Comune di Palma di Montechiaro - Testata per la stampa

TITOLO III - Mercati Rionali

 
  1. Art. 21 - Aree di tipo A) e B)
  2. Art. 22 - Mercato settimanale del venerdì di tipologia "B"
  3. Art. 23 - Caratteristiche dei negozi mobili per il commercio di prodotti alimentari
  4. Art. 24 - Domanda e documenti da presentare per il rilascio delle autorizzazioni
  5. Art. 25 - Autorizzazione
  6. Art. 26 - Posteggi
  7. Art. 27 - Tende - Tettoie - Cartelli
  8. Art. 28 - Commissione di mercato
  9. Art. 29 - Spostamento di luogo e di data dei mercati
 

TITOLO III
Mercati Rionali

 

Art. 21 - Aree di tipo A) e B)

 

Con le planimetrie (Allegato B) di cui alle deliberazioni consiliari. n. 63 del 26.07.2006 e n. 63 del 12.06.2007 sono stati individuati spazi dove è possibile esercitare il commercio su aree pubbliche dei prodotti del settore alimentare e non alimentare, da effettuarsi mediante utilizzo di banchi o di mezzi mobili per uno o più giorni della settimana.
I posteggi dei mercati rionali, aventi dimensioni di ml. 8 di larghezza e di ml. 4 di profondità = mq.32, sono ubicati nelle seguenti vie/piazze:

 

AREE AD UTILIZZO ANNUALE DI TIPO A) E B)

 
UBICAZIONE
DIMENSIONI
N. POSTEGGI
AREA COMPL. MQ.
P.ZZA MAZZINI
4 X 8 = MQ. 32
3
96
P.ZZA TOMASI SOTTO IL MURO
4 X 8 = MQ. 32
4
128
VIA CANICATTI'
4 X 8 = MQ. 32
1
32
CANALONE DIAZ
4 X 8 = MQ. 32
18
576
P.ZZA D. AQUILINO
4 X 8 = MQ. 32
11
352
P.ZZA D. AQUILINO
14 x 8= MQ. 112
1
112
P.ZZA GATTOPARDO
4 X 8 = MQ. 32
2
64
VIALE PIRANDELLO ANTISTANTE BANCA
4 X 8 = MQ. 32
2
64
CORSO SICILIA
4 X 8 = MQ. 32
2
64
VIA DELLA REPUBBLICA
4 X 8 = MQ. 32
8
256
FIRRIATO
4 X 8 = MQ. 32
11
352
VIA VELASQUEZ
4 X 8 = MQ. 32
8
256
PIAZZA REG. MARGHERITA
4 X 8 = MQ. 32
1
32
VIA FIUME D'ITALIA
4 X 8 = MQ. 32
1
32
 

AREE AD UTILIZZO STAGIONALE ESTIVO DI TIPO A) E B)
(dal mese di giugno al mese di settembre di ogni anno)

 
UBICAZIONE
DIMENSIONI
N. POSTEGGI
AREA COMPL. MQ.
PIAZZALE CASTELLO
4 X 8 = MQ. 32
2 (anche con Chiosco)
64
CROCILLI LUNGOMARE
4 X 8 = MQ. 32
3
96
SPIAGGE TRAMPOLINO E PIAZZALE ANTILLE
4 X 8 = MQ. 32
3
96
ZONA CIOTTA LATO OVEST
4 X 8 = MQ. 32
4
128
ZONA CIOTTA LATO EST
4 X 8 = MQ. 32
4
128
SPIAGGIA GAFFE
4 X 8 = MQ. 32
4
128
SPIAGGIA CIOTTA
4 X 8 = MQ. 32
4
128
SPIAGGIA MALERBA
4 X 8 = MQ. 32
2
64
SPIAGGIA VINCENZINA
4 X 8 = MQ. 32
2
64
SPIAGGIA PUNTA BIANCA
4 X 8 = MQ. 32
2
64
BANCARELLE SUL LUNGOMARE TODARO
3 X 8 = MQ. 24
5
120
 
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Art. 22 - Mercato settimanale del venerdì di tipologia "B"

 

