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      29. Regolamento per l'Alienazione di Beni Immobili Comunali
      30. Nuovo Regolamento Addizionale Comunale all'IRPEF
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      47. Regolamento per l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni all'Ente
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Regolamento per la disciplina dell'Attività di Estetista

 
 
 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Ritenuto di dover provvedere all'emanazione di un apposito regolamento al fine di determinare in maniera organica ed unitaria su tutto il territorio regionale le linee guida a cui i comuni sono tenuti ad adeguarsi nel disciplinare l'attività di estetista;
I comuni, al fine di disciplinare l'attività di estetista in conformità alle disposizioni recate dal capo II della legge regionale 23 maggio 1991, n. 35, sono tenuti ad adottare apposito regolamento.

Il presente Regolamento è composto di n. 29 articoli.

 
  1. Art. 1 - Oggetto del Regolamento
  2. Art. 2 - Modalità di esercizio
  3. Art. 3 - Forma giuridica
  4. Art 4 - Modalità di programmazione
  5. Art 5 - Distribuzione degli esercizi a livello territoriale
  6. Art.6 - Caratteristiche e destinazione d'uso dei locali
  7. Art. 7 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività
  8. Art.8 - Requisiti
  9. Art.9 - Domanda di autorizzazione
  10. Art.10 - Criteri di valutazione
  11. Art.11 - Trasferimento della sede
  12. Art.12 - Rilascio dell'autorizzazione
  13. Art.-13 - Rigetto o diniego della richiesta di autorizzazione
  14. Art. 14 - Inizio dell'attività
  15. Art. 15 - Modifiche ai locali o all'elenco delle apparecchiature
  16. Art. 16 - Cessazione dell'attività
  17. Art. 17 - Modificazione della titolarità
  18. Art. 18 - Sospensione dell'autorizzazione
  19. Art. 19 - Revoca dell'autorizzazione
  20. Art. 20 - Attività di vendita al dettaglio
  21. Art. 21 - Requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dei locali e delle attrezzature
  22. Art. 22 - Norme sanitarie e di sicurezza per gli addetti
  23. Art. 23 - Disciplina degli orari-calendario di apertura e chiusura
  24. Art. 24 - Tariffe professionali
  25. Art. 25 - Controlli
  26. Art. 26 - Sanzioni amministrative
  27. Art. 27 - Provvedimenti di urgenza
  28. Art. 28 - Adeguamenti degli esercizi esistenti
  29. Art. 29 - Entrata in vigore del regolamento
 

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

 
  1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 5 della legge 4 gennaio 1990, n. 1 e dell'art. 40 della legge regionale n. 35 del 23 maggio 1991, l'attività di estetista esercitata in tutto il territorio comunale in luogo pubblico o privato;
  2. Sono assoggettati al presente regolamento le prestazioni ed i trattamenti di cui all'art. 1 della legge n. 1/90, ivi compresi quelli svolti in alberghi, palestre, clubs, circoli privati, ricoveri per anziani, istituti di estetica, profumerie e qualsiasi altro luogo anche a titolo gratuito od in connessione con iniziative promozionali di prodotti destinati ad uso estetico;
  3. Sono escluse dalla disciplina del medesimo regolamento le prestazioni di carattere medico-terapeutico proprie delle professioni sanitarie e delle arti ausiliarie previste dal testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni.
 
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Art. 2 - Modalità di esercizio

 
  1. L'attività di estetista può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromedicali per uso estetico di cui alla legge n. 1/90 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713 e dalle direttive UE.
 
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Art. 3 - Forma giuridica

 
  1. L'attività di estetista può essere esercitata nelle forme di impresa individuale o di società di persone o di capitale, secondo quanto previsto dalla legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, nonché dalle leggi 8 agosto 1985, n. 443, 4 gennaio 1990, n. 1 e della legge regionale del 23 maggio 1991, n. 35.
  2. E' tassativamente vietato l'esercizio dell'attività in forma ambulante o di posteggio;
  3. L'attività di estetista può essere svolta presso il domicilio dell'esercente in possesso della necessaria autorizzazione, a condizione che i locali utilizzati dispongano dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di igiene, sanità e sicurezza.
  4. L'esercizio dell'attività presso il luogo designato dal committente è ammesso in caso di malattia del committente medesimo, ovvero in caso di impossibilità fisica alla deambulazione, senilità avanzata o altre forme di impedimento; le relative prestazioni e trattamenti debbono essere assicurate dal titolare dell'attività autorizzato ad esercitare in sede fissa o da un suo addetto, all'uopo incaricato, in possesso dei requisiti di professionalità richiesti dall'art. 3 della legge n. 1/90.
  5. Alle medesime condizioni è ammesso l'esercizio dell'attività di estetista a favore di persone impegnate nei settori dello sport, della moda o dello spettacolo.
 
