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Comune di Palma di Montechiaro
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Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni

 
 

Il Consiglio comunale, diretta espressione della volontà popolare è la sede dell'incontro e della composizione degli interessi e dei valori della comunità di Palma di Montechiaro.
Il Consiglio comunale esercita la sua autonomia organizzativa e regolamentare in armonia con i principi della Costituzione, nel rispetto delle leggi dello Stato e della Regione, e informando la propria azione alle finalità e ai principi fondamentali solennemente enunciati nello Statuto Comunale.
Il Consiglio comunale disciplina lo svolgimento dei suoi lavori secondo le norme del presente Regolamento.

Il Regolamento è composto di n. 52 articoli.

 
  1. Art. 1 - Principi
  2. Art. 2 - Le Attribuzioni del Consiglio Comunale
  3. Art. 3 - Il Presidente del Consiglio Comunale
  4. Art. 4 - Il Vice Presidente del Consiglio Comunale
  5. Art. 5 - Indennita'
  6. Art. 6 - I Consiglieri Comunali - Status
  7. Art. 7 - Condizione Giuridica dei Consiglieri
  8. Art. 8 - Indennità e Gettone di Presenza
  9. Art. 10 - I Consiglieri Comunali - Decadenza
  10. Art. 11 - I Gruppi Consiliari
  11. Art. 12 - Conferenza dei Capigruppo
  12. Art. 13 - Risorse Organizzative
  13. Art.14 - Avviso di Convocazione
  14. Art. 15 - Deposito degli Atti
  15. Art. 16 - Sede delle Adunanze
  16. Art. 17 - Esposizione della Bandiera e Uditorio
  17. Art. 18 - Modalità della Discussione
  18. Art. 19 - Fatto Personale
  19. Art. 20 - Emendamenti
  20. Art. 21 - Interrogazioni e Interpellanze
  21. Art. 22 - Interrogazioni
  22. Art. 23 - Interpellanze
  23. Art. 24 - Presentazione delle Interrogazioni e delle Interpellanze
  24. Art. 25 - Discussione sulle Interrogazioni e Interpellanze
  25. Art. 26 - Mozione
  26. Art. 27 - Mozione D'ordine
  27. Art. 28 - Registro di Protocollo
  28. Art. 29 - Votazioni
  29. Art. 30 - Astensioni
  30. Art. 31 - Esito delle Votazioni
  31. Art. 32 - Riprese Audio e/o Video
  32. Art. 33 - Trasmissione dei Lavori del Consiglio Comunale
  33. Art. 34 - Seduta Solenne
  34. Art. 35 - Consiglio Comunale Aperto
  35. Art. 36 - Seduta Comune
  36. Art. 37 - Altre Riunioni di Consiglio
  37. Art. 38 - Elenco delle Commissioni Permanenti
  38. Art. 39 - Competenze delle Commissioni
  39. Art. 40 - I Pareri
  40. Art. 41 - La Funzione di Controllo
  41. Art. 42 - Elezione e Composizione delle Commissioni
  42. Art. 43 - Convocazione delle Commissioni
  43. Art. 44 - Il Presidente e il Vice Presidente delle Commissioni
  44. Art. 45 - Le Sedute delle Commissioni
  45. Art. 46 - Durata in Carica delle Commissioni
  46. Art. 47 - Decadenza
  47. Art. 48 - Personale del Comune da Assegnare alle Commissioni
  48. Art. 49 - Le Commissioni Speciali
  49. Art. 50 - Commissioni D'Indagine
  50. Art. 51 - Regimentazione dei Tempi di Intervento
  51. Art. 52 - Rinvio
 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1 - Principi

 

Il Consiglio comunale, diretta espressione della volontà popolare è la sede dell'incontro e della composizione degli interessi e dei valori della comunità di Palma di Montechiaro.
Il Consiglio comunale esercita la sua autonomia organizzativa e regolamentare in armonia con i principi della Costituzione, nel rispetto delle leggi dello Stato e della Regione, e informando la propria azione alle finalità e ai principi fondamentali solennemente enunciati nello Statuto Comunale.
Il Consiglio comunale disciplina lo svolgimento dei suoi lavori secondo le norme del presente Regolamento.

 
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Art. 2 - Le Attribuzioni del Consiglio Comunale

 

L'attività del Consiglio comunale si distingue in attività deliberativa e non deliberativa.
Il Consiglio comunale nell'espletamento delle funzioni di organo rappresentativo dell'intera comunità, e nell'espletamento delle competenze derivanti dalla Legge e dallo Statuto:
determina l'indirizzo programmatico ed esercita il controllo politico-amministrativo;
ha competenze limitatamente agli atti fondamentali disciplinati dalla legge e dallo Statuto
promuove la partecipazione popolare
esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni sulla relazione scritta presentata al Consiglio ogni sei mesi dal Sindaco sullo stato di attuazione degli atti programmatici sull'attività svolta.

 
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GLI ORGANI DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

Art. 3 - Il Presidente del Consiglio Comunale

 

Il Presidente del Consiglio comunale è organo super partes, garante di ogni consigliere comunale e del corretto rapporto istituzionale tra Sindaco e giunta e Consiglio comunale. Egli convoca il Consiglio, presiede i lavori consiliari, convoca e presiede la conferenza dei capigruppo, attiva le commissioni consiliari, rappresenta il Consiglio nelle ricorrenze ufficiali, celebrazioni, festività, convegni e manifestazioni varie e similari.
Per garantire l'ordinato svolgimento delle sedute del Consiglio, il Presidente ha le seguenti prerogative: 

  1. concede ai consiglieri la facoltà di parlare secondo l'ordine della richiesta;
  2. dirige e modera la discussione;
  3. toglie la parola all'oratore che trascende nei discorsi;
  4. richiama i consiglieri che discutano o interloquiscano senza aver chiesto ed ottenuto la parola od interrompano i colleghi che stanno parlando; 
  5. impedisce ogni intemperanza da parte di tutte le persone presenti nella sala, inclusi i consiglieri, il Sindaco e gli assessori; 
  6. qualora i consiglieri, il Sindaco o gli assessori presenti, assumano comportamenti tali da turbare l'ordine della seduta o la libertà della discussione ovvero pronuncino parole ingiuriose, sconvenienti o comunque offensive, il Presidente li invita formalmente a cambiare atteggiamento; se la persona o le persone richiamate persistono nella trasgressione il Presidente toglie loro la parola; se la trasgressione continua il Presidente può sciogliere la seduta, addebitando la responsabilità dello scioglimento al soggetto trasgressore;
  7. cura i rapporti con la stampa e con il pubblico.
 
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Art. 4 - Il Vice Presidente del Consiglio Comunale

 

Il Presidente del Consiglio comunale, in caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente in tutte le sue funzioni e prerogative.

