Regolamento per i Trasporti Funebri
Il Regolamento dei Trasporti Funebri è stato approvato con delibera di Consiglio comunale n.25 del 25.03.2009, ed è composto di n. 31 articoli.
Il trasporto funebre è disciplinato dal Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990, n.285 e successive modificazioni, dai vigenti regolamenti locali di igiene e di polizia mortuaria e, nell'ambito comunale, dalle seguenti norme regolamentari;
- Art. 1 - Esercizio del trasporto funebre
- Art. 2 - Autorizzazione all'espletamento del Servizio
- Art. 3 - Domanda per il rilascio autorizzazione
- Art. 4 - Documentazione richiesta
- Art. 5 - Rilascio dell'Autorizzazione
- Art. 6 - Esenzione
- Art. 7 - Trasporto di cadavere
- Art. 8 - Modalità dei trasporti
- Art. 10 - Trasferimento di salme senza funerale
- Art. 11 - Morti per malattie infettive - diffusive o portatori di radioattività
- Art. 12 - Trasporti per e da altri comuni per seppellimento
- Art. 13 - Trasporto salme all'estero o dall'estero
- Art.14 - Trasporto nazionale di ceneri e di resti
- Art. 15 - Trasporti funebri Istituzionali
- Art. 16 - Modalità trasporti
- Art. 17 - Funerali di persone indigenti
- Art. 18 - Forniture trasporti
- Art. 19 - Dotazione organica di mezzi
- Art. 20 - Rimesse delle vetture funebri
- Art. 21 - Controlli igienici sanitari
- Art. 22 - Oneri a carico delle Ditte
- Art. 23 - Garanzia del servizio
- Art. 24 - Diritti per il trasporto funebre
- Art. 25 - Compenso fisso
- Art. 26 - Obblighi per le imprese
- Art. 27 - Trasferimento funzioni
- Art. 28 - Revoca dell'autorizzazione
- Art. 29 - Sanzioni
- Art. 30 - Divieti
- Art. 31 - Norme finali
Art. 1 - Esercizio del trasporto funebre
- Il trasporto funebre è disciplinato dal Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990, n.285 e successive modificazioni, dai vigenti regolamenti locali di igiene e di polizia mortuaria e, nell'ambito comunale, dalle seguenti norme regolamentari;
- I trasporti funebri sono esercitati nel Comune di Palma di Montechiaro in regime di libera concorrenza , nel rispetto delle norme vigenti e del presente Regolamento;
- Dall'entrata in vigore del presente regolamento, pertanto, il trasporto delle salme verrà svolto direttamente dalle imprese del Settore in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal Comune.
Art. 2 - Autorizzazione all'espletamento del Servizio
Le imprese che intendono svolgere il servizio in oggetto nel territorio del Comune di Palma di Montechiaro dovranno possedere i seguenti requisiti:
- Autorizzazione di commercio ai sensi della L.R. 28/99;
- Licenza per lo svolgimento dell'attività dell'agenzia di affari ai sensi dell'art.115 del T.U. pubblica sicurezza;
- Iscrizione al registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigiano e Agricoltura;
- Non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana e/o di non avere in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni, né di trovarsi in stato di sospensione dell'attività commerciale;
- Regolarità in ordine agli obblighi previsti dalle leggi in materia di assunzione del personale, di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni ed in materia assistenziale e previdenziale;
- Disponibilità continuativa di almeno n.1 auto funebre per il trasporto dei feretri di conforme alle vigenti norme nazionali, regionali e locali di polizia mortuaria e sanitaria, riconosciuti idonei dalla ASL competente ai sensi dell'art.20 del D.P.R. n.285/90;
- Disponibilità di almeno n. 4 unità di personale con mansione di necrofori/autisti;
- Insussistenza di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale, per:
- reati contro la fede pubblica, contro la pubblica amministrazione o contro il patrimonio o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo quando sia intervenuta la riabilitazione;
- misure di prevenzione di cui all'art.3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423, come da ultimo modificato dall'art.4 della legge 3 agosto 1998, n.327, finchè durano gli effetti dei provvedimenti che le hanno disposte;
- misure di sicurezza di cui all'art.215 del codice penale, finchè durano gli effetti dei provvedimenti che le hanno disposte;
- misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 31 maggio 1965, n.575 e successive modificazioni ed integrazioni;
- sentenza penale definitiva di condanna per i reati di cui agli artt. 416, 416/bis, 416/ter e 513/bis del codice penale;
- contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa;
- interdizione di cui all'art.32/bis del codice penale;
- incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione di cui agli artt 32/ter e 32/quater, del codice penale.
