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Titolo terzo: ordinamento istituzionale
Sezione 1: disposizioni generali
- Articolo 33 - Organi di Governo del Comune
- Articolo 34 - Condizione giuridica degli amministratori nell'esercizio delle funzioni
Articolo 33 - Organi di Governo del Comune
- Sono organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale.
- Il sindaco ed il consiglio sono eletti dai cittadini del Comune, a suffragio universale. Il vice sindaco e gli assessori, componenti la giunta, sono nominati dal sindaco che ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla nomina.
- Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare. Adottano gli atti, previsti dalla legge. Verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi stabiliti.
Articolo 34 - Condizione giuridica degli amministratori nell'esercizio delle funzioni
- Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle loro funzioni, deve essere improntato all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra funzioni, compiti e responsabilità di loro competenza e funzioni proprie dei dirigenti e dei responsabili dell'attività amministrativa e di gestione.
- Gli amministratori comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado e/o nei limiti previsti dalla normativa vigente. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti i affini fino al quarto grado.
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