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Titolo secondo - Istituti di partecipazione difensore civico
Sezione 3: Difensore civico
- Articolo 31 - Istituzione dell'ufficio
- Articolo 32 - Nomina - Funzioni - Disciplina
Articolo 31 - Istituzione dell'ufficio
- E' istituito, nel comune l'ufficio del "Difensore civico", quale garante del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa.
- Nello svolgimento delle sue funzioni, il difensore civico persegue l'interesse generale; favorisce il dialogo tra cittadini e la pubblica amministrazione; tutela i cittadini - singoli o associati - in caso di mancato rispetto di norme regolamentari e/o amministrative, nonché contro abusi, disfunzioni, irregolarità, carenza e ritardi in provvedimenti e atti o, comunque, contro qualunque comportamento, anche omissivo o dilatorio, posto in essere dalla pubblica amministrazione.
- Il difensore civico svolge la funzione di tutela civica in posizione di piena autonomia ed indipendenza nei confronti degli organi di governo e di gestione ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.
- Durante il periodo della carica, il difensore civico non può essere iscritto a partiti politici o svolgere attività politica nell'ambito di partiti.
- L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali, dispone di adeguate attrezzature d'ufficio e di quanto necessario per il buon funzionamento dello stesso, compreso personale dipendente qualificato.
- Al difensore civico viene corrisposta la medesima indennità di carica prevista per l'assessore.
Articolo 32 - Nomina - Funzioni - Disciplina
- Può essere eletto difensore civico il cittadino iscritto nelle liste elettorali del Comune, che offre la massima garanzia fondata sulla comprovata competenza ed esperienza giuridico-amministrativa acquisita presso enti pubblici o privati, istituti scolastici o università o per esercizio di una libera professione.
- Non possono essere eletti difensori civici:
- coloro che si trovano in condizioni di ineleggibilità e incompatibilità previste per i consiglieri comunali;
- parlamentari europei, nazionali e regionali; i consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali; gli amministratori delle unità sanitarie locali e aziende ospedaliere;
- c) gli amministratori e i dipendenti dello Stato, di enti, istituti ed aziende pubbliche o a partecipazione pubblica dell'ordinamento comunale, nonché di enti, istituti, aziende o imprese che abbiano rapporti contrattuali con il Comune o che comunque ricevano da esso a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
- d) coloro che, per ragioni della loro attività di lavoro autonomo o subordinato, professionale o commerciale, hanno rapporti continuativi con il Comune;
- e) coloro che siano stati amministratori nel precedente quinquennio o candidati nelle ultime elezioni politiche o amministrative di qualsiasi tipo.
- Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale nell'ambito di un elenco formato a seguito di avviso pubblico emanato dal sindaco. Entro 30 giorni dall'avviso pubblico, hanno diritto ad avanzare la candidatura di cittadini in possesso dei requisiti previsti al comma n. 5 del presente articolo:
- ogni gruppo consiliare comunale;
- almeno 3 associazioni o formazioni sociali regolarmente costituite;
- almeno 450 cittadini iscritti nelle liste elettorali le cui firme devono essere autenticate nei modi di legge.
- Il presidente del consiglio pone come primo argomento nell'ordine del giorno l'elezione del difensore civico nella prima seduta dopo la scadenza prevista per la presentazione delle candidature.
- L'elezione avviene a scrutinio segreto ed a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Ciascun consigliere può votare un solo nominativo. Le votazioni si svolgono nella stessa seduta. Qualora per due votazioni consecutive nessun candidato abbia raggiunto il quorum necessario, si procede al ballottaggio tra i 2 candidati che hanno raggiunto il più alto numero di consensi nella seconda votazione, risultando eletto colui il quale ottiene la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. In caso di parità di voti alla 2ª votazione il candidato ammesso al ballottaggio è il candidato più giovane di età.
- Il difensore civico dura in carica due anni, esercitando le funzioni fino all'insediamento del successore. Il difensore civico non può essere rieletto per più di 2 volte consecutive.
- Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per la sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate dal precedente comma.
- La decadenza, ascoltato il difensore civico, è pronunziata dal consiglio comunale su proposta di uno dei consiglieri. Nella stessa seduta, con la stessa maggioranza richiesta per l'elezione, il consiglio comunale procede alla sostituzione, scegliendo uno dei candidati scritti nell'elenco formulato per l'elezione. Il difensore civico subentrante cessa allo scadere del biennio del sostituito.
- Il difensore civico può essere revocato solo per violazione di legge o per documentata inefficienza a seguito di mozione motivata presentata da almeno 1/3 dei consiglieri. La mozione deve essere approvata dal consiglio comunale a maggioranza assoluta, sentito il difensore civico.
- Il difensore civico svolge il proprio ruolo, nella forma ritenuta dallo stesso più idonea, di propria iniziativa, allorché venga a conoscenza di casi riguardanti l'intera comunità, o su richiesta di cittadini, di associazioni, di stranieri residenti nel Comune, o di coloro che, pur residenti in altri Comuni, svolgono la loro attività lavorativa o di studio nel territorio comunale, verificando se il procedimento sia avvenuto nel rispetto delle procedure previste dalle leggi e dai regolamenti e può convocare i responsabili dei procedimenti e dei servizi per chiedere documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essere opposto alcun diniego. Il difensore civico ha diritto di essere ascoltato dalle commissioni consiliari in ordine agli aspetti inerenti alle attività amministrative.
- In ogni caso, acquisite tutte le informazioni utili, il difensore civico, se rileva irregolarità di qualsiasi genere o lesione dei diritti di trasparenza, di speditezza e di partecipazione, invita gli organi competenti a provvedere alla loro eliminazione entro un congruo termine. Segnala agli organi competenti le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrate, i comportamenti posti in essere da chiunque impedisce o ritarda lo svolgimento della sua funzione di tutela civica. Formula pareri e impartisce indicazioni per il miglioramento dell'attività amministrativa. Rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere ai cittadini che ne hanno richiesto l'intervento indicando le iniziative che possono essere intraprese in sede amministrativa o giurisdizionale. Gli organi competenti hanno l'obbligo di avviare eventuale azione disciplinare richiesta dal difensore civico nei confronti del dipendente pubblico entro i termini stabiliti dalle leggi e di dare allo stesso immediata notizia del suo esito. Se l'organo competente decide di archiviare la richiesta di avvio del procedimento disciplinare, la decisione deve essere sufficientemente motivata e comunicata al difensore civico. Se il contenuto dell'atto adottato si discosta dalle valutazioni del difensore, l'amministrazione ha l'obbligo di motivarlo dettagliatamente e il difensore civico può chiedere il riesame qualora ravvisi irregolarità o vizi.
- Il difensore civico presenta al consiglio comunale, al sindaco ed al segretario generale, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa. La relazione viene discussa dal consiglio in apposita seduta pubblica. Può partecipare, se invitato, alle sedute del consiglio comunale ed essere chiamato ad intervenire senza diritto di voto.
- In casi di particolare importanza, o comunque meritevoli di urgente considerazione, il difensore civico può, in qualsiasi momento, farne relazione scritta al consiglio. Egli può, inoltre, rendere noti i risultati delle indagini svolte mediante comunicati stampa od attraverso i mezzi ritenuti più opportuni.
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