Art. 3 - Domanda per il rilascio autorizzazione
Le imprese interessate dovranno presentare apposita domanda all'Ufficio Protocollo del Comune di Palma di Montechiaro in carta legale indirizzata al Sindaco, contenente autocertificazione ai sensi di legge, circa il possesso dei requisiti di cui all'articolo precedente, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante e accompagnata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, con l'impegno di provvedere entro 30 giorni all'integrazione con copie autentiche della documentazione di cui al successivo articolo.
Art. 4 - Documentazione richiesta
La domanda di cui sopra dovrà essere accompagnata o integrata dai seguenti documenti:
- autorizzazione di commercio ovvero copia del modello di comunicazione al Comune dell'esercizio di commercio al dettaglio di vicinato;
- licenza di pubblica sicurezza;
- certificato di iscrizione al registro delle imprese;
- libretto di circolazione e del certificato di proprietà delle auto funebri;
- polizze di assicurazione della responsabilità civile di ogni autoveicolo;
- certificazione di idoneità, rinnovata annualmente, delle auto funebri rilasciata dall'ASL competente ai sensi dell'art.20 del DPR n.285/1990;
- documentazione inerente i propri listini al pubblico delle prestazioni e forniture;
- documentazione inerente la comunicazione del rischio di cui alle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive ai sensi di legge.
La certificazione Prefettizia Antimafia sarà acquisita d'ufficio, mentre le copie della licenza di pubblica sicurezza e del certificato di iscrizione al registro delle imprese, saranno acquisite dall'ufficio, ove necessario.
Ogni eventuale variazione a quanto riportato nella sopra indicata documentazione dovrà essere comunicata tempestivamente per iscritto all'Ufficio Servizi Cimiteriali.
L'impresa dovrà inoltre dichiarare nella domanda:
- di accettare integralmente le norme contenute nel presente disciplinare;
- di garantire la continuità del servizio di trasporto funebre;
- di garantire per ogni servizio di trasporto funebre un numero di persone non inferiore a quattro e che siano idonee alla specifica mansione;
- di impegnarsi ad accettare eventuali modifiche nella modalità di svolgimento dei cortei funebri;
- di obbligarsi a munire il personale, nell'espletamento dei servizi, di abbigliamento uniforme e decoroso, consono alla circostanza, nonché di apposito tesserino visibile di riconoscimento dell'impresa stessa;
- di garantire l'utilizzazione di autoveicoli ed attrezzature tali da assicurare con regolarità, efficienza e decoro il servizio in oggetto;
- il nominativo del proprio rappresentante quale responsabile della gestione del servizio ed eventuale delegato nei rapporti con il Comune;
- l'esatto indirizzo della sede stabile nel Comune di Palma di Montechiaro per la trattazione degli affari e per le eventuali comunicazioni, comprensivo necessariamente di utenza telefonica fissa, fax, utenza cellulare o simili;
- di obbligarsi alla reperibilità ininterrotta (7/7+24/24);
- di obbligarsi a fornire all'utenza informazioni chiare e complete relativamente ai servizi prestati, effettuando una pubblicità che escluda metodi ingannevoli ed indecorosi, con obbligo inderogabile per ogni contratto, di previa consegna all'utente di apposito foglio informativo dei servizi e delle tariffe che sarà firmato nell'originale, per ricevuta, dal richiedente il servizio;
- di obbligarsi ad applicare la tariffa preventivamente dichiarata congrua dalla Giunta municipale;
- di obbligarsi ad eseguire, nel rispetto della turnazione stabilita di concerto con il Responsabile dei servizi cimiteriali ed il Comando di P.M., i servizi comunali istituzionali previsti dal D.P.R. n.285 del 10.09.1990 di cui al successivo art. 15.
