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TITOLO IV - PERIODO DI OSSERVAZIONE

 
  1. Art. 19 - Termini
  2. Art. 20 - Sorveglianza dei cadaveri
  3. Art. 21 - Luogo di osservazione per casi particolari di morte
  4. Art. 22 - Rinvio al capo Il e III, DPR 285/90
 

TITOLO IV
PERIODO DI OSSERVAZIONE

 

Art. 19 - Termini

 

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia od a trattamenti conservativi, né inumato, tumulato, cremato oppure sottoposto a conservazione in celle frigorifere prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salva la protrazione o la riduzione del periodo di osservazione nei casi previsti dagli artt. 8 e 9 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285/1990.

 
 

Art. 20 - Sorveglianza dei cadaveri

 

Durante il periodo di osservazione al cadavere deve essere assicurata la sorveglianza; nello stesso periodo,  ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita,  il corpo deve essere posto in condizioni tali che le stesse non siano ostacolate.

 
 

Art. 21 - Luogo di osservazione per casi particolari di morte

 

In apposito locale del cimitero saranno ricevute, per il prescritto periodo di osservazione, le salme di persone:

  1. morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
  2. morte in seguito ad accidente nella pubblica via od in luogo pubblico;
  3. ignote, di cui debba farsi esposizione per il riconoscimento;
 
 

Art. 22 - Rinvio al capo Il e III, DPR 285/90

 

Si osservano, in particolare per quanto riguarda il presente titolo, le disposizioni contenute nel Capo II
e III del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990.