Comune di Palma di Montechiaro - Testata per la stampa

Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo

 
 (96.41 KB)clicca per scaricare il regolamento in formato PDF (96.41 KB).
 
 (40.68 KB)clicca per scaricare l'allegato "A" in formato PDF (40.68 KB).
 

Il presente regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina i compiti della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CCVLPS) di cui all'art.141 e seguenti del R.D. 06.05.1940 n.635, "Regolamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", R.D. 18.06.1931 n.773, così come modificato dall'art.4 del D.P.R. 28.05.2001 n.311 e definisce indirizzi procedurali ai fini del rilascio delle licenze di cui agli artt. 68 e 69 del R.D. 18.06.1931 n.773. 
Il Regolamento è composto di n. 16 articoli.

 
  1. Art. 1 - Oggetto
  2. Art. 2 - Definizioni
  3. Art. 3 - Composizione e nomina
  4. Art 4 - Ufficio di Protezione Civile
  5. Art 5 - Campo di Applicazione - Art. 17 della Circolare
  6. Art.6 - Locali ed impianti esclusi dalle verifiche della Commissione Comunale di Vigilanza
  7. Art. 7 - Competenze
  8. Art.8 - Allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente
  9. Art.9· - Locali ed impianti (sia fissi che temporanei) di pubblico spettacolo con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone
  10. Art.10- Controlli di cui all'art.141- 1° comma lett. e) del TULPS
  11. Art.11 - Richiesta di intervento della Commissione
  12. Art.12 - Convocazione
  13. Art.13 - Riunione
  14. Art.14 - Formulazione del parere e relativo verbale
  15. Art.15 - Spese di funzionamento
  16. Art.16 - Disposizioni finali
 

Art. 1 - Oggetto

 

Il presente regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina i compiti della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CCVLPS) di cui all'art.141 e seguenti del R.D. 06.05.1940 n.635, "Regolamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", R.D. 18.06.1931 n.773, così come modificato dall'art.4 del D.P.R. 28.05.2001 n.311 e definisce indirizzi procedurali ai fini del rilascio delle licenze di cui agli artt. 68 e 69 del R.D. 18.06.1931 n.773.

 
torna all'indice .
 

Art. 2 - Definizioni

 

Fermo stando quanto disposto dal D.M. 19.08.1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo", ai fini del presente regolamento:

  1. per luogo pubblico si intende quello a cui chiunque può accedere senza alcuna limitazione (es. vie, piazze); 
  2. per luogo aperto al pubblico si intende quello a cui può accedere chiunque, ma a particolari condizioni imposte da chi dispone del luogo stesso (es: pagamento di un biglietto per l'accesso, limiti di età, ecc.); 
  3. per luogo esposto al pubblico si intende quello che ha una collocazione tale che dall'esterno è possibile vedere quanto in esso avviene (es: un cortile, un locale con finestre prospicenti la pubblica via); 
  4. per spettacoli si intendono quelle forme di divertimento cui il pubblico assiste in forma passiva (es: cinema, teatro), in conformità alla Circolare del Ministero dell'Interno n.52 del 20.11.1982; 
  5. per trattenimenti si intendono quelle forme di divertimento cui il pubblico partecipa in modo attivo (es: ballo), in conformità alla circolare del Ministero dell'Interno n.52 del 20.11.1982; 
  6. per manifestazioni temporanee si intendono le forme di spettacolo o trattenimento che si svolgono per un periodo di tempo limitato nell'arco dell'anno in luoghi non ordinariamente adibiti a dette attività; 
  7. per allestimenti temporanei si intendono le strutture ed impianti installati per un periodo limitato, ai fini dello svolgimento di spettacoli o trattenimenti; 
  8. per locali si intende l'insieme di fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento, compresi i servizi vari e disimpegni ad essi annessi; 
  9. per spettacoli viaggianti si intendono le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi di divertimento anche se le attrazioni sono collegate al suolo in maniera stabile e non precario (Circolare del Ministero del Turismo e Spettacolo n.408/tb 30 del 27.09.1989); 
  10. per parchi di divertimento si intendono i complessi di attrazione di spettacolo viaggiante insistenti su una medesima area e per i quali sia prevista un'organizzazione, comunque costituita, dei servizi comuni. Sono classificati come parchi di divertimento anche i complessi di impianti e attrezzature con ricostruzioni ambientali o simili qualora in essi siano presenti anche attrazioni dello spettacolo viaggiante; 
  11. per parchi di divertimento permanenti si intendono quelli il cui esercizio si svolge nella stessa area per un periodo non inferiore a centoventi giorni lavorativi per anno solare e, trascorso tale periodo, almeno l'80% delle attrazioni resta per l'intero anno solare sull'area nella quale è stato esercitato il parco.
 
torna all'indice .
 
