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      28. Regolamento sul Procedimento Amministrativo sul diritto di accesso e sulla tutela della riservatezza
      29. Regolamento per l'Alienazione di Beni Immobili Comunali
      30. Nuovo Regolamento Addizionale Comunale all'IRPEF
      31. Regolamento per la fruibilità del Palazzo Ducale e del Castello
      32. Regolamento spese di rappresentanza e interventi rappresentativi manifestazioni e convegni
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      34. Regolamento per i Gemellaggi
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      36. Regolamento Comunale della Consulta per le Pari Opportunità
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      41. Regolamento Idrico 2017
      42. Carta dei servizi sistema idrico integrato 2017
      43. Regolamento per l'approvazione del canone concessorio non ricognitorio
      44. Regolamento "Baratto Amministrativo" ( ANNULLATO)
      45. Regolamento Definizione Agevolata Ingiunzioni di Pagamento
      46. Regolamento IUC
      47. Regolamento per l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni all'Ente
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Regolamento Comunale per i servizi di noleggio con conducente svolti mediante autovettura

Approvato con delibera di C.C. n.74 del 16.10.2008.

 

Il servizio di noleggio con conducente svolto mediante autovettura assicura la mobilità di trasferimento e di rappresentanza. Esso si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.

 

Il Regolamento per i servizi di noleggio con conducente svolti mediante autovettura viene interamente pubblicato in questa Sezione per una rapida consultazione on line.

 
 

Contenuti: Capi e Sezioni

 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE  SVOLTI MEDIANTE AUTOVETTURA

CAPO 1
SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE SVOLTI MEDIANTEAUTOIVETTURA

ART.1 - Definizione del servizio
1)  Il  servizio  di noleggio  con  conducente  svolto  mediante  autovettura  assicura la mobilità di trasferimento e di rappresentanza. Essosi rivolge all'utenza specifica che  avanza,  presso  la  sede del  vettore,  apposita  richiesta  per  una  determinata  prestazione a tempo e/o viaggio.
2)  Lo  stazionamento dei  mezzi  avviene  all'interno  delle  rimesse  o  in  apposite aree pubbliche all'uopo destinate.
3)  Il  servizio  di noleggio  con  conducente  sostituisce  il  servizio  da  piazza  ai sensi  di quanto previsto dati articolo 11, comma 5 della legge 21/1992.

ART.2 - Disciplina del servizio
1)  Il  servizio  da noleggio  con  conducente  è  disciplinato  dalle  norme  contenute nel  presente Regolamento.
2)  Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono disciplinate dalle norme comunitarie,  dalle leggi  dello  Stato  e  della  Regione  Siciliana,  dagli  usi  e dalle consuetudini.
3)  Il  servizio  di noleggio  con  conducente  è  accessibile  a  tutti  i  soggetti diversamente abili.

ART.3 - Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche di gestione
1)   L'esercizio  del servizio  di  noleggio  con  conducente  è  subordinato  alla titolarità  di apposita autorizzazione rilasciata dal comune.
2) Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola autovettura.
3) Ai sensi di quanto disposto dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, articolo 7, comma1, come  modificato  dalla legge  regionale  n.  29  del  6  aprile  1996  i  titolari  di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio possono:
a) essere iscritti nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985 n. 443;
b) associarsi  in cooperative  di  produzione  e  lavoro, ovvero  in  cooperative  di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulle cooperazioni;
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane edin tutte le altre forme previste dalla legge;
d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui ai punti a)  o b) del comma 2 dell'articolo1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
4) Nei casi di cui al comma 3, punti b) e c) è consentito conferire l'autorizzazione alla cooperativa od al consorzio. In caso di decadenza od esclusione dei predetti organismi, il noleggiatore  è reintegrato  nella   titolarità  dell'autorizzazione  con  effetto immediato.  In  caso  di  recesso,  si applica  quanto  disposto  dall'articolo  7,  comma  3,  della legge  15 gennaio 1992, n. 21.

ART.4 - Condizioni d'esercizio
1) La licenza e l'autorizzazione sono riferite adun singolo veicolo.
2) L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio da noleggio.
3)  Il  servizio  è esercitato  direttamente  dal  titolare  dell'autorizzazione,  da un  suo dipendente  o  da  un collaboratore  familiare,  nel  rispetto  di  quanto  previsto dall'articolo 10, comma 4, della legge 15 gennaio 1992 n. 21.
4) Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'ufficio comunale competente l'elenco dei  dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi.
L'elenco è allegato in copia autenticata all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.

