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Comune di Palma di Montechiaro
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Titolo secondo - Istituti di partecipazione difensore civico

Sezione 1: Partecipazione popolare

  1. Articolo 12 - Disposizioni generali
  2. Articolo 13 - Diritto d'informazione
  3. Articolo 14 - Diritto di accesso agli atti
  4. Articolo 15 - Interventi nel procedimento amministrativo
  5. Articolo 16 - Avviso di inizio del procedimento
  6. Articolo 17 - Partecipazione popolare
  7. Articolo 18 - Rapporto tra comune e libere forme associative
  8. Articolo 19 - Diritto di udienza
  9. Articolo 20 - Istanze
  10. Articolo 21 - Petizioni
  11. Articolo 22 - Proposte
  12. Articolo 23 - Riunioni e assemblee
  13. Articolo 24 - Consultazioni
  14. Articolo 25 - Consulte
  15. Articolo 26 - Statuto dei diritti del contribuente
  16. Articolo 27 - Cittadini dell'unione europea - Stranieri soggiornanti
 

Articolo 12 - Disposizioni generali

  • Il Comune garantisce e promuove la più ampia ed effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera, a tal fine, con favore, il costituirsi di libere forme associative intese a concorrere con metodo democratico alle predette attività.
  • Sono titolari dei diritti di partecipazione i cittadini residenti. Sono, altresì, titolari dei diritti di partecipazione gli stranieri e gli apolidi domiciliati nel comune, se vi esercitano la propria prevalente attività di lavoro o di studio, ad esclusione dei soli diritti o delle azioni per il cui esercizio la legge o lo statuto prevedano espressamente l'iscrizione nelle liste elettorali.
  • Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali, il Comune assicura la partecipazione dei cittadini e delle rappresentanze sociali e sindacali.
  • Ai fini di cui al comma precedente, l'amministrazione comunale favorisce le assemblee e le consultazioni sulle principali questioni di scelta e l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
  • L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.
  • Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive, sono garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla normativa vigente.
 

Articolo 13 - Diritto d'informazione

  • Il Comune riconosce nel diritto di informazione uno dei presupposti essenziali per assicurare l'effettiva partecipazione dei cittadini alla vita politica e sociale della comunità.
  • Tutti gli atti dell'amministrazione, ad esclusione di quelli riservati per disposizione di legge, sono pubblici.
  • L'informazione che promana dal Comune deve rispondere a principi di pluralismo, di chiarezza, esattezza, tempestività, completezza e deve essere idonea a raggiungere la generalità dei soggetti singoli o associati.
  • Il Comune, per informare sulla attività amministrativa e favorire la partecipazione, organizza l'ufficio relazioni con il pubblico con adeguati mezzi; è, altresì, impegnato ad organizzare un ufficio stampa e promuove la pubblicazione di un bollettino ufficiale.
 

Articolo 14 - Diritto di accesso agli atti

  • Ai cittadini, singoli o associati, è garantito l'accesso agli atti dell'amministrazione.
  • Sono sottratti all'accesso gli atti riservati o sottoposti a limiti di divulgazione per espressa disposizione di legge e di regolamento.
  • In nessun caso può essere vietata l'esibizione degli atti di competenza del consiglio comunale o dei provvedimenti degli altri organi del Comune riguardanti la concessione di contributi e di sovvenzioni e/o l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e ad enti pubblici e privati.
  • Tutti i cittadini hanno diritto di prendere visione degli atti e dei procedimenti, compresi gli allegati, adottati dagli organi del Comune e di ottenere le relative copie dietro pagamento dei soli costi di riproduzione, salvo il rispetto delle norme sul bollo.
  • Il regolamento, a tutela della riservatezza dei dati personali, individua gli atti sottratti all'accesso, disciplina i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme per il rilascio delle copie.
 

Articolo 15 - Interventi nel procedimento amministrativo

  • Il Comune organizza la propria attività amministrativa nel rispetto di quanto previsto nelle leggi e nei regolamenti che disciplinano lo svolgimento del procedimento amministrativo.
  • Il regolamento individua le unità organizzative responsabili di ogni tipo di procedimento ovvero le modalità di individuazione di esse.
  • Il responsabile del procedimento trasmette la comunicazione personale ai destinatari diretti o ai soggetti individuati o facilmente individuabili cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale. Tale comunicazione è trasmessa nei modi e termini di legge.
  • La comunicazione personale di avvio del procedimento e l'intervento nello stesso hanno luogo secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento. Nella comunicazione è altresì indicato il termine per la presentazione di memorie scritte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento e per la valutazione di essi, in conformità a quanto previsto dal regolamento.
  • Quando l'avvio del procedimento consegue ad istanza del diretto interessato, la comunicazione personale ha luogo in forma semplificata nei confronti dello stesso.
  • I soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e qualunque altro soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché le associazioni ed i comitati portatori di interessi diffusi, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento amministrativo nel quale sono coinvolti, con esclusione dei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento.
  • Per ragioni di urgenza o nei casi in cui il destinatario o coloro cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento non siano individuati o facilmente individuabili ovvero siano in numero tale da rendere particolarmente gravosa la comunicazione, il responsabile può, con adeguata motivazione, prescindere dalla comunicazione personale, provvedendo a garantire idonea pubblicità a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o con altri strumenti.
 

