Comune di Palma di Montechiaro - Testata per la stampa

TITOLO I - Disposizioni Generali

 
  1. Art. 1 - Contenuto e limiti del regolamento edilizio
  2. Art. 2 - Richiamo a disposizioni generali di legge
  3. Art. 3 - Opere soggette a concessione
  4. Art. 4 - Opere soggette a concessione con atto d'obbligo
  5. Art. 5 - Opere soggette ad autorizzazione
  6. Art. 6 - Opere e lavori eseguibili senza concessione o autorizzazione
  7. Art. 7 - Opere soggette a comunicazione
  8. Art. 8 - Denuncia di inizio attività
  9. Art. 9 - Disciplina della denuncia di inizio attività
  10. Art. 10 - Adempimenti comunali in ordine alla denuncia di attività
  11. Art. 11 - Contributo per il rilascio della concessione
  12. Art. 12 - Riduzione o esonero dal contributo di costruzione
  13. Art. 13 - Richiesta di concessione o di autorizzazione
  14. Art. 14 - Documenti a corredo della domanda di concessione e/o di autorizzazione
  15. Art. 15 - Documenti a corredo di domande di concessione o autorizzazioni riguardanti opere di modesta entità
  16. Art. 16 - Procedure per la presentazione delle domande di concessione e/o autorizzazione e per l'invio di comunicazioni
  17. Art. 17 - Rilascio della autorizzazione Procedura di silenzio assenso
  18. Art. 18 -Istruttoria relativa alla domanda di concessione
  19. Art. 19 - Progetti di massima
  20. Art.19 bis - Attribuzioni della Commissione Edilizia
  21. Art.19 ter - Composizione della Commissione Edilizia
  22. Art.19 quater - Funzionamento e Pareri della Commissione Edilizia
  23. Art.20 - Rilascio delle concessioni
  24. Art. 21 - Efficacia e validità della concessione - Responsabilità
  25. Art. 22 - Decadenza, rinnovo e annullamento delle concessioni
  26. Art. 23 - Modalità per le autorizzazioni
  27. Art. 24 - Rinnovo, decadenza e annullamento delle autorizzazioni
  28. Art.25 - Varianti al progetto approvato oggetto di concessione o autorizzazione
  29. Art. 26 - Ricorsi
  30. Art. 27 - Deroghe
  31. Art. 28 - Inizio dei lavori
  32. Art. 29 - Controllo sull'esecuzione dei lavori e vigilanza delle costruzioni
  33. Art. 30 - Rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei diritti di terzi
  34. Art. 31 - Ultimazione dei lavori Dichiarazione di abitabilità e agibilità
  35. Art. 32 - Responsabilità del titolare della Concessione/Autorizzazione, del committente, del costruttore, del direttore dei lavori e anche del progettista per le opere subordinate a denuncia di inizio attività
  36. Art. 33 - Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire in totale difformità o con variazioni essenziali
  37. Art. 34 - Determinazione delle variazioni essenziali
  38. Art. 35 - Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di Concessione Edilizia o in totale difformità
  39. Art. 36 - Interventi eseguiti in parziale difformità alla Concessione, Autorizzazione o DIA
  40. Art. 37 - Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici
  41. Art. 38 - Accertamento di conformità (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 13)
  42. Art. 39 - Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività e accertamento di conformità
  43. Art. 40 - Interventi eseguiti in base a permesso annullato
  44. Art. 41 - Varianti in corso d'opera
  45. Art. 43 - Ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione
  46. Art. 44 - Riscossione
 

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI 

 

CAPO I
Norme Preliminari

 

Art. 1 - Contenuto e limiti del regolamento edilizio

 

Tutte le opere edilizie e di urbanizzazione, già realizzate o da realizzare nel territorio comunale da parte di chiunque, sono soggette alle norme e alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento e negli elaborati costituenti gli strumenti urbanistici.

 
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Art. 2 - Richiamo a disposizioni generali di legge

 

All'interno del territorio comunale si applicano le disposizioni del presente Regolamento Edilizio, a meno che leggi, decreti o altri atti giuridicamente sovraordinati al R.E. stesso non dispongano, sulle varie materie, in maniera differente.
Le disposizioni del presente Regolamento si intendono integrative del Codice civile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 872 del codice stesso.
Le disposizioni del presente Regolamento si intendono integrative del Codice civile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 872 del codice stesso.

 
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CAPO II
Regimi autorizzativi

 

Art. 3 - Opere soggette a concessione

 

Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale, ad eccezione delle opere di cui ai successivi artt. 5, 6 e 7 partecipa agli oneri ad essa relativi e la esecuzione delle opere è subordinata a concessione rilasciata dal Funzionario responsabile nominato dal Sindaco, ai sensi delle leggi vigenti.
In particolare sono subordinate al rilascio della concessione le opere ed i lavori di seguito elencati:

  1. nuove costruzioni, a qualsiasi uso destinate;
  2. demolizione totale o parziale con la contemporanea ricostruzione di manufatti esistenti;
  3. ampliamenti, sopraelevazioni, frazionamenti di unità immobiliari, opere di restauro di cui al successivo art. 79 che non siano limitate alla conservazione delle strutture esistenti e che prevedano reintegri volumetrici;
  4. opere di ristrutturazione edilizia ed urbanistica così come definite dall'art.20 della L.R. 71/1978, lett. d) e lett. e);
  5. installazione di attrezzature ed impianti produttivi industriali, artigianali e agricoli;
  6. costruzione di impianti sportivi e relative attrezzature;
  7. esecuzione di opere di urbanizzazione realizzate da privati (strade residenziali e strade vicinali soggette a pubblico transito, spazi di sosta e parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato) in attuazione degli strumenti urbanistici, nonché l'installazione di impianti di depurazione delle acque reflue;
  8. la realizzazione di opere in attuazione di norme o provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;
  9. modificazioni di rilievo del suolo pubblico e privato nonché le opere e costruzioni sotterranee;
  10. costruzioni e modificazioni di pensiline, di porticati e simili non costituenti pertinenze di edifici esistenti;
  11. costruzioni e modificazioni di cappelle, edicole e monumenti funerari in genere; 
 
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Art. 4 - Opere soggette a concessione con atto d'obbligo

 

L'Amministrazione comunale può, ove lo ritenga opportuno, ricorrere all'istituto della concessione con atto d'obbligo o concessione convenzionata. Tale modalità può essere richiesta in particolare per la realizzazione delle iniziative di perequazione fondiaria previste dal PRG.

 
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Art. 5 - Opere soggette ad autorizzazione

 

Sono soggette ad autorizzazione del Funzionario responsabile, su richiesta degli aventi titolo e con la procedura all'uopo stabilita, secondo le leggi, dalle disposizioni regolamentari e dagli strumenti urbanistici vigenti, previo parere del Tecnico comunale e del Responsabile del Servizio di Igiene pubblica, fermi restando eventuali altri pareri e nulla osta richiesti da altre disposizioni legislative e regolamentari i lavori e le attività di cui all'art. 5 della L.R. 37/1985 e comunque i seguenti:

  1. interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo come definiti rispettivamente nelle lettere b) e c) dell'art.20 della L.R. n.71/78, e meglio specificate nei successivi articoli;
  2. opere costituenti pertinenze o impianti tecnologici al servizio di edifici esistenti;
  3. l' impianto di prefabbricati ad una sola elevazione non adibiti ad uso abitativo;
  4. i depositi di materiali su aree scoperte;
  5. l'occupazione temporanea o permanente di spazio, suolo o sottosuolo pubblico o privato con depositi, relitti o rottami;
  6. l'esposizione o la vendita a cielo libero di veicoli e merce in genere e la realizzazione delle opere connesse;
  7. le demolizioni senza ricostruzione;
  8. la trivellazione od escavazione di pozzi per lo sfruttamento di falde acquifere e strutture connesse;
  9. costruzioni di recinzioni, con esclusione di quelle di fondi rustici;
  10. costruzioni di strade interpoderali e vicinali;
  11. rinterri e scavi che non riguardino la coltivazione di cave e torbiere;
  12. opere necessarie per l'adeguamento degli scarichi di insediamenti civili che non recapitino in pubbliche fognature;
  13. l'installazione dei campeggi mobili occasionali;
  14. l'installazione di strutture trasferibili, precarie, gonfiabili;
  15. tendoni o simili per spettacoli, rappresentazioni, ecc.;
  16. l'uso di acque pubbliche;
  17. gli allacciamenti alle reti della fognatura comunale, dell'acquedotto, dell'energia elettrica, del gas, ecc.;
  18. l'installazione di impianti, su costruzioni o aree, per la captazione di energie alternative (energia solare, eolica, ecc);
  19. la realizzazione nei distacchi tra fabbricati esistenti di parcheggi privati e relative rampe di accesso;
  20. l'abbattimento di alberi d'alto fusto esistenti nei giardini o in complessi alberati privati di valore naturalistico e ambientale il collocamento, la rimozione, la modifica di vetrine, insegne, tabelle, iscrizioni, corpi illuminanti, lapidi, statue o pezzi d'arte esposti alla vista del pubblico;
  21. il collocamento o la modifica di tende e tettoie aggettanti sullo spazio pubblico o privato;
  22. l'esecuzione di lavori di manutenzione e depositi su strade pubbliche o private soggette a pubblico transito, nonché lo scarico delle acque nei relativi fossi, la manutenzione delle opere di sostegno, ecc. con l'osservanza in ogni caso, delle norme vigenti a tutela delle strade e ferma restando la necessità dell'autorizzazione da parte degli enti proprietari per lavori da eseguire sulle strade provinciali e statali;
  23. la costruzione di passi carrabili su strade e piazze, pubbliche o private, soggette a pubblico transito;
  24.  modifiche di destinazione d'uso degli immobili con o senza opere edili, previo conguaglio del contributo di concessione se dovuto il frazionamento di unità immobiliari, non sottoposte a vincoli previsti dalla normativa vigente, in un maggior numero di unità immobiliari, secondo quanto prescritto dall'art. 20, comma 8, della L.R.S. n°4 del 16 aprile 2003.

