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Comune di Palma di Montechiaro
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Titolo terzo: ordinamento istituzionale

Sezione 2: il Consiglio Comunale e i suoi Organi

  1. Articolo 35 - Consiglieri Comunali
  2. Articolo 36 - Indennità
  3. Articolo 37 - Organizzazione del Consiglio
  4. Articolo 38 - Presidenza del Consiglio Comunale
  5. Articolo 39 - Vice presidente del Consiglio
  6. Articolo 40 - Gruppi Consiliari
  7. Articolo 41 - Conferenza dei Capigruppo
  8. Articolo 42 - Commissioni Consiliari
  9. Articolo 43 - Commissione di controllo e garanzia
  10. Articolo 44 - Adunanze
  11. Articolo 45 - Funzionamento del consiglio - Decadenza dei consiglieri
  12. Articolo 46 - Decadenza dei consiglieri
  13. Articolo 47 - Dimissioni dei consiglieri
 

Articolo 35 - Consiglieri Comunali

  • I consiglieri comunali rappresentano l'intero corpo elettorale del comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
  • Il consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.
  • La verifica da parte del consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio.
 

Articolo 36 - Indennità

I consiglieri comunali possono richiedere la trasformazione dei gettoni di presenza in una indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari.
Il regime di indennità di funzione prevede l'applicazione di detrazioni delle indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali.

 

Articolo 37 - Organizzazione del Consiglio

  • Il Consiglio ha autonomia organizzativa, che esercita nei modi indicati dal presente statuto e dal regolamento consiliare.
  • Il Consiglio adotta il regolamento consiliare a maggioranza assoluta dei voti dei componenti assegnati. Con la stessa maggioranza il Consiglio provvede alle eventuali modificazioni del regolamento stesso.
  • Nell'ambito del Consiglio sono istituiti: la Presidenza del Consiglio, la Vice Presidenza del Consiglio, i gruppi consiliari, la conferenza dei capigruppo e le commissioni.
 

Articolo 38 - Presidenza del Consiglio Comunale

  • Il Consiglio Comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno di un Presidente e di un Vicepresidente secondo le modalità previste dalla legge.
  • Il Presidente del Consiglio Comunale:
  • convoca e presiede il Consiglio, ne dirige i lavori e lo rappresenta all'esterno.
  • predispone l'ordine del giorno delle riunioni del consiglio iscrivendo le proposte del sindaco, dei dirigenti nonché dei soggetti legittimati dalla legge e dal presente statuto;
  • assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio;
  • riceve le determinazioni delle commissioni consiliari e le porta a conoscenza del consiglio;
  • ha facoltà, ravvisandone i motivi, di sospendere o rinviare le sedute del consiglio e di limitare l'accesso del pubblico;
  • promuove ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei consiglieri comunali previsti dalla legislazione della Regione siciliana, dal testo unico, dallo statuto e dal regolamento;
  • adempie alle altre funzioni allo stesso attribuite dallo statuto e dal regolamento.
  • Al presidente del Consiglio Comunale vengono assegnati locali e attrezzature idonee nonché specifici fondi di bilancio per il buon funzionamento dell'ufficio. Lo stesso per l'espletamento del proprio ufficio potrà avvalersi di personale dipendente appositamente destinato con specifica disposizione di servizio.
 

Articolo 39 - Vice presidente del Consiglio

Il consiglio comunale elegge un vice presidente secondo le modalità previste dalla legge.
In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal vice presidente, ed in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.

 

Articolo 40 - Gruppi Consiliari

Tutti i consiglieri appartengono a un gruppo consiliare secondo le condizioni stabilite dal regolamento.
Ai gruppi deve essere assicurata la disponibilità di risorse organizzative idonee all'espletamento delle funzioni, tenendo conto delle esigenze comuni, sulla base di criteri di proporzionalità rispetto alla consistenza numerica di ciascuno di essi.

 

Articolo 41 - Conferenza dei Capigruppo

I capigruppo si riuniscono in una conferenza presieduta dal Presidente del Consiglio per coadiuvarlo nella programmazione dei lavori del Consiglio e nelle funzioni previste dal regolamento.

