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Regolamento interno per il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia (CUG)

 
 

Con delibera di Giunta Municipale n. 26 del 23.02.2016 è stato approvato il Regolamento INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA (CUG) PER LE PARI OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI. 

 

Art. 1 - Oggetto del regolamento

 

1. Il presente regolamento disciplina l'attività del "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni", di seguito denominato CUG Comune di Palma di Montechiaro costituito con determina n. 59 del 28 ottobre 2015 e successive modifiche, Capo Settore Affari Generali.
2. Il Comitato ha sede in via Alpi presso gli uffici Servizi Sociali. 

 

Art. 2 - Composizione e durata in carica

Il CUG è composta da :
1. Un/una Presidente designato/a dall'Amministrazione;
2. Componenti effettivi e supplenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi dell'art. 57 del d.lgs n. 165/2001, come modificato dall'art. 21 della legge n. 183/2010;
3. Un pari numero di componenti effettivi e supplenti designati dall'Amministrazione;
4. Un/una Vicepresidente scelto/ a tra i componenti del CUG;
I componenti del CUG, di norma, dovranno assicurare la presenza paritaria di entrambi i generi nel complesso.
I componenti del CUG possono organizzarsi in "gruppi di lavoro" ai fini dello svolgimento delle attività competenza, per la diffusione e la promozione tra il personale delle azioni di programmazione e verifica delle proprie attività e azioni specifiche.
I componenti del CUG osservano i codici di comportamento in vigore per il personale dell'Ente. E' compito del Presidente vigilare sul rispetto degli stessi.
I componenti del CUG rimangono in carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta per altri quattro anni.
I componenti nominati nel corso del quadriennio cessano comunque dall'incarico allo scadere del mandato del CUG, pertanto i suoi componenti continuano a svolgere le funzioni fino alla nomina del nuovo organismo.



  

Art. 3 - Compiti del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario

 

1. Il Presidente è il rappresentante del CUG e ne coordina l'attività.
2. Il Presidente:
- convoca e presiede le riunioni del CUG
- predispone l'ordine del giorno delle riunioni
- cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte
- dispone la costituzione dei gruppi di lavoro, sentito il CUG
- cura la relazione di cui al successivo art. 10, comma 4
- nomina, sentito il CUG il Vice Presidente che collabora all'esercizio delle funzioni del Presidente e lo rappresenta in caso di assenza o impedimento
- Il/La Vice Presidente viene eletto a turno, ogni sei mesi, tra i componenti del CUG, a maggioranza e con scrutinio palese
- assegna annualmente, sentito il CUG, ad un componente del Comitato le funzioni di Segretario
- Il/La Presidente trasmette, dopo l'approvazione, il resoconto della seduta del CUG al Segretario Generale
- propone, sentito il CUG, la sostituzione dei componenti nei casi di assenze non giustificate reiterate per almeno tre riunioni consecutive
- assicura che l'attività del CUG si svolga in stretto raccordo con le competenti strutture dell'Aran
- La Segreteria, individuata tra il personale che l'Amministrazione mette a disposizione ai sensi del paragrafo 3.2 della Direttiva- garantisce il supporto necessario al funzionamento del CUG, curando l'invio delle convocazioni delle riunioni e del materiale concernente gli argomentidelle stesse, con l'indicazione dell'ordine del giorno.
- La Segreteria ha il compito della tenuta di tutta la documentazione riguardante il CUG, lo supporta nelle ricerche e per gli approfondimenti normativi e giurisprudenziali nelle materie di competenze dello stesso.
- Un componente della Segreteria, designato del Presidente, presenzia alle riunioni del CUG, redige il resoconto di ogni seduta e, in caso di adozione delle deliberazioni verbalizza il numero dei presenti, dei votanti e degli astenuti.   

 

Art. 4 - Convocazioni

 

Il CUG si riunisce in convocazione ordinaria, di norma, una volta al mese.
Il/La Presidente convoca il CUG in via straordinaria quando si verifichino eventi che esigano l'immediato intervento ovvero ogni qualvolta sia richiesto dalla metà più uno dei suoi componenti titolari.
La convocazione ordinaria è effettuata via e-mail tramite la casella di posta dedicata, di norma quindici giorni lavorativi prima della data prescelta per la riunione.
Le convocazioni sono inviate sia ai componenti titolari sia ai supplenti.
La convocazione deve indicare l'ordine del giorno e la Segreteria provvederà all'invio della eventuale documentazione ai componenti per la trattazione dei relativi argomenti 

 

Art. 5 - Componenti

 

