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Regolamento Comunale sui Controlli Interni

 
 

Con delibera consiliare n. 104 del 29.12.2015 è stato approvato il Regolamento Comunale sui Controlli Interni

 
  1. Regolamento Comunale sui Controlli Interni
  2. Art. 1 - Oggetto
  3. Art. 2 - Soggetti del Controllo
  4. Art. 3 - Sistema dei Controlli Interni
  5. Art. 4 - Controllo Preventivo di Regolarità Amministrativa e Contabile
  6. Art. 5 - Controllo Successivo di Regolarità Amministrativa
  7. Art. 6 - Controllo sugli Equilibri Finanziari e sugli Organi Gestionali Esterni
  8. Art. 7 - Controllo di Gestione
  9. Art. 8 - Controllo Strategico
  10. Art. 9- Competenze del Sindaco
  11. Art. 10 - Modifiche ai Regolamenti Vigenti
 
  1. Regolamento Comunale sui Controlli Interni
  2. Art. 1 - Oggetto
  3. Art. 2 - Soggetti del Controllo
  4. Art. 3 - Sistema dei Controlli Interni
  5. Art. 4 - Controllo Preventivo di Regolarità Amministrativa e Contabile
  6. Art. 5 - Controllo Successivo di Regolarità Amministrativa
  7. Art. 6 - Controllo sugli Equilibri Finanziari e sugli Organi Gestionali Esterni
  8. Art. 7 - Controllo di Gestione
  9. Art. 8 - Controllo Strategico
  10. Art. 9- Competenze del Sindaco
  11. Art. 10 - Modifiche ai Regolamenti Vigenti

Art. 1 - Oggetto

 

1. Il presente regolamento ha ad oggetto il sistema dei controlli interni come previsti dagli articoli  147 e seguenti del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Il sistema dei controlli interni è diretto a garantire, attraverso il controllo di regolarità, amministrativa e contabile,la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
2. Le norme del presente regolamento sono attuative ed integrative rispetto alla disciplina generale sui controlli interni contenuta nelle norme statali;
3. Le norme statali applicabili  si intendono qui richiamate anche nelle loro successive modifiche ed integrazioni;
4..Fanno parte della disciplina generale dei controlli anche il regolamento di Contabilità, dell'Ente, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 29.10.2002 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè, il regolamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione della Giunta Municipale n. 153/2000 e successive modifiche ed integrazioni.  

 

 

Art. 2 - Soggetti del Controllo

 

1. Sono soggetti del controllo interno:
a) il Segretario Generale;
b) Il Responsabile del Servizio Finanziario
c) i Dirigenti dei Settori;
d) i Responsabili dei Servizi,
e) il servizio controllo di gestione;
f) il Collegio dei Revisori dei Conti;
2. Le attribuzioni di ciascuno dei soggetti di cui al comma precedente sono definite dal presente regolamento, dallo Statuto dell'Ente e dalle altre norme in materia di controlli sugli Enti Locali;
3. Gli Organi politici, nel rispetto del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, garantiscono la necessaria autonomia ed indipendenza al Segretario e ai dirigenti e responsabili dei servizi nell'espletamento delle loro funzioni di controllo.  

 

Art. 3 - Sistema dei Controlli Interni

 

1. Il sistema dei controlli interni si inserisce organicamente nell'assetto organizzativo dell'Ente e si svolge in sinergia con gli strumenti di pianificazione   e di  programmazione adottati;
2. Gli strumenti di pianificazione dell'Ente disciplinati nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, nonchè, nel regolamento di contabilità, sono redatti in modo tale da consentire il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 147 del D.L.vo 267/2000, nei limiti dell'applicabilità, al Comune di Palma di Montechiaro in ragione della consistenza demografica;
3. Sono disciplinate dal presente regolamento, anche mediante rinvio al regolamento di contabilità, al regolamento sull'ordinamento degli uffici  e dei servizi le seguenti tipologie di controllo:
a) controllo di regolarità, amministrativa e contabile
b) controllo sugli equilibri finanziari e sugli organismi gestionali esterni
c) controllo di gestione

 

Art. 4 - Controllo Preventivo di Regolarità Amministrativa e Contabile

 

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia un mero atto di indirizzo deve essere apposto il parere in ordine alla regolarità, tecnica del Responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico- finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità, contabile. I predetti responsabili rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. Ove la Giunta o il Consiglio non intendono conformarsi ai pareri di cui al presente comma, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione;
2. Nel caso in cui la delibera non comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, il dirigente del servizio proponente ne rilascia attestazione;
3. Il visto di regolarità, contabile attestante la copertura finanziaria è apposto dal responsabile del servizio finanziario o da chi legalmente lo sostituisce, su ogni atto di impegno di spesa ai sensi degli artt. 147 bis, 153 comma 5 del decreto legislativo 267/2000;
4. Il controllo di regolarità, amministrativa e contabile, assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità, tecnica attestante la regolarità, e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato attraverso il rilascio del parere di regolarità, contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
5.Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6 della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni è responsabile della completezza istruttoria, compresi gli aspetti di correttezza e regolarità, dell'azione amministrativa;
6. I pareri negativi devono essere motivati;
7. Il Segretario Comunale, per assicurare la conformità, dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto, ai regolamenti, può emanare circolari e direttive agli uffici.    

