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Comune di Palma di Montechiaro
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Titolo sesto: forme di associazione e di cooperazione accordi di programma

  1. Articolo 65 - Accordi di programma
  2. Articolo 66 - Convenzioni
  3. Articolo 67 - Consorzi
  4. Articolo 68 - Unione di Comuni
 

Articolo 65 - Accordi di programma

Il comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.
Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge nazionale e regionale in materia per garantire l'efficace e tempestiva gestione degli enti interessati.

 

Articolo 66 - Convenzioni

  • Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la provincia.
  • Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
 

Articolo 67 - Consorzi

  • Il Consiglio Comunale promuove, per la gestione comune di uno o più servizi, la costituzione di consorzi con altri Comuni e/o con la Provincia Regionale con le modalità prevista dal presente Statuto per le Aziende speciali.
  • L'Assemblea del Consorzio è costituita dai rappresentanti degli Enti interessati che partecipano con responsabilità commisurata alla quota di partecipazione.
  • Il Comune è rappresentato dal Sindaco o dall'Assessore delegato.
 

Articolo 68 - Unione di Comuni

In attuazione dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalle legge, unioni di comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

 
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