I componenti titolari, entro cinque giorni lavorativi del ricevimento dell'e-mail di convocazione, sono tenuti a comunicare, con le medesime modalità, il proprio impedimento alla Segreteria del CUG e al rispettivo supplente, salvo giustificato motivo.
Il componente supplente, in caso di assenza del titolare nella seduta di convocazione, subentra in tutte le funzioni e competenze del titolare, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 8, ultimo comma e dell'art. 17 del presente regolamento.
Tutte le riunioni si svolgono, di norma, durante l'orario di lavoro.
L'attività svolta per il CUG sarà considerata, ai fini della quantificazione dei carichi di lavoro, nei rispettivi uffici di appartenenza.
Delle riunioni del CUG deve essere redatto un resoconto.Il resoconto è approvato nella riunione successiva e sottoscritto dall'estensore e dal Presidente.
I  resoconti delle sedute sono inviati, a cura della Segreteria, anche ai componenti supplenti al fine di favorire il loro costante aggiornamento sui temi trattati

 

Art. 6 - Deliberazioni

 

Il CUG può deliberare quando sia presente la metà più uno dei componenti aventi diritto di voto.
Hanno diritto al voto i componenti titolari presenti e, in caso di loro assenza, i componenti supplenti presenti alla riunione.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti:
in caso di parità prevale il voto del Presidente.
I componenti possono fare risultare nel resoconto le loro dichiarazioni.
Le deliberazioni approvate sono inoltrate all''ufficio competente dell'Amministrazione per le successive valutazioni  

 

Art. 7 - Dimissioni dei componenti

 

Il/La Presidente comunica le proprie dimissioni, in forma scritta, all'Amministrazione e al CUG, per l'immediata sostituzione.
Il/La Vice Presidente comunica le proprie dimissioni, in forma scritta, al Presidente del  CUG che avvierà le procedure per la sostituzione.
I/Le componenti titolari e supplenti comunicano le proprie dimissioni, in forma scritta, all'organo che li ha designati per consentirne la sostituzione e, per conoscenza, al Presidente del CUG.
Il CUG prende atto delle dimissioni nella prima seduta successiva alla data di ricezione della comunicazione.
Il CUG comunica al Segretario Generale e alle OO.SS. la mancata partecipazione del componente che risulti assente, consecutivamente e senza giustificato motivo, per più di tre volte alle riunioni del comitato; la delibera sarà tempestivamente comunicata all'Amministrazione e, in caso di componente di parte sindacale, alle OO.SS. per le valutazioni di competenza

 

Art. 8 - Gruppi di lavoro e altre articolazioni del CUG

 

Nello svolgimento della sua attività il CUG può operare in gruppi di lavoro articolati per singoli o più settori di intervento. Ne possono far parte, i componenti titolari e i supplenti.
I gruppi di lavoro sono, di norma, così articolati:
1. Gruppo di lavoro per il regolamento;
2. Gruppo di lavoro permanente sulla ricognizione delle problematiche di competenza del CUG;
3. Gruppo di lavoro Comunicazione e siti istituzionali;
4. Gruppo di lavoro Pari opportunità e azioni positive;
5. Gruppo di lavoro Contrasto al mobbing, antidiscriminazione e benessere organizzativo.
Il CUG, per esigenze e attività specifiche, può, comunque istituire nuovi gruppi di lavoro, anche attraverso la fusione o integrazione di quelli già costituiti.
Il/La Presidente, sentito il CUG, può designare tra i componenti dei gruppi di lavoro un coordinatore/coordinatrice per singolo settore.
Il coordinatore/coordinatrice esercita le funzioni di relatore sulle questioni rientranti nel settore assegnato ed ha compiti di impulso nelle attività preparatoria e istruttoria.
Nello svolgimento della sua attività il CUG può deliberare la partecipazione alle sedute, su richiesta del Presidente o dei componenti, di soggetti esterni al CUG, sulla base di competenze e professionalità specifiche.
Di norma, i gruppi di lavoro sono formati in modo paritetico ( Amministrazione/OO.SS.)  

 

Art. 9 - Compiti del CUG

 