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Titolo II

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'

 

Art 4 - Modalità di programmazione

 
  1. Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività di estetista sono assentite in conformità al programma comunale.
  2. La programmazione dell'attività di estetista ha lo scopo di conseguire una equilibrata distribuzione nel territorio comunale dei relativi esercizi.
  3. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma l si tiene conto della situazione esistente, degli addetti occupati, della distanza minima tra un esercizio e l'altro, rapportata alla densità della popolazione residente e fluttuante ed alle esigenze dell'utenza.
  4. Per addetti si intendono tutti coloro che partecipano manualmente all'esercizio dell'attività di estetista, anche se non risultano intestatari della relativa autorizzazione.
 
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Art 5 - Distribuzione degli esercizi a livello territoriale

 
  1. Nei casi di nuova concessione o di trasferimento di sede la distanza tra due esercizi non può essere inferiore a metri 35.
  2. La distanza tra due esercizi, calcolata in metri, viene misurata seguendo il percorso pedonale più breve.
  3. Per l'autorizzazione all'esercizio di attività plurime si tiene conto anche dei criteri stabiliti allo stesso fine dal regolamento per le singole attività.
 
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Art.6 - Caratteristiche e destinazione d'uso dei locali

 
  1. L'attività di estetista deve essere svolta in locali all'uopo destinati, separati da quelli adibiti ad altre attività.
  2. I locali impiegati per l'esercizio dell'attività debbono disporre delle caratteristiche indicate dal regolamento edilizio e dal regolamento di igiene vigenti.
  3. La superficie minima dei locali destinati all'esercizio dell'attività di estetista non può essere inferiore a mq. 20. A tale prescrizione può derogarsi nei casi di subingresso in esercizio preesistente e di attività svolta presso il domicilio dell'esercente.
  4. Qualora l'attività sia svolta presso il domicilio dell'esercente, i locali ed i servizi debbono disporre delle caratteristiche indicate al comma 2 ed essere dotati, inoltre, di servizi igienici separati da quelli adibiti a civile abitazione; debbono essere, altresì, consentiti i controlli previsti da parte delle competenti autorità e rispettate tutte le norme che disciplinano l'esercizio della medesima attività.
 
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Titolo III

NORME PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

E L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Art. 7 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività

 
  1. L'esercizio dell'attività di estetista è subordinato al possesso dell'autorizzazione comunale di cui agli artt. 1 e 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificato dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142.
 
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Art.8 - Requisiti

 
  1. I requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di estetista sono i seguenti:
    1. qualificazione professionale del titolare, nonché dei soci e dei dipendenti adibiti professionalmente all'esercizio dell'attività di estetista, conseguita in conformità alle disposizioni contenute negli artt. 3, 8 e 13 della legge 4 gennaio 1990, n. 1;
    2. iscrizione all'albo delle imprese artigiane, se trattasi di ditta individuale o di forma societaria avente i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443;
    3. iscrizione nel registro delle imprese della Camera di commercio, nel caso di società non artigiana;
    4. idoneità sanitaria del personale addetto, ivi compreso il titolare, ai sensi delle disposizioni vigenti;
    5. idoneità sotto il profilo igienico-sanitario dei locali e delle attrezzature impiegate.
  2. Non costituiscono titoli di riconoscimento della qualificazione professionale gli attestati o diplomi rilasciati a seguito di frequenza di corsi di scuole professionali che non siano stati espressamente autorizzati o riconosciuti dagli organi dello Stato o dalle Regioni.
 