 
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Art. 5 - Indennita'

 

Al Presidente del Consiglio comunale e al Vice Presidente, spetta un'indennità di funzione disciplinata dalla legge.
L'indennità può essere incrementata o diminuita entro i limiti fissati dalla legge, con determinazione consiliare.

 
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Art. 6 - I Consiglieri Comunali - Status

 

La posizione giuridica e lo status dei consiglieri comunali sono regolati dalla legge e dallo Statuto.
I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione e rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
I consiglieri comunali entro tre mesi dalla convalida, sono tenuti a depositare presso il Segretario generale del Comune:

  1. una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e sui beni mobili iscritti sui pubblici registri; le azioni di società, l'esercizio di funzioni di amministratore o di Sindaco di società, con l'apposizione della formula: "Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";
  2. copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
  3. una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula : "Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";

Il consigliere, all'atto del deposito della documentazione di cui al precedente comma 3, è tenuto a rilasciare una ulteriore dichiarazione concernente la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge, per il quale non sia stata pronunciata la separazione personale di cui all'art.150 del c.c. e dei figli conviventi.
Il predetto adempimento avviene con le stesse modalità e secondo la formula di cui al numero 1 del precedente comma 3, nonché con il deposito della copia dell'eventuale dichiarazione separata dei redditi.
Il consigliere comunale:

  1. ha diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e può presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno; 
  2. copia dell'elenco delle determinazioni sindacali e delle delibere di giunta e notificata entro cinque giorni dalla relativa adozione al domicilio di tutti i consiglieri; 
  3. copia integrale degli atti di cui alla precedente lettera c) e notificata entro cinque giorni dalla relativa adozione e comunque non oltre il giorno della pubblicazione al Presidente del Consiglio comunale e a tutti i Capigruppo consiliari.

La trasmissione degli atti cui alle lettere b) e c) del comma precedente sarà curata dalla Segreteria Generale del Comune.

 
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Art. 7 - Condizione Giuridica dei Consiglieri

 
  1. I consiglieri comunali, nell'esercizio delle proprie funzioni, devono osservare l'imparzialità e il principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori, e quelle proprie dei dirigenti dell'amministrazione;
  2. I lavoratori dipendenti pubblici e privati componenti del Consiglio hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui è convocato il Consiglio. Le assenze dal servizio sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro, gli oneri per i permessi retribuiti sono a carico del Comune presso il quale il lavoratore esercita la funzione pubblica.
  3. Il Comune, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni.
  4. Il rimborso viene effettuato dal Comune entro trenta giorni dalla richiesta.
  5. La disciplina dei trasferimenti degli amministratori lavoratori dipendenti e del loro avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo nonché per l'assegnazione della sede per l'espletamento del servizio militare o di sue forme sostitutive è regolata dalla legge (art.78 D.L.vo 267/2000); 
  6. I permessi e le licenze dei lavoratori dipendenti pubblici e privati componenti del consiglio comunale sono disciplinati dalla legge. L'attività ed i tempi di espletamento del mandato devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione rilasciata dal Segretario Generale.
  7. I rimborsi delle spese e dell'indennità di missione sono determinati da apposito regolamento comunale.
 
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Art. 8 - Indennità e Gettone di Presenza

 
  • I consiglieri comunali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dalla legge, un gettone di presenza per la partecipazione a Consigli e Commissioni;
  • In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità massima prevista per il Sindaco;
  • Il gettone di presenza, determinato a norma di legge, può essere incrementato o diminuito con deliberazione consiliare;
  • Nel caso di incremento la spesa complessiva risultante non deve superare la quota, fissata dalla legge, predeterminata dallo stanziamento di bilancio per le spese correnti;
  • Ciascun consigliere, può richiedere la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, fermo restando che tale regime di indennità comporti per il Comune pari o minori oneri finanziari;
  • Il regime di indennità di funzione per i consiglieri prevede l'applicazione di detrazioni dall'indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali;
  • Ai consiglieri ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute delle Commissioni consiliari.
 
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Art. 9 - Diritto di Accesso

 

Il consigliere comunale, per meglio esercitare il suo mandato:

  1. ha diritto di accedere e di ottenere, a semplice richiesta, dagli uffici del Comune, dalle aziende e dagli enti dipendenti da questo, dalle società a prevalente capitale comunale e dai concessori dei servizi comunali tutte le notizie e le informazioni, nonché di visionare atti e documenti, ritenuti utili all'espletamento del mandato;
  2. ha diritto di chiedere per iscritto, senza spese, copia di tutti gli atti e documenti ritenuti utili per l'espletamento del mandato. Il rilascio delle copie dovrà avvenire entro 24 ore dalla richiesta nei casi urgenti, entro tre giorni negli altri casi.

Le notizie e le informazioni assunte, nonché le copie degli atti e documenti, nei quali dovrà essere apposta la dicitura "rilasciati al consigliere Sig. .................. nell'esercizio del proprio mandato", non possono essere utilizzate per fini estranei allo svolgimento del mandato stesso.

 
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Art. 10 - I Consiglieri Comunali - Decadenza

 

Il consigliere comunale che senza giustificato motivo, non partecipa a tre sedute consecutive del Consiglio, sia ordinario che straordinario o d'urgenza, decade dalla carica..
Dopo la seconda assenza consecutiva, il Presidente avvisa per iscritto il consigliere che la terza assenza comporterà la decadenza dalla carica.
La proposta di decadenza deve essere notificata dal Presidente al consigliere interessato almeno dieci giorni prima dell'adunanza.
Prima della discussione e deliberazione il consigliere interessato ha diritto di parlare per illustrare le ragioni delle sue assenze. Inoltre ai fini di una migliore difesa, ha diritto di presentare memorie scritte e di produrre documenti, nonché può chiedere che siano sentite persone ritenute a conoscenza delle ragioni delle sue assenze.
Sulla ammissibilità della prova testimoniale decide il presidente. Il Consigliere interessato, se il Presidente non ammette la prova, può appellarsi al Consiglio, il quale decide a scrutinio segreto a maggioranza dei presenti.
Se viene ammessa la prova testimoniale, l'escussione dei testi viene condotta dal Presidente. I consiglieri che intendono porre domande devono porle tramite il presidente.
Chiusa la fase istruttoria il Presidente apre la discussione, al termine della quale il Consiglio comunale delibera sulla proposta di decadenza a scrutinio segreto.
Alla discussione e votazione non può partecipare il consigliere interessato.
Ciascun consigliere sulla proposta di decadenza può parlare solo una volta, e per non più di dieci minuti.
L'istruttoria, la discussione e al votazione si svolgono a porte chiuse tutte le volte in cui trattasi di questioni che comportano valutazioni e apprezzamenti su persone.
Si intendono giustificate le assenze dei consiglieri per causa di malattia, servizio militare, seri motivi di famiglia, assenze dal comune per affari indilazionabili o altri gravi motivi.