ART.5 - Numero delle autorizzazioni
1)  Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge15 gennaio  1992, n. 21, per garantire che il servizio pubblicodi autotrasporto non di linea possa realizzare  il  pieno soddisfacimento  del  fabbisogno  dell'utenza  secondo  criteri  di continuità,  economicità e  sicurezza,  tenuto  conto  della  distanza  del  Comune  dal capoluogo provinciale e regionale e da altri centridi maggiore frequenza,  dell'attuale stato  del  servizio pubblico  di  linea,  le  autorizzazioni  per  il  servizio  di noleggio  con conducente sono portate ad un totale complessivo di10 autorizzazioni.
2)  L'autorizzazione  è riferita  ad  un  singolo  veicolo  il  quale  non  potrà  avere più  di  nove posti, compreso quello del conducente.

ART.6 - Riconoscibilità delle autovetture
1)  Le  autovetture  in servizio  da  noleggio  portano  all'interno  del  parabrezza anteriore  e sul  lunotto  posteriore in  posizione  alta  e  centrale,  una  targa  con  la  scritta noleggio" unitamente agli stemmi della Regione e del Comune. Le vetture sono altresì dotate  di  una  targa posteriore  inamovibile  recante  la  dicitura  "NCC"  e  il numero  di autorizzazione.
2)  Le dimensioni e la foggia della scritta noleggio edella targa posteriore possono essere stabiliti dal Comune.

ART.7 - Operatività del servizio
1) I titolari dell'autorizzazione di N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio della Regione Sicilia, in quello nazionale e negli Stati membri della Comunità economica europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Enti lo consentano.
2)  Il  prelevamento dell'utente  ovvero  l'inizio  del  servizio  sono  effettuati con  partenza  dal territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione per qualunque destinazione.

CAPO II
LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE

ART. 8 - Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore
1)  L'esercizio della professione di noleggiatore è consentito a tutti i titolari del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente codice della strada (articolo 116 comma 8)
ed in possesso dei seguenti requisiti:
a) idoneità morale;
b)idoneità professionale;
2) Il requisito dell'idoneità morale consiste in:
- non  avere  riportato condanne  irrevocabili  alla  reclusione  in  misura  superiore complessivamente a due anni per delitti colposi;
- non  aver  riportato condanne  irrevocabili  a  pene  detentive  per  delitti  contro  il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio;
- non  avere  in  corso procedura  di  fallimento  né  essere  stato  soggetto  a  procedura fallimentare;
- non  essere  sottoposto, con  provvedimento  esecutivo,  ad  una  delle  misure  di prevenzione  previste dalla  vigente  normativa.  In  tutti  i  precedenti  casi  il requisito continua  a  non  essere soddisfatto  fin  tanto  che  non sia  intervenuta  la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.
3)  L'idoneità professionale  è  acquisita  a  norma  della  legge  15  gennaio 1992,  n.  21, recepita con modifiche dalla legge regionale n. 29 del 6 aprile 1996.
4) Il possesso del requisito dell'idoneità professionale, necessario per prestare l'attività di noleggio  con conducente,  non  è  condizione  indispensabile  per  l'ammissione al  concorso pubblico  per l'assegnazione  delle  autorizzazione,  ma  può  essere  acquisto dall'assegnatario successivamente  secondo  la  disciplina  del  successivo  articolo 13 comma 3

ART.9 - Accesso alla professione di noleggiatore
1)  L'accesso alla professione di noleggiatore è consentito a tutti gli scritti nel "Ruolo dei conducenti  di  veicoli o  natanti  adibiti  ad  autoservizi  pubblici  non  di  linea" tenuto dalla Camera di Commercio.
2)  L'iscrizione  nel ruolo  costituisce  requisito  indispensabile  per  l'esercizio della professionale  di noleggiatore  ed,  quindi,  il  relativo  certificato  di  iscrizione deve  trovarsi a bordo del veicolo e, su richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

CAPO III
L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

ART.10 - Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni
1) Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità anche in leasing del veicolo.
2)  Il  bando  è indetto  entro  sessanta  giorni  dal  momento  in  cui  si  sono rese  disponibili  presso  il  Comune  una o  più  autorizzazioni  ed  è  pubblicato  all'albo  Pretorio  e nel  sito
internet del Comune e negli altri consueti luoghi pubblici.

