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Comune di Palma di Montechiaro
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Titolo secondo - Istituti di partecipazione difensore civico

Sezione 2: Referendum

  1. Articolo 28 - Azione referendaria
  2. Articolo 29 - Disciplina del referendum
  3. Articolo 30 - Effetti del referendum
 

Articolo 28 - Azione referendaria

  • Sono consentiti referendum consultivi, propositivi, abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.
  • I soggetti promotori del referendum possono essere:
    1. il venti per cento del corpo elettorale;
    2. il consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
  • Non possono essere indetti referendum su:
    1. materia di bilancio, tributi, tariffe e corrispettivi di servizi comunali;
    2. elezioni, nomine, designazioni, revoche, dichiarazioni di decadenza e in generale deliberazioni o provvedimenti concernenti persone;
    3. stato giuridico del personale del comune;
    4. materie in cui l'attività amministrativa comunale sia vincolata da leggi statali o regionali;
    5. materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nell'arco temporale della legislatura.
 

Articolo 29 - Disciplina del referendum

  • L'apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.
  • In particolare il regolamento prevede:
    1. i requisiti di ammissibilità;
    2. i tempi;
    3. le condizioni di accoglimento;
    4. le modalità organizzative;
    5. i casi di revoca e sospensione;
    6. le modalità di attuazione.
  • I referendum non hanno luogo in coincidenza con operazioni elettorali comunali e provinciali.
  • La commissione prevista nel regolamento, su istanza del comitato promotore, si pronuncia sulla ammissibilità della richiesta di referendum prima dell'inizio della raccolta delle firme.
 

Articolo 30 - Effetti del referendum

  • Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
  • Se l'esito è stato favorevole, il sindaco è tenuto a proporre al consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
  • Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il sindaco ha facoltà di proporre egualmente al consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
 
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