizia al pubblico mediante affissione per la durata di 15 gg. consecutivi, nell'albo pretorio del comune, con la specificazione del titolare, della località nella quale la costruzione deve sorgere e del tipo di costruzione.
Chiunque può prendere visione presso gli uffici comunali, della concessione e dei relativi atti di progetto e ricorrere contro il rilascio della concessione stessa in quanto essa sia in contrasto con le disposizioni di legge, dei regolamenti o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici, e pertanto passibile di annullamento.
La domanda di concessione si intende accolta qualora entro centoventi giorni dal ricevimento della istanza non venga richiesta ulteriore documentazione o non venga comunicato all'interessato un provvedimento motivato di diniego.
In questo caso il richiedente la concessione può iniziare i lavori con le modalità e sotto le condizioni precisate nell'art. 2 della L.R. 31.5.1994. n. 17.
Un progetto respinto può essere ripresentato solo nel caso di varianti che giustifichino un nuovo esame.
La concessione può essere rilasciata anche ad uno solo dei comproprietari del suolo e/o del manufatto purché comprovi mediante atto notorio di avere la disponibilità del suolo o del manufatto, facendo salvi i diritti degli altri proprietari.
L'atto di concessione, nonché l'eventuale atto di impegno unilaterale e la convenzione previsti dall'art.7 della legge 28 gennaio 1977, n.10 debbono essere trascritti a cura dell'Amministrazione comunale e a spese dei richiedenti, nei registri immobiliari, in modo da risultare sia la destinazione dell'immobile sia le aree di pertinenza asservite all'immobile stesso. Ove venga ritenuto opportuno il Funzionario responsabile può richiedere che venga prodotto un Atto d'asservimento di vincolo permanente di inedificabilità assoluta dell'area la cui estensione è stata considerata ai fini della determinazione della volumetria di progetto, secondo i parametri urbanistici vigenti nell'area interessata dalla costruzione.
In ogni caso l'Ufficio tecnico comunale, al momento del rilascio di ogni concessione edilizia, dovrà provvedere a riportare sull'elaborato di zonizzazione del Prg il perimetro esatto dell'area impegnata con la concessione, riportandone gli estremi di identificazione.
Il rilascio della concessione fa sempre salvi, in ogni caso, i diritti di terzi e le opere con la stessa approvate si intendono concesse nel rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari che disciplinano l'attività urbanistico-edilizia.
La concessione è personale ed è valida esclusivamente per la persona fisica o giuridica alla quale è intestata.
In caso di trasferimento della concessione o dell'immobile, l'acquirente, gli eredi e gli aventi causa del titolare della concessione devono chiedere la variazione dell'intestazione della concessione stessa e il Funzionario responsabile, accertatane la legittimità, provvede a rilasciare un atto di trasferimento della
concessione.
In conseguenza della variazione predetta non si modificano in alcun modo i termini di validità e di decadenza previsti per la concessione originaria.
Il titolare della concessione, il Direttore dei lavori e la ditta appaltatrice (e l'assistente, nel caso di lavori in economia) sono responsabili di ogni inosservanza sia delle norme generali di leggi e regolamenti che delle modalità di esecuzione stabilite dalla concessione.
La concessione si intende decaduta se entro 365 giorni dalla data di notifica non siano stati iniziati i lavori ai quali la concessione si riferisce o se, dopo iniziati, essi siano rimasti sospesi per più di 180 gg., salvo condizioni particolari inserite nella concessione stessa.
Il termine di cui sopra può essere prorogato, per una sola volta e per un massimo di 180 gg., solo in caso di comprovate circostanze estranee alla volontà del concessionario.
La durata complessiva della concessione non può essere superiore a tre anni dalla data di inizio dei lavori.
Un periodo più lungo per l'ultimazione dei lavori può essere consentito dal Funzionario responsabile esclusivamente in considerazione della mole delle opere da realizzare o delle sue particolari caratteristiche costruttive.
È ammessa la proroga del termine per la ultimazione dei lavori con provvedimento motivato e solo per fatti estranei alla volontà del concessionario che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione.