ART.11 - Contenuti del bando
1)  I  contenuti obbligatori  del  bando  di  concorso  per  l'assegnazione  delle autorizzazioni sono i seguenti :
a) numero delle autorizzazioni da assegnare:
b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione aifini dell'assegnazione;
c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli:
d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
e)  indicazione  del termine  di  chiusura  dell'istruttoria  e  di  approvazione  della graduatoria;
f)  schema  di  domanda per  la  partecipazione  al  concorso  contenente  la  dichiarazione di proprietà e di disponibilità anche in leasing del veicolo.

ART.12 - Titoli oggetto di valutazione
1)  Al  fine dell'assegnazione  delle  autorizzazioni  comunali  per l'esercizio  del  servizio  di noleggio  con  conducente saranno  valutati  i  seguenti titoli  a  cui  verrà  assegnato  il punteggio a fianco indicato:
a) diploma di maturità:     punti 3;
b) diploma di scuola media inferiore:    punti 1;
a) periodi di servizio prestati in qualità di dipendente da una impresa che gestisce il noleggio con conducente: punti 2 a semestre, fino ad un massimo di punti 8;
d)  anzianità iscrizione  nel  ruolo  dei   conducenti:  punti  1  per  ogni  anno o  frazione superiore a sei mesi, fino ad un massimo di punti 4;
e) anzianità di disoccupazione: punti 0.50 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi, fino ad un massimo di punti 2;
f) patente di categoria superiore alla "B":    punti 1 per ogni categoria superiore;
2)  Il  punteggio  per ogni  candidato  è  costituito  dalla  sommatoria  dei  punti attribuiti  ai diversi titoli posseduti.
3) Qualora due o più candidati risultino titolari  dello  stesso  punteggio  verrà applicato il comma  4  dell'articolo 8  della  legge  n.  21/92  ed  in  caso  di  ulteriore  parità  le norme  che regolano i concorsi per l'accesso a dipendente comunale.

ART. 13 - Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione
1)  La graduatoria di merito sarà approvata dal competente funzionario responsabile.
2)  L'autorizzazione verrà  rilasciata  dal  Capo  Settore  dell'Ufficio  interessato subordinatamente  alla dimostrazione  del  possesso  dei  requisiti  previsti  dalla  legge e dal presente regolamento per l'esercizio della professione di noleggiatore.
3)  Nel  caso  in  cui risulti  assegnatario  dell'autorizzazione  un  soggetto sprovvisto dall'idoneità professionale  di  cui  all'articolo  8  commi  1  e  3,  il  Capo Settore interessato,  secondo quanto  previsto  al  comma  4  dello  stesso  articolo  8,  concede un periodo di tempo non superiore a sei mesi al fine di consentire al soggetto interessato  l'acquisizione  della prescritta  idoneità.  Qualora,  nonostante  il  periodo  concesso, il potenziale assegnatario non acquisisca l'idoneità professionale, l'autorizzazione viene assegnata al primo concorrente utilmente ollocato in graduatoria.

ART. 14 - Validità dell'autorizzazione
1)  L'autorizzazione all'esercizio ha validità a condizione che venga sottoposta  ogni anno a  vidimazione  presso il  competente  ufficio  comunale entro  e  non  oltre  il  10 gennaio dell' anno a cui si riferisce i rinnovo.
2)  La  vidimazione  è condizionata  alla  verifica  sulla  permanenza,  in  capo  al titolare,  di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione di noleggiatore.
3)  La verifica può essere operata anche mediante ricorso a dichiarazioni rese dal singolo noleggiatore ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.
4)  L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.

ART. 15 - Trasferibilità dell'autorizzazione.
1)  Su  richiesta  del titolare  è  consentito  il  trasferimento  dell'autorizzazione comunale d'esercizio, per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) essere assegnatario dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
b) aver compiuto sessanta anni;
c)  essere  diventato permanentemente  inabile  od  inidoneo  al  servizio  per  malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente diguida .
2) Il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore  di  uno  degli eredi  appartenenti  al  nucleo  familiare  del  titolare  in possesso  dei  requisiti di cui all'articolo 8. In  caso  di  mancato accordo  tra  gli  eredi  sull'indicazione  del  nuovo  titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede, da  un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio,  l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.
3) Il Capo Settore interessato dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
a)  il  contratto  di cessione  deve  essere  registrato  ed  una  copia  depositata presso  il  competente ufficio comunale:
b)  la  dichiarazione  di successione  (qualora  sussista  l'obbligo  alla  sua presentazione) deve essere depositato presso il competente ufficio Comunale unitamente all'indicazione dell'erede a cui volturare l'autorizzazione;
c) il cessionario o l'erede devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8.
4)  Il  titolare  che abbia  trasferito  l'autorizzazione  deve  attendere  cinque  anni prima  di poter  concorrere  ad una  nuova  assegnazione  o  procedere  all'acquisto  di  una nuova autorizzazione.