E' istituito nell'area pubblica del Villaggio Giordano, meglio individuato nella planimetria "Allegato C" al presente regolamento, un mercato settimanale di n. 198 posteggi da adibire alla vendita di prodotti di cui ai settori merceologici I (alimentare) e II (non alimentare), da effettuarsi mediante banchi o altri mezzi mobili nel giorno di Venerdì.
I posteggi del mercato settimanale del venerdì hanno le seguenti caratteristiche:
 
A. Settore alimentare:
 
n. 28 posteggi con dimensioni di ml. 8 di larghezza e ml. 4 di profondità = mq. 32 (per i mezzi speciali è possibile, nel limite della disponibilità dell'area, aumentare la dimensione del posteggio);

B. Settore alimentare:

n. 13 posteggi riservati ai produttori agricoli con dimensioni di ml. 4,50 di larghezza e ml. 4 di profondità = mq. 18;

C. Settore non alimentare:
 
n. 156 posteggi con dimensioni di ml. 8 di larghezza e ml. 4 di profondità = mq. 32 (per i mezzi speciali è possibile, nel limite della disponibilità dell'area, aumentare la dimensione del posteggio).
Qualora si rendesse necessario trasformare uno o più posteggi da alimentare a non alimentare e viceversa o modificare la planimetria del mercato, tutta o in parte, nel numero e nell'ubicazione dei posteggi, gli uffici preposti (ufficio urbanistica e ufficio commercio) procederanno ad ogni incombenza, di concerto con il Sindaco e/o l'assessore al ramo che ne darà disposizione e ne prenderà atto a lavoro ultimato.
Qualora si rendesse necessaria una nuova e generale assegnazione dei posteggi, questa avverrà mediante convocazione degli operatori presso l'ufficio Attività Produttive e Commerciali secondo l'ordine cronologico di anzianità di assegnazione di posteggio al mercato settimanale del venerdì, per scegliere il posteggio dando priorità di scelta ai residenti di questo Comune che sceglieranno sempre seguendo l'ordine cronologico di anzianità di assegnazione di posteggio al mercato settimanale del venerdì.

 
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Art. 23 - Caratteristiche dei negozi mobili per il commercio di prodotti alimentari

 

Il negozio mobile, utilizzato per la vendita di prodotti alimentari, sia nei posteggi isolati, sia nei mercati, oltre ai requisiti previsti dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 e ss.mm.ii., deve avere anche i seguenti requisiti:

I requisiti di cui sopra non sono richiesti per i negozi mobili adibiti alla vendita di prodotti ortofrutticoli freschi e prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non.
I limiti dimensionali di cui sopra si applicano ai negozi immatricolati successivamente alla data di entrata in vigore (17 maggio 2002) della ordinanza ministeriale 3 aprile 2002.

 
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Art. 24 - Domanda e documenti da presentare per il rilascio delle autorizzazioni

 

La domanda deve essere presentata secondo le indicazioni di cui all'art. 5 della L.R. 18/95.
Ai fini del rilascio dell'autorizzazione devono, inoltre, essere prodotti i seguenti documenti:

  1. autorizzazione edilizia del chiosco; 
  2. autorizzazione sanitaria relativa al chiosco.

Il documento di cui al punto b) va prodotto solo nel caso di vendita di prodotti alimentari e/o somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

 
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Art. 25 - Autorizzazione

 

Le aree pubbliche del presente titolo saranno assegnate a mezzo di apposito bando pubblico con i criteri stabiliti dall'art. 5 della L.R. 18/95, ed eventualmente con l'aggiunta di ulteriori criteri da definire nel medesimo bando.
La commissione comunale di cui all'art. 7 della L.R. 18/95 e ss.mm.ii, provvederà a formulare una apposita graduatoria per l'assegnazione dei posteggi.
L'assegnazione dei posteggi avviene contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.