La proroga può sempre essere prevista quando si tratti di opere pubbliche, il cui finanziamento sia preventivato in più esercizi finanziari.
Per le sole opere di completamento può essere concessa, a richiesta dell'interessato e per giustificati motivi, una ulteriore proroga non superiore ad un anno, per l'ultimazione dei lavori.
Qualora entro i termini suddetti per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, i lavori stessi non siano stati iniziati o ultimati, il concessionario deve richiedere una nuova concessione.
Nel caso di opere di ridotta entità o di concessioni relative alla ultimazione di opere oggetto di precedenti concessioni, non completamente utilizzate, il Funzionario responsabile può stabilire per l'ultimazione dei lavori, termini più brevi di quelli sopra detti.
L'entrata in vigore di nuove prescrizioni urbanistiche comporta la decadenza delle concessioni in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori risultino già iniziati e che essi vengano completati entro il termine di anni tre dalla data di inizio.
La concessione, fatte salve le altre sanzioni previste dalle leggi vigenti, deve essere annullata quando risulti che:
Nell'atto di autorizzazione sono stabilite dal Funzionario responsabile le condizioni e le norme alle quali l'autorizzazione stessa s'intende subordinata nonché l'arco temporale entro il quale devono essere iniziate e completate le opere.
Il Funzionario responsabile, sentiti il Tecnico comunale e il Responsabile dell'Igiene pubblica, ha sempre la facoltà di imporre con l'autorizzazione stessa particolari prescrizioni e l'osservanza di cautele e di modalità a tutela del decoro cittadino, della sicurezza del traffico, dell'igiene e dell'incolumità pubblica.
Le autorizzazioni si intendono in tutti i casi accordate:
Per particolari manufatti di carattere provvisorio anche non infissi al suolo, necessari per far fronte ad esigenze stagionali o transitorie e attivi comunque per periodi di tempo inferiori ad un anno, può essere rilasciata una autorizzazione con validità temporalmente limitata; nel provvedimento deve essere espressamente indicata la scadenza o periodicità della autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può, per particolari ragioni da motivare adeguatamente, essere rilasciata anche in deroga alle norme ed ai parametri di zona fissati nel Prg, dietro parere favorevole dell'Ufficio tecnico.
I manufatti di cui sopra devono avere le dimensioni strettamente necessarie per lo svolgimento della funzione, essere realizzate in materiali leggeri e possedere comunque requisiti di agevole trasportabilità.
Il soggetto autorizzato ad insediare il manufatto provvisorio è tenuto a rimuovere lo stesso e a rimettere in pristino l'area interessata nel termine di quindici giorni dalla data di scadenza della autorizzazione; in caso di mancata rimozione e remissione in pristino l'Amministrazione provvede direttamente in danno
dell'inadempiente.
Nel caso in cui i manufatti insistano su aree di proprietà comunale il Funzionario responsabile deve rilasciare l'autorizzazione di cui al successivo art. 84 secondo le modalità ivi precisate.
Per le autorizzazioni l'interessato può, entro il termine di scadenza stabilito, presentare domanda diretta ad ottenere il rinnovo, che può essere accordato dal Funzionario responsabile, anche senza la presentazione della documentazione prescritta per il rilascio, sempreché nel frattempo non siano intervenute modificazioni nella normativa vigente al riguardo.
L'entrata in vigore di nuove norme legislative e regolamentari disciplinanti la materia oggetto dell'autorizzazione, comporta la decadenza delle autorizzazioni relative a lavori od opere che non siano ancora iniziati, che risultino in contrasto con le stesse; in tal caso l'interessato può chiedere il rilascio di una nuova autorizzazione in conformità alle nuove disposizioni.
Il rinnovo delle autorizzazioni di cui ai precedenti commi può essere negato per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.
Le autorizzazioni possono, in genere, essere annullate:
Nei casi di decadenza e di annullamento il titolare dell'autorizzazione non ha diritto ad alcun compenso o risarcimento da parte del Comune a qualsiasi titolo.
Qualora si manifesti la necessità di varianti, gli interessati possono presentare i relativi progetti che sono soggetti a procedura analoga a quella seguita per il progetto originario.
