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Ripassiamo il Codice della Strada.-

Art. 192. Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti.

Coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all'invito dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale, quando siano in uniforme o muniti dell'apposito segnale distintivo.

I conducenti dei veicoli sono tenuti ad esibire, a richiesta dei funzionari, ufficiali e agenti, il documento di circolazione e la patente di guida e ogni altro documento che devono avere con sé, secondo le norme in materia di circolazione stradale.

I funzionari, ufficiali ed agenti, possono:
- procedere ad ispezioni del veicolo per verificare l'osservanza delle norme relative alle caratteristiche e all'equipaggiamento del veicolo medesimo; Rientra nelle attribuzioni dell'art. 192 il compimento di operazioni semplici quali l'apertura del vano motore, del bagagliaio o l'ispezione dell'interno del veicolo.
Possono altresì essere compiute operazioni più complesse, come per esempio la verifica del cronotachigrafo anche mediante lo smontaggio di parti del cruscotto per verificarne l'idoneità o per riscontri dell'efficienza di tutti i dispositivi montati nel veicolo quali per esempio, vetri, cinture di sicurezza, motore o dispositivi di illuminazione Nel caso in cui esistano fondati dubbi che richiedano degli esami tecnici specifici, si può richiedere l'intervento di strutture qualificate.

I funzionari, ufficiali ed agenti, possono:
- ordinare di non proseguire la marcia al conducente di un veicolo, nel caso in cui i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione o i pneumatici presentino difetti o irregolarità tali da determinare grave pericolo per la propria e altrui sicurezza, tenuto anche conto delle condizioni atmosferiche o della strada;

I funzionari, ufficiali ed agenti, possono:
- ordinare ai conducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucciolevoli, quando questi siano prescritti, di fermarsi o di proseguire la marcia con l'osservanza di specifiche cautele.

Gli organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza possono, per controlli necessari all'espletamento del loro servizio, formare posti di blocco.
Possono usare mezzi atti ad assicurare, senza pericolo di incidenti, il graduale arresto dei veicoli che non si fermino nonostante l'ordine intimato con idonei segnali.
Le caratteristiche di detti mezzi, nonché le condizioni e le modalità del loro impiego, sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e di grazia e giustizia.
I conducenti dei veicoli devono ottemperare alle segnalazioni che il personale militare impartisce per consentire la progressione del convoglio militare.

SANZIONI
-Inottemperanza all'invito di fermarsi - Rifiuto di esibire i documenti richiesti -  da euro 87,00 a euro 345,000 e decurtazione di 3 punti dalla patente di guida- Pagamento in misura ridotta non ammesso.
- Rifiuto di fare ispezionare il veicolo -  Inosservanza dell'ordine di non proseguire la marcia - Interruzione della marcia di veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucciolevoli - Inosservanza delle segnalazioni del personale militare -da euro 87,00 a euro 345,000 e decurtazione di 3 punti dalla patente di guida - Pagamento in misura ridotta ammesso.
Forzamento di posto di blocco  da euro 1.365,00 a 5.467,00 e decurtazione di 10 punti dalla patente di guida (nel caso in cui il fatto non costituisca reato) - Pagamento in misura ridotta non ammesso.