Art. 5 - Rilascio dell'Autorizzazione
- L'autorizzazione è rilasciata dal Responsabile dei Servizi cimiteriali, previa verifica dei requisiti previsti ed ha validità annuale;
- Qualunque sia l'epoca del rilascio, l'autorizzazione scade il 31 dicembre di ogni anno. Essa non è cedibile né trasferibile in nessun caso;
- L'Amministrazione comunale può tuttavia revocare le autorizzazioni in qualsiasi momento con semplice preavviso di 30 giorni da darsi con Raccomandata A.R. qualora ritenga che le modalità in atto non corrispondano più al pubblico interesse date le caratteristiche di pubblico servizio.
Entro 30 giorni dalla scadenza regolamentare, l'impresa dovrà depositare presso l'ufficio dei servizi cimiteriali autocertificazione nei modi di legge attestante la persistenza dei requisiti che varrà come richiesta di rinnovo, in uno alla ricevuta del versamento dei diritti comunali per il rinnovo dell'autorizzazione. In proposito, salvi gli accertamenti del Comune ai sensi di legge, vale la regola del silenzio-assenso, decorso il termine di giorni 60 dalla scadenza.
In difetto di autocertificazione e versamento stabilito, l'autorizzazione si intende automaticamente decaduta, presumendosi la rinuncia ad essa.
Art. 6 - Esenzione
L'autorizzazione non è necessaria per il trasporto di:
- salme provenienti da altro Comune, per le quali è previsto il completamento del servizio (compreso corteo funebre) dall'impresa che ha preso in carico in origine la salma;
- salme di militari il cui trasporto viene effettuato dall'Autorità militare con mezzi di pertinenza nonché il trasporto di feti e prodotti abortivi di nati morti, di ossa umane e resti mortali assimilabili e urne cinerarie.
Art. 7 - Trasporto di cadavere
- Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento della salma dal luogo di decesso al deposito di osservazione, all'obitorio, al cimitero, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario;
- Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta ed il collocamento nel feretro, il prelievo di quest'ultimo ed il trasferimento e la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali.
Art. 8 - Modalità dei trasporti
- I trasporti funebri comprendono il prelievo della salma dal luogo del decesso o dal deposito di osservazione o dall'obitorio;
- Il tragitto si svolge secondo le modalità stabilite con Ordinanza Sindacale. Raggiunto il Cimitero, la ditta che ha effettuato il trasporto provvederà con proprio personale allo scarico del feretro dalla autovettura ed alla consegna dello stesso al personale del cimitero;
- Nessun'altra sosta, salvi i casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco;
- Nei casi speciali di prevedibile notevole affluenza di persone alle esequie, il Comando di Polizia Municipale adotterà gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo di concerto con il Responsabile dei servizi cimiteriali;
- Il feretro è preso in consegna dagli incaricati al trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri documenti relativi alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero;
- Chi riceve il feretro compilerà il verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore.
Art. 9 - Nulla Osta
- L'Ufficiale dello Stato Civile rilascia l'autorizzazione al funerale. Se necessario, nell'autorizzazione deve essere specificato, oltre l'ora ed il giorno del funerale, anche il percorso da seguire secondo le eventuali indicazioni fornite dalla Polizia Municipale in sede di rilascio del precitato nulla osta;
- Il permesso di seppellimento e l'unita autorizzazione al trasporto devono essere esibiti al custode del cimitero il quale provvederà agli adempimenti di sua competenza solo dopo averne preso visione;
- Con Ordinanza del Sindaco verranno indicati i giorni nei quali non si effettuano servizi funebri.
