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Regolamento ICI 2006

 
 

Il vigente regolamento ICI, approvato con deliberazione di consiglio comunale n.100 del 17/11/1998 e per come modificato con deliberazioni di consiglio comunale n. 6/2000 e n.26/2001, disciplina le modalità di applicazione delle aliquote ICI 


 
  1. Art. 1 - Esenzione Enti Pubblici
  2. Art. 2 - Per gli immobili utilizzati da enti non commerciali
  3. Art. 3 - Estensione delle agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali
  4. Art. 4 - Estensione dell'aliquota agevolata e della detrazione prevista per l'abitazione principale
  5. Art. 5 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili
  6. Art. 6 - Esecuzione del versamento
  7. Art. 7 - Modalità di versamento
  8. Art. 8 - Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta
  9. Art. 9 - Disposizioni transitorie
 

Art. 1 - Esenzione Enti Pubblici

 

(abrogato con delib.c.c. n.26/2001)

 

Art. 2 - Per gli immobili utilizzati da enti non commerciali

 

Ai sensi del comma 1 lettera c) dell'art.59 del D.Lgs 446/97, si stabilisce che l'esenzione dall'ICI, prevista all'art.7 comma 1 lettera l) del D.Lgs n.504/92, concernente gli immobili utilizzati da Enti non commerciali, compete esclusivamente per i fabbricati, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale.

 

Art. 3 - Estensione delle agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali

 
  1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
  2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza la cantina, la soffitta, il garage o box o posto auto coperto e/o scoperto, il magazzino e il locale di deposito che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale.
  3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n.504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.
  4. L'assimilazione di cui al comma 1 opera solo per non più di una pertinenza appartenente alla stessa categoria catastale.
  5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari.
 

Art. 4 - Estensione dell'aliquota agevolata e della detrazione prevista per l'abitazione principale

 
  1. Ai sensi dell'art.59, primo comma, lettera e) del D.Lgs 446/97, le abitazioni concesse in uso gratuito dal genitore al figlio e dal figlio al genitore, sono equiparate alle abitazioni principali se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza. A queste abitazioni è applicata l'aliquota agevolata e la detrazione prevista per le abitazioni principali.
  2. Ai fini dell'applicazione dell'art.7, comma 3, quarto periodo del D.L. 11/07/1992 n.333 convertito, con modificazione, dalla Legge 8/8/1992 n.359, e dell'art.8, comma 2, del D.Lgs 30/12/1992 n.504, per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
 
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Art. 5 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

 
  1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nell'art.5, comma 5, D.Lgs n.504 del 30 dicembre 1992, non si fa luogo ad accertamento di loro maggior valore, nei casi in cui l'imposta comunale sugli immobili dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti dall'Ufficio Tecnico.
  2. I valori di cui al comma 1 determinati per l'anno 1999, valgono anche per l'anno successivo, qualora, nei termini per l'approvazione del bilancio di previsione, non si provveda al loro aggiornamento.
  3. L'ufficio tecnico e l'ufficio urbanistica, per quanto di competenza, sono obbligati a fornire all'ufficio tributi l'assistenza tecnica necessaria per l'attività di accertamento.
  4. Dell'eventuale persistente mancato adempimento a quanto stabilito, nel precedente comma, il Dirigente responsabile informa il Sindaco ed il Segretario Generale, i quali se ritenuto necessario, adotteranno i provvedimenti amministrativi conseguenti.
 

Art. 6 - Esecuzione del versamento

 

Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera n) del D.Lgs 446/97, in sostituzione del pagamento diretto tramite concessionario della riscossione previsto dall'art.10 comma 3 D.Lgs n.504/92, il soggetto passivo effettua il versamento, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, tramite:

  1. il conto corrente postale intestato al Tesoriere Comunale 
  2. il versamento diretto presso la tesoreria medesima
 

Art. 7 - Modalità di versamento

 

Ai sensi dell'art.59 primo comma, lettera l) del D.Lgs 446/97, i versamenti ICI effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati purché l'ICI relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento.

 

Art. 8 - Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta

 
  1. Ai sensi dell'art.59 primo comma, lettera l) del D.Lgs 446/97 il funzionario responsabile, nel caso si verifichino le condizioni sottoriportate, può stabilire con proprio provvedimento motivato il differimento di mesi sei del pagamento di una rata dell'imposta al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
    1. calamità naturali di grave entità;
    2. gravi e comprovate situazioni di disagio economico;
    3. decesso del contribuente avvenuto tre mesi prima del termine per effettuare il versamento.
  2. Il pagamento dell'imposta, sanzioni ed interessi liquidati con uno o più atti di natura impositiva è ripartito, a richiesta dell'interessato, fino a:
    1. cinque rate con scadenza mensile, per importi superiori a lire 500.000 e fino a lire 1.000.000
    2. dieci rate con scadenza mensile, per importi superiori a lire 1.000.001 e fino a lire 2.000.000
    3. venti rate con scadenza mensile, per importi superiori a lire 2.000.000.
  3. Nel caso di differimento del termine di pagamento o rateizzazione sono dovuti gli interessi legali decorrenti dal giorno successivo alla scadenza prevista dalla legge per il versamento.
 

Art. 9 - Disposizioni transitorie

 
  1. Per quanto sopra non disciplinato si rinvia alle disposizioni di legge e alle norme del regolamento e alle norme del regolamento delle entrate comunali e del regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione, in quanto compatibili.
  2. Il presente regolamento entra in vigore a partire dall'anno successivo all'approvazione.
 
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