Art. 8 - Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore
L'esercizio della professione di noleggiatore è consentito a tutti i titolari del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente codice della strada (articolo 116 comma 8) ed in possesso dei seguenti requisiti:
idoneità morale;
idoneità professionale;
Il requisito dell'idoneità morale consiste in:
non avere riportato condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente a due anni per delitti colposi;
non aver riportato condanne irrevocabili a pene detentive per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio;
non avere in corso procedura di fallimento né essere stato soggetto a procedura fallimentare;
non essere sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa. In tutti i precedenti casi il requisito continua a non essere soddisfatto fin tanto che non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.
L'idoneità professionale è acquisita a norma della legge 15 gennaio 1992, n. 21, recepita con modifiche dalla legge regionale n. 29 del 6 aprile 1996;
Il possesso del requisito dell'idoneità professionale, necessario per prestare l'attività di noleggio con conducente, non è condizione indispensabile per l'ammissione al concorso pubblico per l'assegnazione delle autorizzazione, ma può essere acquisto dall'assegnatario successivamente secondo la disciplina del successivo articolo 13 comma 3.
L'accesso alla professione di noleggiatore è consentito a tutti gli scritti nel "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" tenuto dalla Camera di Commercio.
L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per l'esercizio della professionale di noleggiatore ed, quindi, il relativo certificato di iscrizione deve trovarsi a bordo del veicolo e, su richiesta, esibito agli organi di vigilanza.