Art. 10 - Trasferimento di salme senza funerale
- Il trasporto di cadaveri ai locali di osservazione per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo nonché all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo aventi le caratteristiche di cui al D.P.R. 285/90 e successive modificazioni, in modo che sia impedita la vista dall'esterno;
- Se la salma non è nella propria abitazione ma presso struttura sanitaria, istituto, albergo o simili, il Sindaco, su richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa dell'abitazione, ove il feretro viene trasferito, senza corteo, poco prima dell'ora fissata;
- Nelle stesse circostanze il Sindaco, sentito il dipendente dei servizi di igiene pubblica della ASL, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze;
- I predetti trasferimenti anteriori al funerale sono eseguiti in forma privata, senza corteo;
- I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di Studio e simili ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc. sono eseguiti con l'impiego di mezzi di cui al primo comma.
Art. 11 - Morti per malattie infettive - diffusive o portatori di radioattività
- Nel caso di morte per malattie infettive - diffusive il Dirigente del servizio di igiene pubblica della ASL, prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni;
- Nei casi di necessità scaturenti da motivi igienici, il dirigente del servizio di Igiene pubblica della ASL detterà le opportune istruzioni affinchè il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, tumulazione o cremazione; E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte;
- Per le salme che risultino portatrici di radioattività, il dirigente dei servizi igienici dell'ASL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.
Art. 12 - Trasporti per e da altri comuni per seppellimento
- Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato con atto del Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli 24 e seguenti del D.P.R. 285/90, ad eccezione:
- dei prodotti abortivi per i quali il trasporto è autorizzato dal servizio di igiene pubblica dell'ASL competente;
- dei casi di decesso sulla pubblica via o per accidente in luoghi pubblici o privati, per i quali il trasporto è autorizzato dalla pubblica autorità (autorità giudiziaria, carabinieri, Polizia di Stato);
- Nei casi di cui al comma 1, punto a), il trasporto avviene a mezzo di un contenitore rigido di materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile. In alternativa è consentita per tali trasporti l'utilizzazione delle normali casse di legno purchè il cadavere venga racchiuso in contenitori flessibili di plastica biodegradabile;
- La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto. Il decreto di autorizzazione è comunicato dal Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento, nonché ai sindaci dei comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze. Le salme devono essere trasportate, (dopo l'eventuale corteo funebre, funzione religiosa/civile) al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo sul cofano, ove presente;
- Fermo restando quanto previsto dal comma 1 art.6 del presente disciplinare, le salme provenienti da altri comuni o dall'estero devono essere accompagnate da regolare autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto i decesso. Le eventuali onoranze funebri possono partire dalla casa di abitazione, ove il feretro, previa autorizzazione scritta del servizio competente della ASL, può restare depositato prima dell'inizio del funerale;
- Il trasporto di cadavere da comune a comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico atto dal Sindaco del luogo in cui è avvenuto il decesso;
- Per i morti di malattie infettive diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui al D.P.R. 285/90 e successive modificazioni.
Art. 13 - Trasporto salme all'estero o dall'estero
A) Trasporti salme all'estero o dall'estero previsti da accordi internazionali (convenzione internazionale di Berlino).
I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1 luglio 1937, n.1379, sono soggetti alla osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione.
Le salme stesse debbono essere accompagnate dal "passaporto mortuario" previsto dalla convenzione medesima.
Per le salme da estradare dal territorio nazionale, il passaporto mortuario è rilasciato dal Sindaco del comune ove trovasi la salma.
