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Nuovo Regolamento Idrico

 
 

Con deliberazione n.20 del 5 marzo 2015, il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo regolamento idrico.


 
  1. TITOLO I - Generalità
  2. Art. 1 - Ente gestore dell'acquedotto e norme per la fornitura
  3. Art. 2 - Sistema di distribuzione dell'acqua
  4. Art. 3 - Tipo di fornitura
  5. Art. 4 - Divieto di rivendita dell'acqua
  6. Titolo II - Forniture per uso pubblico
  7. Art. 5 - Impianti per uso pubblico
  8. Art. 6 - Prelievi abusivi
  9. Titolo III - Forniture ad uso privato
  10. CAPO I - Norme Generali
  11. Art. 7 - Diritto della fornitura
  12. Art. 8 - Forniture su strade non canalizzate
  13. Art. 9 - Domanda di fornitura
  14. Art. 10 - Contratto di fornitura
  15. Art. 11 - Decorrenza e durata del contratto
  16. Art. 12 - Voltura dell'utenza
  17. Art. 13 - Diritto di rifiuto o di revoca delle forniture
  18. Art. 14 - Risoluzione di diritto del contratto
  19. Art. 15 - Contatori condominiali
  20. Art. 16 - Subingresso
  21. Art. 17 - Norme per l'esecuzione delle prese
  22. Art. 18 - Proprietà delle condotte
  23. Art. 19 - Manutenzione delle condotte
  24. Art. 20 - Interruzione del servizio
  25. Art. 21 - Prelievi abusivi
  26. CAPO II - Fasce per tipi di utenza
  27. Art. 22 - Tipi di utenza
  28. Art. 23 - Fasce per utenze ad uso domestico
  29. Art. 24 - Fasce per utenze ad uso non domestico
  30. Art. 25 - Fasce per utenze ad uso comunità
  31. Art. 26 - Fasce per utenze ad uso commerciale
  32. Art. 27 - Fasce per utenze ad uso industriale
  33. Art. 28 - Tariffe per fornitura con autobotti comunali
  34. CAPO III - Apparecchi misuratori, impianti interni
  35. Art. 29 - Apparecchi di misura
  36. Art. 30 - Posizione e custodia degli apparecchi di misura
  37. Art. 31 - Guasti agli apparecchi
  38. Art. 32 - Verbale di posa, rimozione e sostituzione del contatore
  39. Art. 33 - Lettura dei misuratori
  40. Art. 34 - Irregolare funzionamento del Contatore
  41. Art. 35 - Verifica dei misuratori a richiesta dell'utente
  42. Art. 36 - Perdite, danni, responsabilità
  43. CAPO IV - Accertamento dei consumi, pagamenti
  44. Art. 37 - Accertamento consumi
  45. Art. 38 - Accertamento delle eccedenze
  46. Art. 39 - Pagamenti
  47. Art. 40 - Sanzioni amministrative
  48. Art. 41 - Rinvio a leggi e regolamenti
 

TITOLO I - GENERALITA'

Art. 1 - Ente gestore dell'acquedotto e norme per la fornitura

 

Il servizio di distribuzione dell'acqua potabile nel territorio del Comune di Palma di Montechiaro viene effettuato dal Comune, consapevole dell'importanza di questo bene, che deve essere utilizzato secondo criteri di solidarietà per salvaguardare le aspettative e i diritti delle generazioni future.
La fornitura dell'acqua è disciplinata dalle norme e disposizioni del rpesente regolamento.

 

Art. 2 - Sistema di distribuzione dell'acqua

 

La fornitura d'acqua è di norma effettuata a deflusso libero misurato da contatore nei limiti delle disponibilità e delle possibilità tecniche di erogazione, in relazione ai quantitativi richiesti.
 

 

Art. 3 - Tipo di fornitura

 

Le forniture si distinguono in:

  1. forniture per uso pubblico;
  2. forniture per uso privato.

Esse vengono regolate dalle norme del presente regolamento.

 

Art. 4 - Divieto di rivendita dell'acqua

 

E' fatto divieto assoluto di rivendita dell'acqua.

