Titolo quarto: finanza, contabilità e organo di controllo
- Articolo 56 - Ordinamento finanziario e contabile
- Articolo 57 - Il collegio dei revisori dei conti
Articolo 56 - Ordinamento finanziario e contabile
L'ordinamento finanziario e contabile del comune č riservato alla legge dello stato.
Apposito regolamento disciplina la contabilitā comunale, in conformitā a quanto prescritto con l'art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
Articolo 57 - Il collegio dei revisori dei conti
- Il consiglio comunale elegge con voto limitato a 1 componente, il collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri, prescelti in conformitā a quanto dispone l'art. 234 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Non sono revocabili, salvo che non adempiano, secondo le norme di legge e di statuto, al loro incarico.
- Il collegio dei revisori collabora con il consiglio comunale con le prerogative attribuite dalla legge. Esercita la vigilanza sulla regolaritā contabile e finanziaria della gestione.
- Per l'esercizio delle loro funzioni i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente. Devono mantenere la riservatezza su atti, fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragioni del loro ufficio.
- I revisori dei conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono della veritā delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolaritā nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al consiglio comunale. Il collegio dei revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, con la quale accompagna la proposta di delibera consiliare sul conto consuntivo.