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Art.9 - Domanda di autorizzazione

 
  1. La richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista deve essere presentata al comune con domanda in carta legale indirizzata al sindaco nella quale debbono essere indicati:
    1. cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e residenza del richiedente;
    2. attività che si intende esercitare;
    3. ragione sociale della ditta;
    4. ubicazione dell'esercizio;
    5. capacità ricettiva prevista;
    6. numero degli addetti previsti, compreso il titolare.
  2. Il richiedente deve inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità che i locali destinati all'esercizio dell'attività sono conformi alle disposizioni contenute nel regolamento edilizio e nel regolamento di igiene vigenti.
  3. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la seguente documentazione: 
    1.  certificazione relativa alla qualificazione professionale del richiedente e di tutti i soci e dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista, nonché del direttore, nel caso di società non artigiana;
    2. copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto della società depositati presso il registro delle imprese.
  4. Nel caso di impresa individuale l'autorizzazione deve essere richiesta dal titolare della stessa in possesso della qualificazione professionale prevista dall'art. 3 della legge n. 1/90.
  5. Qualora l'autorizzazione sia richiesta da un'impresa gestita in forma societaria, la relativa domanda deve essere presentata dal legale rappresentante della società.
  6. Qualora l'attività di estetista sia svolta unitamente all'attività di barbiere e/o di parrucchiere per uomo e per donna in forma di impresa esercitata nella medesima sede, ovvero mediante una delle forme di società previste dall'art. 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, i soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.
  7. Il richiedente, entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione, deve completare la documentazione necessaria al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 7, inviando al comune:
    1. l'elenco delle apparecchiature e delle attrezzature utilizzate;
    2. il nulla-osta rilasciato dall'Unità sanitaria locale sull'idoneità dei locali, delle apparecchiature, delle suppellettili e dei procedimenti tecnici impiegati nell'esercizio dell'attività sotto il profilo igienico-sanitario e della sicurezza;
    3. la certificazione relativa alla idoneità sanitaria del personale addetto;
  8. L'esercente è tenuto a documentare altresì al comune l'avvenuta iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro ditte e a comunicare l'eventuale cancellazione dagli stessi.
  9. La mancata presentazione della suddetta documentazione entro i termini di cui al comma 6 è interpretata come rinuncia.
 
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Art.10 - Criteri di valutazione

 
  1. Le domande di autorizzazione sono esaminate, secondo l'ordine cronologico di presentazione, nel Aspetto delle seguenti priorità:
    1. domande di trasferimento;
    2. domande di apertura di nuovi esercizi.
  2. Per la determinazione dell'ordine cronologico di presentazione fa fede il timbro apposto in arrivo dall'ufficio protocollo del comune, nel caso in cui la documentazione prescritta all'art. 9, comma 2, fosse incompleta, viene presa in considerazione la data di presentazione della documentazione mancante.
  3. Nella valutazione delle domande la commissione di cui all'art. 27, tiene conto dei criteri fissati per la distribuzione territoriale degli esercizi, della distanza minima e degli altri criteri stabiliti dal presente regolamento.
  4. Al requisito della distanza minima è possibile derogare, qualora si tratti di concentrazione di un esercizio di estetista già esistente con le attività di barbiere e/o parrucchiere per uomo e per donna.
 
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Art.11 - Trasferimento della sede

 
  1. Nel caso in cui il titolare dell'esercizio intende trasferire la sede dell'attività in un'altra località del territorio comunale, la relativa domanda in carta legale, deve essere indirizzata al sindaco nel rispetto delle modalità previste dall'art. 9.
  2. Non sono trasferibili in altra sede gli esercizi autorizzati in luoghi di degenza e cura, alberghi, clubs, ecc.
  3. In caso di sfratto esecutivo per finita locazione, di calamità naturali, di gravi motivi e negli altri casi di comprovata necessità e urgenza il sindaco, sentita la commissione consultiva comunale di cui all'art. 27, può autorizzare il trasferimento dell'attività in deroga a quanto previsto dalle norme sulle distanze tra esercizi, anche in altra zona. Tale provvedimento dovrà avere carattere temporaneo.
  4. Il provvedimento autorizzatorio viene assunto dal sindaco, in tutti i casi di trasferimento di sede, con le modalità stabilite dall'art. 12.
 
