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Comune di Palma di Montechiaro
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Titolo settimo: uffici e personale, direttore generale, segretario generale

Sezione 1: organizzazione degli uffici e personale

  1. Articolo 69 - Criteri generali in materia di organizzazione
  2. Articolo 70 - Ordinamento degli uffici e dei servizi
  3. Articolo 71 - Struttura organizzativa ed organizzazione del personale
  4. Articolo 72 - Stato giuridico e trattamento economico del personale
  5. Articolo 73 - Conferenza dei responsabili egli uffici e dei servizi
  6. Articolo 74 - Organizzazione sindacale
  7. Articolo 75 - Personale a contratto
  8. Articolo 76 - Collaborazioni esterne
 

Articolo 69 - Criteri generali in materia di organizzazione

  • L'attività del Comune si ispira al criterio fondamentale di separare e distinguere le funzioni di indirizzo e di controllo, che sono esercitate dagli Organi elettivi, da quella di gestione che è svolta dai Responsabili di Settore.
  • Il Comune organizza gli uffici ed il personale secondo criteri di autonomia, di funzionalità e di economicità di gestione allo scopo di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.
  • Il Comune disciplina l'organizzazione del personale con apposito regolamento informato al principio del superamento di pregiudizi e al principio delle pari opportunità tra i sessi nella distribuzione del lavoro, nel diritto alla formazione, nell'avanzamento professionale e di carriera.
  • Il comune programma con cadenza triennale il fabbisogno di personale, adeguando l'apparato produttivo ai seguenti principi:
    1. accrescimento della funzionalità e della ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
    2. compatibilità con processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;
    3. attuazione dei controlli interni.
  • La programmazione di cui al precedente comma è propedeutica all'espletamento di concorsi.
  • Il Comune promuove l'aggiornamento e la formazione dei dipendenti valorizzandone le capacità.
 

Articolo 70 - Ordinamento degli uffici e dei servizi

  • La potestà regolamentare del comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vacanza.
  • Il comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.
  • Nei limiti delle capacità di bilancio, il regolamento degli uffici e dei servizi disciplina l'istituzione della dirigenza, delle alte specializzazioni e l'attribuzione delle posizioni organizzative.
 

Articolo 71 - Struttura organizzativa ed organizzazione del personale

  • La struttura organizzativa del Comune si articola in:
  • Aree funzionali - Settori
  • Servizi
  • Unità operativa
  • L'attività delle strutture organizzative comunali è improntata ai seguenti criteri:
    1. articolazione degli uffici per funzioni omogenee,distinguendo tra funzioni finali e funzioni strumentali o di supporto;
    2. collegamento delle attività degli uffici attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici nei limiti della riservatezza e della segretezza di cui alla normativa vigente;
    3. trasparenza, attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e per ciascun procedimento, attribuzione ad un unico ufficio della responsabilità dello stesso;
    4. armonizzare degli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche nei paesi della CEE, nonché con quelle del lavoro privato;
    5. responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell'attività lavorativa;
    6. flessibilità nell'organizzazione degli uffici nella gestione delle risorse umane anche mediante processi di riconversione professionale e di mobilità del personale anche tra amministrazioni ed enti diversi.
  • Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione previsto di volta in volta dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.
  • Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti.
  • Alle finalità previste dal comma 2 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi.
 

Articolo 72 - Stato giuridico e trattamento economico del personale

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

 

Articolo 73 - Conferenza dei responsabili egli uffici e dei servizi

  • E' istituita la conferenza permanente dei responsabili degli uffici e dei servizi, presieduta e diretta dal direttore generale, se nominato, o dal segretario generale, con compiti di coordinamento e controllo.
  • La conferenza è convocata ordinariamente con cadenza bimestrale.
  • Nel rispetto delle competenze previste dalla legislazione vigente per gli organi elettivi, alla conferenza sono attribuite funzioni propositive, consultive e di coordinamento e verifica. In particolare la conferenza:
    1. esprime a richiesta dell'amministrazione parere sulle proposte di atti, documenti e provvedimenti in materia di programmazione e di bilancio;
    2. assicura l'adeguamento dei programmi e delle attività dei vari settori ed unità operative alla previsione programmatica;
    3. studia e propone le semplificazioni procedurali e le innovazioni ritenute necessarie e opportune per migliorare l'organizzazione e la qualità del lavoro degli uffici.
  • Il regolamento disciplina il funzionamento e le modalità di esercizio delle funzioni attribuite alla conferenza permanente.
 

Articolo 74 - Organizzazione sindacale

  • Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali, promuovendo, per le scelte fondamentali che attengono all'organizzazione operativa dell'Ente, consultazioni con i sindacati.
  • Le relazioni sindacali sono ispirate ai principi di collaborazione, correttezza, trasparenza e prevenzione dei conflitti, nel rispetto delle competenze dei titolati degli uffici e dei servizi e delle autonome attività e capacità di azione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
 

Articolo 75 - Personale a contratto

  • Gli incarichi dei responsabili degli uffici e dei servizi possono essere conferiti con provvedimento motivato dal Sindaco per chiamata diretta, in caso di provata necessità mediante contratti di diritto privato, disciplinati dall'art. 2230 e ss. del codice civile di durata non superiore a tre anni.
  • Il contratto è stipulato unicamente con soggetti forniti di adeguata esperienza e qualificazione professionale e comunque in possesso dei requisiti soggettivi richiesti per l'accesso al posto da ricoprire.
  • L'incarico comporta una retribuzione corrispondente a quella prevista per la relativa qualifica apicale. Ai fini previdenziali ed assistenziali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni riguardanti i dipendenti non di ruolo.
  • All'incaricato sono estese le disposizioni concernenti le incompatibilità e le responsabilità previste per i dipendenti di corrispondente posizione funzionale.
  • L'incarico può essere interrotto anticipatamente in qualsiasi momento, con provvedimento motivato del Sindaco qualora risulti inadeguato il livello dei risultati conseguiti.
  • L'incarico può essere rinnovato per uguale periodo solo a seguito di motivato provvedimento del Sindaco contenente la valutazione positiva dei risultati conseguiti nel periodo conclusosi.
 

Articolo 76 - Collaborazioni esterne

  • E' consentito il conferimento, mediante convenzione a termine di diritto privato, di incarichi di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità e per obiettivi determinati, nel rispetto di criteri predeterminati in ordine:
    1. alla scelta dei contraenti (istituti, enti, società, professionisti, esperti);
    2. ai compensi;
    3. al tipo e contenuto delle prestazioni.
 
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