1. Inizio pagina
  2. Contenuto della pagina
  3. Menu principale
  4. Menu di Sezione
Contenuto della pagina

Capo IV : L'esercizio del servizio

 
  1. Art. 16 - Caratteristiche delle autovetture
  2. Art. 17 - Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio.
  3. Art. 18 - Acquisizione della corsa
  4. Art. 19 - Comportamento del noleggiatore durante il servizio
  5. Art. 20 - Comportamento degli utenti
  6. Art. 21 - Collaborazione alla guida
  7. Art. 22 - Interruzione del trasporto.
  8. Art. 23 - Trasporto dei diversamente abili.
  9. Art. 24 - Tariffe
  10. Art. 25 - Contachilometri
  11. Art. 26 - Locazione temporanea ed eccezionale delle vetture impiegate in servizio di noleggio con conducente
  12. Art. 27 - Responsabilità nell'esercizio del servizio.
  13. Art. 28 - Reclami
 

CAPO IV
L'esercizio del servizio

 

Art. 16 - Caratteristiche delle autovetture

 
  1. Il servizio deve essere svolto con autovetture aventi caratteristiche definite dal Comune ed in conformità a quanto disposto dall'art. 12 della legge n. 21/92 nonché dall'art. 85 del D. L.vo n. 285/92 e dall'art. 244 del D.P.R. n. 495/92.
 
torna all'indice .
 

Art. 17 - Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio.

 
  1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo. Il predetto periodo è prolungato a sei mesi nel caso ricorrano i presupposti di cui al precedente articolo 13, comma 3.
  2. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di due giorni, al competente ufficio comunale.
 
torna all'indice.
 

Art. 18 - Acquisizione della corsa

 
  1. Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa del vettore situata obbligatoriamente all'interno del territorio comunale o in apposite aree pubbliche all'uopo destinate.
  2. Al noleggiatore è vietata l'acquisizione della corsa mediante sosta su spazi ed aree pubbliche non destinate;
 
torna all'indice.
 

Art. 19 - Comportamento del noleggiatore durante il servizio

 
  1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore ha l'obbligo di:
    1. comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
    2. Prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
    3. Presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo:
    4. Predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
    5. Consegnare al competente ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
    6. Curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari.
    7. Mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri;
    8. Non fumare in vettura;
    9. Rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto;
    10. Tenere a bordo del mezzo copia del Presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
  2. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore è vietato:
    1. fumare in vettura;
    2. far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
    3. portare animali propri in vettura;
    4. interrompere la corsa di propria iniziativa salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
    5. Chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica contrattata;
    6. Rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
    7. Rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.
 
torna all'indice.
 

Art. 20 - Comportamento degli utenti

 
  1. Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:
    1. fumare in vettura;
    2. gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
    3. pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
    4. pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.
 
torna all'indice.
 

Art. 21 - Collaborazione alla guida

 
  1. I titolari di autorizzazione all'esercizio del noleggio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, purché regolarmente iscritti al ruolo di cui all'articolo 9.
 
torna all'indice.
 

Art. 22 - Interruzione del trasporto.

 
  1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo il conducente deve predisporre un servizio sostitutivo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.
 
torna all'indice.
 

Art. 23 - Trasporto dei diversamente abili.

 
  1. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarrozzamento dei soggetti portatori di handicap e dei supporti necessari alla loro mobilità;
  2. Il trasporto delle carrozzine di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.
 
torna all'indice.
 

Art. 24 - Tariffe

 
  1. Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione delle parti.
  2. Il Comune, tenuto conto delle indicazioni ministeriali e regionali, fissa una tariffa chilometrica minima ed una massima per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
 
torna all'indice.
 

Art. 25 - Contachilometri

 
  1. I veicoli adibiti al servizio da noleggio sono dotati di contachilometri generale e parziale. 
  2. I guasti ai contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati i clienti ed il competente ufficio comunale.
 
torna all'indice.
 

Art. 26 - Locazione temporanea ed eccezionale delle vetture impiegate in servizio di noleggio con conducente

 
  1. Il Capo Settore interessato autorizza la locazione temporanea ed eccezionale di vetture immatricolate in servizio di noleggio con conducente per la sostituzione di vetture guaste o che hanno subito incidenti. La locazione è soggetta alle seguenti condizioni: 
    1. la locazione è consentita solo tra ditte autorizzate all'esercizio del noleggio con conducente operanti nel Comune; 
    2. la vettura locata e quella sostituita appartengono entrambe al contingente definito dal Comune ai sensi dell'articolo 5;
    3. il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque i trenta giorni nell'arco dell'anno;
    4. l'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo.
 
torna all'indice.
 

Art. 27 - Responsabilità nell'esercizio del servizio.

 
  1. Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio dell'autorizzazione sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare od al suo dipendente.
 
torna all'indice.
 

Art. 28 - Reclami

 
  1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati all'Ufficio della Polizia Municipale Tel. 0922799366, che, esperiti gli accertamenti del caso adotta i conseguenti provvedimenti; 
  2. All'interno di ogni vettura è esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero di telefono degli uffici comunali a cui indirizzare i reclami.
 
torna all'indice.