Il Capo Settore Tributi
Dott.ssa Maria Gabriella Marino
INFORMA
Per l'anno d'imposta 2008 non dovrà essere più versata l'ICI sull'abitazione principale, ad eccezione per gli immobili appartenenti alle categorie A1, A8 e A9.
L'abitazione principale è quella posseduta a titolo di proprietà o usufrutto o altro diritto reale in cui però il contribuente stesso e i suoi familiari dimorano abitualmente. Per presunzione è intesa come tale quella in cui si è stabilita la residenza anagrafica. La presunzione è assoluta.
Anche le pertinenze dell'abitazione principale (box, garage, cantine, ecc...) non pagheranno più ICI.
L'immobile in cui abitano solo i familiari del proprietario, le c.d. case in comodato, sono assimilate all'abitazione principale.
Sono assimilate all'abitazione principale:
L'imposta comunale sugli immobili per le altre categorie è del 6,50 per mille.
Si informano gli utenti che, a causa dei tempi ristretti dovuti alle introdotte modifiche legislative, l'ufficio non ha potuto provvedere all'invio dei bollettini di pagamento personalizzati.