 
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Art. 11 - I Gruppi Consiliari

 

Entro i primi dieci giorni dalla convalida degli eletti i consiglieri comunali devono comunicare, per iscritto al Presidente del Consiglio comunale a quale Gruppo aderiscono.
Entro lo stesso termine ogni gruppo dovrà eleggere il proprio Capogruppo ed il Vice - Capogruppo da comunicare al Presidente.
Il consigliere che entro detto termine non comunichi a quale Gruppo aderisce, s'intende facente parte del Gruppo inerente alla lista nella quale è stato eletto.
Se nel termine stabilito dal comma 2° non viene comunicato al Presidente il nome del Capogruppo, questi riterrà capogruppo il consigliere che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali, e riterrà vice - capogruppo il consigliere che si è classificato secondo.
Se una lista che ha partecipato alle elezioni ha espresso un solo consigliere, a questo sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza dovuti a un capogruppo consiliare.
I consiglieri che dichiarano di non aderire ai gruppi che sono espressione delle liste che hanno partecipato alle elezioni confluiscono in un gruppo misto.
Per costituire un nuovo gruppo consiliare politico occorrono almeno 1/5 dei consiglieri assegnati.. Detto limite non vale per il gruppo misto.
Tutti i consiglieri appartengono ai sensi dell'art.24 comma 1° dello Statuto a un gruppo consiliare.

 
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Art. 12 - Conferenza dei Capigruppo

 

La conferenza dei capigruppo è formata dai capigruppo consiliari.
Essa ha le seguenti attribuzioni:

  1. partecipa alla programmazione dei lavori del Consiglio comunale;
  2. viene sentita dal Presidente prima che questi predisponga l'ordine del giorno e fissi la data del Consiglio.

La conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio, mediante avviso scritto, da notificare, con il messo comunale al domicilio di ciascun capogruppo, almeno cinque giorni prima della data fissata per il Consiglio comunale. Nei casi urgenti l'avviso deve essere notificato almeno 24 ore prima.
La conferenza dei Capi Gruppo è presieduta dal Presidente del Consiglio.
Se ai lavori della conferenza viene invitato il Sindaco, questi è tenuto a partecipare personalmente o mediante un assessore delegato.
L'attivazione della conferenza spetta al Presidente del Consiglio, di propria iniziativa o su richiesta del Sindaco o di almeno un Capogruppo.

 
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Art. 13 - Risorse Organizzative

 

Ai Gruppi consiliari deve essere assicurata, ai sensi dell'art.24 comma 2° dello Statuto, la disponibilità di risorse organizzative idonee all'espletamento delle funzioni . In particolare, a ciascuno gruppo consiliare deve essere assicurato un ufficio, adeguatamente arredato, munito anche di una linea telefonica. Inoltre dovrà essere assicurata la presenza di personale disponibile e una raccolta delle delibere di Giunta e di Consiglio.
Ai fini e per gli effetti del 1° e del 2° comma, ciascun gruppo deve essere formato da almeno quattro consiglieri. Se la rappresentanza politica presente in Consiglio è inferiore a quattro, questa può ai fini e per gli effetti dei predetti comma dichiarare a quale altro gruppo si aggrega.

 
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LE ADUNANZE

 

Art.14 - Avviso di Convocazione

 

Il Consiglio comunale è convocato dal Presidente del Consiglio mediante avviso scritto contenente l'elenco degli affari da trattare, da notificare con il messo comunale al domicilio di ciascun consigliere eletto, almeno cinque giorni liberi prima nel caso di convocazione ordinaria o straordinaria e 24 ore libere prima nel caso di convocazione urgente.
L'avviso di convocazione deve contenere:

  1. l'indicazione di chi ha chiesto la convocazione del Consiglio; 
  2. giorno, ora e luogo della convocazione; 
  3. l'indicazione se trattasi di convocazione ordinaria, straordinaria o urgente; 
  4. l'ordine del giorno; 
  5. il luogo in cui saranno depositati nei termini di legge, gli atti inerenti agli affari da trattare;

Nel predisporre l'ordine del giorno il Presidente del Consiglio deve rispettare l'ordine di presentazione delle singole proposte. Le interrogazioni, interpellanze e mozioni vanno inserite per prima, mentre le proposte deliberative del Sindaco hanno la precedenza sulle altre.
Nel caso in cui il Consiglio comunale non riesca ad esaminare in una sola seduta l'elenco degli affari da trattare e deliberi di rinviare ad altro giorno la trattazione degli affari rimasti in sospeso, il Presidente dirama l'avviso di convocazione della nuova seduta ai consiglieri assenti all'atto di deliberazione di rinvio della seduta. All'ordine del giorno della seduta di rinvio non possono essere inseriti nuovi punti in aggiunta a quelli rimasti da trattare.
La seduta resta valida anche se si protrae oltre la mezzanotte del giorno di convocazione.
La convocazione del Consiglio deve essere portata a conoscenza della comunità mediante affissione pubblica di apposito manifesto.

 
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Art. 15 - Deposito degli Atti

 

Almeno tre giorni prima della seduta, sono depositati presso la Segreteria del Comune tutte le proposte di deliberazione relative ai punti iscritti all'ordine del giorno, i pareri prescritti dall'art.53 legge n.142/90 recepita dall'art.1 L.R. n.48/91 e ogni altro documento utile per l'esame degli argomenti stessi.
Nei casi urgenti, il deposito deve avvenire almeno 24 ore prima.
Nei termini previsti dal comma 1° e 2°, deve essere depositata presso la Segreteria una copia di tutti gli atti indicati nel comma 1° per il Presidente del Consiglio comunale nonché una copia per ciascun capogruppo consiliare.
Dal momento in cui sono depositati gli atti sono a disposizione di tutti i consiglieri, i quali hanno diritto di prenderne visione nonché di averne copia, senza spese, a semplice richiesta.

 
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Art. 16 - Sede delle Adunanze

 

Il Consiglio comunale si riunisce presso l'apposita sala consiliare del Municipio.
Per esigenze eccezionali, dovute all'inagibilità o all'indisponibilità della sede oppure ad altre cause motivate, il Presidente dispone la convocazione in luogo diverso dalla sala consiliare.
In questo caso è data comunicazione ai cittadini con avviso da affiggere nei principali luoghi pubblici dell'abitato, almeno 24 ore prima dell'adunanza.
Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi in cui la legge o lo Statuto dispongano diversamente.