 

Titolo II - Forniture per uso pubblico

 

Art. 5 - Impianti per uso pubblico

 

Sono considerati per usi pubblici:

  1. le fontanine pubbliche;
  2. gli idranti comunali.
 
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Art. 6 - Prelievi abusivi

 

E' fatto divieto di prelevare acqua dalle fontanine pubbliche per usi diversi dall'alimentazione, dai servizi igienici e dagli altri ordinari impieghi domestici, e comunque applicando alla bocca delle fontanine cannelle di gomma o di altro materiale equivalente.

 

Titolo III - Forniture ad uso privato

CAPO I - Norme Generali

Art. 7 - Diritto della fornitura

 

Le forniture ad uso privato, come descritte al successivo articolo 22, si distinguono in:

  1. uso domestico,
  2. uso non domestico,
  3. uso comunità sociali, commissariato,
  4. uso produttivo e commerciale,
  5. uso industriale,
  6. uso fornitura acqua con autobotte.

Nelle strade e piazze già canalizzate il Comune, entro i limiti del quantitativo d'acqua dallo stesso riconosciuta disponibile e sempre che condizioni tecniche non si oppongano, è tenuto alla concessione d'acqua per uso domestico e per gli altri usi ed ha diritto di esigere dal richiedente i contributi per il costo delle condotte, l'allacciamento e l'eventuale riapertura delle prese.

 

Art. 8 - Forniture su strade non canalizzate

 

Per le strade non canalizzate il Comune può accogliere le richieste quando da parte dei richiedenti sia corrisposto un contributo nella spesa di costruzione della tubazione stradale.
L'entità e le modalità di pagamento dei contributi saranno determinate dal Comune secondo le particolarità del caso.

 

Art. 9 - Domanda di fornitura

 

La domanda di fornitura d'acqua deve essere presentata da chiunque occupi o conduca a qualunque titolo unità immobiliari, a qualsiasi uso adibite, utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Comune e deve essere firmata dal richiedente o dal suo legale rappresentante. Alla richiesta fatta dal locatario o dal detentore diverso dal proprietario, deve essere allegata  una esplicita dichiarazione del proprietario stesso, ovvero un'autocertificazione dell'utente che attesti l'ottenuta autorizzazione del proprietario alla presentazione della domanda e all'esecuzione dei lavori inerenti la derivazione.
Nel caso di costruzioni nuove e/o ristrutturate non potranno essere accolte domande di somministrazione di acqua da destinare ad edifici privi di concessione o autorizzazione edilizia nel rispetto della L.R. 37/85 e successive modifiche ed integrazioni.
Il richiedente deve produrre tutta la documentazione richiesta dall'ufficio competente.

 

Art. 10 - Contratto di fornitura

 

Il contratto di fornitura d'acqua sarà redatto su apposito modulo predisposto dal Comune e dovrà essere sottoscritto dall'Utente e dal Funzionario responsabile del tributo prima dell'inizio dell'erogazione e dopo che il primo avrà provveduto al pagamento delle somme dovute a titolo di spese e diritti di allacciamento.
Le erogazioni all'Utente si intendono effettuabili quando sono ultimate e pronte tutte le opere di presa e allacciamento, e posto in opera il contatore.
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto di fornitura sono a carico dell'utente il quale deve pagarle all'atto della sottoscrizione del contratto.
Le modalità e le prescrizioni dettate dal presente regolamento valgono anche per contratti di fornitura temporanei ed occasionali di acqua.

 
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Art. 11 - Decorrenza e durata del contratto

 

La durata del contratto di fornitura è a tempo indeterminato, salva disdetta da parte dell'utente con preavviso minimo di 30 giorni, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
La disdetta non dispensa l'utente dall'obbligo di pagare gli arretrati eventualmente dovuti.
Si ha la cessazione del contratto anche senza preavviso solo quando altri abbiano sottoscritto un nuovo contratto per la medesima concessione.
In caso di cessazione del contratto per causa di forza maggiore, deve essere data tempestiva comunicazione.

