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Comune di Palma di Montechiaro
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Titolo ottavo: disposizioni finali

  1. Articolo 84 - Modifiche dello statuto
  2. Articolo 85 - Termini per l'adeguamento e l'approvazione dei regolamenti
  3. Articolo 86 - Entrata in vigore
 

Articolo 84 - Modifiche dello statuto

  • Le modifiche dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
  • Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.
  • L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.
  • Le proposte di abrogazione totale o parziale devono essere accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto o di nuove norme.
 

Articolo 85 - Termini per l'adeguamento e l'approvazione dei regolamenti

I Regolamenti previsti dal presente Statuto sono adeguati o approvati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso.
Fino all'approvazione dei regolamenti di cui al precedente comma continuano ad avere efficacia le norme dei regolamenti vigenti in quanto compatibili con il presente Statuto.

 

Articolo 86 - Entrata in vigore

Il presente Statuto sostituisce integralmente a tutti gli effetti di legge il precedente Statuto. Dopo l'avvenuta esecutività della delibera consiliare di approvazione, il presente statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione ed è affisso all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi.
Il presente statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del comune.

 
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