 
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Art. 17 - Esposizione della Bandiera e Uditorio

 

Durante le giornate in cui si svolgono le sedute del Consiglio comunale viene esposta all'esterno del Municipio la bandiera Nazionale.
Chiunque può assistere alle sedute consiliari pubbliche, restando a capo scoperto, in silenzio, con divieto assoluto di fumare, mantenendo un contegno riguardoso ed astenendosi da qualsiasi segno di approvazione o di disapprovazione.
Qualora il pubblico dell'uditorio non osservi la dovuta disciplina, il Presidente può disporre l'allontanamento dei soggetti turbolenti, avvalendosi all'uopo della forza pubblica presente nella sala.
Qualora non sia possibile distinguere i responsabili del disordine, il Presidente può ordinare lo sgombero dell'uditorio e la prosecuzione della seduta senza la presenza del pubblico e permettendo di assistere soltanto agli addetti stampa e agli impiegati del Comune.
Nei casi più gravi il Presidente può sciogliere la seduta per motivi di ordine pubblico. In questo caso il Consiglio s'intende convocato automaticamente per il giorno successivo non festivo, alla stessa ora, per la continuazione della seduta, tranne che il Consiglio non abbia diversamente deliberato.
Nessuno può entrare armato nella sala consiliare dove è riunito il Consiglio, fatta eccezione delle Forze dell'Ordine preposte al servizio.
Durante le sedute consiliari dovrà essere assicurato dal Corpo dei VV.UU. idoneo servizio d'ordine e di vigilanza tanto all'interno quanto all'esterno del Palazzo comunale.

 
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Art. 18 - Modalità della Discussione

 

Su ciascuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno relaziona il Presidente del Consiglio comunale, quindi chiede al Presidente della Commissione consiliare competente, o in sua assenza al vicepresidente o al componente più anziano, di rappresentare al Consiglio le valutazioni della Commissione.
Possono essere richiesti, inoltre, chiarimenti e delucidazioni ai funzionari responsabili di settore sulla materia di competenza oggetto di trattazione. A tal uopo i funzionari responsabili di settore vanno preventivamente invitati ad essere presenti ai lavori consiliari e la loro assenza ingiustificata per almeno due sedute può essere motivo di richiesta di provvedimenti disciplinari.
Prima di dichiarare aperta la discussione il Presidente chiede al Sindaco o all'Assessore delegato se intende intervenire sul punto.
Alla discussione possono prendere parte tutti i consiglieri, dopo aver ottenuto la parola dal Presidente, che la concede secondo l'ordine della richiesta.
I consiglieri parlano dal proprio banco, facendo eventualmente uso del microfono e rivolgendosi all'Assemblea.
L'intervento di ciascun consigliere non può durare più di 15 minuti, con diritto di replica di 5 minuti.
Nessun consigliere può prendere la parola più di una volta sullo stesso argomento, salvo i casi di intervento per fatto personale o per dichiarazione di voto.
Al consigliere che si discosta dall'argomento in discussione, il Presidente, dopo formale invito, può togliere la parola.
Nessuno ad eccezione del Presidente, può interloquire quando altri hanno la parola né interrompere l'oratore.
A conclusione degli interventi nella discussione da parte dei consiglieri, il Presidente chiede al Sindaco o assessore delegato se intende brevemente replicare.
A conclusione della discussione oppure qualora nessun consigliere chieda la parola, il Presidente mette ai voti la proposta di deliberazione, con gli eventuali emendamenti presentati ed approvati nel corso della discussione.
Non può essere concessa la parola nel corso delle votazioni se non per richiamo al Regolamento.
I punti all'o.d.g. vanno trattati nell'ordine assunto nell'avviso di convocazione. Ogni consigliere può proporre l'inversione di un punto all'o.d.g. la richiesta di inversione è pregiudiziale alla trattazione e pertanto viene votata per prima.
Ogni consigliere può proporre di rinviare uno o più punti all'o.d.g.
Anche in questo caso la richiesta è pregiudiziale rispetto alla trattazione del punto e va votata per prima. Sulla richiesta di inversione e su quella di rinvio possono intervenire soltanto due consiglieri, uno a favore e uno contrario, per non più di dieci minuti ciascuno.
Quindi le richieste pregiudiziali vengono poste ai voti.

 
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Art. 19 - Fatto Personale

 

Il consigliere può ottenere la parola per fatto personale quando si è sentito censurare nella propria condotta o accusato di fatti non veri o di opinioni non espresse.
In questo caso, chi chiede la parola deve sommariamente accennare in che cosa consiste il fatto personale.

 
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Art. 20 - Emendamenti

 

Ogni consigliere può presentare per iscritto o verbalmente emendamenti all'oggetto della discussione.
Gli emendamenti sono sottoposti a votazione prima dell'oggetto cui si riferiscono secondo l'ordine di presentazione, dando la precedenza a quelli soppressivi.
Gli emendamenti possono essere ritirati da chi li ha presentati fino a quando non si è deliberato sugli stessi, in questo caso possono essere ripresi e fatti propri da altro consigliere.
Su ogni emendamento, prima che sia votato, viene acquisito seduta stante il parere di legittimità del Segretario generale che partecipa alla seduta e i prescritti pareri tecnici e contabili previsti dall'art.53 della Legge n.142/90, recepita dalla L.R. n.48/91.
Qualora non sia possibile acquisire durante la seduta per un qualsiasi motivo i suddetti pareri, l'argomento in discussione viene rinviato ad una seduta successiva.

 
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Art. 21 - Interrogazioni e Interpellanze

 

Ogni consigliere può rivolgere interrogazioni e interpellanze al Sindaco o alla Giunta.

 
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Art. 22 - Interrogazioni

 

L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Sindaco o alla Giunta:

  1. per conoscere se un determinato fatto riguardante l'amministrazione in genere o taluno dei suoi memori o, comunque un servizio o un dipendente comunale, sia vero o pervenuto a loro conoscenza. L'interrogazione può avere, inoltre, ad oggetto fatti riguardanti l'amministrazione in genere o taluno dei suoi memori, o, comunque un servizio o un dipendente delle aziende speciali e delle istituzioni costituite e istituite, ai sensi dell'art.50 e 52 dello Statuto, nonché delle società miste a prevalente capitale comunale e dei concessori di servizi comunali; 
  2. per conoscere se e quali provvedimenti il Sindaco o la Giunta intendono prendere in proposito; 
  3. se abbiano preso o stiano per prendere alcuna risoluzione su oggetti specifici; 
  4. per raccomandare o meno l'adozione di taluni provvedimenti; 
  5. per avere, comunque, informazioni o spiegazioni sull'attività dell'Amministrazione.
 
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Art. 23 - Interpellanze

 

L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Sindaco o alla Giunta:

  1. per conoscere i motivi o i criteri in base ai quali sono stati presi taluni provvedimenti, o risolti determinati affari; 
  2. per conoscere come e quando si voglia provvedere in merito a determinati problemi.
 
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Art. 24 - Presentazione delle Interrogazioni e delle Interpellanze

 

Le interrogazioni e le interpellanze sono presentate per iscritto presso la segreteria comunale.
Il Sindaco o l'Assessore delegato è tenuto a rispondere entro trenta giorni dalla presentazione. La risposta deve essere data per iscritto se il presentatore ha fatto espressamente tale richiesta.