CAPO IV
L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

ART.-16 - Caratteristiche delle autovetture
1)  Il  servizio  deve essere  svolto  con  autovetture  aventi  caratteristiche  definite dal Comune ed in conformità a quanto disposto dall'art.12 della legge n. 21/92 nonché  dall'art. 85 del D. L.vo n. 285/92 e dall'art. 244 del D.P.R. n. 495/92.

ART. 17 - Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio.
1)  Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi  o  "mortis causa",  il  titolare  deve  obbligatoriamente   iniziare  il servizio  entro quattro  mesi  dal rilascio  o  dalla  volturazione  del  titolo.  Il  predetto  periodo è prolungato  a  sei  mesi nel  caso  ricorrano  i  presupposti  di  cui  al  precedente articolo 13, comma 3.
2)  Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di due giorni, al competente ufficio comunale.

ART. 18 - Acquisizione della corsa
1)  Il  servizio  di noleggio  con  conducente  è  offerto  presso  la  rimessa  del vettore  situata obbligatoriamente all'interno  del  territorio  comunale  o  in  apposite  aree pubbliche all'uopo destinate.
2)  Al  noleggiatore  è vietata  l'acquisizione  della  corsa  mediante  sosta  su  spazi ed  aree pubbliche non destinate;

ART.19 - Comportamento del noleggiatore durante il servizio
1)  Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore ha l'obbligo di:
a)  comportarsi  con correttezza,  civismo  e  senso  di  responsabilità  in  qualsiasi evenienza;
b)  Prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
c)  Presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo:
d)  Predisporre  gli opportuni  servizi  sostitutivi  nel  caso  di  avaria  al  mezzo  o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
e)  Consegnare  al competente  ufficio  del  Comune  qualsiasi  oggetto  dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
f)  Curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari.
g)  Mantenere  in perfetta  efficienza  la  strumentazione  di  bordo  del  veicolo con particolare riguardo al contachilometri;
h)  Non fumare in vettura;
i)  Rilasciare  al cliente  la  ricevuta  o  l'eventuale  scontrino  attestante  il prezzo  del trasporto;
j)  Tenere a bordo del mezzo copia del Presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
2)  Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore è vietato:
a)  fumare in vettura;
b)  far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
c)  portare animali propri in vettura;
d)  interrompere la corsa di propria iniziativa salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore o di evidentepericolo;
e)  Chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica contrattata;
f)  Rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
g)  Rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.

ART. 20 - Comportamento degli utenti
1)  Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:
a)  fumare in vettura;
b)  gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
c)  pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
d)  pretendere  che  il trasporto  venga  reso  in  violazione  alle  norme  di  sicurezza previste dal vigente codice della strada.

ART. 21 - Collaborazione alla guida
1)  I  titolari  di autorizzazione  all'esercizio  del  noleggio  possono  avvalersi, nello svolgimento  del servizio,  della  collaborazione  del  coniuge,  dei  parenti  entro il  terzo grado  e  degli  affini entro  il  secondo,  purché  regolarmente  iscritti  al  ruolo  di cui all'articolo 9.

ART. 22 - Interruzione del trasporto.
1)  Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo il conducente deve  predisporre  un servizio  sostitutivo  o  per  altri  casi  di  forza  maggiore, senza  che risulti possibile organizzare  un  servizio  sostitutivo,  il  committente  ha  diritto di abbandonare  il  veicolo pagando  solamente  l'importo corrispondente  al  percorso effettuato.

ART.-23 - Trasporto dei diversamente abili.
1)  Il  noleggiatore  ha l'obbligo  di  prestare  tutta  l'assistenza  necessaria all'incarrozzamento dei  soggetti  portatori  di  handicap  e  dei  supporti  necessari alla loro mobilità;
2)  Il  trasporto  delle carrozzine  di  altri  supporti  necessari  alla  mobilità  dei portatori  di handicap è effettuato gratuitamente.

