IL CAPO AREA 8 SERVIZI AL CITTADINO
Al fine di offrire agli interessati ogni evidenza utile a dare organicità e completezza alla nuova modalità di erogazione del servizio di assistenza familiare reso a minori/adulti non autosufficienti, giusta delibera di Giunta municipale n.144 del 27/11/2023 avente ad oggetto" Approvazione linee guida sulle modalità di erogazione del servizio di assistenza alle persone non autosufficienti beneficiarie di Piano Personalizzato", il presente avviso richiamerà integralmente, inglobandolo, l'avviso pubblico già approvato con Determinazione del Capo Area Servizi al Cittadino n. 570 del 29/11/2023 avente ad oggetto "Approvazione avviso sulle nuove modalità di erogazione del servizio di assistenza alle persone non autosufficienti beneficiarie di Piano Personalizzato". In esecuzione alla Delibera di Giunta Municipale n° 38 del 01/03/2024 avente ad oggetto "Approvazione nuovo modello di domanda attivazione piano personalizzato, tabella criteri di valutazione con attribuzione di punteggio e nuovo avviso pubblico"
RENDE NOTO
che a decorrere dal 02 Aprile, ed ancorché in presenza di piani personalizzati non scaduti approvati dall'UVM, il servizio di assistenza familiare ove previsto, finalizzato alla cura e all'igiene della persona o alla cura degli ambienti di vita del minore/adulto non autosufficiente, verrà inteso come da erogarsi secondo le nuove modalità di cui al presente avviso fatte salve, per i piani personalizzati in essere e fino alla loro naturale scadenza, le ore di assistenza in esso già previste da erogarsi comunque contrattualizzando direttamente un operatore all'uopo formato. Il rinnovo dei Piani Personalizzati, via via in scadenza, potrà comportare la rimodulazione dei contratti di lavoro a tempo determinato per tempo stipulati. Pertanto, per tutti gli interessati, anche per quelli con piano personalizzato non scaduto, al fine di evitare deleterie interruzioni, sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l'attivazione o il rinnovo di Piani Personalizzati ex articolo 14 legge 328/2000, in favore delle persone con disabilità di cui alla Legge n.104/92, art.3, comma 3. Si introducono tre criteri utili di valutazione ai fini della quantificazione del rimborso ove spettante, in presenza di Piano Personalizzato approvato dall'UVM che prevede il servizio di cura e all'igiene della persona o la cura degli ambienti di vita del minore/adulto non autosufficiente; I criteri da adottare per l'attribuzione del punteggio utile alla definizione dell'ammontare del rimborso spese massimo concedibile, sono i seguenti:
- Situazione familiare della persona con disabilità risultante dallo stato di famiglia min. punti 4 - max punti 10;
- Età del disabile min. punti 0 - max punti 10;
- Misura della capacità economico/reddituale del nucleo familiare (ISEE sociosanitario per prestazioni non residenziali in caso di maggiorenni - ISEE ordinario negli altri casi) min. punti 0 - max punti 10;
Gli importi massimi concedibili distinti per fascia di punteggio conseguito, calcolati su base annua, a titolo di rimborso spese sostenute per la realizzazione dei Piani Personalizzati ove in essi sia previsto il servizio di cura e all'igiene della persona o la cura degli ambienti di vita del minore/adulto non autosufficiente sono così fissati:
FASCIA DI PUNTEGGIO IMPORTO MASSIMO CONCEDIBILE
Da 30 a 20 € 13.200,00
Da 19 a 10 € 9.600,00
Inferiore a 9 € 4.800,00
Il servizio di assistenza familiare a minori/adulti non autosufficienti di cui alla Legge n.104/92 art.3, comma 3, allorché previsto nel piano personalizzato redatto con il concorso delle competenze tecniche richieste, verrà erogato secondo la modalità "per conto". Il beneficiario, o chi per Lui, opererà in regime di libera scelta nell'individuare l'esecutore della prestazione richiesta con garanzia che la prestazione assistenziale venga resa da parte di soggetti qualificati e pertanto legittimati ad offrire all'utente le più ampie garanzie di idoneità, sicurezza e appropriatezza.
L'attività assistenziale "per conto" presuppone che l'operatore professionale privato, ai fini di realizzare i livelli essenziali di assistenza che fanno carico all'ente locale, instauri la relazione di prestazione direttamente con l'utente beneficiario, che lo elegge, nell'esercizio di una sua libera facoltà di scelta, quale fornitore della prestazione assistenziale di cui abbisogna e che ha titolo all'ottenimento della stessa, ponendone il costo a carico del comune mediante rimborso in toto degli oneri sostenuti previa presentazione di adeguata documentazione giustificativa di spesa, entro il secondo mese successivo alla data di presentazione della richiesta di rimborso.