 
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Art. 25 - Discussione sulle Interrogazioni e Interpellanze

 

Le interrogazioni e le interpellanze devono essere iscritte, secondo l'ordine di presentazione, all'ordine del giorno del Consiglio comunale immediatamente successivo, che deve essere convocato entro trenta giorni dalla loro presentazione.
Se l'interrogante o l'interpellante non sono presenti alla seduta, l'interrogazione o l'interpellanza si intende rinviata alla seduta successiva. Se anche in questa seduta l'interrogante o l'interpellante sono assenti, l'interpellanza o l'interrogazione si intende ritirata. Il Sindaco o l'assessore delegato può, comunque, rispondere.
Le interrogazioni o le interpellanze sono iscritte ai primi punti dell'ordine dle giorno. Il Presidente una volta dichiarata validamente costituita l'adunanza, legge, o fa leggere al Segretario, le interrogazioni e le interpellanze presentate.
Subito dopo la lettura di ogni singola interrogazione o interpellanza il Sindaco o l'assessore delegato devono rispondere oralmente oppure dando lettura ad un testo scritto. La risposta scritta è obbligatoria nel caso in cui sia stata espressamente chiesta.
Se il Sindaco o l'assessore delegato dichiarano sulle singole interrogazioni o interpellanze di non essere pronti per la risposta, devono indicare il giorno in cui potranno rispondere, che non potrà andare oltre il trentesimo giorno dalla presentazione dell'interrogazione o interpellanza. Il Presidente del Consiglio in tal caso dichiara chiuso il dibattito e dovrà convocare l'assemblea per il giorno indicato dal Sindaco o dall'Assessore delegato o per un giorno successivo, purchè non vada oltre il detto trentesimo giorno.
Sulla risposta del Sindaco o dell'assessore delegato non s'innesta nessun dibattito né deve essere effettuata alcuna votazione.
L'unico consigliere che può rispondere è l'interrogante o l'interpellante per dichiarare se è stato soddisfatto o meno dalla risposta e per quali motivi eventualmente non lo sia.
Se l'interrogazione o l'interpellanza è stata firmata da più consiglieri, la dichiarazione di cui al comma precedente può essere fatta solo dal consigliere primo firmatario, o, in sua assenza, dal secondo firmatario e così fino ad arrivare all'ultimo firmatario.
Il consigliere dichiaratosi insoddisfatto può provocare un dibattito chiedendo la trasformazione dell'interrogazione o interpellanza in mozione.
L'intervento dell'interrogante o dell'interpellante non può superare i dieci minuti.
Le interrogazioni devono essere affrontate prima delle interpellanze.
Il Presidente del Consiglio o il Sindaco o l'assessore delegato, possono rifiutarsi di prendere in esame le interrogazioni e le interpellanze formulate in termini sconvenienti o comunque riguardanti fatti che non interessano il civico consesso.

 
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Art. 26 - Mozione

 

Ogni consigliere ha diritto di presentare mozioni.
La mozione consiste in una proposta concreta, formulata per scritto da uno o più consiglieri, tendente a promuovere una discussione su un determinato argomento.
La mozione, può essere presentata presso la segreteria comunale o in qualsiasi momento della discussione.
Se viene presentata presso la segreteria comunale sarà inserita all'ordine del giorno del Consiglio immediatamente successivo.
Se il proponente lo chiede, la mozione viene posta in votazione.
La mozione ha la precedenza sulle interrogazioni e sulle interpellanze che hanno lo stesso oggetto.
Su ogni mozione proposta i consiglieri, il Sindaco o l'assessore delegato possono prendere la parola per non più di dieci minuti, e soltanto per una volta.
Il Sindaco o l'assessore delegato hanno la precedenza sui consiglieri.
Il proponente ha comunque diritto di parlare per primo su tutti gli altri.

 
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Art. 27 - Mozione D'ordine

 

La mozione d'ordine consiste nel richiamo fatto per iscritto o verbalmente alla legge, allo Statuto e/o al presente Regolamento, od anche il rilievo sul modo o l'ordine con il quale sia stata posta, illustrata o commentata, la questione dibattuta, o con cui si intende procedere alla conseguente votazione, avanzato alla Presidenza da uno o più consiglieri.
Sull'ammissibilità della mozione d'ordine, si pronuncia il Presidente del Consiglio.
Qualora la decisione del presidente non venga accettata dal proponente, questi può appellarsi al Consiglio, che decide mediante votazione, senza discussione.

 
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Art. 28 - Registro di Protocollo

 

Per le interrogazioni, interpellanze, mozioni e richieste di convocazione del Consiglio comunale, deve essere istituito presso la Segreteria generale un registro di protocollo nel quale ad ogni singolo atto devono essere indicati:

  1. la data di presentazione 
  2. il nome del consigliere o dei consiglieri che la presentano 
  3. l'oggetto.

Detti atti, insieme alle risposte scritte date dal Sindaco o dalla giunta, devono essere conservati in un apposito archivio a cura della segreteria generale del Comune.

 
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Art. 29 - Votazioni

 

Il Presidente chiusa la discussione dopo avere riassunto le proposte, dichiara aperta la votazione.
Iniziata la votazione non è concessa più la parola né il Presidente può intervenire più sull'argomento, fino alla proclamazione del risultato, a meno che non si tratti di richiami al regolamento sulle modalità e sulla regolarità delle votazioni.
Se la proposta in discussione si compone in articoli, capi o voci il Consiglio comunale su proposta di almeno un consigliere può deliberare di procedere alla votazione prima dei singoli articoli e poi all'intero testo.
Gli emendamenti devono essere votati prima dell'oggetto principale a cui si riferiscono.
La votazione è palese o segreta;
La votazione è di regola palese e si esprime per appello nominale, per alzata e seduta o alzata di mano, a meno che il Consiglio su proposta di almeno 1/5 dei Consiglieri non deliberi di votare a scrutinio segreto.
Se la votazione è palese il Presidente sceglie il modo in cui votare.
La votazione è segreta quanto riguarda persone o lo richieda espressamente la legge, lo Statuto o il Regolamento.
La votazione segreta di effettua per mezzo di schede da depositarsi in apposita urna. A ciascun Consigliere viene data una o più schede, le quali devono essere tutte uguali e devono portare il timbro del Comune; possono essere intestate anche a stampa.
Il voto deve essere espresso con una penna fornita dal Presidente.
Lo spoglio delle schede e il conteggio dei voti favorevoli o sfavorevoli alla proposta è fatto dal Presidente con l'assistenza di tre scrutatori.

 
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Art. 30 - Astensioni

 

I consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.
L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussiste una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado (art. 16 comma 1 L.R. n.30/2000);

Ogni Consigliere prima della votazione può dichiarare di astenersi. In tal caso se il Consigliere resta in sala viene conteggiato ai fini del numero legale.

