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REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' E DELLE SPESE
DI RAPPRESENTANZA E DEGLI INTERVENTI RAPPRESENTATIVI
IN MANIFESTAZIONI E CONVEGNI
 
Approvato con delibera consiliare n. 2 del 19 febbraio 2003.

 
 
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Il presente Regolamento disciplina l'uso delle risorse destinate ad attività di rappresentanza dell'Ente.
A tal fine si intendono per attività di rappresentanza gli interventi e gli adempimenti intesi ad esprimere nei confronti dei soggetti esterni all'amministrazione, ivi compresa la collettività sociale del Comune, il ruolo, la dignità, il decoro ed il prestigio dell'Ente Comune e dei suoi massimi organi in occasione di pubbliche relazioni, cerimonie, rapporti di carattere ufficiale, atti di cortesia, rilevanti nel perseguimento complessivo dei fini pubblici dell'Ente.

Il Regolamento è composto di n. 11 articoli.

 
  1. Art. 1 - Attività e spese di rappresentanza
  2. Art. 2 - Patrocinio del Comune
  3. Art. 3 - Patrocinio mediante la concessione dell'aula consiliare
  4. Art 4 - Richiesta del patrocinio e della partecipazione
  5. Art 5 - Pubblicizzazione del patrocinio
  6. Art.6 - Modalità di erogazione della spesa
  7. Art. 7 - Termini di esecuzione
  8. Art. 8 - Fondo per le attività del Sindaco
  9. Art. 9 - Fondo per le attività della Presidenza del Consiglio
  10. Art. 10 - Norma di rinvio
  11. Art. 11 - Entrata in vigore
 

Art. 1 - Attività e spese di rappresentanza

 

Il presente Regolamento disciplina l'uso delle risorse destinate ad attività di rappresentanza dell'Ente.
A tal fine si intendono per attività di rappresentanza gli interventi e gli adempimenti intesi ad esprimere nei confronti dei soggetti esterni all'amministrazione, ivi compresa la collettività sociale del Comune, il ruolo, la dignità, il decoro ed il prestigio dell'Ente Comune e dei suoi massimi organi in occasione di pubbliche relazioni, cerimonie, rapporti di carattere ufficiale, atti di cortesia, rilevanti nel perseguimento complessivo dei fini pubblici dell'Ente.
Rientrano nelle relative spese quelle concernenti:

  1. inviti, opuscoli, pieghevoli, manifesti riguardanti manifestazioni e commemorazioni organizzate dal Comune;
  2. convegni e cerimonie curate direttamente dal Comune;
  3. lapide commemorative;
  4. omaggi floreali, ghirlande, necrologi;
  5. ospitalità ad illustri personalità e a delegazioni ufficiali; colazioni di lavoro, pranzi di gala, rinfreschi offerti in occasione di visite, cerimonie e manifestazioni;
  6. servizi fotografici e in video in occasione di celebrazioni e manifestazioni ufficiali;
  7. gemellaggi, scambi di visite tra rappresentanti del Comune o rappresentanti di altre località;
  8. targhe, coppe, medaglie, omaggi di modico valore (libri, fregi, gagliardetti, distintivi, stampe ecc.) ad autorità, visitatori insigni, ospiti, finalizzati alla promozione esterna dell'immagine del Comune in campo nazionale ed internazionale;
  9. partecipazione del Comune a convegni, cerimonie e manifestazioni indette da altri enti, associazioni o altri soggetti, cui il Comune, per la relativa importanza sociale, culturale o scientifica, accordi il proprio patrocinio.
 
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Art. 2 - Patrocinio del Comune

 

Il Comune può concedere il proprio patrocinio a convegni, congressi, manifestazioni culturali, artistiche e sportive di eminente rilievo, utili allo sviluppo economico sociale e culturale e all'immagine del Comune.
La concessione del patrocinio comporta l'obbligo della sua indicazione e della riproduzione dello stemma del Comune sul materiale pubblicitario, sugli atti, inviti e sulla documentazione .
Nel caso della concessione del patrocinio, il Comune può concorrere alle spese della manifestazione limitatamente a quelle relative all'offerta di targhe, coppe, medaglie, stampa dei manifesti e locandine, stampa e spedizione di inviti, offerte di colazioni di lavoro, ospitalità ad eminenti personalità intervenute che non possono superare, in alcun caso, la somma stanziata nel P.E.G. dell'anno di riferimento.