Ai fini del rilascio del passaporto mortuario per le salme da trasferire all'estero, la documentazione da presentare al Sindaco è costituita da:
- domanda in bollo al Sindaco del Comune in cui si trova la salma da trasferire da parte dei familiari del defunto o da un incaricato dell'impresa di trasporti funebri;
- marca da bollo di valore legale corrente da applicare al passaporto mortuario;
- estratto dell'atto di morte;
- certificato rilasciato dall'unità operativa di igiene pubblica territorialmente competente, da cui risulti che sono state osservate le disposizioni, di cui agli artt. 30 e 32 del D.P.R. 285/90. Nell'eventualità di decessi per malattie infettivo-diffusive, nonché in presenza di salme portatrici di radioattività, il suddetto certificato deve attestare che sono state osservate le disposizioni di cui agli artt. 18 e 25 nella prima fattispecie e quella di cui al comma 3 dell'art.18 per la seconda fattispecie;
- autorizzazione alla sepoltura rilasciata dal Sindaco del Comune dove è avvenuto il decesso.
Per le salme da introdurre nel territorio nazionale, il passaporto mortuario è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.
Il passaporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n.1055.
B) Introduzione di salme da Stati esteri non aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino. Per l'introduzione in Italia di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare all'Autorità Consolare dello Stato italiano territorialmente competente la seguente documentazione:
- istanza in bollo;
- estratto dell'atto di morte;
- certificato causa di morte;
- certificato rilasciato dalla competente autorità sanitaria estera dalla quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui agli artt. 30 e 32 del D.P.R. n.285/90;
- autorizzazione alla sepoltura rilasciata dalla competente autorità estera di estradizione;
- altri eventuali documenti o dichiarazioni che il Ministero della Salute dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate. L'Autorità Consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione prodotta, trasmette l'istanza corredata dalla documentazione sopradetta al Sindaco del comune dove la salma è diretta oppure inoltra telegraficamente o per via telematica la richiesta e contemporaneamente trasmette i documenti al Sindaco.
Il Sindaco concede l'autorizzazione, informandone la stessa autorità consolare per il tramite del Ministero degli Affari Esteri.
Per l'introduzione in Italia da qualunque paese estero di resti mortali ed ossa umane, di ceneri di salma cremata, il trasporto della cassettina o dell'urna cineraria non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igienico-sanitarie stabilite per il trasporto delle salme.
C) Estradizione di salme in stati Esteri non aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino.
Per l'estradizione dal paese di salme dirette verso Stati non aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino, l'interessato dovrà presentare al Sindaco del comune ove trovasi la salma da trasferire la seguente documentazione:
- istanza in bollo;
- nulla osta, per l'introduzione della salma da parte dell'autorità Consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;
- certificato rilasciato dall'unità operativa di igiene pubblica territorialmente competente che attesti che sono state osservate le disposizioni di cui agli artt. 30 e 32 del D.P.R. n.285/90. Nell'eventualità di decessi per malattie infettivo-diffusive, nonché in presenza di salme portatrici di radioattività, il suddetto certificato deve attestare che sono state osservate le disposizioni di cui agli artt. 18 e 25 nella prima fattispecie e quella di cui al comma 3 dell'art.18 per la seconda fattispecie;
- estratto dell'atto di morte;
- altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Salute dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate. Il Sindaco, ricevuta la domanda corredata dalla documentazione sopradetta, concede l'autorizzazione entro e non oltre 10 giorni.
D) Trasporti internazionali di ceneri e resti mortali.
Per l'introduzione e l'estradizione di resti mortali completamente mineralizzati e di ceneri, il trasporto degli stessi raccolti in cassettina o urna cineraria non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igienico-sanitarie, diversamente da quanto stabilito per il trasporto delle salme.
L'autorizzazione al trasporto è rilasciata dal Sindaco del comune ove sono custoditi i resti mortali o le ceneri.
Tale autorizzazione deve contenere: generalità del defunto, data di morte, data di cremazione o di esumazione o di estumulazione e destinazione.
Per l'estradizione verso Stati esteri non aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino, dovrà comunque essere sempre acquisito il nulla osta dell'autorità consolare ove i resti o le ceneri sono destinati, ai sensi dell'art.29, comma 1, lettera a), del D.P.R. 285/90.