 
Ogni Consigliere ha l'obbligo di astenersi quanto l'argomento nell'ordine del giorno riguardi interessi propri o di propri parenti o affini sino al quarto grado. In tal caso il Consigliere è obbligato ad allontanarsi dalla sala durante la discussione (Quest'ultimo comma risulta superato dall'art.16 comma 1 della L.R. n.30/2000).
 
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Art. 31 - Esito delle Votazioni

Di ogni votazione sia palese che segreta, il Presidente proclama il risultato e dichiara se il Consiglio ha approvato o non ha approvato la proposta. Quando in una votazione sono state riscontrate irregolarità che possono avere inciso sul risultato della votazione. Il Presidente dispone la ripetizione della votazione.
Le proposte si intendono approvate quanto riportano il voto favorevole della maggioranza dei votanti, a meno che la legge o lo statuto non prevedono una maggioranza qualificata.
I consiglieri astenuti concorrono a rendere valida la seduta ma non si considerano votanti.

 
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Art. 32 - Riprese Audio e/o Video

 

I lavori del Consiglio Comunale possono essere registrati in via audio e/o video, previa autorizzazione del Presidente, sentito il parere dei capigruppo.
Le bobine e le cassette devono essere conservate in un apposito archivio a cura della segreteria generale.

 
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Art. 33 - Trasmissione dei Lavori del Consiglio Comunale

 

I lavori del Consiglio Comunale possono essere trasmessi in diretta o in differita per via radiofonica o radiotelevisiva, previa autorizzazione del Presidente, sentito il parere dei capigruppo, solo se integralmente, senza censure, senza interruzioni pubblicitarie.

 
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Art. 34 - Seduta Solenne

 

Il Consiglio Comunale è riunito in seduta solenne nel caso di particolari ricorrenze o in occasione di visite di alte personalità dello Stato o della Regione e quanto si deliberi di conferire la cittadinanza onoraria a persone illustri.
Nel caso di conferimento della cittadinanza si pone la proposta deliberativa ai voti.
Alla seduta solenne si applicano le norme di legge e statutarie che riguardano le adunanze del Consiglio e le norme del presente regolamento in quanto non incompatibili con la finalità celebrativa.

 
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Art. 35 - Consiglio Comunale Aperto

 

In esecuzione dell'art. 28 comma 5 dello Statuto, il Consiglio Comunale è riunito in seduta aperta agli interventi dei cittadini singoli o associati per dibattere problemi o questioni di particolare rilievo per la comunità.
Il Consiglio Comunale aperto è convocato mediante notifica dell'avviso di convocazione, che deve contenere tutto quanto previsto dall'art. 14 del presente regolamento, ad ogni consigliere comunale, nonché ai rappresentati delle associazioni o dei cittadini che ne hanno fatto richiesta e ai rappresentanti dei partiti politici e delle forze sociali di rilievo locale, e mediante affissione pubblica del manifesto di convocazione.
Il Sindaco deve partecipare personalmente alla seduta del Consiglio Comunale aperto.
Ogni cittadino può chiedere di intervenire. Non sono ammesse repliche. La durata dell'intervento non può superare i dieci minuti.
Il Consiglio Comunale aperto può essere anche convocato, oltre che nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto per le convocazioni del Consiglio, su:

  1. Richiesta di almeno n. 500 cittadini;
  2. Richiesta di n. 5 associazioni iscritte nell'albo di cui all'art. 7 comma 2 dello Statuto.

Alla fine della discussione il Presidente e ogni capogruppo, possono formulare un ordine del giorno da sottoporre a votazione.
Alla votazione parteciperanno soltanto i consiglieri.
Il Presidente del Consiglio curerà l'eventuale trasmissione dell'ordine del giorno approvato agli organi, individuati come competenti, e gli ulteriori atti conseguenziali, salvo diversa previsione dell'ordine del giorno deliberato.

 
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Art. 36 - Seduta Comune

 

Il Consiglio Comunale può essere riunito in seduta comune con il Consiglio di uno o più enti territoriali rappresentativi per dibattere su questioni di interesse comune.
La seduta è disciplinata dalle norme del presente regolamento se non incompatibili con gli statuti e le norme regolamentari degli altri enti territoriali partecipanti.
La presidenza sarà assunta dal Presidente del Consiglio dell'Ente ospitante, il quale sarà coadiuvato nei lavori della seduta dei Presidenti degli altri Enti.
Qualora la sede di svolgimento del Consiglio Comunale in seduta comune sia l'aula adunanze di altro ente si applicheranno le norme regolamentari dell'ente ospitante in quanto compatibili con lo Statuto e il presente regolamento.
Le deliberazioni assunte in seduta comune rivestono esclusivamente valore di carattere politico, e possono assumere valore deliberativo se, successivamente e in separata sede, vengano ratificati dai rispettivi Consigli degli enti partecipanti.

 
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Art. 37 - Altre Riunioni di Consiglio

 

Il Consiglio Comunale deve essere convocato inoltre nei seguenti casi:

  1. per la discussione sulla relazione annuale del Difensore Civico; 
  2. per l'audizione delle Consulte; 
  3. per l'udienza, finalizzata alla trattazione diretta di problemi generali della comunità richiesta da singoli, associazioni, comitati e gruppi esistenti nel Comune; 
  4. per l'audizione del comitato promotore di petizione, prima della adozione della delibera di accoglimento o di rigetto; 
  5. per l'audizione del comitato promotore o dei rappresentanti delle 5 associazioni che hanno avanzato proposte ai sensi dell'art. 14 dello Statuto.
  6. Dopo la relazione del Difensore Civico, o la audizione delle Consulte, dei promotori di petizioni e/o di proposte, o dei cittadini, associazioni, comitati e gruppi che abbiano chiesto l'udienza di cui al punto 3, il Presidente dichiara aperta la discussione.
  7. La seduta si può concludere con l'adozione di ordini del giorno, la formulazione di direttive o con deliberati di accoglimento o di rigetto delle petizioni e/o delle proposte avanzate.
 
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LE COMMISSIONI CONSILIARI

 

Art. 38 - Elenco delle Commissioni Permanenti

 

Vengono costituite all'interno del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 31 L. n. 142/90, recepito dalla L.R. n. 48/91 e dell'art. 26 dello Statuto Comunale, le seguenti Commissioni permanenti:

1' Commissione: Affari Generali - Uffici e servizi comunali - Personale - Decentramento - Finanze e Bilancio.

2' Commissione: Urbanistica - Lavori Pubblici - Sviluppo economico.

3' Commissione: Annona - Polizia Municipale - Igiene e Sanità - Assistenza - Servizi Sociali.

4' Commissione: Pubblica Istruzione - Attività culturali - Sport - Turismo - Gioventù.

