AVVISO PUBBLICO
Il servizio di assistenza a minori/adulti non autosufficienti di cui alla Legge n.104/92 art.3, comma 3, allorché previsto nel piano personalizzato redatto con il concorso delle competenze tecniche richieste, verrà erogato secondo la modalità "per conto". Il beneficiario, o chi per Lui, opererà in regime di libera scelta nell'individuare l'esecutore della prestazione richiesta con garanzia che la prestazione assistenziale venga resa da parte di soggetti qualificati e pertanto legittimati ad offrire all'utente le più ampie garanzie di idoneità, sicurezza e appropriatezza.
L'attività assistenziale "per conto" presuppone che l'operatore professionale privato, ai fini di realizzare i livelli essenziali di assistenza che fanno carico all'ente locale, instauri la relazione di prestazione direttamente con l'utente beneficiario, che lo elegge, nell'esercizio di una sua libera facoltà di scelta, quale fornitore della prestazione assistenziale di cui abbisogna e che ha titolo
all'ottenimento della stessa, ponendone il costo a carico del comune mediante rimborso in toto degli oneri sostenuti previa presentazione di adeguata documentazione giustificativa di spesa, entro il secondo mese successivo alla data di sostenimento della stessa.
Per adeguata documentazione si intende:
1) documenti da trasmettere solo in occasione della prima richiesta di rimborso o in occasione di variazioni (es: variazioni del rapporto di lavoro quali nuova assunzione, variazione numero ore di lavoro o cessazione del rapporto di lavoro)
Copia della denuncia del rapporto di lavoro presso l'INPS;
Copia contratto di assunzione firmato da datore di lavoro e lavoratore;
2) documenti da trasmettere in occasione di ogni richiesta di rimborso:
Buste paga firmate dal dipendente con allegata la ricevuta di bonifico bancario;
Copia del versamento dei contributi trimestrali dovuti con relativa ricevuta, allorché regolarmente versati.
Lo stesso piano personalizzato stabilirà il rimborso dovuto a prescindere dalla durata di stipula del contratto individuale di lavoro che, comunque, non può essere inferiore a quella prevista per il beneficio. In ogni caso, il rimborso riguarderà esclusivamente i periodi coperti dal piano personalizzato come approvato dall'UVM. Il contratto di lavoro individuale dovrà essere stipulato nel rispetto delle previsioni di cui al CCNL di categoria.
Rimanendo in capo all'Ente l'obbligo di verificare l'idoneità dell'operatore scelto alla prestazione richiesta, il beneficiario o chi per Lui, prima della stipula del contratto di lavoro, dovrà recarsi presso l'ufficio comunale dei servizi sociali munito dei titoli giustificativi la qualifica dell'operatore, da pretendersi secondo quanto successivamente indicato, al fine di ottenere il nulla osta alla sottoscrizione del contratto.
Non possono essere assunti i familiari fino al 2°grado di parentela o fino al 3° grado nel caso in cui i genitori del beneficiario abbiano compiuto 65 anni di età o siano loro stessi affetti da patologie invalidanti, o siano deceduti o mancanti. Si definisce operatore qualificato, chi risulti essere in possesso di tutti i requisiti generali e di almeno uno dei requisiti specifici di seguito indicati:
Requisiti generali:
- aver compiuto 18 anni;
- aver assolto l'obbligo scolastico;
- non aver conseguito condanne penali passate in giudicato e non avere carichi penali pendenti;
- idoneità fisica all'impiego;
- essere in possesso di regolare permesso di soggiorno (per i cittadini stranieri);
- avere sufficiente conoscenza della lingua italiana (per i cittadini stranieri).
Requisiti specifici:
a) Avere la frequenza di un corso di formazione per assistente familiare della durata di almeno 300 ore afferente l'area dell'assistenza alla persona, ai sensi della L.21/12/1978 n. 845, (vengono riconosciuti validi i titoli esteri equipollenti riconosciuti dal Ministero delle Politiche Sociali, i quali dovranno essere consegnati tradotti in lingua italiana);
Oppure
b) essere in possesso della qualifica professionale inerente l'ambito dell'assistenza sociosanitaria con riferimento all'area della cura alla persona. Sono riconosciuti validi i titoli esteri equipollenti riconosciuti dal Ministero delle Politiche Sociali, i titoli esteri devono essere tradotti in lingua italiana;
Oppure
c) aver frequentato, con esito positivo corsi di formazione attivati dai Comuni o da altri Enti pubblici, inerenti l'ambito dell'assistenza socio sanitaria, con riferimento all'area della cura alla persona, della durata di almeno 300 ore, atti ad assicurare l'acquisizione di competenze di base, tecnico-professionali e trasversali, inerenti il lavoro dell'assistente familiare;
Oppure
d) aver maturato esperienza lavorativa di almeno 12 mesi nel campo della cura domiciliare alla persona non autosufficiente, svolta anche a seguito di regolare assunzione da parte di cooperative, associazioni o Enti privati in genere, che dovrà essere adeguatamente documentata.
I requisiti specifici di cui alle lettere a), b) e c) possono essere autocertificati ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, mentre il requisito di cui al punto d) richiederà la produzione di copia del contratto di lavoro e certificati di servizio attestanti l'esperienza lavorativa maturata.