 

Art. 12 - Voltura dell'utenza

 

L'Utente subentrante dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune e presentare domanda di somministrazione, nei termini e con le modalità di cui al precedente articolo 10.
In difetto potrà essere chiamato a rispondere dei consumi eventualmente insoluti dall'utente cessato. Saranno a carico dell'Utente subentrante le spese che il Comune dovrà sostenere per eventuali opere di revisione della presa o altre che si ritenessero necessarie.

 

Art. 13 - Diritto di rifiuto o di revoca delle forniture

 

Nel caso di forniture per usi diversi da quello domestico è facoltà del Comune di rifiutare o revocare in qualsiasi tempo la fornitura ove si verifichino condizioni eccezionali di erogazione di servizio o sorgano altri gravi motivi che spetta al Comune stesso valutare insindacabilmente.

 

Art. 14 - Risoluzione di diritto del contratto

 

Il contratto di fornitura verrà revocato di diritto, quando l'utente moroso non provveda al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della diffida scritta dal Comune.

 

Art. 15 - Contatori condominiali

 

Qualora l'edificio comprenda più alloggi, come nel caso di condomini, dovrà essere sistemato un misuratore generale e subito di seguito tanti contatori per quante sono le unità abitative. I consumi parziali dei contatori divisionali devono corrispondere al consumo indicato dal contatore generale. L'eventuale differenza va a carico del proprietario unico ovvero all'amministratore condominiale.
 

 
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Art. 16 - Subingresso

 

I contratti di somministrazione d'acqua non potranno mai intendersi risoluti per il fatto che l'immobile provvisto si trasferisca ad altri proprietari od ususfruttuari.
Il precedente proprietario ed i suoi eredi saranno sempre responsabili verso il Comune degli obblighi derivanti dal contratto qualora i nuovi proprietari o usufruttuari non assumano detti obblighi della concessione fino alla scadenza.
In caso di trasferimento di proprietà dell'immobile provvisto d'acqua, sia il proprietario che cessam sia quello che subentra, dovranno darne comunicazione al servizio riscossione canone idrico.

 

Art. 17 - Norme per l'esecuzione delle prese

 

Spetta al Comune determinare il diametro della presa e di scegliere il luogo per la derivazione della presa stessa. Qualsiasi lavoro di costruzione, riparazione o manutenzione di qualsiasi conduttura ed apparecchio su suolo pubblico o comunque fino all'apparecchio misuratore è eseguito dal Comune direttamente, e/o a mezzo di ditte che abbiano un rapporto contrattuale con il Comune e/o dal privato autorizzato dall'ufficio tecnico.
Il rilascio di detta autorizzazione è subordinata al versamento, a titolo di cauzione provvisoria di una somma congrua all'importanza del bene da salvaguardare durante l'esecuzione dei lavori.
Tale somma versata a titolo di cauzione sarà restituita dopo il rispristino della sede stradale e dietro nulla osta dell'ufficio tecnico.

 

Art. 18 - Proprietà delle condotte

 

Le condotte stradali, anche se costruite con contributo a fondo perduto dagli utenti e le derivazioni trasversali, anche se costruite a spese degli utenti, fino al contatore posto al limite della proprietà privata e comunque fino al limite della stessa, appartengono al Comune.
Sono invece di proprietà dell'utente le condotte poste a valle del contatore, e se questo è posto all'interno della proprietà privata, la proprietà delle condotte si estende fino al limite della proprietà privata.

 

Art. 19 - Manutenzione delle condotte

 

Tutte le manutenzioni e riparazioni sulle deviazioni dalla presa stradale fino all'apparecchio misuratore compreso, spettano esclusivamente al Comune e sono pertanto vietate agli utenti od a chiunque altro sotto pena del pagamento dei danni, salva ogni riserva di esperire ogni altra azione a norma di legge da parte del Comune.
Nel caso in cui il contatore fosse posto all'interno della proprietà privata, la manutenzione e riparazione del tratto di derivazione dal suolo pubblico al contatore sono eseguite a cura del Comune, con addebito delle relative spese all'utente.

