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Capo I : Servizio di noleggio con conducente svolti mediante autovettura

 
  1. Art. 1 - Definizione del servizio
  2. Art. 2 - Disciplina del servizio
  3. Art. 3 - Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche di gestione
  4. Art. 4 - Condizioni d'esercizio
  5. Art. 5 - Numero delle autorizzazioni
  6. Art. 6 - Riconoscibilità delle autovetture
  7. Art. 7 - Operatività del servizio
 

CAPO I
Servizio di noleggio con conducente svolti mediante autovettura

 

Art. 1 - Definizione del servizio

 
  1. Il servizio di noleggio con conducente svolto mediante autovettura assicura la mobilità di trasferimento e di rappresentanza. Esso si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.
  2. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse o in apposite aree pubbliche all'uopo destinate.
  3. Il servizio di noleggio con conducente sostituisce il servizio da piazza ai sensi di quanto previsto dati articolo 11, comma 5 della legge 21/1992.
 
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Art. 2 - Disciplina del servizio

 
  1. Il servizio da noleggio con conducente è disciplinato dalle norme contenute nel presente Regolamento. 
  2. Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Siciliana, dagli usi e dalle consuetudini. 
  3. Il servizio di noleggio con conducente è accessibile a tutti i soggetti diversamente abili.
 
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Art. 3 - Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche di gestione

 
  1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal comune;
  2. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola autovettura;
  3. Ai sensi di quanto disposto dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, articolo 7, comma1, come modificato dalla legge regionale n. 29 del 6 aprile 1996 i titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio possono:
    1. essere iscritti nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985 n. 443;
    2. associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulle cooperazioni;
    3. associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
    4. essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui ai punti a) o b) del comma 2 dell'articolo1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21;
  4. Nei casi di cui al comma 3, punti b) e c) è consentito conferire l'autorizzazione alla cooperativa od al consorzio. In caso di decadenza od esclusione dei predetti organismi, il noleggiatore è reintegrato nella titolarità dell'autorizzazione con effetto immediato. In caso di recesso, si applica quanto disposto dall'articolo 7, comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
 
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Art. 4 - Condizioni d'esercizio

 
  1. La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo. 
  2. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio da noleggio. 
  3. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo dipendente o da un collaboratore familiare, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, della legge 15 gennaio 1992 n. 21. 
  4. Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'ufficio comunale competente l'elenco dei
  5. dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi.
  6. L'elenco è allegato in copia autenticata all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.
 
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Art. 5 - Numero delle autorizzazioni

 
  1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge15 gennaio 1992, n. 21, per garantire che il servizio pubblico di autotrasporto non di linea possa realizzare il pieno soddisfacimento del fabbisogno dell'utenza secondo criteri di continuità, economicità e sicurezza, tenuto conto della distanza del Comune dal capoluogo provinciale e regionale e da altri centri di maggiore frequenza, dell'attuale stato del servizio pubblico di linea, le autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente sono portate ad un totale complessivo di 10 autorizzazioni; 
  2. L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo il quale non potrà avere più di nove posti, compreso quello del conducente.
 
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Art. 6 - Riconoscibilità delle autovetture

 
  1. Le autovetture in servizio da noleggio portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore in posizione alta e centrale, una targa con la scritta "noleggio"unitamente agli stemmi della Regione e del Comune. Le vetture sono altresì dotate di una targa posteriore inamovibile recante la dicitura "NCC" e il numero di autorizzazione; 
  2. Le dimensioni e la foggia della scritta noleggio e della targa posteriore possono essere stabiliti dal Comune.
 
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Art. 7 - Operatività del servizio

 
  1. I titolari dell'autorizzazione di N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio della Regione Sicilia, in quello nazionale e negli Stati membri della Comunità economica europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Enti lo consentano;
  2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione per qualunque destinazione.
 
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