 
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Art. 26 - Posteggi

 

I posteggi hanno una dimensione e una superficie come definita dagli artt. 22, 23 e 24 del presente regolamento, tale da consentire l'utilizzo anche dagli autoveicoli attrezzati come punti vendita.
Qualora il titolare del posteggio abbia uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa è insufficiente, ha diritto che gli venga ampliata o che gli venga concesso, se disponibile, altro posteggio più adeguato. Detta richiesta deve essere fatta con lettera raccomandata e si terrà conto dell'ordine cronologico di arrivo della stessa.
Ciascun posteggio è delimitato da strisce, ed intervallato da uno spazio di ml. 0,50 circa per consentire il passaggio agli operatori e agli utenti.
Il tendone di copertura del banco vendita deve avere un'altezza utile dal suolo non inferiore a ml. 2,20 e non superiore a ml. 3,00.
Il banco vendita e le relative merci devono essere contenute entro lo spazio assegnato a ciascun operatore e comunque entro le linee di demarcazione.
Ai soli venditori di piante e fiori è consentita l'esposizione a terra della merce e sempre nell'ambito dell'area assegnata.
L'assegnazione del posteggio in seno al mercato settimanale temporaneamente non occupato dal titolare della concessione, è prioritariamente assegnato, per la durata del periodo di non utilizzazione, ai soggetti che abbiano l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, comma 2, lettera c) (itineranti) della l.r. 1 marzo 1995 n. 18, e fra questi a chi ha il più alto numero di presenze nel mercato e avviene, ai sensi dell'art.8, comma 7, della l.r. n.18/1995, a sorteggio, da effettuarsi in presenza degli aspiranti, di due o più operatori del mercato e del personale di vigilanza ivi di servizio, per delega permanente del Segretario Comunale al Settore della Polizia Municipale, in luogo ben noto e precisato a tutti coloro che sono interessati al sorteggio.
Dopo l'approvazione del presente regolamento i posteggi che si renderanno disponibili per cessata attività, decadenza e revoca, saranno concessi a chi per primo ne farà richiesta utilizzando le procedure previste dalla normativa.
E' fatto obbligo all'esercente lasciare giornalmente libero da ingombri e rifiuti il posteggio occupato.

 
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Art. 27 - Tende - Tettoie - Cartelli

 

E' consentito collocare nei mercati tende, tettoie e simili, con funzione di riparo dagli eventi atmosferici, in osservanza alle norme vigenti in materia e fatti salvi i diritti di terzi. Le dimensioni dei suddetti mezzi non devono eccedere le dimensioni del posteggio.

 
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Art. 28 - Commissione di mercato

 

Ai sensi dell'art. 8 ter della l.r. n. 18/95 è istituita una commissione di mercato - che dura in carica due anni - composta da cinque membri dei quali quattro eletti tra gli operatori del mercato ed il quinto in rappresentanza dei commercianti in sede fissa.
Le modalità di elezione sono stabilite dal Sindaco.
Alla commissione sono attribuite funzioni di vigilanza e controllo circa il corretto svolgimento del mercato, nonché la formulazione di proposte migliorative e modificative dell'organizzazione dei servizi del mercato stesso.
La commissione di mercato ha funzioni consultive ed è sentita:

La presidenza è affidata secondo l'ordine della maggiore età.
Svolgerà le funzioni di Segretario della commissione di mercato un dipendente comunale addetto all'Ufficio,
Le riunioni della Commissione saranno valide se sarà presente la metà più uno dei componenti.
La Commissione delibera con il voto della maggioranza dei presenti.

 
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Art. 29 - Spostamento di luogo e di data dei mercati

 

Lo spostamento di luogo dei mercati può essere operato per motivi di pubblico interesse, individuati nella necessità di:

Lo spostamento di luogo e data di svolgimento dei mercati o fiere locali è deliberato dal Consiglio Comunale, sentita la commissione di mercato di cui all'art. 8 ter della l.r. n. 18/95.
Dello spostamento di luogo e/o data del mercato, l'Amministrazione Comunale, dà pubblicità mediante avvisi affissi all'interno del mercato da trasferire, almeno due settimane prima. In ogni caso, restano in vigore le concessioni di posteggio in atto, fatti salvi i provvedimenti di decadenza e revoca dell'autorizzazione, di decadenza della concessione del posteggio, previste rispettivamente dagli artt. 3 e 14 della l.r. 18/95.

 
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Comune di Palma di Montechiaro - www.comune.palmadimontechiaro.ag.it


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