ART. 24 - Tariffe
1)  Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione delle parti.
2)   Il  Comune,  tenuto conto  delle  indicazioni  ministeriali  e  regionali,  fissa  una tariffa chilometrica  minima  ed una  massima  per  l'esercizio  del  servizio  di  noleggio  con conducente.

ART. 25 - Contachilometri
1)  I   veicoli  adibiti al  servizio  da  noleggio  sono  dotati  di  contachilometri generale  e parziale.
2)  I  guasti  ai contachilometri  devono  essere  immediatamente  riparati  e,  nel caso  la riparazione  non  possa essere  eseguita  prima  della  corsa,  del  guasto  devono  essere informati i clienti ed il competente ufficio comunale.

ART. 26 - Locazione temporanea ed eccezionale delle  vetture impiegate in servizio di noleggio con conducente
1)  Il  Capo  Settore interessato  autorizza   la  locazione temporanea  ed  eccezionale di vetture  immatricolate in  servizio  di  noleggio  con  conducente  per  la  sostituzione di vetture  guaste  o  che hanno  subito  incidenti.  La  locazione  è  soggetta  alle seguenti condizioni:
a)  la  locazione  è consentita  solo  tra  ditte  autorizzate  all'esercizio  del noleggio  con conducente operanti nel Comune;
b)  la vettura locata e quella sostituita appartengono entrambe al contingente definito dal Comune ai sensi dell'articolo 5;
c)  il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque i trenta giorni nell'arco dell'anno;
d)  l'autorizzazione alla  locazione  deve  contenere  sia  il  numero  di  targa  del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo.

ART. 27 - Responsabilità nell'esercizio del servizio.
1)  Eventuali responsabilità  derivanti  dall'esercizio  dell'autorizzazione sono  imputabili unicamente  al  titolare della  stessa,  al  suo  collaboratore  familiare  od  al  suo dipendente.

ART. 28 - Reclami
1)  Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati all'Ufficio della Polizia Municipale  Tel. 0922799366,  che,  esperiti  gli  accertamenti  del  caso  adotta   i conseguenti provvedimenti;
2)  All'interno di ogni vettura è esposto, in posizioneben visibile, l'indirizzo ed il numero di telefono degli uffici comunali a cui indirizzarei reclami.

CAPO V
VIGILANZA SUL SERVIZIO E SANZIONI

ART. 29 - Addetti alla vigilanza
1)  La  vigilanza  sul rispetto  delle  norme  contenute  sul presente  regolamento  è demandata  alla  polizia municipale  ed  agli  ufficiali ed  agenti  di  polizia  di  cui all'articolo 13 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 30 - Idoneità dei mezzi al servizio.
1)  La  Polizia Municipale  dispone  annualmente  e  tutte  le  volte  che  ne ravvisa  la necessità,  verifiche sull'idoneità  dei  mezzi  al  servizio  in  ottemperanza  alle leggi  e regolamenti vigenti.
2)  La polizia municipale certifica l'idoneità del veicolo o detta le prescrizioni utili al suo ottenimento.
3)  La  vidimazione annuale  dell'autorizzazione  di  cui  all'articolo  14,  comma 1,  come anche  il  nulla  osta  per  la  presentazione  del  veicolo  alle  operazioni  di immatricolazione o di revisione ai fini  della  sicurezza  vengono effettuate  dalla polizia municipale.
4)  Le procedure di cui ai commi 1), 2) e 3) si applicano anche nel caso di sostituzione del veicolo.

ART. 31 - Sanzioni
1)  Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono così punite:
a)  con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dagli art.106 e 107 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni;
b)  con sanzione amministrativa  di  tipo  accessorio  quali la  sospensione  o  la revoca dell'autorizzazione;
2)  Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria,  da un minimo di € 50,00  ad un massimo di € 500,00 per le seguenti violazioni:
a)  violazione dell'art 4, comma 3, sostanziata dalla mancanza dell'autorizzazione a bordo del mezzo;
b)  violazione dell'articolo 6, comma 1, relativa al mancato rispetto delle norme sulla riconoscibilità delle autovetture;
c)  acquisizione  di corsa  ad  opera  di  noleggiatori  provenienti  da  altri  Comuni che non riconoscono le condizioni di reciprocità di cuiall'articolo 7;
d)  violazione dell'articolo  9,  comma  2,  sostanziata  dalla  mancanza  a bordo  del mezzo del certificato di iscrizione al ruolo;
e)  violazione dell'articolo 14, comma 1, relativa al mancato rispetto della norma che impone la vidimazione annuale dell'autorizzazione;
f)  mancata comunicazione della sospensione del servizio nel termine di cui all'art. 17, comma 2;
g)  violazione dell'obbligo,  di  acquisizione  della  corsa  presso  la  rimessa o  su  aree all'uopo destinate dal Sindaco come previsto dall'articolo 18, comma 1;
h)  la violazione degli obblighi di cui all'articolo 19, comma 1, punti d), g) h) ed i);
i)  mancato rispetto dei divieti di cui all'articolo 19, comma 2, punti da a) ad f);
j)  mancato rispetto dei divieti, di cui all'articolo 20, comma 1 punti a) e b);
k)  mancata  segnalazione di  guasti  ai  contachilometri,  così  come  prevista  dall'art. 25, comma 2;
l)  mancata  esposizione all'interno  della  vettura  dell'indirizzo  e  del  numero  di telefono  degli  uffici comunali  a  cui  indirizzare  i  reclami  così  come  previsto dall'articolo 28, comma 2.
3)  Gli  importi  delle sanzioni  di  cui  al  presente  articolo  saranno  aggiornati secondo  le disposizioni che regolano la materia