Le autorizzazioni di cui al comma 23) sono rilasciate a condizione che siano osservate le disposizioni contenute nel presente regolamento e negli altri regolamenti comunali, nonché le norme legislative e regolamentari statali e regionali e sempre che si riferisco ad opere conformi alle destinazioni del PRG.

 
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Art. 6 - Opere e lavori eseguibili senza concessione o autorizzazione

 

Non sono soggetti al rilascio della concessione di cui agli art.3 e 4 o dell'autorizzazione del Funzionario responsabile di cui all'art.5 i seguenti lavori ed opere:

  1. manutenzione ordinaria degli edifici esistenti come definita nell'art.20 della L.R.n.71/78, lett.a);
  2. recinzioni di fondi rustici, secondo quanto indicato nella Circolare Assessoriale n°2/92 del 20/07/92;
  3. costruzione di strade poderali;
  4. opere di giardinaggio;
  5. risanamento e sistemazione di suoli agricoli, anche con strutture murarie;
  6. costruzione di serre, nelle zone di verde agricolo;
  7. cisterne ed opere connesse interrate;
  8. opere di smaltimento di acque piovane;
  9. opere di presa e di distribuzione di acque per irrigazione;
  10. opere e installazioni per la segnaletica stradale, verticale ed orizzontale, da parte di enti proprietari delle strade, in applicazione del codice della strada;
  11. interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
  12. opere temporanee per l'attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato; 

Qualora le opere sopraelencate riguardino immobili soggetti a vincoli monumentali, archeologici, panoramici, idrogeologici o di altra natura, la realizzazione delle stesse è comunque subordinata all'acquisizione del provvedimento di consenso da parte dell'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo.

 
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Art. 7 - Opere soggette a comunicazione

 

Non sono soggette a concessione nè ad autorizzazione, bensì a comunicazione, da presentarsi al Sindaco nei modi e con gli allegati di seguito specificati, le opere interne alle costruzioni non rientranti nella manutenzione ordinaria, a condizione che l'esecuzione di tali opere non comporti:

  1. modifiche alla sagoma d'ingombro della costruzione;
  2. modifiche dei fronti prospicienti pubbliche strade o piazze;
  3. modifiche delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari;
  4. modifiche alla destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari;
  5. pregiudizio alla statica dell'immobile.

Ove gli interventi di cui al precedente comma si eseguano su immobili ricadenti in zona territoriale omogenea "A" del vigente PRG, dovranno essere rispettate le originarie caratteristiche costruttive.
Sono inoltre da considerare opere interne, quindi soggette al regime della comunicazione, le chiusure di verande o balconi con strutture precarie, a condizione che tali verande o balconi non prospettino su pubbliche strade o piazze.
Non sono, altresì, soggette a concessioni e/o autorizzazioni né sono considerate aumento di superficie utile o di volume né modifica della sagoma della costruzione, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n° 4 del 16 aprile 2003, la chiusura di terrazze di collegamento e/o la copertura di spazi interni con strutture precarie.
La comunicazione dell'inizio dei lavori di cui ai precedenti commi deve essere inoltrata al Sindaco nei modi indicati al successivo art.15, e deve contenere le generalità, il domicilio e la firma del proprietario dell'unità immobiliare, nonché gli estremi dell'atto di proprietà, e deve essere corredata dai seguenti documenti:

  1. relazione, a firma di un professionista abilitato alla progettazione, (corredata da eventuali elaborati grafici e/o documentazioni fotografiche) che asseveri le opere da compiersi ed il rispetto delle norme urbanistiche, di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie vigenti, nonché la verifica delle condizioni tutte di cui ai precedenti commi, unitamente al versamento a favore del comune dell'importo di: cinquanta euro per ogni metro quadro di superficie sottoposta a chiusura con struttura precaria, nel caso si tratti di realizzazione di strutture precarie e venticinque euro per ogni metro quadro, nel caso di chiusura di verande e balconi;
  2. specifica documentazione sulle caratteristiche costruttive delle opere da eseguire che attesti il rispetto di quanto prescritto nel presente articolo;
  3. nulla-osta dell'Ufficio del Genio Civile, ove prescritto;
  4. nulla osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ove prescritto;

Le opere interne non sono soggette agli oneri di cui all'art.3 della L.10/1977.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di immobili vincolati ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n.1089 e 29 giugno 1939, n.1497 e successive modificazioni ed integrazioni, per i quali è necessaria l'acquisizione preventiva del nulla osta degli Enti di Tutela.

 
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Art. 8 - Denuncia di inizio attività

 

In alternativa alla concessione ed autorizzazione edilizia, a scelta dell'interessato, possono essere realizzati, in base a semplice denuncia di inizio attività, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e recepito dall'art. 14 della L.R. n°2 del 26 marzo 2002, e successive modificazioni:

  1. gli interventi edilizi minori, di cui all'articolo 4, comma 7, del citato decreto legge 23 ottobre 1993, n. 398;
  2. le ristrutturazioni edilizie, comprensive della demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma. Ai fini del calcolo della volumetria non si tiene conto delle innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
  3. gli interventi sottoposti a concessione, se sono specificamente disciplinati da piani attuativi che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal consiglio comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti. Relativamente ai piani attuativi che sono stati approvati anteriormente all'approvazione del presente piano, l'atto di ricognizione dei piani di attuazione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
  4. gli interventi di nuova costruzione nonché i sopralzi, le addizioni, gli ampliamenti da realizzare in attuazione del PRG, nelle parti del territorio comunale per le quali il PRG definisca precise disposizioni di dettaglio.

La realizzazione degli interventi sopraelencati che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesta dalle disposizioni di legge vigenti.

 
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Art. 9 - Disciplina della denuncia di inizio attività

 

Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta al Sindaco la Denuncia d'Inizio Attività (DIA), accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonchè il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
La DIA verrà corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte eventualmente non ultimata entro tale periodo dell'intervento è subordinata a nuova denuncia.
L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.
Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.
Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi delle norme vigenti. Il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti.
La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonchè gli atti di assenso eventualmente necessari e le ricevute degli oneri concessori se dovuti.

 
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Art. 10 - Adempimenti comunali in ordine alla denuncia di attività

 

Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 dell'articolo precedente, sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza.
È comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.

 
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Art. 11 - Contributo per il rilascio della concessione

 

La concessione comporta il pagamento di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonchè al costo di costruzione, il cui importo è stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale in applicazione delle disposizioni legislative vigenti al riguardo, salve le esenzioni o riduzioni previste per legge.
La quota di contributo commisurata all'incidenza delle opere di urbanizzazione deve essere corrisposta al Comune secondo quanto stabilito dalla vigente legislazione. In particolare il rilascio delle concessioni singole è condizionato all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria.
A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il concessionario può richiedere di realizzare direttamente tutte o parte delle opere di urbanizzazione. Il costo delle opere a scomputo del contributo è determinato sulla base del progetto delle opere stesse, accompagnato dal relativo computo metrico.
Qualora il Comune accetti la richiesta, il costo di tali opere può essere dedotto dal contributo di cui al comma precedente, se per lo stesso importo il richiedente consegni al Comune una corrispondente fidejussione bancaria insieme con l'atto con il quale si obbliga ad eseguire le opere di cui sopra.
Tale fidejussione può essere ridotta in corrispondenza delle fasi di realizzazione delle opere.
La quota di contributo relativa al costo di costruzione è determinata all'atto del rilascio della concessione ed è corrisposta in corso d'opera con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione delle opere.
A garanzia di tale versamento, prima dell'inizio dei lavori, il concessionario deposita una fidejussione bancaria concordata con il Comune pari all'importo, o quota-parte di esso, maggiorato della penalità massima prevista dalle leggi vigenti.
Tale fidejussione può essere ridotta nel caso di parziale pagamento del contributo di cui sopra. 

 
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Art. 12 - Riduzione o esonero dal contributo di costruzione

 

Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad edifici esistenti, il contributo afferente al rilascio della C.E., è ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del permesso si impegni, a mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista dalle leggi vigenti.
Il contributo per la realizzazione della prima abitazione è pari a quanto stabilito per la corrispondente edilizia residenziale pubblica, purché sussistano i requisiti indicati dalla normativa di settore.
Il contributo di costruzione non è dovuto:

  1. per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153;
  2. per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari;
  3. per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici;
  4. per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;
  5. per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale.

Per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato il contributo di costruzione è commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione.