Con la determinazione del Funzionario responsabile in merito alla variante non vengono modificati i termini di validità e di decadenza fissati dal progetto originario; in assenza di una determinazione del Funzionario responsabile sul progetto di variante entro il termine di 60 gg. dalla sua presentazione, il progetto originario conserva la propria validità ed efficacia ad ogni conseguente effetto e la eventuale ripresa dei lavori secondo il progetto originario, relativo alle parti soggette a variazioni, si intende come rinuncia alla variante stessa.
Qualora in corso d'opera, si presenti l'opportunità di eseguire piccole varianti che non modificano la volumetria totale, le superfici utili e le destinazioni d'uso delle singole unità immobiliari, l'istanza di variante si intende accolta se il Funzionario responsabile non si pronuncia entro 30 gg. dalla data in cui detta istanza è stata presentata al Comune.
In tal caso il richiedente può dare corso ai lavori relativi alla variante dando comunicazione al Funzionario responsabile del loro inizio. Tale disposizione non si applica per interventi in edifici soggetti ai vincoli previsti dalle leggi 1/6/1939, n.1089 e 29/6/1939 n.1497.
Le varianti devono in ogni caso essere richieste prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori ed essere approvate prima del rilascio del certificato di agibilità o abitabilità.
Il richiedente la concessione o autorizzazione può ricorrere contro la decisione del Funzionario responsabile, relativa alla richiesta di concessione o autorizzazione, entro e non oltre 60 gg. dalla data di notifica del provvedimento medesimo, presentando ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) nei modi e nei termini di legge, ovvero, entro 120 giorni, mediante ricorso straordinario al Presidente della Regione.
Il Funzionario responsabile, nei casi e nei modi previsti dalle leggi vigenti e previa delibera del Consiglio comunale, sentito l'Ufficio tecnico, può rilasciare concessioni in deroga a norme del presente Regolamento e del vigente strumento urbanistico, per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, (ai sensi dell'art.16 della L.765/1967, del decreto legislativo n. 267 del 2000, art. 42, comma 2, lettera b); della legge 21 dicembre 1955, n. 1357, art. 3, e succ. mod. ed integrazioni) , nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.
La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione del presente PRG, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
Nel caso in cui le varianti a norme regolamentari o di PRG riguardino opere pubbliche di competenza comunale, si applicano le disposizioni contenute nel Testo unico sulla espropriazione.
CAPO V
Esecuzione, controllo delle opere e violazioni
L'inizio dei lavori è subordinato alla osservanza delle disposizioni contenute nella L.n.64/1974 e nella L.1086/1971 e relativi decreti di attuazione, e nel D.P.R. 22.4.1994, n.425, art. 2, per quanto attiene la nomina del collaudatore statico.
La data di inizio dei lavori deve essere comunicata al Comune ed all'Ufficio del Genio civile.
Il tracciamento e le quote di tutte le nuove costruzioni dovranno attenersi agli allineamenti ed ai capisaldi altimetrici che, entro 15 gg. dalla richiesta, saranno indicati e fissati dal Tecnico Comunale prima dell'inizio della costruzione, in apposito verbale che dovrà essere redatto in doppio esemplare firmato, ciascuno, dalle due parti.
In tale verbale dovrà risultare, in particolare, la quota della fognatura pubblica nel punto di allaccio relativo.
Prima dell'inizio dei lavori deve essere affissa in cantiere una tabella avente le caratteristiche precisate nel successivo art.87.
Nel caso di necessità di occupazione di suolo pubblico, deve essere fatta separata domanda al Funzionario responsabile, con indicazione planimetrica dell'area da includere nel recinto del cantiere, per ottenere la concessione temporanea per la durata presunta dei lavori. La concessione è rinnovabile di sei mesi in sei mesi ed è subordinata al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche ed al versamento cauzionale per la rimessa in pristino, sia di terrazzamento, sia di pavimentazione o vegetazione, allo scadere della concessione oppure in caso di prolungata sospensione dei lavori.