Art.14 - Trasporto nazionale di ceneri e di resti
- Il trasporto fuori dal Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco;
- Se il trasporto è diretto o proveniente da o per uno Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90;
- Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili;
- Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660 chiusa con saldatura anche a freddo e recanti nome e cognome del defunto e, se conosciuto, l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento;
- Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.
Art. 15 - Trasporti funebri Istituzionali
- Costituiscono servizi istituzionali e spettano al Comune che li esercita mediante le imprese autorizzate:
- recupero e trasporto di salme provenienti da abitazioni inadatte, dirette al deposito di osservazione;
- recupero e trasporto di salme di persone morte in solitudine;
- recupero e trasporto di salme per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;
- recupero e trasporto di salme di cui non sia possibile accertare l'identità;
- recupero e trasporto delle salme accidentate o rinvenute nel territorio comunale a causa di decesso sulla pubblica via per accidente o per altra causa anche in luogo privato per essere messe a disposizione, a seconda dei casi, dell'Autorità giudiziaria o sanitaria e trasporto di salme all'obitorio indicato dall'Autorità giudiziaria, per interventi autoptici;
- recupero e trasporto di persone indigenti per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art.17.
Art. 16 - Modalità trasporti
- I trasporti di cui al precedente articolo sono effettuati in carro chiuso (art.19 D.P.R. 285/90) ed in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita (art. 17 D.P.R. 285/90);
- In tutti i casi di trasporti relativi a servizi istituzionali, il recupero di salme dovrà essere effettuato mediante il pronto intervento del carro funebre il quale dovrà recarsi sul posto dell'incidente nel tempo massimo di 60 (sessanta) minuti dalla chiamata; nei casi di legge, su indicazione dell'autorità giudiziaria, la salma sarà trasportata all'obitorio comunale;
- Per detto servizio dovranno essere messi a disposizione almeno 4 persone (una delle quali potrà essere anche l'autista del carro funebre). Il servizio recupero salme dovrà essere sempre garantito, in ogni momento della giornata, sia durante i giorni feriali o festivi che durante le ore serali o notturne (24h/24hh - 7 gg./7 gg.).
Art. 17 - Funerali di persone indigenti
- In caso di decesso di persone indigenti, i servizi sociali del Comune attesteranno tale qualità al Responsabile dei Servizi cimiteriali che autorizzerà l'impresa di turno al funerale e trasporto con le modalità di cui all'art.15;
- Al Responsabile dei servizi sociali andrà trasmessa la nota di addebito all'erario comunale per i servizi espletati dall'impresa a seguito della attestazione di cui al comma precedente; sulla scorta di essa, l'ufficio dei servizi sociali, previa istruttori, attiverà la procedura di recupero nei confronti di eventuali eredi del defunto da completarsi entro due anni dall'addebito all'erario comunale;
- Ove rimanga infruttuoso ogni tentativo di recupero, trasmetterà agli uffici finanziari comunali attestazione di irrecuperabilità del credito;
- Analoga procedura andrà seguita dal responsabile della P.M. nei casi di salme di persone inizialmente non identificate ed in ogni altro caso in cui successivamente all'anticipazione degli oneri da parte del Comune vengono identificati gli eredi del defunto.
Art. 18 - Forniture trasporti
In tutti i casi previsti nei precedenti articoli 15 e 17, il servizio comprenderà:
- Recupero ove necessario della salma, cassa da inumazione in abete o altro legno dolce con tavole dello spessore non inferiore a cm.2 in unico pezzo, lucidato esternamente in colore scuro (bianco per i bambini) con vernice in poliestere, comprensiva di: piedini, targhetta metallica applicata sul coperchio con indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto e piccolo cofano di fiori;
- La preparazione e l'incassamento della salma e la successiva chiusura del cofano;
- Il trasporto al cimitero (ivi compresa l'eventuale sosta per il servizio funebre);
- Assistenza al personale comunale per le operazioni di inumazione del feretro al cimitero (la posa nella fossa verrà eseguita solo in presenza di personale comunale).