ART. 32 - Rinuncia all'autorizzazione
1)  Il  titolare  o l'erede  che  intenda  rinunciare  all'esercizio dell'autorizzazione  deve presentare istanza scritta di rinuncia al competente ufficio comunale.

ART. 33 - Sospensione dell'autorizzazione
1)  L'autorizzazione  è sospesa  dal  Capo  settore  del  servizio  interessato,  per  un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi;
a)  violazione  di  norme del  codice  della  strada  tali da  compromettere  l'incolumità dei passeggeri trasportati;
b) violazione di norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
c)   violazione  delle norme  che  individuano  i  soggetti  autorizzati  alla  guida  dei mezzi così come previsto dall'articolo 4, e dall'articolo21;
d)  violazione  delle norme  che  regolano  il  trasporto dei  diversamente  abili  così come previste all'articolo 23;
e)  violazione,  per  la terza  volta  nell'arco  dell'anno,  di  norme  per  le  quali sia  stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria aisensi dell'articolo 31 comma 2;
f)  violazione  di  norme amministrative  o  penali  connesse  all'esercizio  dell'attività di noleggio.
2)  Il  Capo  Settore del  servizio  interessato,  dispone  sul  periodo  di  sospensione dell'autorizzazione tenuto  conto  della  maggiore  o  minore  gravità  dell'infrazione o dell'eventuale recidiva.
3) La  sospensione  viene comunicata  all'ufficio  provinciale della  motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 34 - Revoca dell'autorizzazione
1)  Il  Capo  Settore del  servizio  interessato  dispone  la revoca  dell'autorizzazione nei seguenti casi:
a)  per  la  violazione delle  norme  che  vietano  il  cumulo,  in  capo  ad  una  stessa persona,  di autorizzazioni  all'esercizio  del  servizio  di  noleggiatore  con licenze per il servizio taxi secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1;
b)  quando in capo al titolare dell'autorizzazione vengano a mancare i requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore di cui agli articoli 3, 8 e 9;
c)  quando il titolare dell'autorizzazione svolga attività giudicate incompatibili con quella di noleggiatore ai sensi dell'articolo 13, comma 4;
d)  per  violazione delle  norme  sulla  trasferibilità  delle  autorizzazioni  così come previste all'articolo15;
e)  a  seguito  di  tre provvedimenti  di  sospensione  nell'arco  di  un  triennio adottati ai sensi dell'articolo 33;
f)  per un mese, anche non consecutivo, di ingiustificata sospensione del servizio;
g)  per motivi di pubblico interesse.
2)  La  revoca  viene comunicata  all'Ufficio  provinciale  della  motorizzazione  civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 35 - decadenza dell'autorizzazione
1)  Il  Capo  Settore dispone  la  decadenza  dell'autorizzazione  per  mancato  inizio del servizio nei termini stabiliti dall'articolo 17.
2)  La decadenza viene comunicata all'ufficio provinciale della motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART.  36  -  Effetti conseguenti  alla  rinuncia,  sospensione,  revoca  e  decadenza dell'autorizzazione
1) Nessun indennizzo è dovuto dal Comuneall'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione.

ART. 37 - Irrogazione delle sanzioni.
1) Le sanzioni di cui al Capo V sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare  di  quanto previsto  dalla  L.  24  novembre 1981,  n.  689  e  successive modifiche ed integrazioni.