Titolo sesto: forme di associazione e di cooperazione accordi di programma

 
  1. Articolo 65 - Accordi di programma
  2. Articolo 66 - Convenzioni
  3. Articolo 67 - Consorzi
  4. Articolo 68 - Unione di Comuni
 
 

Articolo 65 - Accordi di programma

Il comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.
Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge nazionale e regionale in materia per garantire l'efficace e tempestiva gestione degli enti interessati.

 
 

Articolo 66 - Convenzioni

 
 

Articolo 67 - Consorzi

 
 

Articolo 68 - Unione di Comuni

In attuazione dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalle legge, unioni di comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

 
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Comune di Palma di Montechiaro
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