 

Articolo 42 - Commissioni Consiliari

  • Il Consiglio costituisce nel proprio seno commissioni permanenti e, quando occorra, speciali.
  • Il regolamento ne disciplina il numero, la composizione, l'organizzazione, il funzionamento, i poteri e le materie di competenza nel rispetto dei principi che seguono.
  • Le commissioni devono essere composte in modo da garantire la presenza di tutti i gruppi e rispecchiarne la proporzione. Il rispetto del criterio proporzionale può essere conseguito anche attraverso un sistema di rappresentanza ponderata.
  • Le commissioni permanenti hanno per compiti principali:
  • fornire gli elementi di studio ed esprimere i pareri sulle materie che saranno stabilite nell'apposito regolamento;
  • il controllo politico-amministrativo e lo svolgimento di attività conoscitiva sui temi di interesse comunale.
  • Le commissioni speciali sono istituite per lo svolgimento dei compiti volta per volta individuati dal Consiglio.
  • Le commissioni, nello svolgimento dei rispettivi compiti, utilizzano i diritti riconosciuti ai singoli consiglieri. Inoltre, esse promuovono la consultazione dei soggetti interessati; possono tenere udienze conoscitive, chiedendo l'intervento di soggetti qualificati, anche esterni al Comune; possono chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli assessori, dei dirigenti e dei titolari di uffici comunali, degli amministratori di enti, aziende e società a prevalente capitale comunale, dei concessionari di servizi comunali, che, in forza della richiesta, sono tenuti ad intervenire.
  • Le commissioni devono sentire il Sindaco e gli Assessori, quando questi lo richiedano.
  • Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.
 

Articolo 43 - Commissione di controllo e garanzia

  • Nell'ambito delle Commissioni Consiliari è istituita la Commissione Consiliare di controllo e garanzia. La Presidenza della Commissione è attribuita all'opposizione in relazione alle forme di garanzia e di partecipazione che la legge assicura alle stesse.
  • La commissione si attiva su istanza delle altre commissioni consiliari, di almeno 9 Consiglieri o del Consiglio Comunale e opera di norma, al fine di accertare la corrispondenza dell'azione amministrativa allo Statuto e agli indirizzi approvati dalla Legge.
  • Di tale attività la Commissione rende conto con proprie valutazioni e di eventuali relazioni conclusive.
  • Sono compiti della Commissione, in particolare:
    1. il controllo sulla corretta applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari;
    2. la funzione di stimolo alla collaborazione tra maggioranza e opposizione tra i principi di legalità, buon governo, logicità ed imparzialità propri dell'agire amministrativo;
    3. il controllo del rispetto delle procedure previste nelle norme di legge statutarie e regolamentari sugli istituti di partecipazione e di accesso agli atti; 
  • Sono esclusi dai poteri della Commissione i controlli amministrativi contabili e quelli riguardanti la legittimità degli atti amministrativi di competenza del Consiglio e della Giunta. 
  • La Commissione è costituita in seno al Consiglio Comunale con criterio proporzionale; Il Presidente della Commissione è eletto con votazione palese alla quale prendono parte soltanto i consiglieri dei gruppi di minoranza. Sono nulli i voti eventualmente attribuiti ai consiglieri di altri gruppi. E' eletto il consigliere di minoranza che ottiene il maggior numero di voti e a parità di voti il più anziano di età. Con le stesse modalità si procede alla nomina del Vice Presidente.
 

Articolo 44 - Adunanze

  • L'attività del Consiglio si svolge secondo le modalità previste dalla legge dal presente Statuto e dal regolamento.
  • Il Consiglio è convocato dal Presidente con all'ordine del giorno gli adempimenti previsti dalla legge o dallo Statuto e, compatibilmente con questi dando la precedenza alle proposte del Sindaco.
  • Le proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio devono riportare preventivamente i pareri previsti dall'art.53 della legge 142/90, come recepito con L.R. n.48/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
  • Le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni dei consiglieri sono fatte a scrutinio palese per appello nominale o per alzata e seduta, salve le ipotesi indicate dal Regolamento. In ogni caso non è pubblica la trattazione di argomenti che comportino valutazioni ed apprezzamenti su persone e la votazione si tiene a scrutinio segreto.
  • Il regolamento disciplina, inoltre, le riunioni, le modalità operative inerenti alla validità della seduta, alla validità delle deliberazioni, nonché le modalità di partecipazione dei cittadini.
  • Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Presidente, dal Consigliere anziano e dal Segretario.
 

Articolo 45 - Funzionamento del consiglio - Decadenza dei consiglieri

Il funzionamento del consiglio è disciplinato dal l'apposito regolamento, approvato con deliberazione del consiglio comunale.

 

Articolo 46 - Decadenza dei consiglieri

I consiglieri comunali decadono dalla carica nei modi e nei termini previsti dalla legge e dal regolamento del consiglio comunale.
La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale nell'esercizio di un'ampia facoltà di apprezzamento in ordine alla fondatezza e rilevanza delle circostanze addotte a giustificazione della proposta di decadenza

 

Articolo 47 - Dimissioni dei consiglieri

Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale sono presentate dal consigliere medesimo al consiglio comunale, con le modalità previste dal regolamento. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio comunale entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

 
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