Trascorsi i 90 (novanta) giorni dall'avvenuto ripristino del suolo pubblico manomesso, previo accertamento dello stato dei luoghi disposto dall'Autorità comunale, il predetto deposito cauzionale viene restituito per intero o in parte a seconda che il ripristino sia stato eseguito a regola d'arte o meno.
La corrispondenza della modalità di esecuzione dei lavori alle norme contenute nelle leggi vigenti e nel presente Regolamento Edilizio, nonché ai disegni di progetto ed alle eventuali prescrizioni inserite nel provvedimento autorizzativo (concessione o autorizzazione edilizia), sarà assicurata dal controllo esercitato dal Comune a mezzo dei suoi funzionari ed agenti.
A tal uopo la concessione/autorizzazione e i disegni allegati, o la loro copia conforme, dovranno essere costantemente tenuti a disposizione dei suddetti funzionari sul luogo della costruzione fino a che l'opera non sia ultimata.
Nell'eventualità di interruzione dei lavori per qualsiasi causa, il proprietario dovrà darne avviso al Funzionario responsabile, il quale disporrà gli eventuali provvedimenti necessari per assicurare, durante l'interruzione stessa, la pubblica incolumità, l'igiene e il decoro, dandone comunicazione scritta all'interessato.
Tali provvedimenti dovranno essere attuati a cura e spese dell'intestatario della concessione.
Tutti gli addetti alla vigilanza sulle costruzioni hanno diritto al libero accesso ai cantieri e ad eseguire qualsiasi operazione di controllo.
La CONCESSIONE o l'AUTORIZZAZIONE costituiscono una semplice presunzione della conformità delle opere stesse alle leggi ed ai regolamenti in vigore, nonchè alle reali dimensioni e condizioni del terreno da utilizzare e dei fabbricati circostanti; esse non esonerano pertanto il beneficiario dall'obbligo di attenersi a dette leggi e regolamenti sotto la sua responsabilità, e restano sempre salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.
Nel corso dei lavori nessuna variazione od aggiunta può essere fatta al progetto approvato senza averne ottenuto specifica autorizzazione, a meno delle variazioni che rientrano tra quelle contemplate dall'art. 15 L. 47/85.
Affinché gli edifici di abitazione o parti di essi possano essere utilizzati il proprietario deve richiedere al Sindaco il certificato di abitabilità o agibilità, allegando alla richiesta la sotto elencata documentazione:
Il certificato è rilasciato dal Funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda corredata dai documenti sopraelencati; entro tale termine il Funzionario responsabile può disporre, a mezzo dell'ufficio tecnico, una verifica dei requisiti di abitabilità.
Trascorso tale termine senza che sia data al richiedente diversa comunicazione l'abitabilità si intende attestata.
Eventuali integrazioni documentali, che non siano già nella disponibilità della Amministrazione e che essa non possa acquisire autonomamente, devono essere richieste dal Responsabile del procedimento entro 15 giorni dal ricevimento della istanza. In tal caso il termine di sessanta giorni decorre dalla data di presentazione della documentazione aggiuntiva richiesta.
Per gli immobili non residenziali il proprietario, dopo la denuncia di ultimazione dei lavori, dovrà richiedere la visita del tecnico del Comune, e del Responsabile del Servizio di Igiene pubblica per il rilascio della dichiarazione di agibilità, prevista dalle norme vigenti.
Nella perizia giurata allegata alla domanda di agibilità dovrà risultare la dichiarazione sottoscritta dal Direttore dei Lavori dalla quale risulti che le opere eseguite sono conformi al progetto approvato ed alle eventuali varianti, nonché alle eventuali prescrizioni indicate nell'atto di concessione.
Il Funzionario responsabile fisserà il giorno e l'ora della visita entro i due mesi successivi alla data della domanda e ne darà comunicazione scritta al proprietario che ha diritto di intervenire o di farsi rappresentare.