 

Art. 20 - Interruzione del servizio

 

Il Comune non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di erogazione o per diminuzione di pressione dovute a causa di forza maggiore o a necessità di lavori.
Pertanto, le utenze che per loro natura richiedono una assoluta continuità di servizio dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva.
Eventuali interventi di purificazione e addolcimento dell'acqua potabile utilizzata per particolari usi, dovranno essere eseguite a cura e a spese dell'interessato.
Per sopperire ai fabbisogni di emergenza nell'eventualità di incidenti, il Comune avrà comunque la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua ai privati, previe opportune informazioni all'utenza.

 
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Art. 21 - Prelievi abusivi

 

Il prelievo di acqua per usi diversi da quelli previsti nel contratto di somministrazione è vietato ed è perseguito a norma di legge e comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento, oltre alla revoca di diritto del contratto medesimo.
E' vietata la cessione d'uso dell'acqua a terzi, senza esplicita autorizzazione del Comune.

 

CAPO II - Fasce per tipi di utenza

 

Art. 22 - Tipi di utenza

 

Ai fini dell'applicazione delle tariffe di somministrazione, che verranno determinate ogni anno dall'Amministrazione Comunale, sono definiti i seguenti usi:

  1. Uso domestico, tipo A-, si considera destinata ad uso domestico l'acqua utilizzata per l'alimentazione, per i servizi igienici e per gli altri ordinari impieghi domestici compreso l'innaffiamento dei piccoli giardini privati;
  2. Uso non domestico, tipo B-, destinato ai medici, circoli, farmacie;
  3. Uso comunità, tipo C-, uso comunità sociali, conventi, monasteri, caserme, commissariato, canoniche, comunità;
  4. Uso commerciale, tipo D-, si considera destinata ad uso attività commerciali, bar, ristoranti, alberghi, attività artigianali, servizi aventi carattere duraturo;
  5. Uso industriale, tipo E-, si considera destinata ad usi industriali;
  6. Uso autobotti, tipo F-, fornitura di acqua con autobotti comunali.
 

Art. 23 - Fasce per utenze ad uso domestico

 

Per l'uso domestico i consumi sono scaglionati in quattro fasce di tariffa:

  • fascia base fino a mc 40
  • fascia eccedenza 1 oltre i mc 40,01 e fino a mc 70
  • fascia eccedenza 2 oltre i mc 70,01 e fino a mc 100
  • fascia eccedenza 3 oltre i 100,01 mc.
 

Art. 24 - Fasce per utenze ad uso non domestico

 

Per l'uso non domestico i consumi sono scaglionati in due fasce di tariffa:

  • fasce base fino a mc 30
  • fasce eccedenza 1 oltre mc 30,01
 

Art. 25 - Fasce per utenze ad uso comunità

 

Per le utenze ad uso comunità sociali si applicano le tariffe per utenza tipo domestico con riduzione del 50%.

 
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Art. 26 - Fasce per utenze ad uso commerciale

 

Per le utenze ad uso commerciale i consumi sono scaglionati in tre fasce di tariffa:

  • fasca base fino a mc 45
  • fascia eccedenza 1 oltre i mc 45,01 e fino a mc 70
  • fascia eccedenza 2 oltre i 70,01 mc.
 

Art. 27 - Fasce per utenze ad uso industriale

 

Per le utenze ad uso industriale i consumi sono scaglionati in due fasce di tariffa:

fascia base fino a mc 100
fascia eccedenza 1 oltre i mc 100,01.

 

Art. 28 - Tariffe per fornitura con autobotti comunali

 

La fornitura di acqua con autobotti comunali viene effettuata esclusivamente in favore degli utenti che dimostrano una carente somministrazione d'acqua da parte del Comune. La tariffa viene determinata annualmente dall'Amministrazione Comunale.

 

CAPO III - Apparecchi misuratori, impianti interni

 

Art. 29 - Apparecchi di misura

 

Il tipo ed il calibro degli appareccji di misura dell'acqua sono stabiliti dal Comune in relazione alla natura del contratto.
Il Comune ha facoltà di cambiare l'apparecchio misuratore quando lo ritiene necessario, senza obbligo di preavviso nei confronti dell'utente, nel caso di variazione di calibro il Comune si riserva di addeall'utente le relative spese, al netto di eventuale recupero.
Gli apparecchi sono di proprietà del Comune, gli utenti ne sono i consegnatari, e sono pertanto responsabili di qualunque manomissione o danno ad essi arrecato anche da terzi o da ignoti.