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Art.12 - Rilascio dell'autorizzazione

 
  1. Il provvedimento autorizzatorio è rilasciato dal sindaco, previo accertamento del possesso dei requisiti di cui all'art. 8, della destinazione d'uso dei locali e acquisizione della certificazione antimafia, entro il termine di 60 giorni dalla data fissata dall'art. 9, comma 6; tale provvedimento reca menzione dei locali, delle apparecchiature e delle suppellettili destinate all'esercizio dell'attività.
  2. Il termine di 60 giorni di cui al comma 1 è interrotto da eventuali richieste di documentazione o certificazioni necessarie ai fini del rilascio dell'autorizzazione.
  3. L'autorizzazione è valida per l'intestatario, per i locali e per le attrezzature in essa indicati.
  4. Il provvedimento del sindaco ha carattere definitivo.
  5. La mancata comunicazione entro i termini richiamati al comma 1, vale come accoglimento della domanda.
  6. Dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione il sindaco provvede ad informare:
    1. la commissione provinciale per l'artigianato;
    2. la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
    3. la sede provinciale dell'INPS;
    4. l'ufficio igiene pubblica dell'Unità sanitaria locale;
    5. l'ufficio tributi del comune;
    6. il comando dei vigili urbani;
    7. l'ispettorato provinciale del lavoro.
 
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Art.13 - Rigetto o diniego della richiesta di autorizzazione

 
  1. La richiesta di autorizzazione non può essere accolta nei casi di:
    1. mancanza dei requisiti soggettivi;
    2. mancanza delle distanze minime prescritte;
    3. mancanza di uno degli altri requisiti previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale o dal presente regolamento.
  2. La relativa comunicazione o il provvedimento di diniego, adeguatamente motivati, sono notificati al richiedente entro i termini indicati all'art. 12.
  3. La domanda di autorizzazione respinta dal comune per mancanza dei presupposti di cui al comma 1, lett. b) e c), ove ripresentate a seguito del venir meno delle condizioni ostative in precedenza esistenti, sono prese in considerazione con priorità rispetto a quelle prodotte (per le stesse zone) nel caso di suddivisione in zone in un momento successivo.
 
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Art. 14 - Inizio dell'attività

 
  1. L'effettivo inizio dell'attività è subordinato al conseguimento dell'autorizzazione di cui all'art. 12.
  2. L'autorizzazione deve essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari ed agenti della forza pubblica e di quelli preposti al controllo sanitario.
  3. Nel caso in cui l'attività di estetista è esercitata presso uno degli enti indicati all'art. 1, comma 2 o presso la sede designata dal committente, il titolare o il personale da esso incaricato deve recare con se copia dell'autorizzazione per essere in grado di esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
 
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Art. 15 - Modifiche ai locali o all'elenco delle apparecchiature

 
  1. Ogni modifica sostanziale da apportare ai locali, rispetto a quanto previsto nel provvedimento autorizzatorio, deve essere notificata al comune con istanza in carta legale indirizzata al sindaco, opportunamente documentata. Analoga comunicazione deve essere inviata al sindaco per l'introduzione di nuove apparecchiature o per ogni diversa utilizzazione di quelle in precedenza impiegate.
  2. L'eventuale riduzione della superficie destinata all'esercizio dell'attività di estetista è ritenuta ammissibile, nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 6.
  3. Il relativo provvedimento viene assunto dal sindaco previo nulla osta dell'Unità sanitaria locale competente per territorio.
 
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Art. 16 - Cessazione dell'attività

 
  1. In caso di cessazione dell'attività il titolare dell'esercizio è tenuto a restituire al Comune, entro 30 giorni, il provvedimento autorizzatorio.
 
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Art. 17 - Modificazione della titolarità

 
  1. Al fine di poter subentrare al titolare nell'esercizio dell'attività di estetista, l'interessato deve inviare al comune apposita richiesta, con domanda indirizzata al sindaco, alla quale deve allegare:
    1. attestato relativo alla qualificazione professionale posseduta;
    2. copia del contratto di cessione dell'azienda nelle forme previste;
    3. l'autorizzazione amministrativa del cedente, in originale.
  2. Nei casi di invalidità permanente, di decesso o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare, gli aventi diritto indicati dall'art. 5, comma 3, della legge 8 agosto 1985, n. 443, possono acquisire la titolarità dell'autorizzazione per il periodo ed alle condizioni stabilite dalla stessa legge n. 443/85, a condizione che l'esercizio dell'attività sia affidata a persone in possesso dei necessari requisiti di professionalità.
  3. L'autorizzazione decade al termine del periodo previsto dalla legge n. 443/85, qualora gli aventi diritto non comprovino il possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 3 della legge n. 1/90.
 