 
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CAPO III
Richiesta e istruttoria
della concessione e della autorizzazione

 

Art. 13 - Richiesta di concessione o di autorizzazione

 

Le domande per ottenere la concessione o l'autorizzazione a eseguire le opere indicate agli articoli 3, 4, 5 vanno redatte in carta da bollo indirizzandole al Sindaco e devono contenere:

  1. nome, cognome, domicilio, numero di codice fiscale e firma del richiedente che ne abbia titolo a norma di legge;
  2. nome, cognome, indirizzo e firma del progettista che deve essere un tecnico (ingegnere, architetto, dottore in agraria, geometra, perito industriale, nei limiti delle rispettive competenze) iscritto al rispettivo albo professionale;
  3. nome, cognome, indirizzo e firma del Direttore dei lavori che deve essere un tecnico c.s. (tale indicazione e firma può essere differita all'atto della comunicazione dell'inizio dei lavori);nome, cognome, indirizzo e firma del costruttore (tali indicazioni e firme possono essere differite c.s.);
  4. nel caso di lavori che si dichiari di voler eseguire in "diretta economia", quindi senza una impresa costruttrice, occorre precisare eventualmente la persona che avrà la responsabilità del cantiere.

Nella domanda devono inoltre risultare esplicitamente:

  1. l'impegno di accettare e di osservare le norme del presente Regolamento edilizio, le leggi ed i regolamenti vigenti in materia edilizia e gli strumenti urbanistici vigenti, nonché i vincoli istituzionali e le destinazioni d'uso del PRG vigente;
  2. l'eventuale elezione del domicilio nel Comune da parte del richiedente;
  3. l'impegno di comunicare prima dell'inizio dei lavori i nomi del direttore dei lavori, del costruttore e dell'assistente, qualora non siano stati indicati nella domanda, allegando le dichiarazioni di accettazione, e di denunciare entro 8 giorni eventuali cambiamenti, sotto pena, in caso di inadempienza, di decadenza della concessione;
  4. l'eventuale designazione, da parte del richiedente e del proprietario dell'area, del soggetto al quale deve essere intestata la concessione, se diversa dal richiedente, unitamente al consenso di quest'ultimo;
  5. la documentazione attestante che il richiedente la concessione o l'autorizzazione rientri tra gli aventi titolo legittimati.
 
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Art. 14 - Documenti a corredo della domanda di concessione e/o di autorizzazione

 

Alla domanda di concessione deve essere allegato il progetto, almeno in quadruplice copia, redatto e sottoscritto in ogni sua parte da un tecnico abilitato alla progettazione, costituito almeno dai seguenti elaborati:

  1. corografia della zona in scala non inferiore a 1:10.000;
  2. stralcio dell'elaborato di zonizzazione del PRG vigente, rilasciato dal Comune su richiesta dell'interessato, e stralcio dell'elaborato di progetto dell'eventuale piano esecutivo vigente (prescrizione esecutiva, piano particolareggiato o di lottizzazione);
  3. stralcio del foglio di mappa con indicata l'area interessata;
  4. planimetria quotata della zona, con riportate le linee di suddivisione catastale, estesa per un raggio di m. 40 almeno, dalla quale risulti l'ubicazione della proprietà oggetto della richiesta di concessione, la larghezza ed il nome delle strade esistenti adiacenti, le proprietà confinanti ed i nomi dei relativi proprietari; le altezze e distanze degli edifici circostanti;
  5. lo stato di diritto rispetto a servitù attive e passive e le indicazioni delle alberature esistenti;
  6. vanno attentamente documentati eventuali elementi di arredo urbano esistenti quali pavimentazioni, edicole, recinzioni;
  7. planimetria di progetto del lotto, alla scala 1:200 o 1:500, recante:
  1. gli estremi di approvazione comunale della lottizzazione della quale il lotto stesso faccia eventualmente parte;
  2. l'indicazione degli edifici e delle proprietà confinanti;
  3. l'indicazione degli spazi destinati a parcheggio coperto e scoperto e la sistemazione delle aree non edificate;
  4. le quote altimetriche di progetto dell'area in relazione a quelle limitrofe;la precisa ubicazione prevista per le opere progettate;
  5. l'indicazione del tipo di recinzione e delle caratteristiche degli eventuali muri di sostegno;
  6. lo schema degli impianti a rete sino ai punti di connessione con le reti urbane esistenti;
  1. Piante quotate, normalmente in rapporto 1:100 dei singoli piani, compresi quelli interrati e delle coperture, dei singoli volumi tecnici, con l'indicazione della destinazione dei singoli locali;
  2. almeno una sezione verticale quotata secondo la linea di maggiore importanza o di massima pendenza che contempli anche i distacchi da fabbricati confinanti per una estensione minima a monte e a valle di almeno m.10 e con l'indicazione del terreno prima e dopo la prevista sistemazione;
  3. nel caso di lotti interclusi tra edifici esistenti e confinanti con spazi pubblici devono essere allegate due sezioni verticali quotate contenenti l'ubicazione delle sagome degli edifici circostanti e la posizione e quote dei piani stradali prospetti esterni, con le quote dei piani e delle coperture, riferiti alle quote stradali e alle più basse sistemazioni esterne;
  4. eventuali progetti degli impianti di riscaldamento o di produzione centralizzata di acqua calda redatti in conformità delle leggi e regolamenti vigenti, siano essi a gasolio, a gas, o alimentati da fonti energetiche alternative;
  5. eventuali particolari delle piante, delle sezioni e dei prospetti in scala non inferiore a 1/20, in corrispondenza di piani caratteristici con l'indicazione di tutti i materiali impiegati, loro trattamento e colore;
  6. completa documentazione sugli scarichi delle acque reflue e sui relativi sistemi di smaltimento. Per gli edifici anche parzialmente destinati ad impianti produttivi devono essere indicate le opere e gli accorgimenti diretti a rendere gli scarichi conformi alle norme nazionali o regionali vigenti, producendo la documentazione tecnica e l'impegnativa di osservanza delle norme in materia di scarichi di insediamenti produttivi;
  7. relazione illustrativa dettagliata con la descrizione delle strutture portanti, dei materiali e colori da impiegare nelle finiture esterne dei fabbricati, dello schema dettagliato del rifornimento dell'acqua potabile e dello scarico delle acque meteoriche, nere e luride;
  8. alla relazione deve essere allegata una documentazione fotografica dello stato di fatto con l'indicazione su planimetria dei punti di presa;
  9. calcolo dei dati metrici di progetto sia per la verifica della compatibilità con lo strumento urbanistico generale e esecutivo vigente che per la determinazione degli oneri di cui all'art.3 della L.10/1977;
  10. nel caso di interventi su edifici esistenti e di costruzioni ed impianti autonomi destinati alle attività turistiche, commerciali e direzionali da assoggettare a concessione dovrà essere redatto un computo metrico estimativo sommario delle opere da realizzare, al fine di stabilire il costo documentato di costruzione;
  11. eventuale documentazione idonea a dimostrare la rispondenza delle caratteristiche di isolamento termico alle leggi e regolamenti vigenti;
  12. dichiarazioni del progettista attestanti la conformità degli elaborati alle disposizioni contenute nella L.9.1.1989, n.13 e relativi decreti attuativi e loro succ. mod. e integr., relative al superamento delle barriere architettoniche, e nella L. n.46/90 e succ. mod., sulle caratteristiche degli impianti;
  13. opportuni studi geologici e geotecnici che dimostrino la compatibilità dell'intervento in relazione alle eventuali condizioni di dissesto ed il livello di pericolosità esistente nella zona d'intervento eventuale documentazione idonea a dimostrare la rispondenza delle caratteristiche di isolamento termico alle leggi e regolamenti vigenti;
  14. dichiarazioni del progettista attestanti la conformità degli elaborati alle disposizioni contenute nella L.9.1.1989, n.13 e relativi decreti attuativi e loro succ. mod. e integr., relative al superamento delle barriere architettoniche, e nella L. n.46/90 e succ. mod., sulle caratteristiche degli impianti;
  15. opportuni studi geologici e geotecnici che dimostrino la compatibilità dell'intervento in relazione alle eventuali condizioni di dissesto ed il livello di pericolosità esistente nella zona d'intervento.

Ogni disegno deve essere quotato nelle principali dimensioni, devono essere cioè indicati i lati interni ed esterni delle piante, gli spessori dei muri, la larghezza ed altezza delle aperture, le altezze dei singoli piani e quelle totali dell'edificio.
Nel caso di divergenze tra quote e dimensioni grafiche fanno fede le quote numeriche.
Nel caso di interventi che riguardino edifici esistenti, compresi quelli di demolizione e ricostruzione, agli elaborati sopraelencati vanno aggiunti i seguenti elaborati illustrativi dello stato di fatto:

  1. Piante quotate a scala non inferiore a 1/100 di tutti i piani esistenti compresi piani interrati e coperture, con la specificazione della destinazione d'uso di ogni ambiente;
  2. Prospetti esterni alla stessa scala con la indicazione degli eventuali elementi decorativi e dei materiali adoperati; Almeno due sezioni verticali quotate, tra loro ortogonali, effettuate in modo che risulti definito l'andamento del terreno, a monte e a valle, con l'indicazione dei materiali adoperati nelle diverse parti strutturali e delle caratteristiche metriche;
  3. Relazione tecnico-descrittiva dello stato di fatto dalla quale risultino le caratteristiche dimensionali e costruttive dell'edificio e degli edifici interessati; 

