TITOLO IV
Disposizioni transitorie e finali
Le autorizzazioni stagionali e temporanee sono disciplinate dalle stesse norme previste per le autorizzazioni a tempo illimitato. Sono considerate stagionali quelle di durata non inferiore a 60 gg. e non superiore a 120 gg. Sono invece considerate autorizzazioni temporanee quelle concesse in occasione di fiere, feste, sagre o di altre riunioni straordinarie di persone, di durata non superiore a 59 gg.
L'autorizzazione stagionale e/o temporanea per esercitare l'attività di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b) della L.R. 18/95 deve essere rilasciata nei limiti dei posteggi esistenti, a soggetti in possesso di autorizzazione amministrativa di cui alla predetta legge.
Le autorizzazioni temporanee possono essere rilasciate:
Il rilascio delle autorizzazioni temporanee può essere limitato anche in relazione a determinate specializzazione merceologiche, affinché l'esercizio delle attività possa essere compatibile ed in sintonia con le finalità dell'iniziativa nella quale si colloca.
Il numero dei posteggi e più in generale degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività così come i prodotti merceologici ammessi ed i termini per la presentazione delle domande sono stabiliti di volta in volta dal Sindaco compatibilmente con le esigenze di viabilità ed ogni altro interesse pubblico, anche sulla base della presentazione degli specifici progetti di cui all'articolo successivo.
Le aree per mercati e fiere locali, fiere-mercato e sagre non fanno parte delle aree in concessione di cui all'art. 1 della legge, e sono stabilite dal sindaco con il provvedimento di istituzione.
Per fiera - mercato o sagra si intende un afflusso nei giorni stabiliti e nelle aree a ciò destinate, di operatori autorizzati ad esercitare l'attività commerciale su aree pubbliche in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività .
Possono essere istituite delle fiere -mercato o sagre anche in occasione di festività locali o circostanze analoghe.
L'ampiezza delle aree destinate a fiere/mercati e/o sagre è stabilita dal Sindaco secondo le procedure e le modalità previste per le aree destinate all'attività quotidiana o periodica.
In tali aree hanno la precedenza ad esercitare i titolari di autorizzazione di tipologia "c" e fra questi coloro che hanno il più alto numero di presenze alla fiera o sagra. A parità di condizioni si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.
L'autorizzazione è valida solo per la durata della manifestazione e per il posteggio in essa indicato.
L'istanza in bollo, corredata della copia dell'autorizzazione, va presentata almeno 60 giorni prima dello svolgimento della manifestazione. Nel caso di disponibilità residua di posteggi saranno prese in considerazione anche le istanze pervenute oltre tale termine.
Nell'ambito dei mercati o delle fiere i posteggi sono dislocati dal Sindaco secondo quanto disposto dall'art. 11 della l.r. 18/95, per esigenze di sicurezza della circolazione, della tutela ambientale e della salute pubblica e in relazione alla necessità di accesso alla zona interessata dei mezzi di soccorso e di emergenza in genere le corsie tra file di posteggi non potranno essere inferiori a m. 4.
Nell'ambito del mercato è assolutamente proibita la mediazione, anche se prestata gratuitamente e da sensali autorizzati.
E' vietato l'ingresso nel mercato alle persone in stato di ubriachezza, agli accattoni e a quanti, per la loro particolare attività o comportamento, possano arrecare disturbo al regolare svolgimento dello stesso.
I concessionari dei posteggi non potranno:
Al Corpo di Polizia Municipale è affidata la vigilanza circa il corretto svolgimento del commercio su aree pubbliche e in particolare accertare:
Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, ove non ricorrano ipotesi espressamente sanzionate da leggi, si applica la sanzione amministrativa di una somma che va da un minimo di Euro 51,67 ad un massimo di Euro 309,87.
Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le leggi vigenti in materia.
Il presente regolamento entra in vigore il sedicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune.
Sono abrogate tutte le norme in precedenza adottate dall'Amministrazione comunale e incompatibili con il presente regolamento.