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Art. 18 - Sospensione dell'autorizzazione

 
  1. Il sindaco, accertata la mancanza o la perdita di uno o più requisiti o l'inosservanza delle prescrizioni eventualmente stabilite al momento del rilascio dell'autorizzazione, previa diffida, può sospendere l'autorizzazione ai sensi della legge regionale n. 35/91, art. 45, comma 1; analogo provvedimento può essere assunto per violazione delle altre disposizioni vigenti in materia.
  2. Il provvedimento di sospensione indica le prescrizioni da seguire ed il periodo massimo, comunque non superiore a 180 giorni dalla notifica della sospensione, entro cui il titolare dell'esercizio è tenuto ad ottemperare.
  3. Il titolare dell'autorizzazione può chiedere al sindaco, per gravi motivi, la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a 6 mesi.
  4. Nel periodo di sospensione dell'attività, l'autorizzazione deve essere depositata presso il comune.
 
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Art. 19 - Revoca dell'autorizzazione

 
  1. Il sindaco può disporre con provvedimento motivato la revoca dell'autorizzazione qualora:
    1. l'attività non abbia avuto inizio entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
    2. il titolare dell'esercizio sospenda l'attività senza preventiva autorizzazione, per un periodo superiore a 60 giorni;
    3. l'attività sia svolta in contrasto con le disposizioni contenute nella legge n. 1/90, nella legge regionale n. 35/91 e nel presente regolamento;
    4. siano venuti a mancare i requisiti soggettivi ed oggettivi che ne hanno consentito il rilascio;
    5. il titolare dell'esercizio non ottemperi alle prescrizioni del sindaco entro il termine stabilito nel provvedimento di sospensione, ovvero non abbia presentato domanda di adeguamento a norma dell'art. 29 del presente regolamento.
  2. Il sindaco a seguito di motivata richiesta, avanzata al titolare dell'esercizio, può concedere la proroga dei termini indicati al comma 1, lettere a), b) ed e), per un periodo massimo di 6 mesi;
  3. La sospensione dell'attività per gravi motivi di salute non comporta la revoca dell'autorizzazione.
  4. Il provvedimento di revoca adottato dal sindaco è notificato all'interessato a mezzo di messo comunale.
 
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Art. 20 - Attività di vendita al dettaglio

 
  1. Ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1/90, è consentita la vendita o la cessione alla clientela dei prodotti strettamente inerenti all'attività di estetista, al solo fine di assicurare la continuità dei trattamenti in corso; in tal caso non trovano applicazione le disposizioni relative all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999 e successive modificazioni.
  2. Le imprese autorizzate alla vendita dei prodotti cosmetici in base alla stessa legge n. 28/99, possono esercitare l'attività di estetista a condizione che adeguino detta attività alle disposizioni di cui all'art. 29 del presente regolamento e che gli addetti allo svolgimento delle relative prestazioni e trattamenti siano in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 3 della legge n. 1/90. Per tali imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane.
 
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Titolo IV

NORME IGIENICO-SANITARIE E DI SICUREZZA

 

Art. 21 - Requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dei locali e delle attrezzature

 
  1. I requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dei locali, delle apparecchiature e delle suppellettili impiegate nello svolgimento dell'attività di estetista sono quelle previste dalle vigenti disposizioni in materia.
 
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Art. 22 - Norme sanitarie e di sicurezza per gli addetti

 
  1. Il personale addetto all'esercizio dell'attività di estetista, compreso il titolare dell'autorizzazione, è tenuto a sottoporsi prima dell'inizio dell'attività a visita medica presso, l'ASL, con particolare riguardo per le patologie infettivo-contagiose.
 
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Titolo V

ORARI E TARIFFE PROFESSIONALI

 

Art. 23 - Disciplina degli orari-calendario di apertura e chiusura

 
  1. Gli orari giornalieri ed il calendario annuale di apertura e chiusura degli esercizi sono stabiliti dal sindaco in analogia a quelli previsti per gli esercizi commerciali;
  2. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad esporre l'orario ed il calendario annuale di apertura e chiusura in maniera visibile all'esterno dell'esercizio.
  3. E' ammessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse, oltre i limiti di orario, unicamente per l'ultimazione delle prestazioni e dei trattamenti in corso.
  4. I titolari di esercizi autorizzati per attività congiunte di estetiste, barbiere e/o parrucchiere per uomo e donna e/o di attività commerciali sono tenuti ad osservare un unico orario.
 