Gli elaborati di progetto dovranno evidenziare, con apposita grafia convenzionale, le parti da demolire, le variazioni delle destinazioni d'uso e le modifiche riguardanti gli ambienti esistenti.
Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia devono essere evidenziate le variazioni relative al numero, alle dimensioni ed alla destinazione d'uso delle unità immobiliari.
Le prescrizioni di cui sopra valgono anche per le domande di concessione e/o autorizzazione concernenti varianti di progetti già approvati.
Nel caso che le acque luride debbano allontanarsi utilizzando tubazioni o canalizzazioni private, deve essere allegata alla domanda anche copia della relative autorizzazioni, e nel caso la costruzione non si allacci alla fognatura dinamica comunale, deve essere allegato il progetto di smaltimento con totale o parziale depurazione delle acque nere redatto nel rispetto della normativa vigente; sulla rispondenza di tale progetto alle norme di legge deve pronunciarsi espressamente il responsabile del Servizio di Igiene pubblica.
Nel caso che la richiesta di concessione e/o autorizzazione riguardi immobili sottoposti a vincoli ai sensi delle leggi vigenti, l'elenco degli elaborati progettuali va integrato con quelli di rito richiesti, per le approvazioni ed i nulla osta di legge, dagli organismi preposti alla tutela (Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, Soprintendenza ai Beni Culturali, Enti competenti per gli accessi da strade nazionali e provinciali fuori del centri urbani).
L'acquisizione delle sopradette autorizzazioni e nulla osta, così come dell'autorizzazione rilasciata dal Genio Civile ai sensi della L.64/1974, può essere richiesta dal Funzionario responsabile prima dell'esame del progetto da parte dell'Ufficio tecnico.
Le suddette autorizzazioni sono in ogni caso richieste prima del rilascio della concessione.
Per le concessioni convenzionate deve essere allegato alla domanda lo schema di convenzione o lo schema di atto unilaterale; tale atto deve essere, prima del rilascio della concessione, trascritto nei modi e forme di legge nei registri immobiliari a cura del richiedente.
Per le concessioni onerose deve essere allegato alla domanda anche un prospetto dimostrativo del "volume totale edificato", ai fini della determinazione della quota di contributo per le opere di urbanizzazione, e delle "superfici" sulle quali è calcolata la quota di contributo relativa al costo di costruzione.
Qualora il richiedente intenda obbligarsi a realizzare direttamente tutte o parte delle opere di urbanizzazione la relativa domanda per la realizzazione delle opere suddette deve essere presentata insieme con la domanda di concessione, previa accordi con il comune per la definizione delle modalità di esecuzione e delle relative garanzie.
relative garanzie.

 
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Art. 15 - Documenti a corredo di domande di concessione o autorizzazioni riguardanti opere di modesta entità

 

Qualora la richiesta di concessione o autorizzazione riguardi la realizzazione di opere di modesta entità, nell'ambito di quelle indicate nell'art.3, lett. l) ed m) e nell'art.5, a corredo della domanda deve essere allegata la seguente documentazione almeno in triplice copia:

Per le aree e per le opere soggette a speciali leggi o regolamentazioni comunali, provinciali, regionali o statali, devono essere allegati dai richiedenti i relativi e specifici permessi e/o nulla-osta.

 
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Art. 16 - Procedure per la presentazione delle domande di concessione e/o autorizzazione e per l'invio di comunicazioni

 

Al fine dell'applicazione delle norme del presente Regolamento la richiesta di autorizzazione, nonché la comunicazione relativa ai lavori da eseguirsi di cui al precedente art.7, corredata dai necessari documenti devono essere inoltrate al Sindaco in uno dei seguenti modi:

  1. mediante deposito diretto della richiesta o della comunicazione, e dei relativi allegati, presso l'Ufficio Tecnico Comunale - in tal caso l'Ufficio stesso rilascia apposita ricevuta, intestata al nominativo del richiedente, con l'indicazione del numero progressivo attribuito alla richiesta e/o comunicazione, e la data di ricevimento;
  2. mediante spedizione della richiesta o della comunicazione, e dei relativi allegati, per raccomandata postale con avviso di ricevimento.

Nei casi di cui alle precedenti lettere a) e b), attestano la data della richiesta e/o della comunicazione, quindi la decorrenza di eventuali termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge o del presente Regolamento, rispettivamente la ricevuta datata e quella della ricezione della raccomandata postale.
Qualora il Funzionario responsabile o gli Uffici dell'Amministrazione Comunale, competenti per esprimere parere, rispondano in modo interlocutorio, con richiesta di notizie e documentazione aggiuntive, il richiedente deve rispondere con le stesse modalità descritte al primo comma del presente articolo.
La domanda di concessione edilizia deve essere presentata al Sindaco nelle forme specificate nei precedenti punti a) e b); all'atto della presentazione della domanda l'Ufficio comunale ricevente è obbligato a rilasciare apposita certificazione di ricevimento e successivamente a comunicare all'interessato il nome del responsabile del procedimento. Eventuali integrazioni documentali possono essere richieste dall'Ufficio una sola volta durante l'iter istruttorio.
Il procedimento, per quanto attiene ai tempi, è regolato dalle disposizioni contenute nel 3° comma dell'art. 2 della L.R. n.17/1994.

 
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Art. 17 - Rilascio della autorizzazione Procedura di silenzio assenso

 

La autorizzazione è rilasciata dal Funzionario responsabile, sentiti i pareri dell'Ufficio Tecnico e del Responsabile del Servizio di Igiene pubblica.
La autorizzazione non comporta gli oneri di cui all'art.3 della L. 28 gennaio 1977, n.10, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 10, 3° c. della l.r.37/1985.
L'istanza per l'autorizzazione ad eseguire i lavori si intende accolta qualora il Funzionario responsabile non si pronunci nel termine di gg.60 dalla presentazione della stessa. In tal caso il richiedente, fatti salvi eventuali altri pareri o nulla-osta richiesti dalle norme vigenti, può dare corso ai lavori dando comunicazione al Funzionario responsabile del loro inizio.
Nel caso di interventi su parti strutturali ovvero di particolare complessità, il Funzionario responsabile, nel termine di gg. 60 dalla presentazione dell'istanza, può richiedere, ad integrazione della documentazione descritta nel precedente art. 13, la presentazione di elaborati grafici esplicativi. In tal caso il silenzio-assenso si forma decorsi ulteriori 60 gg. dalla presentazione degli elaborati richiesti.

 
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Art. 18 -Istruttoria relativa alla domanda di concessione

 

Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato dal responsabile, con le modalità previste dagli artt. 4 e 5 della L n. 241/90 e succ. mod e int. , ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi.
L'esame delle domande di concessione deve avvenire seguendo l'ordine progressivo di presentazione.
Tutti i progetti per i quali viene richiesta la concessione devono essere sottoposti, obbligatoriamente, prima di ogni determinazione in ordine alle relative richieste, all'esame, per quanto di loro competenza ai sensi delle norme legislative vigenti, dai seguenti organi:

 
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Art. 19 - Progetti di massima

 

È consentito, in via eccezionale, per edifici e complessi edilizi o opere di urbanizzazione di notevole interesse, sottoporre preventivamente al parere dell'Ufficio tecnico, anche progetti preliminari, allo scopo di ottenere il suo giudizio ed eventuali direttive per modifiche e/o integrazioni.

 
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Art.19 bis - Attribuzioni della Commissione Edilizia

 

La Commissione Edilizia è l'organo consultivo del Comune nel settore urbanistico ed edilizio e il suo compito consiste nel coadiuvare l'Amministrazione, attraverso l'espressione di pareri tecnico - amministrativi.
Il parere della Commissione Edilizia sui progetti edilizi riguarda, oltre agli aspetti di legittimità tecnica e giuridica, anche gli aspetti estetici dell'opera ed il suo inserimento nel contesto urbano, paesistico ed ambientale.
Il parere della Commissione Edilizia è obbligatorio nella valutazione della mancanza di pregiudizio per l'assetto territoriale nel caso di rilascio di concessioni in sanatoria ad immobili realizzati in aree soggette a vincoli di piano e nella valutazione dell'interesse pubblico alla demolizione nel caso di annullamento di concessioni edilizie.
La Commissione Edilizia dà parere non vincolante, ove richiesto, al Responsabile dell'UTC e al Consiglio comunale, secondo le rispettive competenze:

  1. sulle varianti al presente Regolamento edilizio e alle previsioni del PRG vigente;
  2. sui piani esecutivi redatti in applicazione del PRG vigente;
  3. sui piani di lottizzazione di iniziativa privata;
  4. sui progetti delle opere soggette a concessione edilizia e sulle relative varianti;
  5. in via preliminare su progetti di massima relativi ad opere di particolare importanza;
  6. su eventuali direttive per l'esecuzione dei lavori;
  7. su tutte le questioni di carattere urbanistico ed edilizio, riguardanti la applicazione del PRG all'interno del territorio comunale, che il Responsabile dell'UTC ritenga di dover sottoporre.
 