Per adeguata documentazione si intende: 1) documenti da trasmettere solo in occasione della prima richiesta di rimborso o in occasione di variazioni (es: variazioni del rapporto di lavoro quali nuova assunzione, variazione numero ore di lavoro o cessazione del rapporto di lavoro) Copia della denuncia del rapporto di lavoro presso l'INPS; Copia contratto di assunzione firmato da datore di lavoro e lavoratore;
2) documenti da trasmettere in occasione di ogni richiesta di rimborso: Buste paga firmate dal dipendente con allegata la ricevuta di bonifico bancario; Copia del versamento dei contributi trimestrali dovuti con relativa ricevuta, allorché regolarmente versati. Lo stesso piano personalizzato stabilirà il rimborso dovuto a prescindere dalla durata di stipula del contratto individuale di lavoro che, comunque, non può essere inferiore a quella prevista per il beneficio. In ogni caso, il rimborso riguarderà esclusivamente i periodi coperti dal piano personalizzato come approvato dall'UVM. Il contratto di lavoro individuale dovrà essere stipulato nel rispetto delle previsioni di cui al CCNL di categoria. Rimanendo in capo all'Ente l'obbligo di verificare l'idoneità dell'operatore scelto alla prestazione richiesta, il beneficiario o chi per Lui, prima della stipula del contratto di lavoro, dovrà recarsi presso l'ufficio comunale dei servizi sociali munito dei titoli giustificativi la qualifica dell'operatore, da pretendersi secondo quanto successivamente indicato, al fine di ottenere il nulla osta alla sottoscrizione del contratto. Non possono essere assunti i familiari fino al 3°grado di parentela e gli affini. Si definisce operatore qualificato chi risulta essere in possesso di tutti i requisiti generali e di almeno uno dei requisiti specifici di seguito indicati:
Requisiti generali:
-aver compiuto 18 anni;
-aver assolto l'obbligo scolastico;
-non aver conseguito condanne penali passate in giudicato e non avere carichi penali pendenti;
-idoneità fisica all'impiego;
-essere in possesso di regolare permesso di soggiorno (per i cittadini stranieri);
-avere sufficiente conoscenza della lingua italiana (per i cittadini stranieri).
Requisiti specifici:
a) Avere frequentato, con esito positivo, un corso di formazione per assistente familiare, afferente l'area dell'assistenza alla persona, ai sensi della L.21/12/1978 n. 845, (vengono riconosciuti validi i titoli esteri equipollenti riconosciuti dal Ministero delle Politiche Sociali, i quali dovranno essere consegnati tradotti in lingua italiana);
Oppure
b) essere in possesso della qualifica professionale inerente l'ambito dell'assistenza sociosanitaria con riferimento all'area della cura alla persona. Sono riconosciuti validi i titoli esteri equipollenti riconosciuti dal Ministero delle Politiche Sociali, i titoli esteri devono essere tradotti in lingua italiana;
Oppure
c) aver frequentato, con esito positivo, corsi di formazione attivati dai Comuni o da altri Enti pubblici, inerenti l'ambito dell'assistenza socio sanitaria, con riferimento all'area della cura alla persona, atti ad assicurare l'acquisizione di competenze di base, tecnico-professionali e trasversali, inerenti il lavoro dell'assistente familiare;
Oppure
d) avere maturato esperienza lavorativa di almeno 12 mesi nel campo della cura domiciliare alla persona non autosufficiente, svolta anche a seguito di regolare assunzione da parte di cooperative sociali, associazioni o Enti privati in genere e non interrotta per licenziamento per giusta causa, che dovrà essere adeguatamente documentata.
I requisiti specifici di cui alle lettere a), b) e c) possono essere autocertificati ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, mentre il requisito di cui al punto d) richiederà la produzione di copia del contratto di lavoro e certificati di servizio attestanti l'esperienza lavorativa maturata.
Possono presentare istanza per la predisposizione dei piani personalizzati tutti coloro aventi una disabilità grave certificata ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 104/92 entro il 22/03/2024.
La richiesta di attivazione di Piano Personalizzato redatta su apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Palma di Montechiaro deve essere recapitate con invio alla casella di P.E.C. protocollo@comune.palmadimontechiaro.legalmail.it oppure consegnata brevi manu all'Ufficio di Servizio Sociale in Via Madonie 20.
Per informazioni rivolgersi alle Assistenti Sociali Dott.ssa Rosanna Spinello e Dott.ssa Gaetana Giuliana, presso l'Ufficio di Servizio Sociale in Via Madonie n° 20, Telefono 0922/799222.
Scarica gli allegati utili per la partecipazione alla procedura.