 
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Art. 39 - Competenze delle Commissioni

 

Le Commissioni sono competenti nelle seguenti:

1' Commissione: Organizzazione generale degli uffici e dei servizi; personale; concorsi ed assunzioni; statuto e regolamenti del Comune, delle aziende speciali e delle istituzioni comunali; appalti pubblici servizi, costituzione e partecipazione a concorsi, variazioni circoscrizioni territoriali; nomina di rappresenti del Comune in seno ad enti ed organizzazioni esterne; elezioni consigli di quartiere e decentramento amministrativo; altre materie affini e attinenti;

2' Commissione: Assetto del territorio; strumenti urbanistici; acqua, fogne, e luce; edilizia pubblica e privata; appalti lavori pubblici; lavori in economia; manutenzione strade, rete idrica e fognaria; ecc..; sviluppo economico; agricoltura; industria; artigianato; sviluppo della cooperazione; problemi del lavoro; bilancio preventivo; conto consuntivo; revisori dei conti; storno di fondi; nuovi impegni di spesa; maggiori spese, obbligazioni e ordinazioni; alienazioni; locazioni; demanio; patrimonio; contenzioso; altre materie affini e attinenti.

3' Commissione: problemi igienico-sanitari relativi a tutti i settori; condotte mediche e ostetriche; medicina sociale; assistenza pubblica; servizi sociali; polizia urbana e traffico; annona; disciplina del commercio alimentare; altre materie affini ed attinenti.

4' Commissione: Problemi della scuola; edilizia scolastica; beni culturali; biblioteca e servizi culturali; tempo libero; manifestazioni culturali; civili e sportive e religiose; sport; giochi della gioventù; lavoro minorile; condizione femminile; prestazione e valorizzazione del patrimonio paesaggistico, storico ed artistico; turismo; altre affini e attinenti.

 
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Art. 40 - I Pareri

 

Le commissioni devono fornire gli elementi di studio ed esprimere i pareri sulle materie di cui sopra, a richiesta del Consiglio Comunale; del Sindaco e della Giunta, entro i termini stabiliti dalla richiesta stessa.
E' obbligatorio il parere delle Commissioni per l'adozione delle deliberazioni consiliari concernenti le seguenti materie:

  1. gli Statuti dell'Ente e delle aziende speciali, i regolamenti, ai sensi degli artt. 50 e 52 dello Statuto Comunale; 
  2. i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni e storni di fondi tra capitoli appartenenti a rubriche diverse del bilancio, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie; 
  3. la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; le piante organiche e le relative variazioni, anche delle istituzioni previste dallo statuto; 
  4. le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincie, la costituzione e la modificazione di forme associative; 
  5. l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione; 
  6. l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitale, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione; 
  7. l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; 
  8. gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza; 
  9. la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari; 
  10. le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili, alla somministrazione e fornitura al Comune di beni e servizi a carattere continuativo; 
  11. l'autorizzazione ad avvalersi di modalità di gara diverse dei pubblici incanti, in materia di lavori pubblici e pubbliche forniture.

I pareri delle commissioni non sono vincolanti. Tuttavia se una deliberazione è adottata in difformità del parere espresso dalle commissioni, tale difformità deve essere riportata.
Su problemi di particolare rilevanza le commissioni effettuano studi e redigono relazioni da sottoporre alle valutazioni del Consiglio comunale.

 
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Art. 41 - La Funzione di Controllo

 

Le commissioni esercitano il controllo politico amministrativo e svolgono attività conoscitive sui temi di interesse comunale. Le commissioni nello svolgimento dei loro compiti esercitano i diritti che sono riconosciuti ai consiglieri comunali.

 
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Art. 42 - Elezione e Composizione delle Commissioni

 

Le Commissioni permanenti sono formate da cinque componenti per ciascuna di esse.
Le Commissioni sono istituite dal Presidente del Consiglio comunale, mediante apposito provvedimento, d'intesa con i capigruppo consiliari.
Per la composizione delle commissioni si osserva il principio della rappresentanza complessivamente proporzionale alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, ai sensi dell'art.31 legge n.142/90 recepito dalla L.R. n.48/91.
Per l'assegnazione dei posti a ciascun gruppo consiliare all'interno di ciascuna commissione, si procederà nel modo seguente:

  1. la consistenza numerica di ciascun gruppo consiliare sarà moltiplica per il numero dei componenti di ciascuna Commissione, il prodotto sarà diviso per il numero dei consiglieri assegnati al Comune; di seguito sarà formata la graduatoria dei valori interi ottenuti; 
  2. a ciascun gruppo sarà assegnato un numero di componenti pari al numero intero di ciascun valore. Se alcuni posti non vengono distribuiti, questi saranno assegnati ai gruppi che hanno ottenuto i maggiori resti. A parità di resti il posto è attribuito per sorteggio; 
  3. ciascun gruppo consiliare per poter concorrere alla distribuzione dei posti in seno a ciascuna Commissione, deve essere formato da almeno quattro consiglieri. Nel caso in cui una formazione politica sia rappresentata in Consiglio da meno di quattro consiglieri, questi deve dichiarare, ai fini del presente articolo, a quale altro gruppo intenda aggregarsi.

Ciascun consigliere può far parte, al massimo, di due commissioni.
Alle sedute delle commissioni hanno diritto di partecipare, senza diritto al voto, il Presidente del Consiglio comunale, il Sindaco o l'Assessore delegato.

 
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Art. 43 - Convocazione delle Commissioni

 

Le Commissioni vengono convocate dal Presidente del Consiglio comunale, mediante avviso scritto da notificare con il messo comunale al domicilio di ciascun componente, almeno due giorni prima della data fissata per la riunione nel caso di convocazione ordinaria e 24 ore liberi prima nel caso di convocazione urgente.
Le commissioni sono convocate dal Presidente del Consiglio comunale di propria iniziativa o su richiesta del Presidente di Commissione, di almeno due Componenti o del Sindaco.
Se la richiesta di convocazione è fatta da almeno due componenti della Commissione, dal Presidente di Commissione o dal Sindaco, la Commissione deve essere riunita entro cinque giorni dalla richiesta.
L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco degli affari da trattare, il luogo e l'ora della riunione.
L'avviso di convocazione deve essere notificato anche al Sindaco.
Se all'orario fissato non è stato raggiunto il numero legale, il Presidente della Commissione attende per non più di 15 minuti, dopo di ché se non si raggiunge il numero legale dichiara nulla la riunione.
Una volta costituite le Commissioni il Presidente del Consiglio comunale deve riunirle entro un termine non superiore a trenta giorni dalla costituzione, con all'ordine del giorno la nomina del Presidente e del Vice Presidente.
Qualora un affare rientra nella competenza di più Commissioni, il Presidente del Consiglio comunale può disporre anche una riunione congiunta. Le Commissioni riunite eleggono nel proprio seno il Presidente.
La Prima Commissione, nell'esame del bilancio di previsione viene integrata dai presidenti di tutte le altre commissioni o da membri appositamente delegati dai rispettivi presidenti.