 

Art. 3 - Composizione e nomina

 

La Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (di seguito definita commissione) è nominata con atto del Sindaco, resta in carica per tre anni, venuta a scadenza per fine periodo di durata in carica, continua ad operare fino al giorno di nomina della nuova Commissione.

La Commissione è così composta:

  1. Sindaco o suo delegato che la presiede; 
  2. Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato; 
  3. Dirigente Medico dell'Organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato; 
  4. Dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato; 
  5. Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato; 
  6. Un esperto in materie elettroniche.

Ai sensi dell'art.4 del D.P.R. n.311/2001, per ogni componente la commissione possono essere previsti uno o più supplenti. Il supplente partecipa alla seduta solo nel caso in cui il titolare non possa, per qualsiasi ragione, intervenire.

Alla Commissione così composta, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto oggetto di verifica, potranno essere aggregati, ove se ne ravvisi la necessità, uno o più esperti in acustica o altra disciplina tecnica, nonchè su richiesta dei medesimi, un rappresentante degli esercizi di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.
In applicazione dell'art.3 comma 6 del decreto del Ministero dell'Interno, 18 marzo 1996, recante norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi, la composizione dell'organo collegiale è integrata con funzioni consultive da un rappresentante del CONI, nei casi in cui oggetto dell'attività di verifica di competenza della commissione sia un impianto sportivo.

I membri aggregati sono nominati, unitamente ai membri ordinari, con il medesimo atto. L'esperto in elettrotecnica può essere nominato fra i dipendenti del Comune o fra i dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni, in possesso di specifica professionalità tecnica.
L'esperto in acustica può essere nominato fra i dipendenti dell'ARPAV, in possesso di specifica professionalità tecnica o fra i dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni.
L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive della Commissione, comporta la decadenza della nomina, la decadenza è disposta dal Sindaco su proposta della Commissione.

 
torna all'indice .
 
 

Art 4 - Ufficio di Protezione Civile

 

La struttura organizzativa della Commissione è rappresentata dall'ufficio Protezione Civile, composta da
personale dello stesso ufficio.

Le competenze dell'ufficio di protezione civile in particolare sono:

  1. Istruisce le pratiche da presentare alla Commissione; 
  2. Invia ai membri della Commissione l'avvio di convocazione, con allegato l'ordine del giorno; 
  3. redige i verbali di seduta; 
  4. costituisce gli originali dei verbali; 
  5. invia copia dei verbali ai componenti la Commissione ed all'ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S.
 
torna all'indice.
 
 

Art 5 - Campo di Applicazione - Art. 17 della Circolare

 

La Commissione Comunale di vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo (CCVLPS) esercita la propria attività riguardo a:

  1. teatri (con capienza fino a 1300 persone); 
  2. teatri tenda, cioè locali con copertura a tenta destinati a spettacoli o trattenimenti (con capienza fino a 1300 persone); 
  3. cinematografi (con capienza fino a 1300 persone); 
  4. cinema - teatri cioè locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche ma attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere (con capienza fino a 1300 persone); 
  5. locali di trattenimento, intesi come locali destinati ad attrazioni varie nonché spazi all'interno di esercizi pubblici attrezzati o, comunque, destinati allo svolgimento di spettacoli o trattenimenti (con capienza fino a 5000 persone ); 
  6. sale da ballo, discoteche disco- bar, night, club, (con capienza fino a 5.000 persone); 
  7. luoghi destinati a spettacoli viaggianti (con capienza fino a 1.300 persone); 
  8. parchi di divertimento (con capienza fino a 5.000 persone); 
  9. circhi (con capienza: fino a 1.300 persone); 
  10. luoghi all'aperto, cioè ubicati in spazi all'aperto delimitati o attrezzati con strutture per lo stazionamento del pubblico ed allestiti per spettacoli e trattenimenti, comprese competizioni sportive, automobilistiche, motociclistiche, manifestazioni con partecipazione di veicoli per il volo di qualsiasi genere (con capienza fino a 5.000 persone); 
  11. locali multiuso, ovvero adibiti di norma ad attività non di spettacolo e/o trattenimento, ma utilizzati solo occasionalmente per dette attività (con capienza fino a 5.000 persone); 
  12. sale polivalenti intese come locali adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, ma utilizzati occasionalmente per attività diverse (con capienza fino a 5.000 persone); 
  13. impianti sportivi in genere dotati di attrezzature per lo stazionamento di spettatori (con capienza fino a 5.000 persone); 
  14. piscine natatorie con postazioni fisse per lo stazionamento del pubblico (con capienza fino a 5.000 persone); 
  15. auditori e sale convegno (con capienza fino a 1.300 persone).
 
