Articolo 69 - Criteri generali in materia di organizzazione
L'attività del Comune si ispira al criterio fondamentale di separare e distinguere le funzioni di indirizzo e di controllo, che sono esercitate dagli Organi elettivi, da quella di gestione che è svolta dai Responsabili di Settore.
Il Comune organizza gli uffici ed il personale secondo criteri di autonomia, di funzionalità e di economicità di gestione allo scopo di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.
Il Comune disciplina l'organizzazione del personale con apposito regolamento informato al principio del superamento di pregiudizi e al principio delle pari opportunità tra i sessi nella distribuzione del lavoro, nel diritto alla formazione, nell'avanzamento professionale e di carriera.
Il comune programma con cadenza triennale il fabbisogno di personale, adeguando l'apparato produttivo ai seguenti principi:
accrescimento della funzionalità e della ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
compatibilità con processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;
attuazione dei controlli interni.
La programmazione di cui al precedente comma è propedeutica all'espletamento di concorsi.
Il Comune promuove l'aggiornamento e la formazione dei dipendenti valorizzandone le capacità.
Articolo 70 - Ordinamento degli uffici e dei servizi
La potestà regolamentare del comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vacanza.
Il comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.
Nei limiti delle capacità di bilancio, il regolamento degli uffici e dei servizi disciplina l'istituzione della dirigenza, delle alte specializzazioni e l'attribuzione delle posizioni organizzative.
Articolo 71 - Struttura organizzativa ed organizzazione del personale
La struttura organizzativa del Comune si articola in:
Aree funzionali - Settori
Servizi
Unità operativa
L'attività delle strutture organizzative comunali è improntata ai seguenti criteri:
articolazione degli uffici per funzioni omogenee,distinguendo tra funzioni finali e funzioni strumentali o di supporto;
collegamento delle attività degli uffici attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici nei limiti della riservatezza e della segretezza di cui alla normativa vigente;
trasparenza, attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e per ciascun procedimento, attribuzione ad un unico ufficio della responsabilità dello stesso;
armonizzare degli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche nei paesi della CEE, nonché con quelle del lavoro privato;
responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell'attività lavorativa;
flessibilità nell'organizzazione degli uffici nella gestione delle risorse umane anche mediante processi di riconversione professionale e di mobilità del personale anche tra amministrazioni ed enti diversi.
Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione previsto di volta in volta dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.
Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti.
Alle finalità previste dal comma 2 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi.
Articolo 72 - Stato giuridico e trattamento economico del personale
Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
Articolo 73 - Conferenza dei responsabili egli uffici e dei servizi
E' istituita la conferenza permanente dei responsabili degli uffici e dei servizi, presieduta e diretta dal direttore generale, se nominato, o dal segretario generale, con compiti di coordinamento e controllo.
La conferenza è convocata ordinariamente con cadenza bimestrale.
Nel rispetto delle competenze previste dalla legislazione vigente per gli organi elettivi, alla conferenza sono attribuite funzioni propositive, consultive e di coordinamento e verifica. In particolare la conferenza:
esprime a richiesta dell'amministrazione parere sulle proposte di atti, documenti e provvedimenti in materia di programmazione e di bilancio;
assicura l'adeguamento dei programmi e delle attività dei vari settori ed unità operative alla previsione programmatica;
studia e propone le semplificazioni procedurali e le innovazioni ritenute necessarie e opportune per migliorare l'organizzazione e la qualità del lavoro degli uffici.
Il regolamento disciplina il funzionamento e le modalità di esercizio delle funzioni attribuite alla conferenza permanente.
Articolo 74 - Organizzazione sindacale
Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali, promuovendo, per le scelte fondamentali che attengono all'organizzazione operativa dell'Ente, consultazioni con i sindacati.
Le relazioni sindacali sono ispirate ai principi di collaborazione, correttezza, trasparenza e prevenzione dei conflitti, nel rispetto delle competenze dei titolati degli uffici e dei servizi e delle autonome attività e capacità di azione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
Articolo 75 - Personale a contratto
Gli incarichi dei responsabili degli uffici e dei servizi possono essere conferiti con provvedimento motivato dal Sindaco per chiamata diretta, in caso di provata necessità mediante contratti di diritto privato, disciplinati dall'art. 2230 e ss. del codice civile di durata non superiore a tre anni.
Il contratto è stipulato unicamente con soggetti forniti di adeguata esperienza e qualificazione professionale e comunque in possesso dei requisiti soggettivi richiesti per l'accesso al posto da ricoprire.
L'incarico comporta una retribuzione corrispondente a quella prevista per la relativa qualifica apicale. Ai fini previdenziali ed assistenziali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni riguardanti i dipendenti non di ruolo.
All'incaricato sono estese le disposizioni concernenti le incompatibilità e le responsabilità previste per i dipendenti di corrispondente posizione funzionale.
L'incarico può essere interrotto anticipatamente in qualsiasi momento, con provvedimento motivato del Sindaco qualora risulti inadeguato il livello dei risultati conseguiti.
L'incarico può essere rinnovato per uguale periodo solo a seguito di motivato provvedimento del Sindaco contenente la valutazione positiva dei risultati conseguiti nel periodo conclusosi.
Articolo 76 - Collaborazioni esterne
E' consentito il conferimento, mediante convenzione a termine di diritto privato, di incarichi di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità e per obiettivi determinati, nel rispetto di criteri predeterminati in ordine:
alla scelta dei contraenti (istituti, enti, società, professionisti, esperti);