 
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Art. 3 - Patrocinio mediante la concessione dell'aula consiliare

 

Il patrocinio di convegni, manifestazioni cerimonie di alto valore culturale, scientifico, artistico e sociale può essere espresso dal Comune mediante l'autorizzazione al relativo svolgimento nell'aula consiliare dell'amministrazione.
La concessione dell'aula consiliare deve essere accompagnata dall'assegnazione di un congruo numero di dipendenti addetti all'accoglienza, alla vigilanza ed ai servizi necessari.
La concessione in uso dell'aula non esclude l'eventuale concorso nelle spese.

 
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Art 4 - Richiesta del patrocinio e della partecipazione

 

La richiesta del patrocinio e dell'intervento rappresentativo del Comune di cui all'art.2 deve pervenire al Sindaco almeno trenta giorni prima dell'effettuazione della manifestazione. Nello stesso termine deve essere data comunicazione di eventuali rinvii
Il rinvio oltre l'esercizio finanziario nell'ambito del quale è stato concesso il patrocinio comporta la decadenza della relativa concessione e da qualsiasi impegno assunto dal Comune.
L'uso del logo del comune può esser fatto solo dopo aver ricevuto la concessione del patrocinio.

 
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Art 5 - Pubblicizzazione del patrocinio

 

Il materiale di propaganda delle iniziative patrocinate ai sensi degli articoli precedenti, dovrà riportare il logo del comune e la dizione "Con il patrocinio del Comune".

 
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Art.6 - Modalità di erogazione della spesa

 

Il Comune provvede in economia diretta alle spese di rappresentanza, che annualmente non potranno superare l'importo previsto nell'apposita posta del programma esecutivo di gestione del bilancio.
Il dirigente competente determina semestralmente l'importo da mettere a disposizione dell'Economo, in misura non superiore comunque al 50% dell'importo previsto nell'apposita posta del programma esecutivo di gestione del bilancio.
Le spese sono autorizzate, di volta in volta, dal Dirigente competente sulla base delle direttive emanate dal Sindaco. In esecuzione delle autorizzazioni ricevute l'economo attiva le procedure di competenza.
Eventuali economie realizzate durante il semestre possono essere utilizzate in quello successivo fino al loro esaurimento.
Al termine di ciascun semestre l'economo provvede a presentare il relativo rendiconto che verrà sottoposto all'approvazione del dirigente competente.

 
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Art. 7 - Termini di esecuzione

 

Le direttive, corredate di tutti gli atti che li riguardano, debbono essere trasmesse al dirigente competente almeno 15 giorni prima dei programmi che si intendono realizzare. Lo stesso autorizza l'economo a provvedere entro 5 giorni dalla ricezione.

 
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Art. 8 - Fondo per le attività del Sindaco

 

Al fine di consentire al Sindaco di fare fronte a tutte le attività di rappresentanza dell'Ente di cui ai precedenti articoli viene previsto annualmente nel programma esecutivo di gestione del bilancio dell'Ente una apposita posta per finanziarle, dotata di una somma adeguata. Alle relative spese si provvederà in economia diretta con le modalità indicate negli articoli precedenti, su direttive emanate dal Sindaco al dirigente competente, fino alla concorrenza della somma disponibile.

 
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Art. 9 - Fondo per le attività della Presidenza del Consiglio

 

Al fine di valorizzare l'autonomia e la rappresentatività politica del Consiglio comunale, che gli deriva dall'essere interprete permanentemente della volontà popolare espressa dai vari gruppi consiliari, viene prevista annualmente nel programma esecutivo di gestione del bilancio dell'Ente un apposito fondo da destinare all'Ufficio di Presidenza del Consiglio che potrà essere utilizzato per:

Le direttive per le spese predette sono impartite dal Presidente del Consiglio comunale.
Per le spese relative il Capo Settore procederà secondo le prescrizioni contenute nel PEG. Per quanto attiene le modalità della spesa si rinvia a quanto prescritto al precedente art. 6 del presente regolamento.

 
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Art. 10 - Norma di rinvio

 

Per quanto non previsto valgono le vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari.

 
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Art. 11 - Entrata in vigore

 

Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'art.10 delle disposizioni sulla legge in generale, il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione da effettuare dopo che la relativa delibera consiliare sarà approvata dal competente organo di controllo.

 
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