Art. 10 - Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni
Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità anche in leasing del veicolo.
Il bando è indetto entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni ed è pubblicato all'albo Pretorio e nel sito internet del Comune e negli altri consueti luoghi pubblici.
Al fine dell'assegnazione delle autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente saranno valutati i seguenti titoli a cui verrà assegnato il punteggio a fianco indicato:
diploma di maturità: punti 3;
diploma di scuola media inferiore: punti 1;
periodi di servizio prestati in qualità di dipendente da una impresa che gestisce il noleggio con conducente: punti 2 a semestre, fino ad un massimo di punti 8;
** anzianità iscrizione nel ruolo dei conducenti: punti 1 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi, fino ad un massimo di punti 4;
** anzianità di disoccupazione: punti 0.50 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi, fino ad un massimo di punti 2;
** patente di categoria superiore alla "B": punti 1 per ogni categoria superiore;
Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.
Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio verrà applicato il comma 4 dell'articolo 8 della legge n. 21/92 ed in caso di ulteriore parità le norme che regolano i concorsi per l'accesso a dipendente comunale.
Art. 13 - Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione
La graduatoria di merito sarà approvata dal competente funzionario responsabile.
L'autorizzazione verrà rilasciata dal Capo Settore dell'Ufficio interessato subordinatamente alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'esercizio della professione di noleggiatore.
Nel caso in cui risulti assegnatario dell'autorizzazione un soggetto sprovvisto dall'idoneità professionale di cui all'articolo 8 commi 1 e 3, il Capo Settore interessato, secondo quanto previsto al comma 4 dello stesso articolo 8, concede un periodo di tempo non superiore a sei mesi al fine di consentire al soggetto interessato l'acquisizione della prescritta idoneità. Qualora, nonostante il periodo concesso, il potenziale assegnatario non acquisisca l'idoneità professionale, l'autorizzazione viene assegnata al primo concorrente utilmente collocato in graduatoria.
L'autorizzazione all'esercizio ha validità a condizione che venga sottoposta ogni anno a vidimazione presso il competente ufficio comunale entro e non oltre il 10 gennaio dell' anno a cui si riferisce i rinnovo.
La vidimazione è condizionata alla verifica sulla permanenza, in capo al titolare, di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione di noleggiatore.
La verifica può essere operata anche mediante ricorso a dichiarazioni rese dal singolo noleggiatore ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.
L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.
Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio, per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
essere assegnatario dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
aver compiuto sessanta anni;
essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida .
Il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.
Il Capo Settore interessato dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale:
la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositato presso il competente ufficio Comunale unitamente all'indicazione dell'erede a cui volturare l'autorizzazione;
il cessionario o l'erede devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8.
Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisto di una nuova autorizzazione.