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Art. 24 - Tariffe professionali

 
  1. Le tariffe praticate debbono essere esposte all'interno dell'esercizio in maniera visibile al pubblico.
 
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Titolo VI

CONTROLLI E SANZIONI

 

Art. 25 - Controlli

 
  1. Il comune ai sensi dell'art. 42 della legge regionale n. 35/91, accerta l'effettivo esercizio dell'attività di estetista, assumendo adeguate iniziative al fine di assicurare la corretta e veridica pubblicizzazione della stessa da parte dei titolari della autorizzazione.
  2. Gli agenti di polizia municipale incaricati della vigilanza sull'attività di estetista e gli altri soggetti cui sono attribuiti per legge i poteri di accertamento possono accedere, per gli opportuni controlli, in tutti i locali in cui si svolge la suddetta attività.
 
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Art. 26 - Sanzioni amministrative

 
  1. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti professionali previsti dalla vigente normativa è inflitta la sanzione amministrativa da € 500 a € 2500.
  2. Qualora detta attività sia esercitata senza l'autorizzazione comunale è inflitta la sanzione amministrativa da € 500 a € 1000.
  3. I verbali di infrazione ed i rapporti sottoscritti dal sindaco, dal presidente dell'A.S.L., dal presidente della C.P.A. e dagli altri soggetti cui sono attribuiti per legge i poteri di accertamento, sono inviati all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca per l'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2.
  4. Il provvedimento sanzionatorio viene disposto con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
 
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Titolo VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

Art. 27 - Provvedimenti di urgenza

 
  1. Il sindaco, nei casi di urgenza determinati da motivi di igiene o sicurezza a norma dell'art. 69 D.L.P.Reg. 29 ottobre 1955, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, contenente norme sull'ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione Siciliana, può adottare provvedimenti d'ufficio, quali:
    1. la chiusura dell'esercizio;
    2. la sospensione della licenza;
    3. l'allontanamento del personale divenuto fisicamente non idoneo, o affetto da malattie contagiose;
    4. l'effettuazione di disinfezioni speciali e straordinarie e qualunque altra misura necessaria e idonea alla tutela della pubblica igiene e sanità, indipendentemente dalla applicazione delle sanzioni di cui all'art. 26.
 
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Art. 28 - Adeguamenti degli esercizi esistenti

 
  1. I titolari di autorizzazione che già esercitano l'attività di estetista sono autorizzati a continuare detta attività per 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
  2. Le imprese già esistenti che non dispongono dei requisiti previsti dalla vigente normativa debbono inoltrare al Comune, entro il termine indicato al comma 1, apposita domanda in carta legale indirizzata al sindaco, al fine di regolarizzare la propria posizione; tale domanda, completa dei dati previsti dall'art. 9, deve essere accompagnata da tutta la documentazione atta a comprovare l'esatta posizione del richiedente.
  3. Gli adeguamenti necessari sono stabiliti dal comune, entro 120 giorni dalla richiesta e debbono essere realizzati dal titolare dell'autorizzazione entro e non oltre i dodici mesi successivi alla data di notifica del provvedimento.
  4. Le attività già esercitate alla data di entrata in vigore della legge n. 1/90 in base alla normativa preesistente, possono essere autorizzate in deroga ai requisiti della distanza e della superficie minima, fermo restando l'obbligo di adeguare l'esercizio della medesima attività alle prescrizioni fornite dal comune entro i termini fissati dal relativo provvedimento.
  5. I titolari di esercizi in possesso di qualifiche parziali possono ottenere la conversione dell'autorizzazione previa presentazione di apposita istanza, accompagnata dalla documentazione di cui all'art. 9 del presente regolamento.
  6. In caso di mancata presentazione della domanda di adeguamento entro il termine richiamato al comma 2, l'autorizzazione viene revocata.
 
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Art. 29 - Entrata in vigore del regolamento

 
  1. Il presente regolamento entra in vigore, dopo 15 giorni dalla data di pubblicazione nell'albo pretorio del comune.
 
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