TITOLO II
Chioschi
Sono istituiti nelle seguenti aree pubbliche, meglio individuate nella planimetria "allegato "A" al presente regolamento, n.1 area da adibire alla installazione di chioschi per la vendita dei prodotti sotto specificati, aventi una superficie non superiore a mq. 32, compatibilmente con la natura del luogo.
Area n. 1 - ubicazione Cimitero Comunale n. 2 posteggi - settore non alimentare per la vendita di piante e fiori.
Il chiosco dovrà essere realizzato dal concessionario del posteggio tenendo conto delle caratteristiche strutturali ed edilizie stabilite dall'amministrazione comunale nel bando per l'assegnazione del posteggio.
La durata della concessione dell'area del chiosco è decennale, con possibilità di tacito rinnovo.
Nell'eventualità che alla scadenza del decennio la concessione del posteggio non venga rinnovata, il concessionario nulla può pretendere a risarcimento delle spese già effettuate per l'installazione del chiosco.
La costruzione stabile realizzata in un posteggio deve avere i seguenti requisiti:
Nel caso di vendita di prodotti deperibili la costruzione deve avere inoltre i seguenti requisiti:
I banchi utilizzati devono essere, sia dal punto di vista costruttivo che tecnologico, idonei sotto l'aspetto igienico sanitario. I prodotti esposti devono essere protetti da appositi schermi posti ai lati dei banchi rivolti verso i clienti sia verticalmente che orizzontalmente per almeno 30 centimetri, mentre tali protezioni non sono richieste per l'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi.
Le aree pubbliche del presente titolo saranno assegnate a mezzo di apposito bando pubblico con i criteri stabiliti dall'art. 5 della L.R. 18/95, ed eventualmente con l'aggiunta di ulteriori criteri da definire nel medesimo bando.
La commissione comunale di cui all'art. 7 della L.R. 18/95 e ss.mm.ii, provvederà a formulare una apposita graduatoria per l'assegnazione dei posteggi.
L'assegnazione dei posteggi avviene contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.
La domanda deve essere presentata secondo le indicazioni di cui all'art. 5 della L.R. 18/95.
Entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione dovranno essere presentati i seguenti documenti:
Il documento di cui al punto b) va prodotto solo nel caso di vendita di prodotti alimentari e/o somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
L'inosservanza del termine di cui al comma precedente comporta la revoca del posteggio.