Articolo 16 - Avviso di inizio del procedimento

  • Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo d'informare gli interessati mediante comunicazione contenente le indicazioni previste dalla legge.
  • La comunicazione personale non ha luogo:
  • per i procedimenti sanzionatori e disciplinari per i quali valgono le norme speciali vigenti;
  • per i procedimenti espressioni di funzioni consultive o certificative, quali le certificazioni, le registrazioni, le verbalizzazioni;
  • per i procedimenti destinati a concludersi con atti costituenti espressione dell'autonomia privata del comune;
  • per i procedimenti diretti all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali di pianificazione, di programmazione e tributari, per i quali restano ferme le norme speciali che ne regolano la formazione;
  • per i procedimenti diretti all'emanazione di provvedimenti cautelari.
 

Articolo 17 - Partecipazione popolare

  • La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato ed il diritto dei singoli a intervenire nel procedimento amministrativo.
  • Il consiglio comunale predispone ed approva un regolamento in cui vengono definite le modalità con le qua1i possono essere fatti valere i diritti e le prerogative previsti dal presente titolo.
 

Articolo 18 - Rapporto tra comune e libere forme associative

  • Il comune riconosce il valore sociale e la funzione civile e culturale del volontariato e favorisce con appositi interventi le forme associative e di cooperazione, le organizzazioni di volontariato, gli enti, i gruppi informali senza scopo di lucro aventi sede nel territorio comunale o ivi operanti negli ambiti di rilevanza sociale, culturale, educativa, artistica, sportiva, di tutela ambientale, di promozione della occupazione locale e nelle politiche giovanili nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dai regolamenti, senza distinzione di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Il comune incentiva le forme di collaborazione tra gli anzidetti soggetti operanti nel medesimo settore.
  • Gli interventi di cui al comma 1 possono consistere nella erogazione di contributi in denaro, nella attribuzione di vantaggi economici, nella erogazione di sovvenzioni, nonché in apporti tecnico-professionali ed organizzativi oppure nella messa a disposizione, a titolo di contributi in natura ed in modo gratuito o agevolato, di strutture, beni e servizi.
  • Il comune può stipulare con enti, associazioni, società cooperative e organizzazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale ed iscritte nell'apposito albo regionale ed operanti nei settori indicati al comma 1, convenzioni per una migliore e coordinata gestione di specifiche attività, anche integrative e di supporto ai servizi comunali.
  • Le associazioni, le cooperative e le organizzazioni che hanno ricevuto contributi in denaro e/o in natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l'impiego e le attività svolte.
  • Le scelte amministrative del comune di carattere generale che incidono o possono produrre effetti sull'attività propria delle associazioni sono precedute dall'acquisizione di pareri degli organi collegiali delle stesse che devono essere espressi in un termine massimo di trenta giorni dalla richiesta.
  • È istituito un albo, articolato per settori, ove vengono iscritti, a domanda, gli organismi associativi di cui al comma 1 che operano nel comune. Nella domanda di iscrizione devono essere indicati: le finalità perseguite e le relative attività, la consistenza associativa, gli organi, i soggetti dotati di rappresentanza ed ogni altro elemento idoneo ad identificare l'organismo associativo, ivi compresa copia del proprio statuto, se approvato.
  • È garantita l'autonomia e la libertà dei soggetti anzidetti rispetto al comune.
  • Il Comune, su determinati affari, può deliberare di acquisire, a titolo gratuito, l'avviso o la propostadegli ordini professionali competenti.
 

Articolo 19 - Diritto di udienza

Ai singoli cittadini, alle associazioni, ai comitati ed ai gruppi esistenti nel Comune è garantito il diritto di udienza per la trattazione di problemi generali della comunità da parte degli amministratori comunali secondo le modalità definite dal regolamento.

 

Articolo 20 - Istanze

  • I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere al sindaco o alla presidenza del consiglio istanze per chiedere un intervento dell'amministrazione o per conoscere le ragioni dell'adozione di un provvedimento avente ad oggetto questioni di interesse generale o di rilevanza cittadina.
  • Il sindaco, anche avvalendosi, ove lo ritenga, di un amministratore all'uopo delegato, ha l'obbligo di ricevere e di esaminare le istanze e di rispondere alle stesse, su relazione degli organi o degli uffici competenti, entro il termine di trenta giorni.
  • Le modalità di presentazione e di risposta alle istanze sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere la forma, i tempi, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.
 