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Art.19 ter - Composizione della Commissione Edilizia

 

La C.E. si compone di membri di diritto e di membri elettivi, nominati con determinazione sindacale cosi distinti:
Sono membri di diritto:

 
  1. il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale o un Tecnico responsabile di servizio dell'Ufficio tecnico da lui delegato che la presiede;
  2. il Responsabile del Servizio di Igiene pubblica della AUSL o un suo delegato;

Sono membri elettivi:

 
  1. un Avvocato
  2. un Geologo
  3. un Ingegnere
  4. un Architetto
  5. un Geometra
  6. un Agronomo
  7. un Esperto

L'Avvocato, il Geologo, l'Ingegnere, l'Architetto, l'Agronomo ed il Geometra saranno nominati con determinazione sindacale su terna proposta dai rispettivi ordini professionali, che dovranno formularle sulla base di comprovata competenza, esperienza e professionalità, nei relativi settori e per le materie che ineriscono il campo urbanistico.
L'esperto sarà designato dal Sindaco sulla base dei curricula presentati a seguito di invito pubblicato all'Albo Pretorio rivolto a ingegneri, architetti, geometri, periti edili o industriali, geologi, agronomi, giuristi, amministrativisti ed urbanisti, esperti in materie attinenti l'attività della Commissione.
Il Sindaco, con propria determinazione, può nominare membri supplenti nella misura massima di quanti sono gli elettivi, per sostituire questi ultimi in caso di motivata assenza; può anche chiedere la consulenza di tecnici specializzati, nei casi in cui lo ritenga necessario.
 

L'elezione dei membri è regolata dal R.D. n.383/1934; valgono per essi le norme di incompatibilità di parentela prevista per gli Assessori (L.n.148/1915 art.136); inoltre i membri possono essere componenti di organi statali o regionali ai quali competono, in base alle norme vigenti, attribuzioni di controllo preventivo o successivo sull'attività urbanistico-edilizia del Comune (Circ.Min.LL.PP. n.3968/1966).
La CE dura in carica fino all'insediamento del nuovo Sindaco eletto; i membri sono rieleggibili. Si ritengono decaduti i membri elettivi che si assentono per più di tre sedute consecutive senza giustificato motivo.

 
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Art.19 quater - Funzionamento e Pareri della Commissione Edilizia

 

La Commissione Edilizia si riunisce nella Sede Municipale almeno una volta al mese. La convocazione deve essere comunicata per iscritto dal Segretario e pervenire almeno tre giorni prima della seduta. Le riunioni della Commissione Edilizia sono valide se interviene la metà più uno dei componenti, tra i quali il Presidente;
Gli avvisi di convocazione ai componenti della C. E. devono essere notificati agli stessi almeno tre giorni prima della seduta nel domicilio eletto da ciascuno di essi. L'avviso di convocazione dovrà essere affisso all'Albo pretorio, completo di ordine del giorno, almeno tre giorni prima della seduta.
Il numero legale dei presenti la Commissione deve essere verificato al momento di ogni votazione.
La funzione di segretario dalla CE viene svolta da un impiegato dell'U.T.C. designato a tale scopo dal proprio dirigente;
La funzione di relatore viene svolta dal funzionario Tecnico dell'UTC responsabile per l'edilizia privata designato a tale scopo dal proprio Dirigente.
L'ordine del giorno della riunione contiene tutte le pratiche trasmesse dal responsabile del procedimento, secondo l'ordine di presentazione. I pareri sui progetti posti all'ordine del giorno debbono essere espressi entro il termine di 10 giorni, dalla data di trasmissione degli atti da parte del responsabile del procedimento. Decorso tale termine senza la formulazione del parere della Commissione Edilizia, il responsabile del procedimento formula al responsabile del settore la proposta motivata per l'emanazione del provvedimento, segnalando al contempo, al responsabile del settore e al Sindaco i motivi per cui il termine non è stato rispettato.
La Commissione Edilizia, qualora lo ritenga necessario per l'espressione del parere, può procedere ad un supplemento di istruttoria:
 

Il parere definitivo della Commissione sarà espresso nel corso della successiva seduta ovvero entro 10 giorni dal ricevimento degli atti eventualmente richiesti.
I pareri della Commissione Edilizia potranno avere il seguente contenuto:

  1. Parere favorevole;
  2. Parere favorevole condizionato;
  3. Sospensivo per supplemento di istruttoria;
  4. Parere contrario.
 

Il parere contrario dovrà essere adeguatamente motivato, elencando tutte le carenze che hanno portato al rigetto dell'istanza e potrà enunciare gli eventuali criteri di revisione del progetto.
Il parere della Commissione è valido quando sia stato espresso dalla maggioranza dei commissari presenti alla seduta. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
I componenti della Commissione Edilizia non possono presenziare all'esame e alla valutazione dei progetti da loro elaborati, o all'esecuzione dei quali siano comunque interessati, in quanto proprietario dell'area, di aree confinanti con la propria, di aree appartenenti a parenti (sino al quarto grado). In tal caso il componente dovrà manifestare il suo interesse, abbandonare la seduta e non partecipare alla discussione (tranne che non sia espressamente convocato per fornire chiarimenti relativi al progetto presentato) e all'emissione del parere. La trasgressione comporta la revoca da membro della Commissione e la segnalazione all'Ordine od al Collegio di appartenenza.
Delle adunanze della Commissione Edilizia viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e da tutti i commissari presenti alla seduta, che riporta i pareri espressi su tutti i progetti esaminati.
I pareri della Commissione Edilizia sono notificati con comunicazione scritta agli aventi causa e a chiunque, avendone titolo, ne faccia richiesta.

 
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CAPO IV
Rilascio, condizioni e validità
delle concessione e delle autorizzazioni

 

Art.20 - Rilascio delle concessioni

 

A seguito del parere espresso dall'Ufficio tecnico e dalla Commissione Edilizia, ove richiesto, il Funzionario responsabile decide sull'istanza di concessione.
Per le istanze respinte viene data comunicazione motivata all'interessato da parte del Funzionario responsabile.
Per le istanze che possono essere accolte viene fatta analoga comunicazione all'interessato invitandolo eventualmente a completare la documentazione occorrente per il rilascio della concessione.
L'eventuale rilascio della concessione da parte del Funzionario responsabile, in difformità dal parere dell'Ufficio tecnico deve essere motivato.
La concessione è rilasciata dal Funzionario responsabile al proprietario dell'area o a chi abbia titolo per richiederla con le modalità, con la procedura e con gli effetti delle leggi vigenti e in conformità alle previsioni dello strumento urbanistico comunale e del presente regolamento.
Per gli immobili di proprietà dello Stato la concessione è data a coloro che siano muniti di titolo, rilasciato dai competenti organi dell'amministrazione, al godimento del bene.
La concessione può essere condizionata alla osservanza di particolari adempimenti, modalità e limitazioni.
In particolare il rilascio della concessione è sempre condizionato alla esistenza ed alla funzionalità delle opere di urbanizzazione primaria, o alla previsione da parte del comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno del privato costruttore di eseguire tali opere a proprie spese
contemporaneamente alla costruzione oggetto della concessione sino alle reti urbane più vicine.
Il rilascio della concessione di edificare nell'ambito dei singoli lotti di una lottizzazione è subordinata alla realizzazione da parte del lottizzante delle opere di urbanizzazione primaria relative ai lotti stessi ed al loro collaudo da parte dell'Ufficio tecnico.
La concessione invece non può essere subordinata alla esistenza di opere di urbanizzazione nelle zone rurali.
Il rilascio della concessione è altresì subordinato alla consegna all'Ufficio Tecnico Comunale di: 

  1. autorizzazione rilasciata dal Genio Civile ai sensi e per gli effetti delle leggi che regolano l'edificazione in zona sismica ed eventuali altri pareri e/o nulla osta richiesti da norme vigenti, secondo quanto riportato nel precedente art. 13;
  2. documentazione dell'avvenuto versamento su c/c vincolato presso la tesoreria del Comune dei diritti di segreteria e della quota di contributo relativa all'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria o atto d'obbligo contenente le modalità e le garanzie stabilite dal Comune nel caso in cui il titolare della concessione, a scomputo totale o parziale della quota dovuta per tale contributo, si obbliga a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, ovvero, in caso di rateizzazione del contributo medesimo, le idonee garanzie finanziarie anche a mezzo di fidejussione bancaria o polizza cauzionale rilasciata da imprese di assicurazione;
  3. ricevute attestanti l'avvenuto pagamento a favore delle casse di Previdenza per professionisti od analoghe provvidenze, ove richieste;
  4. dichiarazione, sottoscritta dal richiedente la concessione, con la quale viene vincolata un'area libera o un locale alla destinazione di parcheggio privato, nella misura stabilità dall'art. 41 della L.765/1967 e succ. mod. e con le modalità specificate dall'art.31 della L.R.21/1973.

La concessione di edificare viene notificata al richiedente corredata da una copia dei disegni approvati, debitamente vistati dal Comune, con la comunicazione scritta dell'ammontare della quota di contributo relativa al costo di costruzione da corrispondere in corso d'opera con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune e comunque non oltre i 60 giorni dalla ultimazione dei lavori relativi all'oggetto della concessione.
Dell'avvenuto rilascio della concessione viene data notizia al pubblico mediante affissione per la durata di 15 gg. consecutivi, nell'albo pretorio del comune, con la specificazione del titolare, della località nella quale la costruzione deve sorgere e del tipo di costruzione.
Chiunque può prendere visione presso gli uffici comunali, della concessione e dei relativi atti di progetto e ricorrere contro il rilascio della concessione stessa in quanto essa sia in contrasto con le disposizioni di legge, dei regolamenti o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici, e pertanto passibile di annullamento.
La domanda di concessione si intende accolta qualora entro centoventi giorni dal ricevimento della istanza non venga richiesta ulteriore documentazione o non venga comunicato all'interessato un provvedimento motivato di diniego.
In questo caso il richiedente la concessione può iniziare i lavori con le modalità e sotto le condizioni precisate nell'art. 2 della L.R. 31.5.1994. n. 17.
Un progetto respinto può essere ripresentato solo nel caso di varianti che giustifichino un nuovo esame.
La concessione può essere rilasciata anche ad uno solo dei comproprietari del suolo e/o del manufatto purché comprovi mediante atto notorio di avere la disponibilità del suolo o del manufatto, facendo salvi i diritti degli altri proprietari.
L'atto di concessione, nonché l'eventuale atto di impegno unilaterale e la convenzione previsti dall'art.7 della legge 28 gennaio 1977, n.10 debbono essere trascritti a cura dell'Amministrazione comunale e a spese dei richiedenti, nei registri immobiliari, in modo da risultare sia la destinazione dell'immobile sia le aree di pertinenza asservite all'immobile stesso. Ove venga ritenuto opportuno il Funzionario responsabile può richiedere che venga prodotto un Atto d'asservimento di vincolo permanente di inedificabilità assoluta dell'area la cui estensione è stata considerata ai fini della determinazione della volumetria di progetto, secondo i parametri urbanistici vigenti nell'area interessata dalla costruzione.
In ogni caso l'Ufficio tecnico comunale, al momento del rilascio di ogni concessione edilizia, dovrà provvedere a riportare sull'elaborato di zonizzazione del Prg il perimetro esatto dell'area impegnata con la concessione, riportandone gli estremi di identificazione.

