1. Inizio pagina
  2. Contenuto della pagina
  3. Menu principale
  4. Menu di Sezione
Contenuto della pagina

TITOLO II - Chioschi

 
  1. Art. 16 - Chioschi
  2. Art. 17 - Caratteristiche dei chioschi
  3. Art. 18 - Caratteristiche del chiosco per il commercio di prodotti alimentari
  4. Art. 19 - Autorizzazione
  5. Art. 20 - Domanda e documenti da presentare per il rilascio delle autorizzazioni
 

TITOLO II
Chioschi

 

Art. 16 - Chioschi

 

Sono istituiti nelle seguenti aree pubbliche, meglio individuate nella planimetria "allegato "A" al presente regolamento, n.1 area da adibire alla installazione di chioschi per la vendita dei prodotti sotto specificati, aventi una superficie non superiore a mq. 32, compatibilmente con la natura del luogo.
Area n. 1 - ubicazione Cimitero Comunale n. 2 posteggi - settore non alimentare per la vendita di piante e fiori.

 
torna all'indice .
 

Art. 17 - Caratteristiche dei chioschi

 

Il chiosco dovrà essere realizzato dal concessionario del posteggio tenendo conto delle caratteristiche strutturali ed edilizie stabilite dall'amministrazione comunale nel bando per l'assegnazione del posteggio.
La durata della concessione dell'area del chiosco è decennale, con possibilità di tacito rinnovo.
Nell'eventualità che alla scadenza del decennio la concessione del posteggio non venga rinnovata, il concessionario nulla può pretendere a risarcimento delle spese già effettuate per l'installazione del chiosco.

 
torna all'indice.
 

Art. 18 - Caratteristiche del chiosco per il commercio di prodotti alimentari

 

La costruzione stabile realizzata in un posteggio deve avere i seguenti requisiti:

  1. essere posta permanentemente sull'area nell'intero periodo di tempo nel quale accoglie l'attività commerciale; 
  2. essere coperta e delimitata da pareti; 
  3. avere una adeguata protezione degli alimenti dalle contaminazioni esterne; 
  4. essere sufficientemente ampia e ben ventilata, con infissi bloccabili con serratura di sicurezza che vi impediscano l'accesso durante l'inattività, con una altezza utile di almeno 2,70 metri; 
  5. consentire l'esposizione, la vendita e la conservazione dei prodotti alimentari in maniera corretta dal punto di vista igienico; 
  6. avere un pavimento realizzato con materiale antiscivolo, impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, con pareti con sagoma curva al pavimento e rivestite per almeno 2 metri con materiale impermeabile, mentre le eventuali pedane devono consentire il deflusso delle acque; 
  7. essere allacciabile alla rete fognaria e alla rete di distribuzione di acqua potabile; 
  8. avere contenitori per i rifiuti liquidi e solidi a chiusura non manuale e collocati in modo da evitare ogni possibilità di contaminazione degli alimenti.

Nel caso di vendita di prodotti deperibili la costruzione deve avere inoltre i seguenti requisiti:

  1. essere allacciata ad una fonte di distribuzione di energia elettrica; 
  2. essere dotata di impianto frigorifero per la conservazione e l'esposizione dei prodotti, di capacità adeguate e che consenta la netta separazione dei prodotti alimentari igienicamente incompatibili, il mantenimento della catena del freddo; 
  3. essere dotata di lavello con erogatore azionabile automaticamente o a pedale di acqua calda e fredda, con sapone liquido e asciugamani non riutilizzabili.

I banchi utilizzati devono essere, sia dal punto di vista costruttivo che tecnologico, idonei sotto l'aspetto igienico sanitario. I prodotti esposti devono essere protetti da appositi schermi posti ai lati dei banchi rivolti verso i clienti sia verticalmente che orizzontalmente per almeno 30 centimetri, mentre tali protezioni non sono richieste per l'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi.

 
torna all'indice.
 

Art. 19 - Autorizzazione

 

Le aree pubbliche del presente titolo saranno assegnate a mezzo di apposito bando pubblico con i criteri stabiliti dall'art. 5 della L.R. 18/95, ed eventualmente con l'aggiunta di ulteriori criteri da definire nel medesimo bando.
La commissione comunale di cui all'art. 7 della L.R. 18/95 e ss.mm.ii, provvederà a formulare una apposita graduatoria per l'assegnazione dei posteggi.
L'assegnazione dei posteggi avviene contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.

 
torna all'indice.
 

Art. 20 - Domanda e documenti da presentare per il rilascio delle autorizzazioni

 

La domanda deve essere presentata secondo le indicazioni di cui all'art. 5 della L.R. 18/95.
Entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione dovranno essere presentati i seguenti documenti:

  1. autorizzazione edilizia del chiosco; 
  2. D.I.A. Sanità ai sensi del Reg. CE n. 852/2004.

Il documento di cui al punto b) va prodotto solo nel caso di vendita di prodotti alimentari e/o somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
L'inosservanza del termine di cui al comma precedente comporta la revoca del posteggio.

 
torna all'indice.