torna all'indice.
 
 

Art.6 - Locali ed impianti esclusi dalle verifiche della Commissione Comunale di Vigilanza

 

Sono esclusi da! campo di attività della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CCVLPS):

  1. i parchi divertimento e/o luna park fino a J O giostre e/o attrazioni. il collaudo è sostituito dalle certificazioni di collaudo all'origine e corretta installazione acquisite e verificate dal Comando di Polizia Municipale; 
  2. luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento e/o contenimento del pubblico (recinzioni, transenne, sedie. tribune, panche, ecc.) per assistere a spettacoli e manifestazioni varie occasionali (ad esempio: spettacolo di burattini, animazioni di piazza. narrazioni. giochi musicali. esecuzioni musicali. concerti. ecc. organizzate di norma da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi, organizzazioni non lucrative di utilità sociale. ma anche da privati). In tali luoghi è consentita la presenza di palchi o pedane per artisti. purchè di altezza non superiore a mt. 0,80, e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, a condizione che siano installate in aree non accessibili al pubblico (parere del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile prot. n. P529/4]09 del 2.07.2003). Nel caso di manifestazioni di notevole rilevanza, il Sindaco potrà comunque assoggettare a vigilanza la manifestazione, avvalendosi della Commissione per il parere, la verifica ed il controllo della manifestazione stessa: 
  3. locali destinati esclusivamente a riunioni operative di pertinenza di sedi di associazioni ed enti; 
  4. Circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati. Devono peraltro ritenersi assoggettati al regime autorizzatorio di. cui a11'art.68. del T.U.L.P.S. e quindi soggetti anche al controllo della Commissione, le attività che, pur se svolte in locali asseriti come privati e non aperti al pubblico, presentino almeno una delle seguenti caratteristiche di cui all'art.118 del R.D. 635/40: 
    1.  ingresso consentito ad un'indistinta generalità di soggetti, realizzato eventualmente anche con il meccanismo della con temporaneità del rilascio di tessere associative, dietro pagamento del prezzo e conseguente fruizione immediata di servizi di trattenimento e svago o a mezzo di biglietto d'invito a non soci;
    2. la sede della manifestazione può essere solo la sede legale del circolo;
    3. pubblicità degli spettacoli o trattenimenti a mezzo locandine o comunicati in giornali, riviste o altre forme di comunicazione destinate alla generalità dei cittadini cioè senza indicare "pubblicità riservata ai soci del circolo" art.3I L.383/2000);
    4. strutturazione del locale e delle attrezzature tale da poter evincere l'esistenza di caratteristiche proprie dello svolgimento di un'attività di natura palesemente imprenditoriale;
  5. pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande in cui sono impiegati strumenti musicali per l'attività di piano bar senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo, e a condizione che non si svolga attività di ballo e/o che l'intrattenimento e/o spettacolo non sia prevalente rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, e che la capienza e l'afflusso non sia superiore a 100 persone; 
  6. allestimenti temporanei (tendoni, tensostrutture, domus, ecc.) nei quali i] trattenimento non sia prevalente, bensì a supporto dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e senza l'apprestamento di elementi che lascino presupporre un'attività di pubblico spettacolo; 
  7. sagre e fiere di cui al D.Lgs. n.] 1411998 e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo; 
  8. mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico: 
  9. impianti sportivi, palestre, piscine, laghetti a pagamento per la pesca, scuole di danza o simili privi di strutture per lo stazionamento del pubblico.