 
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Art. 21 - Efficacia e validità della concessione - Responsabilità

 

Il rilascio della concessione fa sempre salvi, in ogni caso, i diritti di terzi e le opere con la stessa approvate si intendono concesse nel rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari che disciplinano l'attività urbanistico-edilizia.
La concessione è personale ed è valida esclusivamente per la persona fisica o giuridica alla quale è intestata.
In caso di trasferimento della concessione o dell'immobile, l'acquirente, gli eredi e gli aventi causa del titolare della concessione devono chiedere la variazione dell'intestazione della concessione stessa e il Funzionario responsabile, accertatane la legittimità, provvede a rilasciare un atto di trasferimento della
concessione.
In conseguenza della variazione predetta non si modificano in alcun modo i termini di validità e di decadenza previsti per la concessione originaria.
Il titolare della concessione, il Direttore dei lavori e la ditta appaltatrice (e l'assistente, nel caso di lavori in economia) sono responsabili di ogni inosservanza sia delle norme generali di leggi e regolamenti che delle modalità di esecuzione stabilite dalla concessione.

 
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Art. 22 - Decadenza, rinnovo e annullamento delle concessioni

 

La concessione si intende decaduta se entro 365 giorni dalla data di notifica non siano stati iniziati i lavori ai quali la concessione si riferisce o se, dopo iniziati, essi siano rimasti sospesi per più di 180 gg., salvo condizioni particolari inserite nella concessione stessa.
Il termine di cui sopra può essere prorogato, per una sola volta e per un massimo di 180 gg., solo in caso di comprovate circostanze estranee alla volontà del concessionario.
La durata complessiva della concessione non può essere superiore a tre anni dalla data di inizio dei lavori.
Un periodo più lungo per l'ultimazione dei lavori può essere consentito dal Funzionario responsabile esclusivamente in considerazione della mole delle opere da realizzare o delle sue particolari caratteristiche costruttive.
È ammessa la proroga del termine per la ultimazione dei lavori con provvedimento motivato e solo per fatti estranei alla volontà del concessionario che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione.
La proroga può sempre essere prevista quando si tratti di opere pubbliche, il cui finanziamento sia preventivato in più esercizi finanziari.
Per le sole opere di completamento può essere concessa, a richiesta dell'interessato e per giustificati motivi, una ulteriore proroga non superiore ad un anno, per l'ultimazione dei lavori.
Qualora entro i termini suddetti per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, i lavori stessi non siano stati iniziati o ultimati, il concessionario deve richiedere una nuova concessione.
Nel caso di opere di ridotta entità o di concessioni relative alla ultimazione di opere oggetto di precedenti concessioni, non completamente utilizzate, il Funzionario responsabile può stabilire per l'ultimazione dei lavori, termini più brevi di quelli sopra detti.
L'entrata in vigore di nuove prescrizioni urbanistiche comporta la decadenza delle concessioni in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori risultino già iniziati e che essi vengano completati entro il termine di anni tre dalla data di inizio.
La concessione, fatte salve le altre sanzioni previste dalle leggi vigenti, deve essere annullata quando risulti che:

  1. sia stata ottenuta in base ad atti od elaborati di progetto alterati o comunque non riflettenti lo stato di fatto esistente all'atto dell'inizio dei lavori;
  2. il titolare contravvenga in modo grave a disposizioni generali o particolari di leggi o di regolamenti o alle condizioni inserite nella concessione ed esegua varianti essenziali al progetto non preventivamente autorizzate;
  3. il direttore dei lavori indicato non abbia assunto l'effettiva direzione, l'abbia abbandonata o sia stato sostituito senza che ne sia stata data, nei termini, la prescritta comunicazione al Comune;
  4. nei casi di accertata illegittimità, previo parere dell'Ufficio tecnico.
 
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Art. 23 - Modalità per le autorizzazioni

 

Nell'atto di autorizzazione sono stabilite dal Funzionario responsabile le condizioni e le norme alle quali l'autorizzazione stessa s'intende subordinata nonché l'arco temporale entro il quale devono essere iniziate e completate le opere.
Il Funzionario responsabile, sentiti il Tecnico comunale e il Responsabile dell'Igiene pubblica, ha sempre la facoltà di imporre con l'autorizzazione stessa particolari prescrizioni e l'osservanza di cautele e di modalità a tutela del decoro cittadino, della sicurezza del traffico, dell'igiene e dell'incolumità pubblica.
Le autorizzazioni si intendono in tutti i casi accordate:

  1. senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
  2. con l'obbligo del titolare di riparare o risarcire tutti i danni derivanti dalle opere;
  3. con la facoltà del Comune di imporre, in caso di sopravvenute necessità, nuove condizioni e prescrizioni.

Per particolari manufatti di carattere provvisorio anche non infissi al suolo, necessari per far fronte ad esigenze stagionali o transitorie e attivi comunque per periodi di tempo inferiori ad un anno, può essere rilasciata una autorizzazione con validità temporalmente limitata; nel provvedimento deve essere espressamente indicata la scadenza o periodicità della autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può, per particolari ragioni da motivare adeguatamente, essere rilasciata anche in deroga alle norme ed ai parametri di zona fissati nel Prg, dietro parere favorevole dell'Ufficio tecnico.
I manufatti di cui sopra devono avere le dimensioni strettamente necessarie per lo svolgimento della funzione, essere realizzate in materiali leggeri e possedere comunque requisiti di agevole trasportabilità.
Il soggetto autorizzato ad insediare il manufatto provvisorio è tenuto a rimuovere lo stesso e a rimettere in pristino l'area interessata nel termine di quindici giorni dalla data di scadenza della autorizzazione; in caso di mancata rimozione e remissione in pristino l'Amministrazione provvede direttamente in danno
dell'inadempiente.
Nel caso in cui i manufatti insistano su aree di proprietà comunale il Funzionario responsabile deve rilasciare l'autorizzazione di cui al successivo art. 84 secondo le modalità ivi precisate.

 
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Art. 24 - Rinnovo, decadenza e annullamento delle autorizzazioni

 

Per le autorizzazioni l'interessato può, entro il termine di scadenza stabilito, presentare domanda diretta ad ottenere il rinnovo, che può essere accordato dal Funzionario responsabile, anche senza la presentazione della documentazione prescritta per il rilascio, sempreché nel frattempo non siano intervenute modificazioni nella normativa vigente al riguardo.
L'entrata in vigore di nuove norme legislative e regolamentari disciplinanti la materia oggetto dell'autorizzazione, comporta la decadenza delle autorizzazioni relative a lavori od opere che non siano ancora iniziati, che risultino in contrasto con le stesse; in tal caso l'interessato può chiedere il rilascio di una nuova autorizzazione in conformità alle nuove disposizioni.
Il rinnovo delle autorizzazioni di cui ai precedenti commi può essere negato per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.
Le autorizzazioni possono, in genere, essere annullate:

  1. quando sono state ottenute con dolo od errore provocato dall'interessato mediante travisamento di fatti o presentazione di atti e/o elaborati alterati;
  2. se il titolare contravviene in modo grave a disposizioni generali e particolari di leggi e regolamenti ed alle condizioni e prescrizioni stabilite nella stessa autorizzazione;
  3. nei casi di acclarata illegittimità.

Nei casi di decadenza e di annullamento il titolare dell'autorizzazione non ha diritto ad alcun compenso o risarcimento da parte del Comune a qualsiasi titolo.

 
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Art.25 - Varianti al progetto approvato oggetto di concessione o autorizzazione

 

Qualora si manifesti la necessità di varianti, gli interessati possono presentare i relativi progetti che sono soggetti a procedura analoga a quella seguita per il progetto originario.
Con la determinazione del Funzionario responsabile in merito alla variante non vengono modificati i termini di validità e di decadenza fissati dal progetto originario; in assenza di una determinazione del Funzionario responsabile sul progetto di variante entro il termine di 60 gg. dalla sua presentazione, il progetto originario conserva la propria validità ed efficacia ad ogni conseguente effetto e la eventuale ripresa dei lavori secondo il progetto originario, relativo alle parti soggette a variazioni, si intende come rinuncia alla variante stessa.
Qualora in corso d'opera, si presenti l'opportunità di eseguire piccole varianti che non modificano la volumetria totale, le superfici utili e le destinazioni d'uso delle singole unità immobiliari, l'istanza di variante si intende accolta se il Funzionario responsabile non si pronuncia entro 30 gg. dalla data in cui detta istanza è stata presentata al Comune.
In tal caso il richiedente può dare corso ai lavori relativi alla variante dando comunicazione al Funzionario responsabile del loro inizio. Tale disposizione non si applica per interventi in edifici soggetti ai vincoli previsti dalle leggi 1/6/1939, n.1089 e 29/6/1939 n.1497.
Le varianti devono in ogni caso essere richieste prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori ed essere approvate prima del rilascio del certificato di agibilità o abitabilità.

