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TITOLO IV - Disposizioni transitorie e finali

 
  1. Art. 30 - Rilascio delle autorizzazioni stagionali e temporanee
  2. Art. 31 - Fiere - Mercato e/o Sagre
  3. Art. 32 - Dislocazione dei posteggi
  4. Art. 33 - Divieti
  5. Art. 34 - Vigilanza
  6. Art. 35 - Sanzioni
  7. Art. 36 - Norma di rinvio
  8. Art. 37 - Entrata in vigore
 

TITOLO IV
Disposizioni transitorie e finali

 

Art. 30 - Rilascio delle autorizzazioni stagionali e temporanee

 

Le autorizzazioni stagionali e temporanee sono disciplinate dalle stesse norme previste per le autorizzazioni a tempo illimitato. Sono considerate stagionali quelle di durata non inferiore a 60 gg. e non superiore a 120 gg. Sono invece considerate autorizzazioni temporanee quelle concesse in occasione di fiere, feste, sagre o di altre riunioni straordinarie di persone, di durata non superiore a 59 gg.
L'autorizzazione stagionale e/o temporanea per esercitare l'attività di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b) della L.R. 18/95 deve essere rilasciata nei limiti dei posteggi esistenti, a soggetti in possesso di autorizzazione amministrativa di cui alla predetta legge.
Le autorizzazioni temporanee possono essere rilasciate:

  • in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione delle attività commerciali nel loro complesso, oppure, di attività commerciali di specifica tipologia merceologica, nonché nell'ambito di iniziative di animazione culturali, sportive, o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;
  • quale momento o strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche o di specifici settori merceologici, fatta salva la possibilità di potere effettuare mercati straordinari.

Il rilascio delle autorizzazioni temporanee può essere limitato anche in relazione a determinate specializzazione merceologiche, affinché l'esercizio delle attività possa essere compatibile ed in sintonia con le finalità dell'iniziativa nella quale si colloca.
Il numero dei posteggi e più in generale degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività così come i prodotti merceologici ammessi ed i termini per la presentazione delle domande sono stabiliti di volta in volta dal Sindaco compatibilmente con le esigenze di viabilità ed ogni altro interesse pubblico, anche sulla base della presentazione degli specifici progetti di cui all'articolo successivo.

 
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Art. 31 - Fiere - Mercato e/o Sagre

 

Le aree per mercati e fiere locali, fiere-mercato e sagre non fanno parte delle aree in concessione di cui all'art. 1 della legge, e sono stabilite dal sindaco con il provvedimento di istituzione.
Per fiera - mercato o sagra si intende un afflusso nei giorni stabiliti e nelle aree a ciò destinate, di operatori autorizzati ad esercitare l'attività commerciale su aree pubbliche in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività .
Possono essere istituite delle fiere -mercato o sagre anche in occasione di festività locali o circostanze analoghe.
L'ampiezza delle aree destinate a fiere/mercati e/o sagre è stabilita dal Sindaco secondo le procedure e le modalità previste per le aree destinate all'attività quotidiana o periodica.
In tali aree hanno la precedenza ad esercitare i titolari di autorizzazione di tipologia "c" e fra questi coloro che hanno il più alto numero di presenze alla fiera o sagra. A parità di condizioni si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.
L'autorizzazione è valida solo per la durata della manifestazione e per il posteggio in essa indicato.
L'istanza in bollo, corredata della copia dell'autorizzazione, va presentata almeno 60 giorni prima dello svolgimento della manifestazione. Nel caso di disponibilità residua di posteggi saranno prese in considerazione anche le istanze pervenute oltre tale termine. 

 
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Art. 32 - Dislocazione dei posteggi

 

Nell'ambito dei mercati o delle fiere i posteggi sono dislocati dal Sindaco secondo quanto disposto dall'art. 11 della l.r. 18/95, per esigenze di sicurezza della circolazione, della tutela ambientale e della salute pubblica e in relazione alla necessità di accesso alla zona interessata dei mezzi di soccorso e di emergenza in genere le corsie tra file di posteggi non potranno essere inferiori a m. 4.

 
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Art. 33 - Divieti

 

Nell'ambito del mercato è assolutamente proibita la mediazione, anche se prestata gratuitamente e da sensali autorizzati.
E' vietato l'ingresso nel mercato alle persone in stato di ubriachezza, agli accattoni e a quanti, per la loro particolare attività o comportamento, possano arrecare disturbo al regolare svolgimento dello stesso.
I concessionari dei posteggi non potranno:

  1. modificare l'area pubblica concessa; 
  2. occupare superficie maggiore di quella assegnata; 
  3. invadere, anche con piccole sporgenze, gli spazi comuni riservati al transito, passi carrabili, ingressi a negozi o private abitazioni; 
  4. svolgere attività di vendita con mezzi (carrelli, carrozzine, contenitori vari, etc.) collocati al di fuori e/o eccedenti il limite del posteggio; 
  5. tenere tende solari eventualmente utilizzate ad altezza non inferiore a m. 2,00 dal piano stradale; 
  6. cedere, a qualsiasi titolo,sia parzialmente che totalmente, la concessione ad altri tranne che la cessione avvenga unitamente all'azienda per contratto di vendita o di affitto mediante atto pubblico o scrittura privata con firme autenticate dal notaio; 
  7. fare uso di mezzi sonori di qualsiasi tipo, tranne che per consentire l'ascolto di dischi, musicassette, Cd e similari e a condizione che il volume sia minimo e tale da non arrecare disturbo; 
  8. turbare l'ordine pubblico e il regolare svolgimento del mercato; 
  9. tenere materiali infiammabili; 
  10. accendere e provocare fuochi.
 
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Art. 34 - Vigilanza

 

Al Corpo di Polizia Municipale è affidata la vigilanza circa il corretto svolgimento del commercio su aree pubbliche e in particolare accertare:

  • l'avvenuto pagamento dei relativi tributi e in particolare della tassa di occupazione di suolo pubblico; 
  • che ogni operatore esponga la propria autorizzazione; 
  • prendere nota delle assenze degli operatori dei singoli mercati; 
  • che da parte degli operatori la merce venga collocata entro le strisce che delimitano i singoli posteggi, là dove siano indicati.
 
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Art. 35 - Sanzioni

 

Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, ove non ricorrano ipotesi espressamente sanzionate da leggi, si applica la sanzione amministrativa di una somma che va da un minimo di Euro 51,67 ad un massimo di Euro 309,87.

 
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Art. 36 - Norma di rinvio

 

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le leggi vigenti in materia.

 
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Art. 37 - Entrata in vigore

 

Il presente regolamento entra in vigore il sedicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune.
Sono abrogate tutte le norme in precedenza adottate dall'Amministrazione comunale e incompatibili con il presente regolamento.

 
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