Comune di Palma di Montechiaro - Testata per la stampa

APPROVAZIONE NUOVE LINEE GUIDA SULLA MODALITA' 'DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA FAMILIARE ALLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI BENEFICIARIE DI PIANO PERSONALIZZATO - ANNUALITA' 2025/2026


AVVISO PUBBLICO

Il servizio di assistenza a minori/adulti non autosufficienti di cui alla Legge n.104/92 art.3, comma 3, allorché previsto nel piano personalizzato redatto con il concorso delle competenze tecniche richieste, verrà erogato secondo la modalità "per conto". Il beneficiario, o chi per Lui, opererà in regime di libera scelta nell'individuare l'esecutore della prestazione richiesta con garanzia che la prestazione assistenziale venga resa da parte di soggetti qualificati e pertanto legittimati ad offrire all'utente le più ampie garanzie di idoneità, sicurezza e appropriatezza.

L'attività assistenziale "per conto" presuppone che l'operatore professionale privato, ai fini di realizzare i livelli essenziali di assistenza che fanno carico all'ente locale, instauri la relazione di prestazione direttamente con l'utente beneficiario, che lo elegge, nell'esercizio di una sua libera facoltà di scelta, quale fornitore della prestazione assistenziale di cui abbisogna e che ha titolo all'ottenimento della stessa, ponendone il costo a carico del comune mediante rimborso in toto degli oneri sostenuti previa presentazione di adeguata documentazione giustificativa di spesa, entro il secondo mese successivo alla data di sostenimento della stessa.

Per adeguata documentazione si intende:
1) documenti da sottoporre alla valutazione dell'ufficio competente prima dell'effettivo avvio al lavoro dell'operatore e in occasione di variazioni (es: variazioni del rapporto di lavoro quali nuova assunzione, variazione numero ore di lavoro o cessazione del rapporto di lavoro)
-Copia della Comunicazione obbligatoria UniLav presso l'INPS;
-Copia contratto di lavoro firmato da datore di lavoro e lavoratore, previo nulla osta rilasciato dal competente ufficio comunale, compilato in ogni sua parte con evidenziazione del livello di inquadramento come da CCNL e numero di ore di lavoro settimanali da prestare;
-Dichiarazione resa dal beneficiario da cui si evinca inequivocabilmente la consapevolezza che il budget assegnato è in ogni caso importo massimo concedibile a prescindere dalla durata del contratto.

2) documenti da trasmettere in occasione di ogni richiesta di rimborso:
- Buste paga firmate dal dipendente con allegata la ricevuta di bonifico bancario;
- Copia del versamento dei contributi trimestrali dovuti con relativa ricevuta, allorché regolarmente versati.

Il rimborso previsto sarà dovuto a prescindere dalla durata del contratto sottoscritto che, comunque, non può essere inferiore a quella prevista alla durata annuale del beneficio. In ogni caso, il rimborso riguarderà esclusivamente i periodi coperti dal piano personalizzato come approvato dall'UVM, nei limiti delle risorse assegnate e rimanendo nella disponibilità dell'ente eventuali residui di budget non utilizzati perché non richiesti a rimborso. Rimanendo in capo all'Ente l'obbligo di verificare l'idoneità dell'operatore scelto alla prestazione richiesta, il beneficiario o chi per Lui, prima della stipula del contratto di lavoro, dovrà recarsi presso l'ufficio comunale dei servizi sociali munito dei titoli che qualificano l'operatore, da pretendersi secondo quanto successivamente indicato, al fine di ottenere il nulla osta alla sottoscrizione del contratto. In questa sede, l'ufficio fornirà utili indicazioni riguardanti la prossima sottoscrizione del contratto di lavoro con l'operatore individuato. Ovviamente si rimarrà a disposizione per eventuali chiarimenti che si vorrà porre in essere.
Non possono essere assunti i parenti e gli affini entro il 3° grado.
L'ufficio evaderà le richieste di piano personalizzato in ordine crescente rispetto all'età dei beneficiari e fino ad esaurimento della provvista finanziaria assegnata. Il contratto di lavoro individuale dovrà essere stipulato nel rispetto delle previsioni di cui al CCNL di categoria. Il profilo richiesto è compatibile con l'inquadramento del collaboratore in tipo contratto "non convivente" livello C Super a tempo determinato o indeterminato, con l'aggiunta della prevista indennità in presenza di più persone non autosufficienti all'interno dello stesso nucleo. Si precisa che i requisiti specifici di seguito richiesti, da possedere al momento dell'assunzione, non qualificano l'operatore tale da giustificarne l'inquadramento al livello "D" del CCNL di categoria.
Pertanto, la quantificazione del rimborso in ragione di anno è da riferirsi al profilo come sopra definito. Si definisce idoneo all'assunzione, Chi risulti essere in possesso di tutti i requisiti generali e di almeno uno dei requisiti specifici minimi di seguito indicati:

Requisiti generali:
- aver compiuto 18 anni;
- aver assolto l'obbligo scolastico;
- non aver conseguito condanne penali passate in giudicato e non avere carichi penali pendenti;
- idoneità fisica all'impiego;
- essere in possesso di regolare permesso di soggiorno (per i cittadini stranieri);
- avere sufficiente conoscenza della lingua italiana (per i cittadini stranieri).
Requisiti specifici:
a) Avere la frequenza di un corso di formazione per assistente familiare della durata di almeno 300 ore afferente l'area dell'assistenza alla persona, ai sensi della L.21/12/1978 n. 845, (vengono riconosciuti validi i titoli esteri equipollenti riconosciuti dal Ministero delle Politiche Sociali, i quali dovranno essere consegnati tradotti in lingua italiana);
Oppure
b) essere in possesso della qualifica professionale inerente l'ambito dell'assistenza sociosanitaria con riferimento all'area della cura alla persona. Sono riconosciuti validi i titoli esteri equipollenti riconosciuti dal Ministero delle Politiche Sociali, i titoli esteri devono essere tradotti in lingua italiana;
Oppure
c) aver frequentato, con esito positivo corsi di formazione attivati dai Comuni o da altri Enti pubblici, inerenti l'ambito dell'assistenza socio sanitaria, con riferimento all'area della cura alla persona, della durata di almeno 300 ore, atti ad assicurare l'acquisizione di competenze di base, tecnico-professionali e trasversali, inerenti il lavoro dell'assistente familiare;
Oppure
d) aver maturato esperienza lavorativa di almeno 12 mesi nel campo della cura domiciliare alla persona non autosufficiente, svolta anche a seguito di regolare assunzione da parte di cooperative, associazioni o Enti privati in genere, che dovrà essere adeguatamente documentata. 

I requisiti specifici di cui alle lettere a), b) e c) possono essere autocertificati ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, mentre il requisito di cui al punto d) richiederà la produzione di copia del contratto di lavoro e certificati di servizio attestanti l'esperienza lavorativa maturata.

 

 (272.65 KB)Scarica l'avviso pubblico (272.65 KB).
 (186.08 KB)Linee guida (186.08 KB).
 (219.04 KB)Modello domanda (219.04 KB).
 (34.06 KB)Modello domanda (34.06 KB).
 (132.46 KB)Determina (132.46 KB).
 (186.47 KB)Delibera (186.47 KB).
Comune di Palma di Montechiaro - www.comune.palmadimontechiaro.ag.it


Chiudi la versione stampabile della pagina e ritorna al sito