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TITOLO X - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

 
  1. Art. 45 - Esumazioni ordinarie
  2. Art. 46 - Esumazioni straordinarie
  3. Art. 47 - Periodi dell'anno vietati per le esumazioni straordinarie
  4. Art. 48 - Orari per le esumazioni
  5. Art. 49 - Rinvenimento ossa in occasione di esumazioni ordinarie
  6. Art. 51 - Estumulazioni straordinarie
  7. Art. 52 - Rinvio all'art. 46
  8. Art. 53 - Rinvio al capo XVII, DPR 285/90
 

TITOLO X
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

 

Art. 45 - Esumazioni ordinarie

 

Le esumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.
Le prime si eseguono decorso un decennio dalla inumazione, le seconde possono essere effettuate nei casi citati al successivo articolo 44.
Le esumazioni ordinarie vengono eseguite, senza speciali autorizzazioni, da idoneo personale comunale sotto la propria responsabilità, a seconda del bisogno, scaduto il decennio di inumazione ovvero, nel  più lungo periodo, qualora le caratteristiche biologiche del terreno non consentano la mineralizzazione del cadavere nel termine decennale.
In casi di necessità, i lavori di esumazione possono essere eseguiti, sotto la sorveglianza del competente ufficio, mediante appalto a ditte specializzate, previa adozione di apposita deliberazione in merito.
I parenti, o altre persone interessate, avvertite in tempo utile, possono assistere alle esumazioni.
Le esumazioni ordinarie sono gratuite.
Non possono essere eseguite esumazioni ordinarie nei mesi di giugno,luglio e agosto salvo casi di comprovata necessità ed urgenza dell'Amministrazione Comunale.

 
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Art. 46 - Esumazioni straordinarie

 

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine della Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o,previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle a condizione che, in tal caso, non siano trascorsi più di sei mesi dal decesso.
Per le esumazioni straordinarie ordinate dalla autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.
Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario dell'A.S.P. competente per territorio, o da un suo delegato e dall'incaricato del servizio o di custodia.

 
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Art. 47 - Periodi dell'anno vietati per le esumazioni straordinarie

 

Salvo i casi ordinati dalla Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
b) quanto trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica

 
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Art. 48 - Orari per le esumazioni

 

Le esumazioni saranno eseguite preferibilmente nelle ore antimeridiane. Alle operazioni possono assistere i familiari del defunto.

 
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Art. 49 - Rinvenimento ossa in occasione di esumazioni ordinarie

 

Le ossa che si rinvengano in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione previo pagamento dei relativi diritti.
In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassettine di zinco prescritte dall'art. 36 del Regolamento di Polizia Mortuaria del D.P.R. 285/i990. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al D.P.R. 10.09.82 NR. 9i5 e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.
1) Durante le operazioni di esumazione ed estumulazione nessuno può prelevare parte della salma di indumenti o di oggetti rinvenuti, ad eccezione dell'autorità giudiziaria.
2) Qualora gli aventi diritto presumano possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi ed intendano venirne in possesso, essi devono darne avviso al momento della richiesta delle operazioni oppure almeno un giorno prima dell'effettuazione delle stesse, alle quali devono presenziare personalmente o tramite un delegato.
3) Degli oggetti richiesti e rinvenuti verrà quindi redatto un verbale di consegna in duplice copia:
una verrà consegnata al reclamante insieme agli oggetti; l'altra verrà depositata agli atti.
4) Gli oggetti preziosi e i ricordi personali rinvenuti durante le operazioni sopraddette devono, indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, consegnarsi al responsabile dei servizi cimiteriali che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per 12 mesi. Decorso tale termine, in mancanza di reclami, potranno essere alienati.

 
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Art. 50 - Estumulazioni ordinarie e trasferimenti all'interno del cimitero

 

Le salme sepolte per tumulazione si possono estumulare, in via ordinaria, alla scadenza della concessione del loculo. Le operazioni vengono eseguite a cara degli addetti agli impianti cimiteriali, sotto la loro responsabilità, allo scadere del periodo di concessione.
Le salme che risultano non decomposte, salvo che si possa rinnovare la concessione, vengono inumate
in campo comune, rimuovendo il coperchio metallico del feretro al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere. Per salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre 20 anni, il periodo di inumazione può essere ridotto al termine minimo di 5 anni.
Per i trasferimenti all'interno del cimitero si applicano le norme di questo articolo, opportunamente coordinate con quelle dell'art. 57.

 
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Art. 51 - Estumulazioni straordinarie

 

Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi tempo e nei mesi dell'anno indicati dall'A.S.L., per i casi di morte per malattia contagiosa, per cui vale il disposto dell'art. 44, 2° comma, la estumulazione straordinaria dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede avviene a condizione che il coordinatore sanitario dell'A.S.P, o suo delegato, aperta la sepoltura, constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute, ovvero disponga per l'avvolgimento del feretro stesso con cassa metallica.

 
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Art. 52 - Rinvio all'art. 46

 

Si applicano, anche per le estumulazioni, le disposizioni di cui all'art. 46 del presente regolamento.

 
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Art. 53 - Rinvio al capo XVII, DPR 285/90

 

Si osservano, in particolare, per quanto riguarda il seguente titolo le disposizioni contenute nel Capo
XVII del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285/1990.

 
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