Oggetto: obbligo di pulizia dei terreni incolti e delle aree prossime ad edifici, impianti, strade pubbliche.
Il Sindaco
Considerato
- che la presenza di stoppie ed erbacce, specie nelle aree prossime ad abitazioni, impianti, strade, determina grave situazione di pericolo sotto il profilo igienico, per la presenza di insetti, e per la sicurezza, soprattutto per il rischio di incendi;
- che è, pertanto, necessario, con l'approssimarsi della stagione estiva, assicurare che siano eseguiti il taglio ed il corretto smaltimento della vegetazione incolta, degli arbusti, delle sterpaglie, al fine di scongiurare ogni potenziale rischio per la salute e la sicurezza pubblica;
- che è dovere primario dell'Autorità comunale adottare i provvedimenti necessari per la salvaguardia della salute ed il mantenimento di condizioni di sicurezza, al fine, nel caso che ci occupa, di prevenire gli incendi frequenti e pericolosi nella stagione estiva;
Visto il Regolamento Edilizio Comunale, nel quale, all'art. 128, è prescritto che "tutte le aree destinate all'edificazione ed ai servizi dallo strumento urbanistico e non ancora utilizzate e quelle di pertinenza degli edifici esistenti debbono essere mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica. Il Sindaco potrà emanare i provvedimenti necessari per assicurare il rispetto di tali condizioni sotto comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese del proprietario inadempiente";
Visto il Regolamento comunale sulle modalità di impiego di fuochi controllati nelle attività agricole, nel quale, agli artt. 2 e 6 è prescritto che "tutti i proprietari di terreni confinanti con strade comunali e provinciali dovranno provvedere, entro il termine perentorio del 15 giugno di ogni anno, alla pulitura delle scarpate che prospettano sulle strade pubbliche, al taglio delle siepi vive, di erbe e di rami che si protendono sul ciglio stradale (...)" "Le sterpaglie, la vegetazione secca in genere ed i rifiuti persistenti in prossimità e lungo strade pubbliche e private, fabbricati ed impianti, confini di proprietà devono essere eliminati fino alla distanza di mt.10,00"; mentre negli altri articoli sono prescritte le modalità di cura e conduzione dei fondi agricoli per prevenire il rischio di incendi;
Vista l'O.P.C.M. n.3606 del 28/8/2007;
Vista la nota della Presidenza della Regione Siciliana n.1691 del 14/1/2008;
Visto il Piano Speditivo di Protezione Civile per il rischio di incendio di interfaccia, approvato con la deliberazione della G.M. n. 10 del 28/3/2008;
Visto il D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuta la propria competenza, ai sensi degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000 ed ai sensi dell'art 65 dell' l'O.R.EE.LL.,
Ordina
a tutti i proprietari e/o affittuari di terreni posti al margine delle strade, a tutti i proprietari e/o affittuari frontisti di aree o spazi pubblici, a tutti i proprietari e/o affittuari dei terreni ubicati nel centro urbano, nelle frazioni e nelle loro immediate vicinanze, e comunque a tutti i proprietari di terreni incolti in genere, di provvedere, entro il 15 giugno 2008:
Avverte
Incarica
Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 7.8.1990 n. 241, avverso il presente atto è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e nei modi di cui all'art. 21 della legge 6/12/1971, n. 1034.
Il Sindaco
Rosario Gallo