I locali e i luoghi di cui a] precedente comma, utilizzati anche occasiona]mente per spettacoli. trattenimenti e riunioni, ed esclusi dal campo di applicazione del D.M. 19.08.1996 in quanto privi di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico, devono congiuntamente alla denuncia di inizio attività sostitutiva della licenza di cui all'art. 68 O 69 del R.D. n.773/1931, presentare al Comune prima dell'inizio della manifestazione: la idoneità statica delle strutture allestite. la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati ai sensi della legge 46/90 a firma di tecnici abilitati. la dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio.

 
torna all'indice.
 
 

Art. 7 - Competenze

 

La Commissione di cui agli artt. 140 e 141/bis del Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza provvede, ai fini dell'applicazione dell'art.80 del T. U.L.P.S., a verificare la solidità e sicurezza dei locali, impianti e luoghi sede di pubblico intrattenimento e spettacolo, salvo i casi in cui la relativa competenza risulta attribuita. così come previsto dall'art.142 esecuzione del T.U.L.P.S., alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo così come modificato dall'art.4 della Legge 28.05.2001 n.311

In particolare la Commissione provvede a:

  1. esprimere il parere sui progetti di nuovi locali di pubblico spettacolo e impianti sportivi, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti; 
  2. verificare le condizioni di stabilità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti, ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni; 
  3. accertare]a conformità alle disposizioni vigenti e ]a visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica; 
  4. accertare, ai sensi dell'art.4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998 n.3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'art.4 della legge 18.03.1968 n. 337: (disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante) e le condizioni di tutela del benessere animale, nonché le condizioni di detenzione di animali pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica da parte dei circhi e mostre faunistiche permanenti e viaggianti (Legge 7 febbraio 1992 n.150 e Legge 13 dicembre 1998 n.426); 
  5. controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti. Il predetto controllo deve avvenire al massimo ogni 5 anni, salvo diversa indicazione risultante dai verbali; 
  6. esprimere il parere al Presidente della Commissione in merito all'individuazione dei delegati all'esercizio del controllo previsto dalla precedente lettera e).

Le verifiche e gli accertamenti di cui ai commi precedenti sono richiesti. anche ai fini del rilascio delle licenze di polizia amministrativa di cui agli articoli 68 e 69 del TULPS di competenza comunale in base all'articolo 19 del D.P.R. n.616/1977, per i locali e gli impianti con capienza complessiva superiore a 200 (duecento) persone.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute all"art.141 comma 2°, del Regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S. per i locali ed impianti che hanno una capienza complessiva pari o inferiore a 200 (duecento) persone, le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o all'albo degli architetti o al collegio dei geometri o al collegio dei periti industriali. firmata per presa visione anche dal committente. nella quale si attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno ed il rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza ed igienico sanitarie. In occasione di pubblici spettacoli organizzati dal!' Amministrazione Comunale. la predetta relazione tecnica può essere redatta da un geometra. architetto o da un ingegnere dipendente della stessa, purchè svolga la propria attività all'interno degli uffici tecnici, anche se non iscritto all'albo.

 
torna all'indice.
 
 

Art.8 - Allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente

 

L'agibilità relativa agli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente e con le stesse attrezzature, ha validità due anni dalla data del rilascio, fatto salvo il caso in cui la Commissione, in considerazione della natura dei luoghi o degli impianti, non ne limiti diversamente la durata. Il fatto che non siano cambiate le attrezzature e non siano modificati gli allestimenti è attestato da tecnico abilitato documentato con planimetrie di quanto dichiarato.
In occasione delle richieste di licenza ex artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S. successive alla prima richiesta, l'organizzatore dovrà presentare, prima dello svolgimento della manifestazione, un'autocertificazione con la quale attesta l'uso degli stessi impianti e attrezzature e le medesime modalità di impiego. Inoltre, nel caso in cui le attrezzature, i palchi o gli impianti elettrici siano soggetti a reinstallazione, l'organizzatore dovrà presentare una dichiarazione di corretto e regolare montaggio di dette strutture, nonché una dichiarazione di conformità per ogni singolo impianto, rilasciata da tecnico abilitato ai sensi della legge n.46/1990, decorsi due anni dal rilascio dell'agibilità dovrà essere presentata domanda di sopralluogo secondo le modalità previste dal presente regolamento.
Nel caso di cui ai commi precedenti del presente articolo, il rilascio della licenza e gli effetti della stessa sono subordinati al rispetto delle prescrizioni e condizioni per le quali era già stata concessa l'agibilità.

 
torna all'indice.
 