Costatata l'osservanza di tutte le norme igieniche ed edilizie, e particolarmente di quelle contenute nel presente regolamento, nelle leggi sanitarie e nella concessione il Funzionario responsabile rilascerà la dichiarazione di agibilità, che avrà efficacia dopo 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
Eventuali riduzioni di tale termine possono essere disposte su parere del Responsabile del Servizio di Igiene pubblica previa misurazione del grado di umidità, o, quando siano stati usati sistemi costruttivi che non comportino impiego in cantiere di malte o conglomerati.
Nel caso in cui l'opera sia stata realizzata in base a semplice dichiarazione di inizio attività, il progettista o altro tecnico abilitato, ultimati i lavori, rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato all'Ufficio Tecnico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività.
Il titolare del permesso di costruire, il committente, il costruttore e il direttore dei lavori sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, a quelle della C.E o A.E. e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso.
Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del titolo abilitativo, con esclusione delle varianti in corso d'opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente. In caso contrario il dirigente segnala al consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, che è passibile di sospensione dall'albo professionale.
Per le opere realizzate dietro presentazione di denuncia di inizio attività, il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui all'articolo 23, comma 1, l'amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.
Sono interventi eseguiti in totale difformità dal titolo edilizio abilitativo (CE, AE, DIA) quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio o parte di esso diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del Titolo Edilizio, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire variazioni essenziali al progetto approvato ai sensi dell'art. 32 del presente R.E.
Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi del successivo art. 34, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la sospensione dei Lavori, la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi della normativa vigente.
Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.
L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al precedente comma, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari.
L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.
Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune.
Costituiscono variazioni essenziali al progetto approvato le opere aggiuntive abusivamente eseguite, quando si verifichi una o piu' delle seguenti condizioni:
Le variazioni di cui ai punti b) e c) non possono comunque comportare aumento del numero di piani e delle unità abitative dell'immobile.
Per gli edifici la cui superficie utile calpestabile è superiore a mq 1000, la percentuale indicata nella lettera c) è dimezzata per la superficie eccedente il predetto limite.
Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.
Gli interventi così determinati, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette previste nel PRG, vengono considerati in totale difformità.
Gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia, eseguiti in assenza di C.E. o in totale difformità da essa, sono rimossi ovvero demoliti e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni del presente R.E., entro il congruo termine stabilito dal dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale con propria ordinanza, decorso il quale, la stessa è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell'abuso.
Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il dirigente o il responsabile dell'ufficio irroga una sanzione pecunaria pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, e con riferimento all'ultimo costo di produzione determinato con decreto ministeriale, aggiornato alla data di esecuzione dell'abuso, sulla base dell'indice ISTAT del costo di costruzione.
Per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di abitazione la sanzione è pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile, determinato a cura dell'agenzia del territorio.
Qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, l'amministrazione competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, ordina la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile dell'abuso, indicando criteri e modalità diretti a ricostituire l'originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 5164 euro.
Qualora le opere siano state eseguite su immobili, anche se non vincolati, compresi nelle zone omogenee A, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede all'amministrazione competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al
precedente comma. Qualora il parere non venga reso entro novanta giorni dalla richiesta il dirigente o il responsabile provvede autonomamente.
È comunque dovuto il contributo di costruzione di ai precedenti articoli.
Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal titolo edilizio abilitativo sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell'ufficio.
Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso.
Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal titolo abilitativo, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio o da un tecnico abilitato all'esercizio della professione, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.
Sono da considerare opere eseguite in parziale difformità dalla concessione quelle le cui variazioni siano al di sotto dei limiti fissati alle lettere b, c e d del precedente art.34.
Non sono da considerare difformità parziali le variazioni ai parametri edilizi che non superino, per ciascuno di essi, la tolleranza di cantiere del 3 per cento.
Qualora sia accertata la realizzazione di interventi in assenza di Titolo edilizio abilitativo per l'edificazione, ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell'abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo.
La demolizione è eseguita a cura del comune ed a spese del responsabile dell'abuso.
Resta fermo il potere di autotutela dello Stato e degli enti pubblici territoriali, nonché quello di altri enti pubblici, previsto dalla normativa vigente.
In caso di interventi realizzati in assenza Concessione o Autorizzazione edilizia, o in difformità alle medesime, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31 e 34, e fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda e comunque risulti conforme alle prescrizioni contenute nel PRG.
Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura non superiore a 5164 euro e non inferiore a 516 euro, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato dall'agenzia del territorio o da un tecnico abilitato
all'esercizio della professione.
Nell'ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso.
In caso di richiesta dell'autorizzazione in sanatoria in corso di esecuzione delle opere, la sanzione è applicata nella misura minima. Qualora le opere siano eseguite in assenza di autorizzazione in dipendenza di calamità naturali o di avversità atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale la sanzione non è dovuta.
Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.
La realizzazione di interventi edilizi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro.
Quando le opere realizzate in assenza di denuncia di inizio attività consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonchè dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorità competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 10329 euro.
Qualora gli interventi di cui al comma 2 sono eseguiti su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede alla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali competente, apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 1. Se il parere non viene reso entro sessanta giorni dalla richiesta, il dirigente o il responsabile dell'ufficio provvede autonomamente.
In tali casi non trova applicazione la sanzione pecuniaria da 516 a 10329 euro di cui al comma 2.
Ove l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma, non superiore a 5164 euro e non inferiore a 516 euro stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato dall'agenzia del territorio.
La denuncia di inizio di attività spontaneamente effettuata quando l'intervento è in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 516 euro.
La mancata denuncia di inizio dell'attività non comporta l'applicazione delle sanzioni previste. Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione all'intervento realizzato, l'applicazione delle sanzioni e dell'accertamento di conformità.
In caso di annullamento del permesso di costruire, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'agenzia del territorio o da un tecnico abilitato, anche sulla base di accordi stipulati tra quest'ultima e l'amministrazione comunale. La valutazione dell'agenzia è notificata all'interessato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.
L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di cui all'articolo 37.
Non si procede alla demolizione ovvero all'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli precedenti nel caso di realizzazione di varianti, purché esse siano conformi alle norme contenute nel presente R.E. e alle NTA del PRG, non comportino modifiche della sagoma ne delle superfici utili e non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unita immobiliari nonché il numero di queste ultime, e sempre che non si tratti di immobili vincolati ai sensi delle leggi 1°giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni e integrazioni.
Le varianti non devono comunque riguardare interventi di restauro, come definiti dall'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
L'approvazione della variante deve comunque essere richiesta prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
La mancata richiesta di approvazione delle varianti di cui al presente articolo non comporta l'applicazione delle norme previste nell'articolo 31 del presente regolamento.
In caso di interventi eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in contrasto con questo o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici o della normativa urbanistico-edilizia, qualora il comune non abbia provveduto entro i termini stabiliti, la regione può disporre la sospensione o la demolizione delle opere eseguite.
Il provvedimento di demolizione è adottato entro cinque anni dalla dichiarazione di agibilità dell'intervento.
Il provvedimento di sospensione o di demolizione è notificato al titolare del permesso o, in mancanza di questo, al committente, al costruttore e al direttore dei lavori. Lo stesso provvedimento è comunicato inoltre al comune.
La sospensione non può avere una durata superiore a tre mesi dalla data della notifica entro i quali sono adottate le misure necessarie per eliminare le ragioni della difformità, ovvero, ove non sia possibile, per la rimessa in pristino.
Con il provvedimento che dispone la modifica dell'intervento, la rimessa in pristino o la demolizione delle opere è assegnato un termine entro il quale il responsabile dell'abuso è tenuto a procedere, a proprie spese e senza pregiudizio delle sanzioni penali, alla esecuzione del provvedimento stesso. Scaduto inutilmente tale termine, la regione dispone l'esecuzione in danno dei lavori.
Il mancato versamento, nei termini stabiliti, del contributo di costruzione di cui all'articolo 11 comporta:
Le misure di cui alle lettere precedenti non si cumulano.
Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al secondo comma si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.
Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del comma 2, il comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito nei modi previsti dalla normativa vigente.
I contributi, le sanzioni e le spese di cui ai precedenti articoli sono riscossi secondo le norme vigenti in materia di riscossione coattiva delle entrate dell'ente procedente.