 
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Art. 26 - Ricorsi

 

Il richiedente la concessione o autorizzazione può ricorrere contro la decisione del Funzionario responsabile, relativa alla richiesta di concessione o autorizzazione, entro e non oltre 60 gg. dalla data di notifica del provvedimento medesimo, presentando ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) nei modi e nei termini di legge, ovvero, entro 120 giorni, mediante ricorso straordinario al Presidente della Regione.

 
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Art. 27 - Deroghe

 

Il Funzionario responsabile, nei casi e nei modi previsti dalle leggi vigenti e previa delibera del Consiglio comunale, sentito l'Ufficio tecnico, può rilasciare concessioni in deroga a norme del presente Regolamento e del vigente strumento urbanistico, per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, (ai sensi dell'art.16 della L.765/1967, del decreto legislativo n. 267 del 2000, art. 42, comma 2, lettera b); della legge 21 dicembre 1955, n. 1357, art. 3, e succ. mod. ed integrazioni) , nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.
La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione del presente PRG, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
Nel caso in cui le varianti a norme regolamentari o di PRG riguardino opere pubbliche di competenza comunale, si applicano le disposizioni contenute nel Testo unico sulla espropriazione.

 
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CAPO V
Esecuzione, controllo delle opere e violazioni 

 

Art. 28 - Inizio dei lavori

 

L'inizio dei lavori è subordinato alla osservanza delle disposizioni contenute nella L.n.64/1974 e nella L.1086/1971 e relativi decreti di attuazione, e nel D.P.R. 22.4.1994, n.425, art. 2, per quanto attiene la nomina del collaudatore statico.
La data di inizio dei lavori deve essere comunicata al Comune ed all'Ufficio del Genio civile.
Il tracciamento e le quote di tutte le nuove costruzioni dovranno attenersi agli allineamenti ed ai capisaldi altimetrici che, entro 15 gg. dalla richiesta, saranno indicati e fissati dal Tecnico Comunale prima dell'inizio della costruzione, in apposito verbale che dovrà essere redatto in doppio esemplare firmato, ciascuno, dalle due parti.
In tale verbale dovrà risultare, in particolare, la quota della fognatura pubblica nel punto di allaccio relativo.
Prima dell'inizio dei lavori deve essere affissa in cantiere una tabella avente le caratteristiche precisate nel successivo art.87.
Nel caso di necessità di occupazione di suolo pubblico, deve essere fatta separata domanda al Funzionario responsabile, con indicazione planimetrica dell'area da includere nel recinto del cantiere, per ottenere la concessione temporanea per la durata presunta dei lavori. La concessione è rinnovabile di sei mesi in sei mesi ed è subordinata al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche ed al versamento cauzionale per la rimessa in pristino, sia di terrazzamento, sia di pavimentazione o vegetazione, allo scadere della concessione oppure in caso di prolungata sospensione dei lavori.
Trascorsi i 90 (novanta) giorni dall'avvenuto ripristino del suolo pubblico manomesso, previo accertamento dello stato dei luoghi disposto dall'Autorità comunale, il predetto deposito cauzionale viene restituito per intero o in parte a seconda che il ripristino sia stato eseguito a regola d'arte o meno.

 
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Art. 29 - Controllo sull'esecuzione dei lavori e vigilanza delle costruzioni

 

La corrispondenza della modalità di esecuzione dei lavori alle norme contenute nelle leggi vigenti e nel presente Regolamento Edilizio, nonché ai disegni di progetto ed alle eventuali prescrizioni inserite nel provvedimento autorizzativo (concessione o autorizzazione edilizia), sarà assicurata dal controllo esercitato dal Comune a mezzo dei suoi funzionari ed agenti.
A tal uopo la concessione/autorizzazione e i disegni allegati, o la loro copia conforme, dovranno essere costantemente tenuti a disposizione dei suddetti funzionari sul luogo della costruzione fino a che l'opera non sia ultimata.
Nell'eventualità di interruzione dei lavori per qualsiasi causa, il proprietario dovrà darne avviso al Funzionario responsabile, il quale disporrà gli eventuali provvedimenti necessari per assicurare, durante l'interruzione stessa, la pubblica incolumità, l'igiene e il decoro, dandone comunicazione scritta all'interessato.
Tali provvedimenti dovranno essere attuati a cura e spese dell'intestatario della concessione.
Tutti gli addetti alla vigilanza sulle costruzioni hanno diritto al libero accesso ai cantieri e ad eseguire qualsiasi operazione di controllo.

 
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Art. 30 - Rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei diritti di terzi

 

La CONCESSIONE o l'AUTORIZZAZIONE costituiscono una semplice presunzione della conformità delle opere stesse alle leggi ed ai regolamenti in vigore, nonchè alle reali dimensioni e condizioni del terreno da utilizzare e dei fabbricati circostanti; esse non esonerano pertanto il beneficiario dall'obbligo di attenersi a dette leggi e regolamenti sotto la sua responsabilità, e restano sempre salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.
Nel corso dei lavori nessuna variazione od aggiunta può essere fatta al progetto approvato senza averne ottenuto specifica autorizzazione, a meno delle variazioni che rientrano tra quelle contemplate dall'art. 15 L. 47/85.

 
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Art. 31 - Ultimazione dei lavori Dichiarazione di abitabilità e agibilità

 

Affinché gli edifici di abitazione o parti di essi possano essere utilizzati il proprietario deve richiedere al Sindaco il certificato di abitabilità o agibilità, allegando alla richiesta la sotto elencata documentazione:

  1. una perizia giurata a firma del tecnico responsabile dei lavori che attesti la conformità rispetto al progetto approvato ed alle eventuali condizioni poste all'atto della concessione, l'avvenuto prosciugamento dei muri e la salubrità degli ambienti e il rispetto delle norme igieniche stabilite dal presente regolamento, in particolare per quanto attiene l'approvvigionamento idropotabile e lo scarico dei liquami;
  2. certificato di conformità delle opere eseguite alle norme per le costruzioni in zona sismica, rilasciato dal Genio Civile;
  3. certificato di collaudo delle strutture in c.a. rilasciato da un ingegnere o architetto ai sensi dell'art.7 della L.n.1086/1971, munito dell'attestazione dell'avvenuto deposito presso l'Ufficio del Genio civile;
  4. dichiarazione presentata dal direttore dei lavori per l'iscrizione al Catasto dell'immobile, con la relativa attestazione di avvenuta presentazione apposta dagli uffici del Catasto;
  5. certificato di collaudo da parte del Comando provinciale dei Vigili del fuoco nei casi previsti dalla legge;
  6. dichiarazioni e certificazioni di conformità inerenti l'applicazione delle norme relative agli impianti tecnologici;
  7. ricevute attestanti il pagamento dei contributi di cui all'art.3 della L.10/1977;ricevuta attestante il pagamento di eventuali diritti comunali;
  8. eventuale altra documentazione prescritta dalle leggi vigenti.

Il certificato è rilasciato dal Funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda corredata dai documenti sopraelencati; entro tale termine il Funzionario responsabile può disporre, a mezzo dell'ufficio tecnico, una verifica dei requisiti di abitabilità.
Trascorso tale termine senza che sia data al richiedente diversa comunicazione l'abitabilità si intende attestata.
Eventuali integrazioni documentali, che non siano già nella disponibilità della Amministrazione e che essa non possa acquisire autonomamente, devono essere richieste dal Responsabile del procedimento entro 15 giorni dal ricevimento della istanza. In tal caso il termine di sessanta giorni decorre dalla data di presentazione della documentazione aggiuntiva richiesta.
Per gli immobili non residenziali il proprietario, dopo la denuncia di ultimazione dei lavori, dovrà richiedere la visita del tecnico del Comune, e del Responsabile del Servizio di Igiene pubblica per il rilascio della dichiarazione di agibilità, prevista dalle norme vigenti.
Nella perizia giurata allegata alla domanda di agibilità dovrà risultare la dichiarazione sottoscritta dal Direttore dei Lavori dalla quale risulti che le opere eseguite sono conformi al progetto approvato ed alle eventuali varianti, nonché alle eventuali prescrizioni indicate nell'atto di concessione.
Il Funzionario responsabile fisserà il giorno e l'ora della visita entro i due mesi successivi alla data della domanda e ne darà comunicazione scritta al proprietario che ha diritto di intervenire o di farsi rappresentare.
Costatata l'osservanza di tutte le norme igieniche ed edilizie, e particolarmente di quelle contenute nel presente regolamento, nelle leggi sanitarie e nella concessione il Funzionario responsabile rilascerà la dichiarazione di agibilità, che avrà efficacia dopo 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
Eventuali riduzioni di tale termine possono essere disposte su parere del Responsabile del Servizio di Igiene pubblica previa misurazione del grado di umidità, o, quando siano stati usati sistemi costruttivi che non comportino impiego in cantiere di malte o conglomerati.
Nel caso in cui l'opera sia stata realizzata in base a semplice dichiarazione di inizio attività, il progettista o altro tecnico abilitato, ultimati i lavori, rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato all'Ufficio Tecnico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività.