 

Art.9· - Locali ed impianti (sia fissi che temporanei) di pubblico spettacolo con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone

 

Per i locali e gli impianti (sia fissi che temporanei) di pubblico spettacolo aventi una capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti, in luogo della Commissione, sono sostituiti da una relazione redatta da un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o all'albo degli architetti o al collegio dei geometri o al collegio dei periti industriali, che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministero dell'Interno 19/08/1996 e successive modifiche, nonché il rispetto delle disposizioni sanitarie vigenti. Resta inteso che per le attività temporanee e permanenti con capienza superiore a 100 persone permane il rispetto delle normative in materia di sicurezza e antincendio.
La relazione da allegare alla domanda/denuncia deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività temporanea. successivamente deve essere presentata al Comune prima dell'inizio dell'attività temporanea dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture, nonché dichiarazione di conformità, ai sensi della Legge 46/90, a firma di tecnico abilitato e collaudo tecnico funzionale per gli impianti esistenti,
Qualora si tratti di attività di pubblico spettacolo a carattere permanente in locali fissi l'esame progetto resta. comunque, demandato alla competenza della Commissione.

 
torna all'indice.
 
 

Art.10- Controlli di cui all'art.141- 1° comma lett. e) del TULPS

 

Il Presidente. sentita la Commissione. con proprio provvedimento individua i componenti delegati ad effettuare i controlli di cui all·art.14l comma 1° lett. e) del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., volti ad accertare il rispetto delle norme e cautele imposte ed il funzionamento dei meccanismi di sicurezza, i componenti delegati sono individuati con le modalità indicate all'art.141 bis, comma 9) del predetto regolamento.
Ai componenti delegati spetta il compito di accertare le eventuali "prescrizioni strutturali" imposte dalla Commissione.
Entro il termine, di volta in volta fissato, l'esito dei controlli ed accertamenti deve essere comunicato al Presidente della Commissione per i provvedimenti di competenza.
Nei casi urgenti e indifferibili derivanti dal riscontro di carenze sostanziali in ordine alle condizioni di solidità, sicurezza ed igiene, il Presidente trasmette immediatamente a1le autorità competenti l'esito dei controlli e degli accertamenti per le determinazioni del caso.

 
torna all'indice.
 
 

Art.11 - Richiesta di intervento della Commissione

 

L'intervento della Commissione per i locali e impianti fissi, deve essere richiesto con domanda in bollo, utilizzando il modello di cui all'allegato a), corredata dalla documentazione di cui all'allegato b), diretta al Sindaco, da presentarsi almeno 30 giorni prima della data per la quale il parere è richiesto.
Per le manifestazioni a carattere temporaneo, alla convocazione della commissione si provvederà successivamente alla richiesta di licenza, presentata ai sensi dell'art.68 del TULPS, con allegata la documentazione di cui all'allegato c), al momento del sopralluogo l'ente organizzatore dovrà produrre la documentazione prevista nell'allegato d).
Qualora non sia indicato il termine entro cui si desidera che sia esaminato il progetto o realizzato il sopralluogo, la richiesta sarà iscritta d'ufficio alla prima riunione utile della Commissione.

 
torna all'indice.
 
 

Art.12 - Convocazione

 

L'avviso di convocazione ai componenti della Commissione, contenente la data, il luogo dello svolgimento della seduta e del sopralluogo, nonché gli argomenti oggetto di trattazione, deve essere inviato con avviso scritto, anche a mezzo fax e/o via telematica; nei casi di urgenza anche telefonicamente.
Qualora un componente effettivo sia impossibilitato a partecipare ne dà tempestiva comunicazione al segretario o provvede a propria cura ad avvertire colui che lo supplisce affinchè intervenga alla riunione. L'invito è effettuato almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione, salvi i casi d'urgenza, con lettera raccomandata a.r
Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori, senza diritto di voto. funzionari di altri servizi ed uffici comunali, in relazione a11a specifica natura degli interventi su cui deve essere formulato il parere.
A richiesta potrà essere ascoltato il soggetto che richiede la licenza per il pubblico trattenimento e spettacolo ai fini dell'illustrazione del progetto e de1riniziativa che si intende realizzare. Può essere ascoltato anche il tecnico che ha elaborato o redatto il progetto.
La data della riunione di regola è comunicata nelle forme e nei tempi ritenuti più idonei anche al destinatario del provvedimento finale che potrà partecipare ai lavori direttamente o tramite proprio rappresentante o presentare memorie e documenti attinenti alla pratica.
l sopralluoghi saranno effettuati. di norma dal lunedì al venerdì non festivi, antecedentemente alle ore 14.00. Nel caso di attività a carattere temporaneo. eccezionalmente, su motivata richiesta del soggetto interessato. potranno essere prese in considerazione diverse soluzioni.

 
torna all'indice.
 