 

Art. 5 - Controllo Successivo di Regolarità Amministrativa

 

1. Il controllo successivo di regolarità, amministrativa è effettuato dal Segretario Generale coadiuvato dai dipendenti del Settore Affari Generali e dal Vice Segretario, mediante controlli a campione. Le tecniche di campionamento sono definite con atto organizzativo del Segretario;
2. Il Segretario Comunale può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio, qualora ne ravvisi la necessità, o l'opportunità;
3. Le risultanze del controllo sono trasmesse a cura del Segretario Generale con apposito referto semestrale ai soggetti indicati dall'articolo 147 bis comma 2 del decreto legislativo 267/2000;
4. Nel caso di riscontrate irregolarità, Il Segretario Comunale, sentito preventivamente il dirigente o responsabile del servizio sulle eventuali motivazioni, formula delle direttive per l'adeguamento che trasmette  ai responsabili di settore.    

 

Art. 6 - Controllo sugli Equilibri Finanziari e sugli Organi Gestionali Esterni

 

1. Il controllo sugli equilibri finanziari di cui all'articolo 147 quinquies del decreto legislativo 267/2000 e successive modifiche e integrazioni è svolto dal Responsabile Finanziario sotto la vigilanza del Collegio dei Revisori dei Conti, con il supporto dei singoli capi settore ed è disciplinato dal regolamento di contabilità secondo quanto previsto dall'art. 147  quinquies sopra citato e dalle norme dell'Ordinamento finanziario degli Enti Locali;
2. Il mantenimento degli equilibri finanziari è garantito dal responsabile del servizio finanziario sia in fase di approvazione dei documenti di programmazione , sia durante tutta la gestione, con cadenza almeno trimestrale, in occasione delle verifiche di cassa ordinarie svolte dall'organo di revisione, il dirigente/responsabile del servizio finanziario formalizza l'attività, di controllo attraverso un verbale ed attesta il permanere degli equilibri; Tale verbale dovrà, essere validato dal Collegio dei revisori dei Conti;
3. Qualunque scostamento rispetto agli equilibri finanziari o rispetto agli obiettivi di finanza pubblica assegnati all'Ente, rilevato sulla base dei dati effettivi o mediante analisi prospettica, è immediatamente segnalato dal responsabile del servizio  finanziario ai sensi dell'art. 153 comma 6, del decreto legislativo 267/2000 e secondo le disposizioni del regolamento di contabilità; 
4. Il Responsabile del servizio cui è affidata la gestione degli impegni di spesa e delle liquidazioni nonchè, dell'andamento delle partecipate, supportato dal Capo Settore Affari Generali per la parte giuridica, nonchè, dal Responsabile Finanziario per la parte economica, effettua costantemente il controllo sull'andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni, nei limiti di cui al comma 3 dell'art. 147, quinquies del decreto legislativo 267/2000, e di cui al comma 6 dell'art. 170 del decreto legislativo 267/2000, con esclusione delle società, quotate ai sensi dell'art. 147 quater del medesimo decreto legislativo, provvedendo a segnalare tempestivamente gli squilibri e a proporre ogni utile iniziativa;
5. Il Responsabile del servizio finanziario, segnala tempestivamente al Sindaco, all'Assessore al bilancio e al Segretario Generale, nonchè al Collegio dei Revisori dei Conti il verificarsi presso gli organismi gestionali esterni di situazioni di disequilibrio tali da: a) produrre effetti negativi sul permanere degli equilibri finanziari complessivi dell'Ente;
b) porre a rischio il rispetto agli obiettivi di finanza pubblica assegnati all'Ente;
6) La segnalazione di cui al comma precedente è accompagnata da una relazione illustrativa circa le ragioni del verificarsi degli squilibri e dei possibili rimedi;
7. Il Comune controlla che gli organismi gestionali esterni rispettino le norme statali che impongono vincoli alle società, partecipate e agli altri organismi gestionali esterni;
8. I controlli sul rispetto delle norme statali da parte degli organismi partecipati, escluse le società, quotate, sono coordinati dal Responsabile del servizio finanziario e sono svolti da ciascun dirigente in relazione alla materia di competenza, con il supporto del Responsabile finanziario, del Segretario Generale, del Responsabile del Settore Affari General, del Vice Segretario e del Collegio dei Revisori dei Conti;
9) Il Responsabile Settore Affari Generali, di concerto con i Capi settore che curano la gestione delle società, partecipate, curerà la redazione di apposito report semestralmente.         

