Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento Ordinanza n° 15
del 09 APRILE 2026
DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE E DI
QUALSIASI BEVANDA IN CONTENITORI DI VETRO O LATTINE, DURANTE I
FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DEL CASTELLO - ANNO
2026
IL SINDACO
Vista la deliberazione della Giunta Municipale n.48 del 23/03/2026 con la quale veniva approvato il
programma per la realizzazione dei festeggiamenti in onore della Madonna del Castello per il 12 aprile 2026;
Che i festeggiamenti in onore alla Madonna del Castello sono iniziative a forte attrattiva e richiamo di pubblico
sul territorio e che pertanto impongono l'adozione di misure ed interventi utili a migliorare le condizioni di
ordine e sicurezza pubblica al fine di evitare episodi di disturbo della quiete pubblica e atti di vandalismo, sia
per scongiurare le criticità legate all'uso ed all'abbandono di contenitori di vetro e lattine;
Ritenuto opportuno provvedere, al fine di prevenire atti che possano arrecare danni, o offese a persone o cose
e permettere un ordinato e civile svolgimento della manifestazione in programma per il 12 aprile 2026, di
vietare:
* la vendita, la somministrazione ed il consumo di bevande in contenitori di vetro o materiali similari e
lattine;
* la vendita di spray e/o altre sostanze urticanti;
Vista la legge n. 287/91 recante la normativa sull'insediamento e sull'attività di pubblici esercizi di
somministrazioni di alimenti e bevande che, all'art. 5 comma 2, prevede la possibilità che il Sindaco disponga
la sospensione della somministrazione di bevande alcoliche;
Considerato che l'Amministrazione Comunale intende proseguire l'azione per il rispetto delle norme igienico
sanitarie a protezione della salute dei cittadini;
Ritenuto che è necessario, al fine di garantire il corretto ed ordinato svolgimento della predetta manifestazione
l'osservanza di divieti e limitazioni;
Stante l'urgenza di prevenire con ogni mezzo ad evitare turbativa all'ordine pubblico;
Vista la legge nr. 287/91 ;
Visto il d.lvo nr. 267/2000, art. 54 comma 1 lett. b;
Visto l'art. 65 dell'OR.EE.LL.;
Visti gli artt. 5, 9, 11 e 17 ter commi 3 e 4 del R.D. nr. 773/1931 (T.U.L.P.S);
Vista la legge regionale n. 18/95 riguardante il commercio su aree pubbliche;
Viste le leggi sanitarie;
ORDINA
per i motivi indicati in premessa, istituire per il 12 aprile 2026 (domenica) i seguenti divieti e/o limitazioni di
vendita e di utilizzo per le attività commerciali:
1.E' fatto divieto a tutte le attività commerciali e ai pubblici esercizi presenti sul territorio comunale, seppure
autorizzati alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande, di vendere e/o somministrare a chiunque
alcolici e superalcolici nonché qualsiasi altro tipo di
2. E' fatto divieto a tutte le attività commerciali presenti sul territorio comunale, a vendere spray e/o altra
sostanze urticanti;
3. La somministrazione, manipolazione e vendita di alimenti e bevande su aree pubbliche dovrà essere
effettuata dai titolari di esercizio già autorizzati e previa richiesta di occupazione del suolo pubblico;
4. Si diffidano le attività commerciale a non porre in essere attività di cui non siano stati preventivamente già
autorizzate, secondo la normativa vigente.
DISPONE
l'inosservanza delle prescrizioni previste dall'ordinanza, è punita ove non ricorrano ipotesi espressamente
sanzionate da leggi, con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 (art. 7 bis, d.l.vo 267/2000 e s.m.i);
l'inosservanza del divieto di cui al punto 3 sarà punito ai sensi di quanto previsto dall'art. 20, comma 1 della
legge regionale n. 18/1995 con la sanzione da € 154,00 a € 1.549,00 e la confisca della merce e delle
attrezzature.
DEMANDA
per l'osservanza del presente provvedimento, gli agenti della forza pubblica e della polizia municipale.
AVVERTE
Ai sensi del combinato disposto di cui al D.P.R. 1199/71, alla l. 1034/71 ed alla l.r. 10/91 si precisa che
chiunque vi abbia interesse, ricorrendone i presupposti di legge, potrà proporre avverso il presente
provvedimento ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione e ricorso straordinario avanti il
Presidente della Regione Siciliana, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.
Copia della presente ordinanza viene trasmessa a mezzo pec:
- Prefettura di Agrigento
- Questura di Agrigento
- Commissariato di P.S.
- Comando Stazione Carabinieri di Palma di Montechiaro
- Polizia Municipale
- UTC - Sezione Attività produttive
Il Sindaco
Stefano Castellino