Art. 19 - Dotazione organica di mezzi
- Le imprese che effettuano trasporti funebri a pagamento nel Comune devono dimostrare, tramite apposita documentazione, di avere a disposizione una dotazione di personale di almeno 4 unità e uno o più carri funebri e beni attrezzati tali da assicurare il regolare e decoroso disimpegno dei servizi di trasporto loro commissionati dai cittadini, nel rispetto delle normative vigenti in materia;
- Il Responsabile del servizio di Igiene Pubblica dell'A.U.S.L., o suo delegato, vigila e controlla , ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 10.09.1990, n.285, il servizio di trasporto delle salme e propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio;
- I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada devono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o altro materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile;
- Detti carri possono essere posti in servizio solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dal servizio di Igiene pubblica dell'Azienda regionale ASL competente, che deve controllarne almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione;
- Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza;
- I carri funebri non dovranno contenere forma alcuna di scritte o pubblicità; è consentita soltanto targhetta con le dimensioni massime di cm. 20 x 25, posta sugli sportelli laterali del carro con scritta della sola ragione sociale dell'Impresa in posizione sottostante alla obbligatoria dicitura, a carattere dominante, "Comune di Palma di Montechiaro - Servizi Cimiteriali - Autorizzazione n.________"
Art. 20 - Rimesse delle vetture funebri
- Le rimesse dei carri funebri devono essere ubicate in località individuata con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e disinfestazione;
- L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente dei servizi di igiene pubbliche della ASL, salva la competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendi.
Art. 21 - Controlli igienici sanitari
Il Responsabile del servizio di igiene pubblica dell'ASL, o suo delegato, vigila e controlla, ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 10.09.90, n.285, il servizio di trasporto delle salme e propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio.
I carri destinati al trasporto di cadaveri devono essere interamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile (art.20 D.P.R. 285/90 e successive norme integrative e modificative).
I carri funebri delle imprese possono essere posti al servizio solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dal Responsabile del servizio di Igiene Pubblica dell'ASL, o suo delegato, il quale deve controllare, almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.
Un apposito registro che evidenzi le caratteristiche di idoneità e gli avvenuti controllo sanitari, dovrà essere conservato su ogni carro, per essere a richiesta, esibito agli organi di vigilanza (art.20 del D.P.R. 10.09.90, n.285 e successive norme integrative e modificative).
Art. 22 - Oneri a carico delle Ditte
Le ditte di trasporti funebri in genere assumono su di loro i rischi, le spese e le responsabilità loro derivanti dal servizio, rendendo indenne il Comune al riguardo, anche sotto il profilo fiscale ed assicurativo.
Art. 23 - Garanzia del servizio
Le ditte autorizzate al trasporto funebre devono assicurare la continuità di tale servizio, dandone assicurazione all'Amministrazione comunale.
Art. 24 - Diritti per il trasporto funebre
- I diritti di spettanza del Comune per il rilascio dell'autorizzazione al trasporto funebre, sono fissati dalla Giunta comunale con proprio atto deliberativo su proposta del Responsabile dei servizi cimiteriali, sentito il Responsabile dei servizi finanziari e riguardano:
- Diritti sui trasporti di salme su territorio comunale;
- Diritti sui trasporti di salme da e per fuori comune;
- Tali diritti sono soggetti a revisione annuale su proposta del responsabile del servizio e sulla base delle dinamiche dei costi dei servizi istituzionali alla copertura dei quali sono destinati;
- I diritti di cui sopra devono essere versati direttamente dall'impresa di trasporti funebri presso la tesoreria comunale; la ricevuta del relativo pagamento va trasmessa ai competenti uffici comunali.
Art. 25 - Compenso fisso
- Alla ditta che esegue i trasporti di competenza istituzionale del Comune, compete un compenso fisso omnicomprensivo di ogni esborso;
- La misura di esso sarà determinata dalla Giunta municipale che ne fisserà l'entità con possibilità di revisione biennale sulla base di relazione dei responsabili dei servizi cimiteriali e finanziari;
- Il relativo onere andrà posto a carico di eventuali familiari o eredi ove esistenti;
- Se il trasporto deve avvenire fuori del territorio comunale, i relativi oneri sono a carico dell'organo richiedente.