 

Art.13 - Riunione

 

Per la validità delle riunioni occorre la presenza di tutti i componenti. Le riunioni si tengono di norma presso gli Uffici del Comune e nei luoghi indicati, di volta in volta, dal Presidente nell'avviso di convocazione.
L'assenza del rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo, del rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e l'assenza dei membri aggregati, in quanto componenti non obbligatori quando non ricorrono casi di locali ed impianti con specifiche dotazioni tecnologiche, non inficia la validità della riunione.
In caso di impedimento a partecipare alla riunione o al sopralluogo, da parte di un componente obbligatorio, il parere della Commissione s'intende validamente espresso qualora il componente assente provveda per tempo a far pervenire il proprio parere scritto al Presidente.
Nella seduta della Commissione sono esaminate tutte le domande iscritte all'ordine del giorno e le eventuali ulteriori, pervenute fuori termine, che la Commissione ritenga, comunque, di esaminare.
Qualora non tutti i membri siano presenti entro 30 (trenta) minuti dall'ora convenuta per la seduta, il Presidente dichiara deserta la seduta ed eventualmente fissa una nuova data per la riconvocazione.

 
torna all'ndice.
 
 

Art.14 - Formulazione del parere e relativo verbale

 

Il parere del1a Commissione relativo alle istanze esaminate in sede di riunione e/o sopral1uogo deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti obbligatori ed essere redatto su apposito verbale, firmato da tutti i componenti e affidato alla custodia dell'ufficio di segreteria,
Il verbale di riunione, al quale deve essere allegato copia del relativo avviso di convocazione, deve indicare i nomi dei componenti presenti, contenere una concisa esposizione dei lavori svolti, delle decisioni assunte e devono essere riportati:

Il verbale è sottoscritto dal Segretario, dal Presidente e da tutti i componenti presenti e comunicato all'interessato per iscritto (anche via fax o via telematica) a cura del Segretario.
Quest'ultimo invierà ulteriore copia agli uffici che saranno, di volta in volta, indicati dalla Commissione.

 
torna all'indice.
 
 

Art.15 - Spese di funzionamento

 

Le spese di sopralluogo della Commissione sono a totale ed esclusivo carico di chi richiede l'intervento.
Ai componenti esterni non dipendenti pubblici (esperto in elettrotecnica ed esperto in acustica) sarà erogato un compenso convenuto. con i tecnici stessi. nelle convenzioni d'incarico, mentre al Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato spetta un compenso unico per tutte le sedute della medesima giornata di Euro 25.00.
AI Segretario della Commissione spetta un'indennità di Euro 50.00 per ogni seduta della commissione nella medesima giornata, a fronte del maggior carico di lavoro derivante dall'attivazione di questo nuovo servizio.
La quantificazione della spesa sarà notificata alla ditta interessata con l'invio della comunicazione dell'avvio del procedimento.
l predetti importi devono essere corrisposti al Comune tramite versamento sul c/c postale
intestato a "Comune di _____________ - Servizio Tesoreria" n.
Nel caso di parchi divertimento. spettacoli viaggianti. ecc. nei quali solitamente operano più soggetti non collegati tra loro. le spese di collaudo saranno indicate nella comunicazione, a ciascun operatore. di assegnazione dell'area. inviata dal Comando di Polizia Locale.
Nel caso di seduta dì collaudo andata deserta per mancato intervento di un componente. non saranno richieste ulteriori spese alla ditta richiedente.
La mancata corresponsione delle spese di sopralluogo. comporta la non effettuazione dello stesso.

 
torna all'indice.
 
 

Art.16 - Disposizioni finali

 

Per quanto non espressamente indicato nella presente normativa. si rinvia alle vigenti disposizioni in materia.
Le presenti norme hanno validità fino all'eventuale emanazione di nuove norme in materia. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono abrogate tutte le norme regolamentari comunali e gli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione prevista.

 
torna all'indice.
Comune di Palma di Montechiaro - www.comune.palmadimontechiaro.ag.it


Chiudi la versione stampabile della pagina e ritorna al sito