 
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Art. 32 - Responsabilità del titolare della Concessione/Autorizzazione, del committente, del costruttore, del direttore dei lavori e anche del progettista per le opere subordinate a denuncia di inizio attività

 

Il titolare del permesso di costruire, il committente, il costruttore e il direttore dei lavori sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, a quelle della C.E o A.E. e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso.
Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del titolo abilitativo, con esclusione delle varianti in corso d'opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente. In caso contrario il dirigente segnala al consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, che è passibile di sospensione dall'albo professionale.
Per le opere realizzate dietro presentazione di denuncia di inizio attività, il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui all'articolo 23, comma 1, l'amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

 
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Art. 33 - Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire in totale difformità o con variazioni essenziali

 

Sono interventi eseguiti in totale difformità dal titolo edilizio abilitativo (CE, AE, DIA) quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio o parte di esso diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del Titolo Edilizio, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire variazioni essenziali al progetto approvato ai sensi dell'art. 32 del presente R.E.
Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi del successivo art. 34, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la sospensione dei Lavori, la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi della normativa vigente.
Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.
L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al precedente comma, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari.
L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.
Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune.

 
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Art. 34 - Determinazione delle variazioni essenziali

 

Costituiscono variazioni essenziali al progetto approvato le opere aggiuntive abusivamente eseguite, quando si verifichi una o piu' delle seguenti condizioni:

  1. mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standards previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968;
  2. aumento della cubatura dell'immobile superiore al 20%;
  3. aumento della superficie utile calpestabile e dell'altezza dell'immobile superiore al 10%;
  4. la riduzione dei limiti di distanza dai confini o dai cigli stradali in misura superiore al 10%, rispetto a quelli prescritti;
  5. mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito;
  6. violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.

Le variazioni di cui ai punti b) e c) non possono comunque comportare aumento del numero di piani e delle unità abitative dell'immobile.
Per gli edifici la cui superficie utile calpestabile è superiore a mq 1000, la percentuale indicata nella lettera c) è dimezzata per la superficie eccedente il predetto limite.
Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.
Gli interventi così determinati, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette previste nel PRG, vengono considerati in totale difformità.

 
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Art. 35 - Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di Concessione Edilizia o in totale difformità

 

Gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia, eseguiti in assenza di C.E. o in totale difformità da essa, sono rimossi ovvero demoliti e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni del presente R.E., entro il congruo termine stabilito dal dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale con propria ordinanza, decorso il quale, la stessa è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell'abuso.
Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il dirigente o il responsabile dell'ufficio irroga una sanzione pecunaria pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, e con riferimento all'ultimo costo di produzione determinato con decreto ministeriale, aggiornato alla data di esecuzione dell'abuso, sulla base dell'indice ISTAT del costo di costruzione.
Per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di abitazione la sanzione è pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile, determinato a cura dell'agenzia del territorio.
Qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, l'amministrazione competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, ordina la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile dell'abuso, indicando criteri e modalità diretti a ricostituire l'originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 5164 euro.
Qualora le opere siano state eseguite su immobili, anche se non vincolati, compresi nelle zone omogenee A, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede all'amministrazione competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al
precedente comma. Qualora il parere non venga reso entro novanta giorni dalla richiesta il dirigente o il responsabile provvede autonomamente.
È comunque dovuto il contributo di costruzione di ai precedenti articoli.

 
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Art. 36 - Interventi eseguiti in parziale difformità alla Concessione, Autorizzazione o DIA

 

Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal titolo edilizio abilitativo sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell'ufficio.
Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso.
Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal titolo abilitativo, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio o da un tecnico abilitato all'esercizio della professione, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.
Sono da considerare opere eseguite in parziale difformità dalla concessione quelle le cui variazioni siano al di sotto dei limiti fissati alle lettere b, c e d del precedente art.34.
Non sono da considerare difformità parziali le variazioni ai parametri edilizi che non superino, per ciascuno di essi, la tolleranza di cantiere del 3 per cento.

 
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Art. 37 - Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici

 

Qualora sia accertata la realizzazione di interventi in assenza di Titolo edilizio abilitativo per l'edificazione, ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell'abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo.
La demolizione è eseguita a cura del comune ed a spese del responsabile dell'abuso.
Resta fermo il potere di autotutela dello Stato e degli enti pubblici territoriali, nonché quello di altri enti pubblici, previsto dalla normativa vigente.

 
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Art. 38 - Accertamento di conformità (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 13)

 

In caso di interventi realizzati in assenza Concessione o Autorizzazione edilizia, o in difformità alle medesime, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31 e 34, e fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda e comunque risulti conforme alle prescrizioni contenute nel PRG.
Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura non superiore a 5164 euro e non inferiore a 516 euro, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato dall'agenzia del territorio o da un tecnico abilitato
all'esercizio della professione.
Nell'ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso.
In caso di richiesta dell'autorizzazione in sanatoria in corso di esecuzione delle opere, la sanzione è applicata nella misura minima. Qualora le opere siano eseguite in assenza di autorizzazione in dipendenza di calamità naturali o di avversità atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale la sanzione non è dovuta.
Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.

 
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Art. 39 - Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività e accertamento di conformità

 

La realizzazione di interventi edilizi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro.
Quando le opere realizzate in assenza di denuncia di inizio attività consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonchè dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorità competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 10329 euro.
Qualora gli interventi di cui al comma 2 sono eseguiti su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede alla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali competente, apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 1. Se il parere non viene reso entro sessanta giorni dalla richiesta, il dirigente o il responsabile dell'ufficio provvede autonomamente.
In tali casi non trova applicazione la sanzione pecuniaria da 516 a 10329 euro di cui al comma 2.
Ove l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma, non superiore a 5164 euro e non inferiore a 516 euro stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato dall'agenzia del territorio.
La denuncia di inizio di attività spontaneamente effettuata quando l'intervento è in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 516 euro.
La mancata denuncia di inizio dell'attività non comporta l'applicazione delle sanzioni previste. Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione all'intervento realizzato, l'applicazione delle sanzioni e dell'accertamento di conformità.

 
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Art. 40 - Interventi eseguiti in base a permesso annullato

 

In caso di annullamento del permesso di costruire, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'agenzia del territorio o da un tecnico abilitato, anche sulla base di accordi stipulati tra quest'ultima e l'amministrazione comunale. La valutazione dell'agenzia è notificata all'interessato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.
L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di cui all'articolo 37.

 
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Art. 41 - Varianti in corso d'opera

 

Non si procede alla demolizione ovvero all'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli precedenti nel caso di realizzazione di varianti, purché esse siano conformi alle norme contenute nel presente R.E. e alle NTA del PRG, non comportino modifiche della sagoma ne delle superfici utili e non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unita immobiliari nonché il numero di queste ultime, e sempre che non si tratti di immobili vincolati ai sensi delle leggi 1°giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni e integrazioni.
Le varianti non devono comunque riguardare interventi di restauro, come definiti dall'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
L'approvazione della variante deve comunque essere richiesta prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
La mancata richiesta di approvazione delle varianti di cui al presente articolo non comporta l'applicazione delle norme previste nell'articolo 31 del presente regolamento.

 
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Art. 42 - Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte della regione

 

In caso di interventi eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in contrasto con questo o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici o della normativa urbanistico-edilizia, qualora il comune non abbia provveduto entro i termini stabiliti, la regione può disporre la sospensione o la demolizione delle opere eseguite.
Il provvedimento di demolizione è adottato entro cinque anni dalla dichiarazione di agibilità dell'intervento.
Il provvedimento di sospensione o di demolizione è notificato al titolare del permesso o, in mancanza di questo, al committente, al costruttore e al direttore dei lavori. Lo stesso provvedimento è comunicato inoltre al comune.
La sospensione non può avere una durata superiore a tre mesi dalla data della notifica entro i quali sono adottate le misure necessarie per eliminare le ragioni della difformità, ovvero, ove non sia possibile, per la rimessa in pristino.
Con il provvedimento che dispone la modifica dell'intervento, la rimessa in pristino o la demolizione delle opere è assegnato un termine entro il quale il responsabile dell'abuso è tenuto a procedere, a proprie spese e senza pregiudizio delle sanzioni penali, alla esecuzione del provvedimento stesso. Scaduto inutilmente tale termine, la regione dispone l'esecuzione in danno dei lavori.

 
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Art. 43 - Ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione

 

Il mancato versamento, nei termini stabiliti, del contributo di costruzione di cui all'articolo 11 comporta:

  1. l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;
  2. l'aumento del contributo in misura pari al 50 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
  3. l'aumento del contributo in misura pari al 100 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni.

Le misure di cui alle lettere precedenti non si cumulano.
Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al secondo comma si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.
Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del comma 2, il comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito nei modi previsti dalla normativa vigente.

 
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Art. 44 - Riscossione

 

I contributi, le sanzioni e le spese di cui ai precedenti articoli sono riscossi secondo le norme vigenti in materia di riscossione coattiva delle entrate dell'ente procedente.

 
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Comune di Palma di Montechiaro - www.comune.palmadimontechiaro.ag.it


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