Art. 26 - Obblighi per le imprese
Le imprese di pompe funebre autorizzate ai trasporti funebri sono tenute ad inserire nei loro listini un servizio minimo al prezzo stabilito dalla Giunta municipale, previa indagine di mercato, che potrà essere revisionato su richiesta motivata degli uffici comunali, degli operatori o dell'utenza.
Le imprese, altresì, non possono in alcun modo rifiutarsi di effettuare il servizio minimo al cittadino che ne faccia richiesta al prezzo fissato dalla Giunta municipale;
L'inosservanza del presente regolamento comporterà la revoca immediata dell'autorizzazione.
Art. 27 - Trasferimento funzioni
Le sepolture privilegiate (ex art.105 del D.P.R. 285/90), il passaporto mortuario (ex artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90), la riduzione del turno di rotazione in campo comune (ex artt. 82 e 86 del D.P.R. 285/90) e l'autorizzazione per impiego nelle casse di materiali diversi (ex artt. 31 e 75 del D.P.R. 285/90) e l'impiego di valvole o di altri dispositivi idonei per la neutralizzazione di gas putrefattivi (ex art.77 del D.P.R. 285/90), a seguito del trasferimento dallo Stato alle Regioni ai sensi del D.P.C.M. 26 maggio 2000, delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, restano disciplinati in conformità al Decreto dell'Assessore alla Sanità della Regione Sicilia del 21 giugno 2004 in GURS del 16 luglio 2004 n.30.
Art. 28 - Revoca dell'autorizzazione
Previo avvio di regolare procedimento, il Comune revoca le autorizzazioni rilasciate qualora l'impresa abbia perso i requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia, così come espressamente individuati nel presente regolamento nonché nei casi in cui vengano accertate:
- irregolarità nello svolgimento del servizio;
- tenuta degli automezzi in condizioni non idonee;
- mancanza di decoro nell'esecuzione del servizio da parte del personale dell'impresa;
- abuso nell'esazione di corrispettivo superiore a quello stabilito dall'amministrazione comunale;
- mancato rispetto delle norme previdenziali, assicurative e di infortuni sul lavoro relative al personale impiegato nell'espletamento del servizio;
- mancata od insufficiente garanzia del servizio;
- inosservanza anche parziale delle norme di leggi e dei regolamenti aventi ad oggetto la disciplina dell'attività delle imprese di onoranze funebri.
Art. 29 - Sanzioni
In base al tipo di infrazione commessa e alla sua gravità, il Responsabile dei servizi cimiteriali comminerà la relativa sanzione all'impresa interessata:
- richiamo scritto alla puntuale osservanza delle specifiche norme del presente regolamento;
- diffida scritta da intimare all'impresa contestando la violazione specifica di norme del presente regolamento con richiamo all'immediata osservanza di esso con assicurazione scritta di adempimento;
- sospensione sino ad un massimo di 60 giorni in caso di n. 3 diffide comminate nell'arco dell'anno solare;
- revoca dell'autorizzazione in caso di ulteriore infrazione oltre alle tre diffide di cui al punto precedente;
- i provvedimenti sanzionatori della diffida, sospensione o revoca saranno preceduti dal necessario avvio di procedimento.
Art. 30 - Divieti
E' fatto divieto a chiunque di fare offerte e contrattazioni per servizi funebri all'ingresso e/o all'interno degli uffici comunali, ospedali, ospizi, collegi, comunità e convivenze in genere, pena le sanzioni previste dal regolamento di Polizia mortuaria, salve quelle penali.
Art. 31 - Norme finali
Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, si fa riferimento alle leggi e regolamenti sanitari e fiscali vigenti in materia ed in particolare al D.P.R. 285/90 ed a successive norme integrative e modificative.