Il CUG, come disposto dall'art. 57, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'art.. 21 della L. n. 183 del 2010 e della Direttiva emanata il 4 marzo 20111 dai Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità, esercita i compiti di seguito elencati.
1. Compiti propositivi su :
-
predisposizione di piani di azioni positive, per favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne;
- promozione e/o potenziamento di ogni iniziativa diretta ad attuare politiche di concilazione di vita privata/lavoro e quanto necessario per consentire la diffusione della cultura delle pari opportunità;
- temi che rientrano nella propria competenza ai fini della contrattazione integrativa; 
- iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonchè azioni positive ad esse connesse;
- analisi e programmazione di genere che considerino le esigenze di concilazione di vita e lavoro delle donne e quelle degli uomini; (es. bilancio di genere);
- diffusione delle conoscenze ed esperienze e di altri elementi informativi, documentali, tecnici e statistici sui problemi delle pari opportunità e sulle possibili soluzioni adottate da altre amministrazioni o enti, anche in collaborazione con la Consigliera  di parità del territorio di riferimento;
- azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo;
- azioni positive, interventi e progetti, quali indagini di clima, codici etici e di condotta, idonei a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazioni o violenze sessuali, morali o psicologiche - mobbing- nell'amministrazione pubblica di appartenenza.
2. Compiti consultivi, formulando pareri su: 
- progetti di riorganizzazione dell'amministrazione di appartenenza;
- piani di formazione del personale;
orari di lavoro; forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione;
- criteri di valutazione del personale;
- contrattazione integrativa relativa ai temi che rientrano nelle proprie competenze.
3. Compiti di verifica su: 
- risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di pari opportunità;
- esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio lavorativo;
- esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro - mobbing; 
- assenza di ogni forma di violenza e di discriminazione , diretta e indiretta, relativa sul genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione e alla lingua, nonchè delle discriminazioni di genere anche ai fini dell'ampliamento di una tutela espressa nei confronti di ulteriori fattori di rischio, sempre più spesso coesistenti, con il fine di adeguare il comportamento del datore di lavoro pubblico alle indicazioni della Unione Europea.
Il CUG promuove, altresì, la cultura delle pari opportunità e il rispetto della dignità della persona nel contesto lavorativo, attraverso la proposta agli organismi competenti, di piani formativi per tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici.
Il CUG opera in stretto raccordo con il vertice dell'Amministrazione ed esercita le proprie funzioni utilizzando le risorse umane e strumentali, idonee a garantire le finalità previste dalla legge, che l'Amministrazione metterà a tal fine a disposizione, anche sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi vigenti.
L'Amministrazione fornisce al CUG tutti i dati e le informazioni necessarie a garantirne l'effettiva operatività.
L'Amministrazione provvede a realizzare sul proprio sito web un'area specifica dedicata alle attività del CUG, periodicamente aggiornata a cura dello stesso.

 

Art. 10 - Sportello di ascolto

 

Il CUG istituisce al proprio interno uno " sportello di ascolto"

 

Art. 11 - Relazione annuale

 

Ai sensi del paragrafo 3.3. della Direttiva 4 marzo 2011, il CUG redige entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione sulla situazione del personale nell'Amministrazione di appartenenza, riferita all'anno precedente, riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro - mobbing. La relazione tiene conto anche dei dati e delle informazioni fornite :
1. dall'Amministrazione e dal datore di lavoro;
2. dal monitoraggio sull'attuazione della direttiva 23 maggio 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimenti Funzione Pubblica e Pari Opportunità recante "misure per realizzare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche";
La relazione deve essere trasmessa ai vertici dell'Amministrazione. 

 

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

Le informazioni e i documenti assunti dal CUG nel corso dei suoi lavori devono essere utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni.

 

Art. 13 - rapporti tra il CUG e l'Amministrazione

I rapporti tra il CUG e l'Amministrazione sono improntati a una costante ed efficace collaborazione e, a tal fine il CUG;
- provvede ad aggiornare periodicamente la specifica area dedicata alle sue attività sul sito web dell'Amministrazione;
- può richiedere dati, documenti e informazioni inerenti alle materie di competenza, nel rispetto delle procedure e delle norme vigenti;
- mette a disposizione le informazioni e/o i progetti utili agli organismi e Uffici dell'Amministrazione, che hanno il compito di formulare proposte e realizzare interventi inerenti argomenti e materie tra quelli di competenza del Comitato stesso.
Il CUG in un ottica di collaborazione con l'Amministrazione nelle materie di competenza (es. flessibilità, orario di lavoro, part/time, congedi, formazione, progressione di carriera, contrattazione ecc.) può proporre modalità di consultazione e informazione predeterminate.

 

Art. 14 - Rapporti con gli altri organismi

Il CUG opera in collaborazione con l'Organismo Indipendente di Valutazione
Il CUG, qualora necessario, si raccorda con i sotto indicati organismi esterni:
- Ufficio della Consigliera Nazionale di Parità istituto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- Consigliere/i di parità territorialmente competenti;
- Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Razziali - UNAR - istituto presso il Dipartimento Pari opportunità;
- Altri soggetti esterni, nazionali e internazionali e altri CUG.

 

Art. 15 - Obbligo di astensione

Ogni componente del CUG, si astiene dalla partecipazione alle attività del CUG che riguardino questioni in cui sia direttamente e/o indirettamente coinvolto; 

 

Art. 16 - Validità e modifiche del regolamento

Il Regolamento è approvato a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti aventi diritto al voto.
Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione ed è pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione.
Le modifiche al seguente Regolamento sono approvate dalla maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti aventi diritto al voto.
Le modifiche sono pubblicate anch'esse sul sito istituzionale dell'Amministrazione ed entrano in vigore il giorno successivo all'approvazione.
Per ogni altra disposizione non prevista dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente.
Il presente Regolamento è stato approvato dai presenti all'unanimità in data 28.01.2016.