 
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Art. 44 - Il Presidente e il Vice Presidente delle Commissioni

 

La presidenza della prima riunione di ciascuna Commissione è assunta dal consigliere comunale che ha riportato alle elezioni il maggior numero di preferenze individuali.
Ciascuna Commissione validamente riunita elegge a maggioranza assoluta dei componenti il suo Presidente e Vice Presidente.
Il Presidente di ciascuna Commissione per l'ordinato e regolare svolgimento delle sedute ha gli stessi diritti ed esercita gli stessi poteri che competono al Presidente del Consiglio comunale.

 
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Art. 45 - Le Sedute delle Commissioni

 

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno tre consiglieri.
Le Commissioni decidono a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, a meno che non si tratti di riunioni nelle quali devono essere fatti valutazioni e apprezzamenti su persone.
Spetta al Presidente di ciascuna Commissione concedere udienza ai rappresentanti di associazioni o di interessi diffusi.
L'udienza si svolge durante la seduta della Commissione.
Le Commissioni per meglio esercitare le loro funzioni, ai sensi dell'art.26 comma 6 dello Statuto comunale; promuovono la consultazione dei soggetti interessati; possono tenere udienze conoscitive e di approfondimento, chiedendo l'intervento alle riunioni di soggetti qualificati, anche esterni al comune; possono chiedere l'intervento alle riunioni del Sindaco, degli Assessori, dei dirigenti e dei titolari di uffici comunali, degli amministratori di enti, aziende e società a prevalente capitale comunale, dei concessionari di servizi comunali, che, in forza della richiesta sono tenuti ad intervenire.
Le Commissioni devono sentire il Sindaco e gli Assessori, quando questi lo richiedono.
Il Segretario delle Commissioni, per ogni singolo oggetto esaminato, redige formale processo verbale di deliberazione inserito su apposito registro; il quale viene sottoscritto dal Presidente, dal membro anziano fra i presenti e dal Segretario. A giudizio della Commissione, i verbali deliberativi possono essere pubblicati, per estratto o per riassunto, nell'albo pretorio del Comune, tramite la Segreteria comunale.

 
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Art. 46 - Durata in Carica delle Commissioni

 

Le Commissioni durano in carica per tutto il mandato del Consiglio comunale.
Il Consiglio comunale ove se ne renda la necessità può procedere al rinnovo di una o più commissioni anche prima della scadenza di cui al comma precedente. In tal caso i membri decaduti ove non esistano motivi di incompatibilità e decadenza possono essere riconfermati.

 
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Art. 47 - Decadenza

 

Il Consiglio comunale può dichiarare decaduto ciascun membro di commissione che non partecipa senza giustificato motivo a tre sedute consecutive.

 
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Art. 48 - Personale del Comune da Assegnare alle Commissioni

 

Alle riunioni delle Commissioni previste dal presente Regolamento prende parte, con l'incarico di Segretario, un funzionario scelto preferibilmente fra quelli destinati ai rami dei rispettivi assessorati, dietro apposito ordine di servizio del Sindaco, di concerto con l'Assessore al Personale e il Presidente della Commissione.
Per il normale disbrigo delle pratiche relative, le Commissioni possono servirsi dei competenti uffici comunali.

 
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Art. 49 - Le Commissioni Speciali

 

Il Consiglio comunale può, inoltre, istituire, ai sensi dell'art.26 comma 5 dello Statuto, delle Commissioni speciali.
La composizione, i compiti e i poteri delle Commissioni Speciali, saranno di volta in volta stabiliti dal Consiglio comunale.
Per la distribuzione dei posti tra i vari gruppi consiliari si applica il criterio indicato nell'art.38 comma 3 e 4 del presente regolamento.

 
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Art. 50 - Commissioni D'Indagine

 

Il Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire al suo interno commissioni d'indagine su qualsiasi materia attinente all'Amministrazione comunale.
Il numero dei componenti della Commissione d'indagine, sarà pari a cinque. Il Consiglio comunale può, tuttavia, determinare con la stessa delibera istitutiva della commissione, un numero di componenti diverso da cinque.
Per la distribuzione dei posti tra i vari gruppi consiliari si applica il criterio indicato nell'art.42 commi a, b e c, del presente regolamento.
L'attivazione della Commissione d'indagine spetta al Presidente del Consiglio comunale.
La presidenza della prima riunione è assunta dal consigliere comunale che ha riportato alle elezioni il maggior numero di preferenze individuali.
Ciascuna Commissione validamente riunita elegge a maggioranza assoluta dei componenti il suo Presidente e Vice Presidente, nonché il Commissario che svolgerà le funzioni di Segretario.
Per il funzionamento della Commissione d'indagine si applicano in quanto compatibili le disposizioni per il funzionamento delle Commissioni permanenti prescritte dal presente Regolamento.
La Commissione svolge le sue funzioni principalmente attraverso l'esercizio del diritto di accesso riconosciuto ai consiglieri, inoltre ha il potere di ricevere a verbale le dichiarazioni che saranno richieste e ritenute utili all'occorrenza.
Le notizie e informazioni richieste dai commissari dovranno essere prontamente fornite; come dovrà essere prontamente consentita la visione di atti e documenti e l'acquisizione di copia della documentazione richiesta.
La Commissione esaurisce il suo compito, con la sottoscrizione da parte di tutti i componenti, del verbale con il quale si perviene alla conclusione dell'indagine, che dovrà essere trasmesso a cura del Segretario della Commissione al Presidente del Consiglio comunale, entro cinque giorni dalla sua sottoscrizione.
Il Presidente del Consiglio deve convocare il Consiglio comunale entro 30 giorni dalla comunicazione del verbale di chiusura dell'indagine, per consentire al Consiglio di esprimere le proprie valutazioni e di formulare le proprie conclusioni e decisioni sull'indagine svolta.

 
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NORME FINALI

 

Art. 51 - Regimentazione dei Tempi di Intervento

 

La disciplina di regimentazione dei tempi di intervento dei consiglieri comunali di cui all'art.24 del presente regolamento non si applica nei seguenti casi:

  1. discussione sulla presentazione della Giunta; 
  2. discussione sulle dichiarazioni programmatiche; 
  3. discussione sulla relazione semestrale del Sindaco; 
  4. discussione sulla relazione annuale del Difensore Civico; 
  5. discussione sull'indizione di referendum consultivo quando è promotore il Consiglio comunale; 
  6. discussione sulla relazione del Sindaco e della Giunta circa l'attuazione di specifici atti di indirizzo; 
  7. discussione sulla sfiducia al Sindaco.

I limiti di tempo agli interventi possono, inoltre, essere superati ogni qual volta il Consiglio comunale, per motivi di opportunità legati alla particolare complessità del punto in discussione, decida a maggioranza dei due terzi dei presenti di assegnare tempi di intervento maggiori di volta in volta.

 
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Art. 52 - Rinvio

 

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni legislative vigenti e lo Statuto Comunale.

 
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