Articolo 21 - Petizioni

  • Almeno tre associazioni legalmente riconosciute o 450 cittadini possono presentare una petizione al consiglio comunale per sollecitare l'intervento in questioni di interesse generale. Il numero dei richiedenti è ridotto a 50 nel caso di petizioni provenienti da cittadini residenti nelle frazioni.
  • Il regolamento sulla partecipazione determina le procedure di presentazione, i tempi e le forme di pubblicità delle petizioni.
  • Qualora il consiglio comunale non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione, la deliberazione deve essere espressamente motivata ed adeguatamente pubblicizzata.
  • Le petizioni debbono essere esaminate in apposita seduta consiliare, da tenersi entro tre mesi.
  • In caso di inosservanza del predetto termine, ciascun consigliere può chiedere al presidente del consiglio l'inserimento della petizione nell'ordine del giorno della successiva seduta consiliare.
 

Articolo 22 - Proposte

  • Almeno tre associazioni legalmente riconosciute o 450 cittadini, 50 nel caso di residenti nelle frazioni, possono avanzare proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e che riguardino materie di esclusiva rilevanza cittadina, mediante l'adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette, entro il termine previsto dal regolamento, all'organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati ed eventualmente del segretario generale, nonché, ove necessario dall'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
  • L'organo competente deve sentire i proponenti entro i termini e con le modalità previste dal regolamento.
  • Il predetto organo provvede, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della proposta, ad istruire la pratica ed a trasmetterla al sindaco e al presidente del consiglio per le successive determinazioni.
  • Non sussiste obbligo di risposta per le proposte relative all'adozione di atti che implicano l'esercizio del potere di autotutela rispetto ai singoli atti provvedimentali divenuti inoppugnabili.
  • I cittadini emigrati, tramite le apposite associazioni, possono inviare per corrispondenza proposte per l'adozione di atti amministrativi .
 

Articolo 23 - Riunioni e assemblee

  • A norma della Costituzione, appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.
  • L'amministrazione comunale facilita l'esercizio di tale diritto, mettendo eventualmente a disposizione di gruppi ed organismi sociali a carattere democratico e che si riconoscano nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, spazi idonei allo svolgimento di riunioni pubbliche. La concessione delle strutture e dei servizi è subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione dei criteri e delle modalità previste dall'apposito disciplinare d'uso dei locali di proprietà comunale.
  • Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:
    1. per la formazione di comitati e commissioni;
    2. per dibattere problemi;
    3. per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.
 

Articolo 24 - Consultazioni

  • Il Consiglio comunale, il Sindaco e la giunta possono indire pubbliche assemblee di cittadini, per dibattere problemi o questioni che rivestono particolare rilievo per la comunità. In particolare, il Comune si impegna a tenere almeno una volta all'anno una consultazione dedicata ai problemi dell'infanzia, dei minori, dei giovani, degli anziani e delle donne.
  • Tali assemblee possono essere indette anche su richiesta di almeno tre associazioni legalmente costituite o da almeno 200 cittadini, se residenti nel centro urbano, 40 se residenti nelle frazioni. In tal caso sono tenute entro il termine di 60 giorni e ad esse possono presenziare il sindaco e/o il presidente del consiglio o un loro delegato.
  • Il luogo, la data, l'ora e l'oggetto dell'assemblea sono comunicati alla cittadinanza mediante opportune forme pubblicitarie.
  • Le consultazioni possono essere svolte anche mediante la distribuzione di questionari o l'uso di mezzi informatici.
  • Dei documenti discussi ed approvati dalle assemblee popolari o dei risultati dei questionari deve essere data lettura al consiglio comunale nella prima seduta successiva allo svolgimento della consultazione e deve essere data notizia mediante integrale pubblicazione sul notiziario del Comune.
 

Articolo 25 - Consulte

  • Al fine di garantire, razionalizzare o suscitare la partecipazione alla vita dell'amministrazione locale, il Comune secondo modalità disciplinate dal regolamento, si avvale di organismi consultivi nei vari settori corrispondenti alle politiche comunali.
  • Le consulte di settore sono sentite allorché l'amministrazione intervenga su materie ricadenti nella loro sfera di interesse.
  • Le consulte devono fornire il parere richiesto entro venti giorni, trascorsi i quali si prescinde dall'acquisizione del parere in argomento.
 

Articolo 26 - Statuto dei diritti del contribuente

  • In relazione al disposto dell'art. 2 della L. 27 luglio 2000, n. 212, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa regolamentare è integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.
  • Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, sono aggiornati o integrati, nel rispetto delle norme vigenti, con particolare riferimento:
    1. all'informazione del contribuente;
    2. alla conoscenza degli atti e alla semplificazione;
    3. alla chiarezza e motivazione degli atti;
    4. alla remissione in termini;
    5. alla tutela dell'affidamento e della buona fede - agli errori del contribuente ;
    6. all'interpello del contribuente.
 

Articolo 27 - Cittadini dell'unione europea - Stranieri soggiornanti

Il comune, al fine di assicurare la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, favorisce la inclusione, in tutti gli organi consultivi locali, dei cittadini dell'unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti e promuove la loro partecipazione.

 
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