Comune di Palma di Montechiaro - Testata per la stampa

NUOVE LINEE GUIDA SULLE MODALITA' DI EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA A MINORI E ADULTI NON AUTOSUFFICIENTI MAX 64 ANNI DI ETA' OVE PREVISTI DAL PIANO PERSONALIZZATO EX ART.14 L.328/2000 - ANNUALITA' 2026-2027.


APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUINALE N.56 DEL 01/04/2026
L'Amministrazione comunale da sempre sensibile alle difficoltà delle persone con disabilità e delle loro famiglie, intende formulare delle linee guida al fine di orientare l'operato dei responsabili della gestione nella erogazione dei servizi di assistenza a minori e adulti non autosufficienti max 64 anni di età di cui alla Legge n.104/92 art.3, comma 3, ove previsti dal piano personalizzato redatto in sede di valutazione multidimensionale. In particolare, nel ricercare il giusto bilanciamento tra diritti e risorse economiche, in conformità al principio della buona Amministrazione di cui all'art.3, comma 5, del D.Lgs.66/2017, intende incrementare in maniera consistente le esigue risorse provenienti dal Fondo nazionale per le non autosufficienze, alimentando con risorse proprie di bilancio un fondo all'uopo dedicato fino alla concorrenza di € 168.000,00, stabilendo in € 8.400,00 la provvista finanziaria massima annua per beneficiario. Pertanto, al fine di non svilire gli interventi, polverizzandoli in favore di una più ampia platea di beneficiari, si ritiene opportuno destinare il beneficio assistenziale a non più di 20 (venti) utenti richiedenti come scaturenti da una graduatoria finale stilata dai competenti uffici a seguito di valutazione socio/sanitaria.
Ove, in sede di valutazione multidimensionale, si ritenesse opportuno erogare anche servizi di natura diversa dall'assistenza familiare, la provvista finanziaria assegnata è comunque sempre da intendersi come limite massimo da riconoscere al singolo utente beneficiario sempre in modalità "per conto", ovvero a rimborso previa presentazione di documentazione giustificativa. Come sopra precisato, anche il servizio di assistente familiare a minori e adulti non autosufficienti max 64 anni di età di cui alla Legge n.104/92 art.3, comma 3, allorché accordato in sede di valutazione multidimensionale, verrà erogato secondo la modalità "per conto" nei limiti della provvista finanziaria assegnata. Il beneficiario, o chi per Lui, opererà in regime di libera scelta nell'individuare l'esecutore della prestazione richiesta con garanzia che la prestazione assistenziale venga resa da parte di soggetti qualificati e pertanto legittimati ad offrire all'utente le più ampie garanzie di idoneità, sicurezza e appropriatezza. L'attività assistenziale resa in modalità "per conto" potrà essere integrata con quella resa "in proprio" con oneri a totale carico dell'utente. In ogni caso, l'operatore professionale privato, instaurerà la relazione di prestazione direttamente con l'utente beneficiario, che lo elegge, nell'esercizio di una sua libera facoltà di scelta, quale fornitore della prestazione assistenziale di cui necessita. L'utente beneficiario riceverà dal comune il solo rimborso pro quota mensile per un importo massimo di € 700,00 previa presentazione di adeguata documentazione amministrativa prima e giustificativa di spesa dopo da produrre entro il secondo mese successivo alla data di sostenimento della stessa.