 

Art. 7 - Controllo di Gestione

 

1. Le funzioni di controllo di gestione sono coordinate dal responsabile del Settore Finanziario sotto la vigilanza del Collegio dei revisori dei Conti, ed opera a supporto dei Capi settore e dell'Amministrazione;
2. Il controllo di gestione è disciplinato dall'art. 147 lett. a ) del decreto legislativo n. 267/2000, nonchè, dai vigenti regolamenti di contabilità, e sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;
3. Il Responsabile Finanziario inoltre dai reports semestrali al Sindaco, all'Assessore al Bilancio, al Segretario Generale, ai Capi Settore, al Collegio dei Revisori dei Conti, alla Corte dei Conti;
4. Le decisioni conseguenti alle analisi dei reports saranno oggetto di valutazione da parte dei Capi Settore di concerto con l'Amministrazione Comunale.

 

Art. 8 - Controllo Strategico

 

1. Al fine di verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal Consiglio, l'Ente provvede a rilevare i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, gli aspetti economico finanziari connessi ai risultati ottenuti, i tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, le procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, la qualità dei servizi erogati e il grado di soddisfazione della domanda espressa.
2. Il controllo strategico mira a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e di altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti, anche in ragione delle risorse messe a disposizione.
3. I Dirigenti predispongono rapporti semestrali contenenti informazioni sullo stato di attuazione degli obiettivi ad essi assegnati, sulla relativa utilizzazione delle risorse e sul rispetto dei vincoli di contenimento della spesa, sui punti di realizzazione delle procedure utilizzate rispetto ai termini previsti per la conclusione dei procedimenti, sulla qualità dei servizi erogati ed il rispetto e sul grado di soddisfazione della domanda espressa dagli utenti. A tal fine il Segretario Generale provvederà, nell'ambito del controllo successivo, al fine di garantire il perseguimento di livelli Ottimali  di efficacia ed efficienza, ad effettuare il controllo qualità degli atti amministrativi il quale ha come obiettivo quello di monitorare e verificare la regolarità delle procedure e degli atti adottati dall'organizzazione, gli eventuali scostamenti rispetto agli standars di qualità,ma anche alle regole e alle disposizioni interne nonchè il rispetto dei tempi del procedimento e di risposta alle istanze dei cittadini. L'organizzazione del controllo avviene sulla base di un apposito piano di auditing approvato dal Segretario Comunale.
Il Consiglio Comunale attraverso il report di controllo strategico confronta i risultati conseguiti con quelli programmati, rilevando le cause di eventuali scostamenti per l'adozione delle necessarie adozioni correttive.
Tali rapporti vengono inoltrati al Sindaco, agli Assessori e al signor Presidente del Consiglio Comunale. Detti rapporti vengono utilizzati dal Segretario Generale per elaborare i report semestrali da inoltrare ai responsabili di settore, al Sindaco, al signor Presidente del Consiglio Comunale e all'organo di Revisione.
4. Gli esiti delle diverse  forme di controllo interno, concorrono alla formazione del controllo strategico di cui alla lettera "a".
5. Partecipano ai controlli interni il Segretario Generale, i Dirigenti ed il Collegio Dei Revisori dei Conti.
6. Gli esiti delle diverse tipologie di controlli interni sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente.
7. Gli esiti del controllo interno sono utilizzati ai fini della redazione, da parte del Segretario Generale e del Dirigente del servizio finanziario dell'Ente, della dichiarazione di inizio e fine mandato che il Sindaco deve presentare ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo n. 149 del 06.09.2011 così come modificato ed integrato dal D.L. n. 174 del 10.10.2012 convertito in legge n. 213 del 07.12.2012.
8. Il Segretario Generale predispone report semestrali sull'adeguatezza e funzionalità del sistema dei controlli interni che il Sindaco deve inoltrare alla Sezionr Regionale della Corte dei Conti ed al Presidente del Consiglio. Tali report sono pubblicati sul sito internet dell'Ente

 

Art. 9- Competenze del Sindaco

 

Il Sindaco, nel suo ruolo di tutore e di garante supremo della legalità, e delle norme anticorruzione, trasmette entro i termini stabiliti dalla norma, un referto sulla regolarità, della gestione e sull'efficacia del sistema dei controlli interni adottato, alla Corte dei Conti, sulla scorta delle linee giuda deliberate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, il referto è, altresì, inviato al Presidente del Consiglio Comunale nonchè, al Collegio dei Revisori dei Conti  

 

Art. 10 - Modifiche ai Regolamenti Vigenti

 

I vigenti regolamenti comunali, nelle parti incompatibili con il presente regolamento o con le disposizioni di legge sopravvenute immediatamente, si intendono modificati di conseguenza.
In taluni casi, in attesa della formale modifica del presente regolamento, si applica comunque la norma di rango superiore.