 

Art. 30 - Posizione e custodia degli apparecchi di misura

 

I contatori idrici devono essere istallati all'esterno dell'immobile e se si tratta di villette all'esterno del muro di cinta di appartenenza.
Il Comune ha facoltà di imporre il cambiamento di posto del contatore a spese dell'utente, qualora il contatore stesso per modifiche ambientali venga a trovarsi in luogo poco adatto alle verifiche ed alla conservazione dell'apparecchio e può altresì provvedere a spese proprie negli altri casi.
Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dal Comune.
L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti e le nicchie dei contatori, assumendosi le relative operazioni di manutenzione.
La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore, possono dare luogo all'apposizione dei limitatori di portata e alla revoca del contratto di fornitura.

 
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Art. 31 - Guasti agli apparecchi

 

L'utente deve provvedere a custodire il contatore da ogni manomissione, essendo egli responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per qualsiasi causa. Nel caso di guasti l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Comune per la tempestiva riparazione o sostituzione.

 

Art. 32 - Verbale di posa, rimozione e sostituzione del contatore

 

All'atto della messa in opera dell'apparecchio misuratore viene redatto un verbale di posa, sottoscritto dall'utente, su modulo a stampa predisposto dal Comune, nel quale sono menzionati il tipo dell'apparecchio, la caratteristica, il numero di matricola ed il consumo registrato dal misuratore stesso e ogni altra informazione ritenuta utile.
Gli apparecchi misuratori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione del Comune.
All'atto della rimozione e della sostituzione degli apparecchi di misura, vengono stesi su appositi moduli, predisposti dal Comune, i relativi verbali firmati dall'utente e dagli incaricati del Comune medesimo. Tali verbali, oltre ai dati di cui al comma precedente devono indicare il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate.

 

Art. 33 - Lettura dei misuratori

 

La lettura degli apparecchi di misura viene eseguita, da dipendenti del Comune o da personale autorizzato dal Comune, con periodicità semestrale e comunque almeno una volta all'anno.
Qualora per motivi non imputabili all'Amministrazione, nel corso di un intero anno, non sia possibile procedere alla lettura periodica del contatore è fatto obbligo all'utente, sotto la propria responsabilità, di far pervenire all'Ufficio tributi l'auto-lettura dei propri consumi, utilizzando apposito modulo, nel rispetto dei termini in esso indicati. Il Comune ha comunque la facoltà di far eseguire, quando lo ritenga opportuno letture supplementari a sua discrezione.

 

Art. 34 - Irregolare funzionamento del Contatore

 

Qualora sia stata riscontrata irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua, per tutto il periodo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio e fino alla sostituzione di esso, è valutato in misura eguale a quello del corrispondente consumo medio dei due anni precedenti, ed in mancanza, in base alla media dei consumi dei periodi più prossimi a quello di dubbio funzionamento.
Nei casi di manomissione del contatore, o quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo è determinato dal Comune su accertamenti tecnici insindacabili.

 

Art. 35 - Verifica dei misuratori a richiesta dell'utente

 

Quando un utente ritenga erronee le indicazioni del contatore, il Comune, dietro richiesta scritta dell'utente, accompagnata da un deposito "a titolo di spese di verifica", da determinare in sede di approvazione delle tariffe, dispone le opportune verifiche.
Se queste confermano l'inconveniente lamentato dall'utente, le spese delle prove e delle riparazioni sono a carico del Comune, il quale disporrà il rimborso del deposito fatto dall'utente. Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza (del 5% in più o in meno) il Comune incamera il deposito effettualto a titolo di spese di verifica.

 

Art. 36 - Perdite, danni, responsabilità

 

Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, da qualunque causa prodotte, né il Comune può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dagli impianti interni.