Per adeguata documentazione, si intende:  
A. nel caso di servizio prestato da un assistente familiare  
1) documenti da sottoporre alla valutazione dell'ufficio competente prima dell'effettivo avvio al lavoro dell'operatore e in occasione di variazioni (es: variazioni del rapporto di lavoro quali nuova assunzione, variazione numero ore di lavoro o cessazione del rapporto di lavoro), ·        
-Copia della Comunicazione obbligatoria UniLav presso l'INPS;
-Copia contratto di lavoro firmato da datore di lavoro e lavoratore, previo nulla osta rilasciato dal competente ufficio comunale, compilato in ogni sua parte con evidenziazione del livello di inquadramento come da CCNL e numero di ore di lavoro settimanali da prestare;
2) documenti da trasmettere in occasione di ogni richiesta di rimborso:
- Buste paga firmata dal dipendente con allegata la ricevuta di bonifico bancario;
- Copia del versamento dei contributi trimestrali dovuti con relativa ricevuta, allorché regolarmente versati;  
B. Per altri servizi ove previsti nel piano personalizzato diversi dall'assistente familiare:
-  Ricevute, fatture e attestazioni di avvenuto pagamento.
Il rimborso previsto sarà dovuto a prescindere dalla durata del contratto sottoscritto che, comunque, non può essere inferiore alla durata annuale del beneficio. In ogni caso, il rimborso riguarderà esclusivamente i periodi coperti dal piano personalizzato come approvato dall'UVM (Unità di Valutazione Multidimensionale), nei limiti sopra indicati. Di seguito si ritiene opportuno fornire utili indicazioni allorché l'UVM riconoscerà ai richiedenti, come prestazione assistenziale, il servizio di assistenza familiare, non necessitando ulteriori precisazioni negli altri casi. Pertanto, rimanendo in capo all'Ente l'obbligo di verificare l'idoneità dell'operatore scelto alla prestazione richiesta, il beneficiario o chi per Lui, prima della stipula del contratto di lavoro, dovrà recarsi presso l'ufficio comunale dei servizi sociali munito dei titoli che qualificano l'operatore, da pretendersi secondo quanto successivamente indicato, al fine di ottenere il nulla osta alla sottoscrizione del contratto. In questa sede, l'ufficio fornirà utili indicazioni riguardanti la prossima sottoscrizione del contratto di lavoro con l'operatore individuato. Ovviamente si rimarrà a disposizione per eventuali chiarimenti che si vorrà porre in essere. Non possono essere assunti i parenti e gli affini entro il 3° grado. Il contratto di lavoro individuale dovrà essere stipulato nel rispetto delle previsioni di cui al CCNL di categoria. Il profilo richiesto è compatibile con l'inquadramento del collaboratore in tipo contratto "non convivente" livello C Super a tempo determinato o indeterminato, con l'aggiunta della prevista indennità in presenza di più persone non autosufficienti all'interno dello stesso nucleo. Si precisa che i requisiti specifici di seguito richiesti, da possedere al momento dell'assunzione, non qualificano l'operatore tale da giustificarne l'inquadramento al livello "D" del CCNL di categoria. Si definisce idoneo all'assunzione, Chi risulti essere in possesso di tutti i requisiti generali e di almeno uno dei requisiti specifici minimi di seguito indicati: 

Requisiti generali:- aver compiuto 18 anni;
- aver assolto l'obbligo scolastico;
- non aver conseguito condanne penali passate in giudicato e non avere carichi penali pendenti;
- idoneità fisica all'impiego;
- essere in possesso di regolare permesso di soggiorno (per i cittadini stranieri);
- avere sufficiente conoscenza della lingua italiana (per i cittadini stranieri).

Requisiti specifici:  a) Avere la frequenza di un corso di formazione per assistente familiare della durata di almeno 300 ore afferente l'area dell'assistenza alla persona, ai sensi della L.21/12/1978 n. 845, (vengono riconosciuti validi i titoli esteri equipollenti riconosciuti dal Ministero delle Politiche Sociali, i quali dovranno essere consegnati tradotti in lingua italiana);
Oppure   
b) essere in possesso della qualifica professionale inerente l'ambito dell'assistenza sociosanitaria con riferimento all'area della cura alla persona. Sono riconosciuti validi i titoli esteri equipollenti riconosciuti dal Ministero delle Politiche Sociali, i titoli esteri devono essere tradotti in lingua italiana;
Oppure   
c) aver frequentato, con esito positivo corsi di formazione attivati dai Comuni o da altri Enti pubblici, inerenti l'ambito dell'assistenza socio sanitaria, con riferimento all'area della cura alla persona, della durata di almeno 300 ore, atti ad assicurare l'acquisizione di competenze di base, tecnico-professionali e trasversali, inerenti il lavoro dell'assistente familiare;
Oppure   
d) aver maturato esperienza lavorativa di almeno 12 mesi nel campo della cura domiciliare alla persona non autosufficiente, svolta anche a seguito di regolare assunzione da parte di cooperative, associazioni o Enti privati in genere, che dovrà essere adeguatamente documentata.

I requisiti specifici di cui alle lettere a), b) e c) possono essere autocertificati ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, mentre il requisito di cui al punto d) richiederà la produzione di copia del contratto di lavoro e certificati di servizio attestanti l'esperienza lavorativa maturata. L'ufficio ammetterà a beneficio le prime 20 richieste di piano personalizzato come scaturenti dalla graduatoria finale e fino ad esaurimento della provvista finanziaria. Pertanto, a nulla rileva l'avere fruito dei servizi allo stesso titolo nella annualità precedente. A parità di punteggio, si ammetterà al beneficio il minore di età. La graduatoria verrà stilata sommando i punteggi derivanti dalla compilazione di una scheda sociale e di una scheda salute come di seguito riportate. La mancata compilazione in allegato alla domanda della scheda salute, comporterà l'esclusione del soggetto interessato dalla valutazione per mancanza di un elemento essenziale.

 

 (166.64 KB)Determinazione di approvazione Avviso, schema di domanda, scheda sociale e scheda salute (166.64 KB).
 (447.81 KB)Avviso pubblico (447.81 KB).
 (283.49 KB)Modello di domanda (283.49 KB).
 (35.04 KB)Modello domanda in word (35.04 KB).
 (140.86 KB)Scheda sociale (140.86 KB).
 (321.16 KB)Scheda salute (321.16 KB).
 (26.43 KB)Scheda salute in word (26.43 KB).
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