La vigilanza sul rispetto delle norme contenute sul presente regolamento è demandata alla polizia municipale ed agli ufficiali ed agenti di polizia di cui all'articolo 13 della L. 24 novembre 1981, n. 689.
La Polizia Municipale dispone annualmente e tutte le volte che ne ravvisa la necessità, verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio in ottemperanza alle leggi e regolamenti vigenti.
La polizia municipale certifica l'idoneità del veicolo o detta le prescrizioni utili al suo ottenimento.
La vidimazione annuale dell'autorizzazione di cui all'articolo 14, comma 1, come anche il nulla osta per la presentazione del veicolo alle operazioni di immatricolazione o di revisione ai fini della sicurezza vengono effettuate dalla polizia municipale.
Le procedure di cui ai commi 1), 2) e 3) si applicano anche nel caso di sostituzione del veicolo.
Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono così punite:
con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dagli art.106 e 107 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni;
con sanzione amministrativa di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione;
Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 per le seguenti violazioni:
violazione dell'art 4, comma 3, sostanziata dalla mancanza dell'autorizzazione a bordo del mezzo;
violazione dell'articolo 6, comma 1, relativa al mancato rispetto delle norme sulla riconoscibilità delle autovetture;
acquisizione di corsa ad opera di noleggiatori provenienti da altri Comuni che non riconoscono le condizioni di reciprocità di cui all'articolo 7;
violazione dell'articolo 9, comma 2, sostanziata dalla mancanza a bordo del mezzo del certificato di iscrizione al ruolo;
violazione dell'articolo 14, comma 1, relativa al mancato rispetto della norma che impone la vidimazione annuale dell'autorizzazione;
mancata comunicazione della sospensione del servizio nel termine di cui all'art. 17, comma 2;
violazione dell'obbligo, di acquisizione della corsa presso la rimessa o su aree all'uopo destinate dal Sindaco come previsto dall'articolo 18, comma 1;
la violazione degli obblighi di cui all'articolo 19, comma 1, punti d), g) h) ed i);
mancato rispetto dei divieti di cui all'articolo 19, comma 2, punti da a) ad f);
mancato rispetto dei divieti, di cui all'articolo 20, comma 1 punti a) e b);
mancata segnalazione di guasti ai contachilometri, così come prevista dall'art. 25, comma 2;
mancata esposizione all'interno della vettura dell'indirizzo e del numero di telefono degli uffici comunali a cui indirizzare i reclami così come previsto dall'articolo 28, comma 2;
Gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo saranno aggiornati secondo le disposizioni che regolano la materia.
Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare istanza scritta di rinuncia al competente ufficio comunale.
L'autorizzazione è sospesa dal Capo settore del servizio interessato, per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi;
violazione di norme del codice della strada tali da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;
violazione di norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi così come previsto dall'articolo 4, e dall'articolo 21;
violazione delle norme che regolano il trasporto dei diversamente abili così come previste all'articolo 23;
violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 31 comma 2;
violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività di noleggio.
Il Capo Settore del servizio interessato, dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione o dell'eventuale recidiva.
La sospensione viene comunicata all'ufficio provinciale della motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
Il Capo Settore del servizio interessato dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:
per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, di autorizzazioni all'esercizio del servizio di noleggiatore con licenze per il servizio taxi secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1;
quando in capo al titolare dell'autorizzazione vengano a mancare i requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore di cui agli articoli 3, 8 e 9;
quando il titolare dell'autorizzazione svolga attività giudicate incompatibili con quella di noleggiatore ai sensi dell'articolo 13, comma 4;
per violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni così come previste all'articolo15;
a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio adottati ai sensi dell'articolo 33;
per un mese, anche non consecutivo, di ingiustificata sospensione del servizio;
per motivi di pubblico interesse.
La revoca viene comunicata all'Ufficio provinciale della motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
Art. 36 - Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione .
Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione.
Le sanzioni di cui al Capo V sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.