 

CAPO IV - Accertamento dei consumi, pagamenti

 

Art. 37 - Accertamento consumi

 

L'acqua viene pagata in ragione del consumo rilevato dal contatore, determinato come differenza tra il consumo segnato dal medesimo nell'arco temporale di due letture consecutive, rapportato al periodo di fatturazione.
Il Comune provvederà alla fatturazione dei consumi e degli altri addebiti previsti a carico dell'utente con periodicità da esso stabilite.
Qualora nel corso dell'intero anno non sia stata possibile la rilevazione dei consumi, il Comune si riserva la facoltà di procedere alla fatturazione di un consumo presunto calcolato sulla base di quello accertato nell'anno precedente, salvo il conguaglio da effettuarsi con la prima fatturazione utile.

 

Art. 38 - Accertamento delle eccedenze

 

Per tutti i tipi di utenze sono considerati eccedenze i consumi superiori a quelli che rientrano nella fascia di tariffa base. Ad essi si applica la corrispondente tariffa d'eccedenza. Le eccedenze del consumo dell'acqua sono determinate come differenza tra il consumo rapportato al periodo di fatturazione ed il consumo minimo garantito per il periodo corrispondente. Non possono effettuarsi compensazioni tra le eccedenze positive e le eccedenze negative rispetto al minimo contrattuale nei diversi intervalli di lettura.

 

Art. 39 - Pagamenti

 

L'utente dovrà effettuare il pagamento della fattura entro il termine di scadenza sulla stessa indicato e secondo le modalità stabilite dal Comune.
A carico dell'utente moroso che non avesse provveduto al pagamento entro la data di scadenza indicata sulla bolletta e/o fattura, saranno applicate gli interessi moratori.
Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla data di ricezione della lettera di sollecito e/o ingiunzione, il Comune potrà procedere alla tempestiva installazione di un limitatore di portata e alla revoca del contratto di fornitura.
In caso di contestazione sull'importo fatturato, l'utente potrà presentare reclamo al Comune, ma sarà comunque tenuto ad effettuare il pagamento integrale della bolletta, salvo sospensione della riscossione, dovuta ad emissione palesemente errata.
i rimborsi eventualmente dovuti dovranno essere liquidati entro 180 giorni dalla presentazione della relativa richiesta.
Qualora, per comprovate necessità finanziarie da indicare nella relativa richiesta, l'utente non fosse in grado di assolvere al pagamento della fattura entro i termini in essa indicati, il Comune può concedere il pagamento dilazionato, con addebito degli interessi legali.
Fanno carico all'utente tutti gli oneri per imposte, tasse, contributi, canoni, comunque relativi alla somministrazione di acqua.
Il Comune si riserva la facoltà di esercitare l'azione legale che riterrà più opportuna per il recupero di qualsiasi suo credito nei confronti degli utenti indempienti.

 

Art. 40 - Sanzioni amministrative

 

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni civili, penali e amministrative previste dalle leggi statali e regionali, le infrazioni al prsente regolamento, comportano l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

  1. Divieto di rivendita dell'acqua (art.4) da € 258,00 ad € 500,00, oltre al recupero del costo dell'acqua rivenduta, il cui quantitativo verrà determinato insindacabilmente dal Comune.
  2. Prelievi abusivi e manomissione di pubbliche utenze (art.6) da € 258,00 ad € 500,00, oltre al recupero del costo dell'acqua rivenduta, il cui quantitativo verrà determinato insindacabilmente dal Comune.
  3. Mancata segnalazione di subentro e comunicazione di ampliamento della concessione (art.16) da € 52,00 ad € 155,00, oltre all'eventuale recupero di canoni, eccedenze e diritti accessori.
  4. Interventi abusivi su prese di diramazione e manomissione condotte da € 258,00 ad € 500,00.
  5. Manomissione contatori e sigilli, mancata segnalazione di guasti, installazione, sostituzione e rimozione di contatori da € 258,00 ad € 500,00.
  6. Mancata comunicazione dell'autolettura da € 52,00 ad € 155,00.
 

Art. 41 - Rinvio a leggi e regolamenti

 

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano le norme, civili, penali ed amministrative previste dalla legislazione vigente, dallo Statuto del Comune e dai vigenti regolamenti comunali.

 
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