Il servizio deve essere svolto con autovetture aventi caratteristiche definite dal Comune ed in conformità a quanto disposto dall'art. 12 della legge n. 21/92 nonché dall'art. 85 del D. L.vo n. 285/92 e dall'art. 244 del D.P.R. n. 495/92.
Art. 17 - Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio.
Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo. Il predetto periodo è prolungato a sei mesi nel caso ricorrano i presupposti di cui al precedente articolo 13, comma 3.
Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di due giorni, al competente ufficio comunale.
Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa del vettore situata obbligatoriamente all'interno del territorio comunale o in apposite aree pubbliche all'uopo destinate.
Al noleggiatore è vietata l'acquisizione della corsa mediante sosta su spazi ed aree pubbliche non destinate;
I titolari di autorizzazione all'esercizio del noleggio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, purché regolarmente iscritti al ruolo di cui all'articolo 9.
Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo il conducente deve predisporre un servizio sostitutivo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.
Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarrozzamento dei soggetti portatori di handicap e dei supporti necessari alla loro mobilità;
Il trasporto delle carrozzine di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.
Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione delle parti.
Il Comune, tenuto conto delle indicazioni ministeriali e regionali, fissa una tariffa chilometrica minima ed una massima per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
I veicoli adibiti al servizio da noleggio sono dotati di contachilometri generale e parziale.
I guasti ai contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati i clienti ed il competente ufficio comunale.
Art. 26 - Locazione temporanea ed eccezionale delle vetture impiegate in servizio di noleggio con conducente
Il Capo Settore interessato autorizza la locazione temporanea ed eccezionale di vetture immatricolate in servizio di noleggio con conducente per la sostituzione di vetture guaste o che hanno subito incidenti. La locazione è soggetta alle seguenti condizioni:
la locazione è consentita solo tra ditte autorizzate all'esercizio del noleggio con conducente operanti nel Comune;
la vettura locata e quella sostituita appartengono entrambe al contingente definito dal Comune ai sensi dell'articolo 5;
il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque i trenta giorni nell'arco dell'anno;
l'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo.
Art. 27 - Responsabilità nell'esercizio del servizio.
Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio dell'autorizzazione sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare od al suo dipendente.
Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati all'Ufficio della Polizia Municipale Tel. 0922799366, che, esperiti gli accertamenti del caso adotta i conseguenti provvedimenti;
All'interno di ogni vettura è esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero di telefono degli uffici comunali a cui indirizzare i reclami.